Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 marzo 2023
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 del 7 dicembre 2021 e di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni, l'uso dell'euro e la trasparenza;
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV e, in particolare, gli articoli 13 e 14;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni applicative della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, recante «Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonche' dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238», cosi' come modificato dal decreto direttoriale prot. n. 746 del 24 giugno 2020;
Visto il decreto n. 293 del 20 marzo 2015, modificato, da ultimo, dal decreto n. 627 del 18 maggio 2016, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito Testo unico delle accise - TUA) ed, in particolare, gli articoli 28 e 33, recanti, rispettivamente, disposizioni sui depositi fiscali di alcole e sull'accertamento della relativa accisa nonche' l'art. 26, comma 6, relativo alle miscele gassose di origine biologica;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 2022/126, n. 2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda l'intervento dei sottoprodotti della vinificazione;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 8 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
b) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
c) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d) Agea: organismo di coordinamento Agea;
e) OP: Organismo pagatore competente;
f) PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
g) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;
h) regolamento delegato: il regolamento UE n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) regolamento di esecuzione: il regolamento UE n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) produttori: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;
k) distillatori: i soggetti esercenti una distilleria di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), punto 1) del TUA e riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
l) ADM: l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli ed i rispettivi uffici di competenza;
m) Cufaa: Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari;
n) registro telematico: il registro vitivinicolo telematico di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, prot. n. 293;
o) TUA: Testo unico delle accise.
 
Allegato I

ELENCO DELLE PRODUZIONI
DI CUI ALL'ART. 6, PAR. 1, LETTERA D)

Bevande:
Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona;
Colli Bolognesi Pignoletto Passito.
Prodotti alimentari:
prodotti ortofrutticoli;
formaggi;
prodotti da forno;
salumi;
olio di vinacciolo.
 
Allegato II
COMUNICAZIONE PER L'USO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE DEI
SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Modello A di cui all'art. 7, par. 1

ATTESTATO DI CONSEGNA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV
Modello B di cui all'art. 10

ATTESTATO DI CONSEGNA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

ELENCO DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELL'ICQRF
(ART. 7, COMMA 1 E NOTA (1) IN CALCE ALL'ALLEGATO III;
ART. 10, COMMA 3 E NOTA (1) IN CALCE ALL'ALLEGATO IV)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, dall'allegato VIII, parte II, sezione D del regolamento nonche' dagli articoli 41 e seguenti del regolamento delegato, articoli 16 e seguenti del regolamento di esecuzione e dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2019/934.
2. Fatte salve le espresse disposizioni contenute nei disciplinari dei vini DOP e IGP che consentono il tradizionale impiego delle vinacce nella rifermentazione dei vini stessi, in conformita' all'allegato VIII, parte II, sezione D del regolamento, e' vietata la sovrappressione delle uve nonche' la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione del vinello.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati al successivo art. 6, al ritiro sotto controllo.
 
Art. 3

Soggetti esonerati

1. Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti in distilleria che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo:
a) i soggetti che effettuano una qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6000 kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 hl;
b) i produttori di vini spumanti di qualita' di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualita' prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.
 
Art. 4

Termini

1. La consegna ai distillatori, compresa quella che avviene presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 238/2016, o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 6 del presente decreto, e' effettuata:
per le vinacce, entro trenta giorni dal loro ottenimento oppure, per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, entro novanta giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4 della legge n. 238/2016;
per le fecce denaturate, entro trenta giorni dal loro ottenimento oppure, per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, entro novanta giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.
In deroga, e' sempre consentito il ritiro sotto controllo delle fecce ottenute dalla produzione del vino DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona e dei sottoprodotti ottenuti dalla produzione del vino DOP Colli Bolognesi Pignoletto Passito.
I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve registrano le operazioni di ottenimento, consegna e ritiro in conformita' con le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2018/273 al regolamento (UE) n. 2018/274 ed al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293.
2. La consegna del vino, a completamento dell'obbligo, ai distillatori o agli acetifici e' effettuata entro il 31 agosto. I prodotti ottenuti dalla distillazione del vino non beneficiano di aiuti comunitari.
3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool deve avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno.
 
