Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 16 dicembre 2022
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l'altro, reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Ritenuto necessario definire le modalita' di applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli nazionali;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 30 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonche' i termini e le modalita' per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.
Regioni: le regioni e le province autonome.
Autorita' competenti: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le regioni e le province autonome.
Agea: Agea coordinamento.
Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.
Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2018/273 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2018/274 e successive modificazioni ed integrazioni.
SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale.
Schedario viticolo grafico: strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).
Superficie vitata: ai sensi dell'art. 44 del regolamento UE di esecuzione n. 2016/1150 e successive modificazioni ed integrazioni, la superficie vitata e' delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a meta' della distanza tra i filari.
Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attivita', identificata attraverso il CUAA.
 
Allegato I

Specifiche contenute nell'Autorizzazione per nuovo impianto, reimpianto od originata da diritto di impianto.
Le autorizzazioni contengono le seguenti specifiche:
a) codice unico di identificazione dell'azienda agricola;
b) tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione di diritti, reimpianti);
c) codice identificativo della pratica;
d) regione di rilascio;
e) data di rilascio;
f) data termine validita';
g) superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua.
 
Allegato II

Applicazione dei criteri di priorita' e del limite massimo per domanda stabilito a livello regionale.
Dal 2018, e' fissata l'applicazione dei criteri di priorita' per l'intera superficie destinata alla crescita calcolata a livello regionale.
La scelta sulla ponderazione dei criteri e il limite massimo per domanda stabilito a livello regionale sono cosi' definiti:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Autorizzazioni

1. A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se e' stata concessa una autorizzazione ai sensi del presente decreto.
2. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui all'allegato I, ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorita' competente.
3. Le autorizzazioni sono gratuite e generalmente non trasferibili, salvo nei casi di eredita' e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.
 
Art. 3

Esenzioni dal sistema di autorizzazioni

1. Le norme che disciplinano il sistema di autorizzazioni, ai sensi dell'art. 62 paragrafo 4 del regolamento, come novellato dall'art. 1, punto 10, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 non si applicano alle superfici destinate:
a scopi di sperimentazione;
alla coltura di piante madri per marze;
esclusivamente al consumo famigliare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;
a nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilita' a norma del diritto nazionale;
per costituire collezione di varieta' di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.
2. Le regioni possono stabilire l'obbligo della comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.
3. Le regioni possono decidere che l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione, per la conservazione delle risorse genetiche e per la coltura di piante madri per marze, sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.
 
Art. 4

Registro informatico pubblico delle
autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. La gestione del sistema di autorizzazioni e' attuata mediante l'implementazione e l'aggiornamento nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
2. Il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni e' consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non e' consentito il trasferimento del diritto di reimpianto.
4. Entro sessanta giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunica alla regione la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello Schedario viticolo grafico.
 
Art. 5

Criterio di ammissibilita'

1. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella gia' a vigneto nonche' di quella soggetta a vincoli all'impianto del vigneto pari o superiore a quella per la quale e' richiesta l'autorizzazione.
2. Le richieste di cui al comma 1 contengono:
a) la dimensione e la regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
b) l'impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di cinque anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari.
3. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto, salvo quanto previsto al comma 2 lettera b), non da' origine ad autorizzazioni di reimpianto.
 
Art. 6

Autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie maggiore tra:
a) la superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, nonche' delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualita' precedente;
b) la superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016, nonche' delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualita' precedente.
2. Le autorizzazioni hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio.
3. Il Ministero rende noto, con decreto direttoriale, entro il 30 novembre di ogni anno, il criterio di cui al comma 1, adottato sulla base di proprie scelte strategiche, nonche' la superficie che puo' essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualita' successiva.
4. Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall'art. 46 del regolamento.
 
Art. 7

Meccanismo di salvaguardia e criteri aggiuntivi

1. Entro il 1° febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e' fissata l'eventuale applicazione di:
a) una percentuale di incremento della superficie vitata inferiore a quella stabilita all'art. 6 comma 1, comunque superiore allo 0% e la relativa quantificazione;
b) limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree;
c) criteri di ammissibilita' e di priorita' secondo l'art. 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato e le corrispondenti regole di attribuzione delle autorizzazioni.
2. Le eventuali limitazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono giustificate in forza di una o piu' delle seguenti motivazioni: l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettiva di mercato relativa a tali prodotti e l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta od indicazione geografica protetta.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), le regioni trasmettono al Ministero una comunicazione di limitazione del rilascio di autorizzazioni in un'area specifica del proprio territorio, corredata da una relazione tecnico-economica che giustifichi tale richiesta, sulla base delle motivazioni di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ogni anno.
4. Il Ministero, ai fini del comma 1, puo' tenere conto delle raccomandazioni presentate, entro il 15 gennaio, di ogni anno da organizzazioni professionali riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore vitivinicolo. Tali raccomandazioni sono giustificate come descritto al comma 2, corredate da una relazione tecnico-economica e precedute da un accordo fra le parti interessate, rappresentative della zona geografica di riferimento, previa concertazione con le regioni interessate.
 