Art. 5

Caratteristiche

1. I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo devono avere le seguenti caratteristiche minime:
a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
b) fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidita'.
Le fecce sono denaturate secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale del 25 settembre 2017, n. 11294 e successive modificazioni ed integrazioni
2. La quantita' di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino e' almeno pari al:
10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve, 7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP;
5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.
3. L'aumento di volume del vino ottenuto dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolometrico del vino e per la sua edulcorazione non e' preso in conto ai fini del calcolo di detta percentuale del 10%.
4. Per determinare il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole e' fissato in:
a) 9,0% per la zona C I;
b) 9,5% per la zona C II;
c) 10,0% per la zona C III.
5. Qualora le percentuali indicate al punto 2 non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla eliminazione dei sottoprodotti consegnano una quantita' di vino di loro produzione tale da garantire il rispetto delle stesse. Il vino e' denaturato a norma del decreto interministeriale del 25 settembre 2017, n. 11294.
L'obbligo puo' essere assolto consegnando vino di produzione propria all'industria dell'aceto, senza procedere alla denaturazione. In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato a questo scopo e' detratto del quantitativo di alcool contenuto nel vino che deve essere avviato alla distillazione.
6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 6, il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce e' scortato dal documento di cui all'art. 147, paragrafo 1, del regolamento, nei casi e nei modi previsti dalle norme unionali e da quelle nazionali di applicazione vigenti.
 
Art. 6

Ritiro sotto controllo

1. I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve, che sono tenuti a eliminare i sottoprodotti, adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:
a) uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico.
L'eliminazione dei sottoprodotti per uso agronomico puo' essere effettuato anche mediante il preventivo compostaggio aziendale, purche' effettuato al di fuori della cantina o dello stabilimento enologico;
b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
c) uso energetico e industriale, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili, ferme restando le norme di carattere fiscale vigenti, nonche' per la produzione di materiali innovativi;
d) uso alimentare: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di bevande o prodotti alimentari riportati all'allegato I;
e) uso farmaceutico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;
f) uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;
g) altri usi alternativi comunicati al Ministero, all'ICQRF ed alle regioni almeno trenta giorni antecedenti all'effettuazione del primo ritiro sotto controllo.
2. Le vinacce destinate all'estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari di cui all'allegato I del presente decreto, sono considerate come utilizzate per uso alternativo.
3. I sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino in prodotti diversi dal mosto e dal vino sono sottoposti al ritiro sotto controllo; in tal caso non si applica l'art. 5 del presente decreto.
4. Le regioni stabiliscono tempi e modalita' di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilita' e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento e stabiliscono, altresi', le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli di cui al comma 1, prevedendo esclusioni e limitazioni in relazione a specifiche normative regionali.
5. I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi di cui al comma 1, effettuano la comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti esclusivamente in modalita' telematica utilizzando l'apposita funzionalita' presente nel SIAN. La comunicazione e' trasmessa entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro:
a) all'Ufficio territoriale dell'ICQRF competente;
b) ai comandi territorialmente competenti del CUFAA;
c) alle regioni, nel caso siano emanate disposizioni di controllo ai sensi dell'art. 16.
La comunicazione di cui al comma 1, redatta sulla base del modello riportato all'allegato II del presente decreto, contiene:
a) la natura e la quantita' dei sottoprodotti;
b) il luogo in cui sono depositati;
c) il tipo di destinazione;
d) il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti. Qualora l'eliminazione dei sottoprodotti avvenga in piu' giorni, deve essere indicato altresi' il piano del ritiro/consegna dei sottoprodotti;
e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l'impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali;
f) nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devono essere indicati altresi' il nome o la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della ditta destinataria, nonche' il relativo indirizzo.
6. Il numero identificativo della comunicazione telematica di cui al comma 5 e' indicato, nel registro telematico vitivinicolo, nel campo relativo al documento giustificativo.
7. Il trasporto del sottoprodotto ritirato e' scortato da una stampa della comunicazione di cui al comma 5 e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Nel SIAN le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
8. Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.
 
Art. 7

Acetifici

1. Gli acetifici che ricevono il vino da parte dei produttori rilasciano, entro dieci giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno gli elementi di cui al modello A) allegato III al presente decreto da compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nella nota in calce al modello stesso.
2. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento dell'obbligo di cui al precedente art. 5 avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello dell'ottenimento delle uve.
 
Art. 8

Verifiche

1. Il titolo alcolometrico, determinato per la distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio o agli usi previsti all'art. 6 del presente decreto, viene stabilito per grado/100 chilogrammi, per le vinacce e le fecce, o grado/ettolitro per il vino.
2. I distillatori o gli altri soggetti autorizzati, secondo l'art. 6, a ricevere le fecce e le vinacce accertano all'atto dell'introduzione, per ciascun fornitore e per ogni consegna, che la materia prima introdotta abbia almeno i requisiti minimi previsti all'art. 5 del presente decreto.
3. Il trasporto dei sottoprodotti effettuato in comune da parte di piu' produttori e' consentito purche' consenta di individuare le singole forniture, oppure avvenga con modalita' che consentano di tener separate le forniture.
 
Art. 9

Prodotti ottenuti dalla distillazione

1. Dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione si puo' ottenere:
a) alcool etilico di origine agricola aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 2019/787;
b) distillato di origine agricola, secondo quanto previsto all'art. 4, punto 7 del regolamento (UE) n. 2019/787;
c) acquavite di vinaccia rispondente alle definizioni all'allegato 1, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2019/787;
d) grappa rispondente alla definizione ed alle caratteristiche di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 gennaio 2016 (scheda tecnica della Grappa);
e) alcool avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92% vol.;
f) acquavite di feccia di vino rispondente alle definizioni all'allegato 1, paragrafo 12 del regolamento (UE) n. 2019/787.
2. Qualora i distillatori intendano commercializzare le grappe, il documento di accompagnamento delle vinacce contiene le indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varieta', all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti. In caso di trasporto congiunto di piu' partite di vinaccia contenute in recipienti separati, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, e' consentito l'utilizzo di un unico documento di accompagnamento contenente le indicazioni di cui al presente paragrafo per ciascuna partita trasportata. I distillatori riportano le indicazioni di cui al presente paragrafo nel registro tenuto in conformita' alle disposizioni previste dalla disciplina delle accise.
 
Art. 10

Obblighi

1. Il distillatore e i soggetti autorizzati ad utilizzare le fecce e le vinacce ai sensi del precedente art. 6 forniscono al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, entro il 30 settembre, un attestato riepilogativo indicante almeno la natura, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato e le date della consegna.
2. Per la consegna del vino a completamento dell'obbligo della campagna precedente e' rilasciato un distinto attestato entro il termine di quarantacinque giorni dall'introduzione del vino in distilleria.
3. L'attestato contiene almeno gli elementi di cui al modello B allegato IV al presente decreto da compilare in tre esemplari da destinare, come indicato nelle note in calce al modello stesso. I dati riportati nell'attestato corrispondono a quelli riportati nei registri tenuti in distilleria in conformita' alle disposizioni previste dalla disciplina delle accise.
4. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore che e' allo stesso tempo produttore l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio ICQRF territorialmente competente.
5. I distillatori sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori. Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore e' obbligato a ricevere i sottoprodotti.
 
Art. 11

Condizioni per ricevere l'aiuto

1. I distillatori possono beneficiare dell'aiuto per il prodotto di cui al primo comma, lettera e) del precedente art. 9 esclusivamente qualora l'alcool sia utilizzato per fini industriali o energetici.
2. L'aiuto, in % vol. del titolo alcolometrico, e' erogato nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto e calcolato sulla base del totale del volume di vino prodotto a livello nazionale.
3. L'aiuto e' pari a:
euro 1,100 hl %/vol. se ottenuto da vinaccia;
euro 0,500 hl %/vol. se ottenuto da feccia.
4. L'aiuto e' comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore e' tenuto a riconoscere al produttore detto importo. Il distillatore fornira' l'elenco dei conferenti i sottoprodotti franco arrivo in distilleria completo delle fatture emesse dal produttore.
5. Sono considerati usi industriali, ai fini del presente decreto, quelli per i quali e' prevista la denaturazione dell'alcool ai sensi delle vigenti normative fiscali, nonche' l'uso per autotrazione o per combustione.
6. Nuovi usi industriali, diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, sono autorizzati con provvedimenti direttoriali dal Ministero, d'intesa con l'ADM, su domanda dei distillatori.
 
Art. 12

Controllo delle operazioni di distillazione

1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, in particolare, del quantitativo e del titolo alcolometrico, e' effettuato sulla base:
a) del documento previsto all'art. 5, comma 6 del presente decreto, sotto la cui scorta e' avvenuto il trasporto;
b) da un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria mediante sondaggio rappresentativo sotto la sorveglianza dell'Agea - organismo pagatore che si avvale, per il controllo, dell'ADM sulla base di un'apposita convenzione. Il prelievo e' effettuato a sondaggio con un campione ogni 1000 tonnellate di sottoprodotti introdotti. Qualora il distillatore produca alcool di cui all'art. 9, par. 1, lettera e) del presente decreto, il prelievo e' effettuato ogni 500 tonnellate dei sottoprodotti introdotti e la dimensione del campione corrisponde, almeno, al 5% delle domande di aiuto. Tuttavia, il numero dei campioni deve rappresentare almeno il 5% dell'importo delle domande di aiuto.
2. Il controllo si effettua per sondaggio, in conformita' al paragrafo 1, relativamente:
a) alla consegna dei sottoprodotti in distilleria:
sulle caratteristiche dei sottoprodotti e sull'eventuale vino conferito in completamento d'obbligo;
sulla quantita' del conferimento;
sulla corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato previsto all'art. 10, par. 3 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria;
b) alla produzione: mediante la certificazione delle caratteristiche quali-quantitative dell'alcool prodotto e la data della distillazione;
c) alla destinazione, in conformita' ai successivi articoli 13 e 14.
3. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, il titolo alcolometrico sara' determinato dal laboratorio dell'ADM. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.
 
Art. 13

Controllo della destinazione dell'alcool

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche volte a garantire che l'alcool sia utilizzato per usi industriali o energetici prescritti, i distillatori comunicano all'OP entro i termini prescritti dallo stesso prima della cessione dell'alcool, o prima della denaturazione, il piano di consegna/denaturazione dell'alcool, l'utilizzatore e la destinazione. Le verifiche effettuate dall'ADM sulla base della convenzione di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera b), secondo le vigenti disposizioni del TUA concernono i seguenti aspetti:
a) il quantitativo di alcool trasportato;
b) la contabilita' dei registri e dei processi di utilizzazione.
Qualora l'alcool non sia denaturato o trasformato in bioetanolo, l'OP concorda con l'ADM le modalita' di verifica dell'utilizzazione dell'alcool, utilizzando i dati a disposizione dell'agenzia stessa.
2. La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool.
3. L'OP stabilisce, se del caso, l'istituzione di registri e ulteriori documenti giustificativi o informazioni che debbano fornire i distillatori e coloro che utilizzano l'alcool, previa intesa con l'ADM.
4. Per l'alcool da trasformare, in Italia, in bioetanolo per uso carburanti, l'OP acquisisce dall'ADM la documentazione dell'avvenuta trasformazione. Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, il distillatore acquisisce la documentazione equivalente presso l'autorita' nazionale competente.
 
Art. 14

Domanda di liquidazione dell'aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto, il distillatore presenta all'OP entro il 5 agosto di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto e' richiesto.
2. La domanda contiene almeno:
a) per quanto riguarda le fecce e le vinacce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:
la natura, la quantita' ed il titolo alcolometrico volumico; il numero del documento di cui al precedente art. 5; l'elenco nominativo completo dei produttori;
b) la prova di aver corrisposto il pagamento, quanto meno, dell'importo previsto all'art. 11, comma 4, se il conferimento del sottoprodotto e' stato effettuato a carico dei produttori con l'elenco delle fatture emesse dagli stessi;
c) una dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'ADM indicante i quantitativi di alcool ottenuti e la data di fabbricazione.
Gli elenchi riguardano tutti i produttori.
3. Se la distillazione e' effettuata dallo stesso produttore, il documento di cui al comma 2 e' sostituito da una dichiarazione, vidimata dall'ufficio competente dell'ADM, indicante come minimo:
a) la natura, la quantita', il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare;
b) i quantitativi di alcool ottenuto e le date di fabbricazione.
4. Per quanto riguarda la prova che l'alcool e' stato utilizzato secondo gli usi prescritti e' fornita la documentazione prevista al precedente art. 13.
5. L'OP mette a disposizione degli organismi competenti a svolgere i controlli gli elenchi previsti al precedente comma 2.
6. Il distillatore chiede l'anticipo dell'aiuto costituendo una cauzione, secondo modalita' che saranno stabilite dall'OP. L'aiuto puo' essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un'intera campagna, abbia fornito la prova dell'effettiva destinazione dell'alcool prodotto.
 
Art. 15

Recuperi e penalita'

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto determina, per il distillatore, la revoca del riconoscimento con il conseguente divieto di accedere agli aiuti comunitari previsto per l'intervento per un anno successivo all'accertamento della violazione nonche' l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 24 del regolamento delegato 2022/127 ed all'art. 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.
2. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale.
 
Art. 16

Controlli

1. I controlli sono svolti da:
ICQRF, per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale nonche', in collaborazione con il CUFAA, per gli usi alternativi di cui all'art. 6, commi 1 e 2;
regione, o da un organismo da essa individuato, qualora emanino disposizioni di controllo per i casi di ritiro sotto controllo previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a) e c), e comma 4 del presente decreto, informandone l'ICQRF. In tal caso la comunicazione di cui all'art. 6, comma 5, e' trasmessa anche alla regione o all'organismo di controllo da essa individuato;
uffici competenti dell'ADM presso i distillatori e gli utilizzatori di alcool, sulla base della Convenzione con l'OP richiamata all'art. 12, comma 1, lettera b).
2. Gli altri organi di controllo individuati ai sensi dell'art. 6 verificano il rispetto del divieto di sovrappressione delle uve, le caratteristiche dei sottoprodotti e la destinazione degli stessi.
3. E' sempre consentito all'ICQRF l'accesso ai registri tenuti in ottemperanza alle disposizioni della disciplina delle accise presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica e presso le distillerie.
 
Art. 17

Procedure e termini

1. L'OP comunica tempestivamente al Ministero, comunque entro il 10 agosto, l'importo totale degli aiuti chiesto dai distillatori.
2. Qualora i fondi assegnati per il finanziamento dell'intervento non siano sufficienti a liquidare tutte le domande presentate, il Ministero, se disponibili, assegna ulteriori fondi.
3. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili, l'OP liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun richiedente.
4. L'aiuto e' corrisposto dall'OP, entro il 15 ottobre di ogni anno, nei limiti indicati al precedente paragrafo 2.
5. Modifiche al presente decreto che non riguardano l'art. 6 nonche' le modifiche agli allegati sono adottate dal Ministero con decreto direttoriale senza l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
 
Art. 18

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.
2. I richiami alle disposizioni abrogate effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1080