Art. 8

Criteri di priorita'

1. Le regioni possono applicare i seguenti criteri di priorita':
A) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali, che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalita' di altro tipo, di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato.
Tale criterio e' considerato soddisfatto se il richiedente e' una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il richiedente e' un'organizzazione senza scopo di lucro, che esercita esclusivamente attivita' a fini sociali;
b) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali, a norma dell'art. 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di cinque anni, a non affittare, ne' alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2045;
B) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o piu' dei tipi di superficie seguenti, di cui all'art. 64, paragrafo 2, lettera d, del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato:
a) superfici soggette a siccita' con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
b) superfici con scarsa profondita' radicale, inferiore a 30 cm;
c) superfici con problemi di tessitura e pietrosita' del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;
e) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
f) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate, da vincoli strutturali o socioeconomici.
C) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se i richiedenti sono gia' viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta.
D) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'art. 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola e' compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari; in tale ambito le regioni possono definire un intervallo inferiore.
2. L'istruttoria della verifica dei criteri di cui al comma 1 dovra' essere completata dalle regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio.
3. Ciascuna regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero, secondo la tabella riportata nell'Allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1).
4. Le regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalita' e secondo i termini previsti dal comma 3.
5. E' applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalita' e secondo i termini previsti al comma 3.
6. Su domanda del richiedente, un impianto di viti puo' essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui e' stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali e' stata rilasciata l'autorizzazione.
 
Art. 9

Procedura per le domande di
autorizzazione per nuovi impianti

1. Le domande per le autorizzazioni di cui all'art. 6 sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalita' telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste piu' autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in regioni differenti.
2. Il Ministero comunica alle regioni competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilita' nel sistema elettronico in ambito SIAN dell'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto.
 
Art. 10

Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle regioni competenti, entro il 1° agosto di ogni anno, sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero. Le regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino ufficiale regionale, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.
2. Se l'autorizzazione e' rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente puo' rifiutare tale autorizzazione entro trenta giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente. L'intenzione di rinunciare e' comunicata, entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.
3. Le superfici oggetto di rinuncia sono utilizzate prioritariamente per sanare errori di sistema o di istruttoria indipendenti dalla volonta' del richiedente, verificatesi nelle domande presentate nell'annualita' successiva rispetto a quella in cui si e' verificata la rinuncia. Le superfici rimanenti vengono utilizzate per la determinazione della superficie disponibile, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del presente decreto.
 
Art. 11

Disposizioni specifiche per il rilascio
delle autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le domande ammissibili sono accettate nella loro totalita', qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero.
2. Nel caso in cui le domande ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero e' comunque garantita, alle singole regioni, una superficie uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'art. 6, comma 1, calcolata a livello regionale, a cui si applicano i seguenti correttivi definiti con successivo provvedimento.
Alle regioni e' garantita una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualita', a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell'art. 10.
3. Qualora in una determinata regione si registrino domande ammissibili per una superficie inferiore rispetto a quella disponibile, l'eventuale superficie in esubero e' redistribuita, tra le regioni che presentano maggiori domande rispetto alla superficie disponibile, in modo direttamente proporzionale alle relative quote regionali della superficie messa a disposizione dal Ministero.
4. In caso di applicazione dei meccanismi di salvaguardia e criteri aggiuntivi dell'art. 7, tale assegnazione e' attuata secondo i criteri di cui al relativo comma 1.
5. Nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, ciascuna regione puo' garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite viene comunicato con le modalita' e secondo i termini previsti al comma 3 dell'art. 8 e sara' di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non e' sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 1 ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorita'.
7. A seguito delle attribuzioni di cui ai commi precedenti, le eventuali superfici ancora disponibili per ciascuna regione sono assegnate ai singoli richiedenti proporzionalmente alla quota parte delle superfici richieste ammissibili non ancora attribuite.
 
Art. 12

Autorizzazioni per reimpianti da estirpo

1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle regioni competenti. Tale autorizzazione e' utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata. L'estirpo di impianti non autorizzati non da' origine ad autorizzazioni al reimpianto.
2. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validita' di tre anni a partire dalla data di concessione.
3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, le autorizzazioni per reimpianti da estirpo, concesse dall'entrata in vigore del regolamento 2021/2117, che riguardano la medesima superficie vitata in cui e' stata effettuata l'estirpazione, hanno validita' di sei anni dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell'autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale e' stato effettuato l'estirpo.
Qualora il richiedente effettui il reimpianto, su superficie diversa rispetto alla superficie estirpata, tale reimpianto risulta privo di autorizzazione ed in assenza di altre autorizzazioni valide, il richiedente deve procedere, ai sensi dell'art. 71 del regolamento 1308/2013, ad estirpare il vigneto realizzato.
4. L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non da' origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui e' avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identita' di ratio, e' applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018.
 
Art. 13

Procedura per le domande di
autorizzazioni per reimpianti da estirpo

1. Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 sono presentate alle regioni in qualunque momento dell'anno, entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l'estirpazione. Il mancato rispetto del termine non consente alle regioni di concedere l'autorizzazione per il reimpianto.
2. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello Schedario, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022.
3. Se le regioni non hanno deciso restrizioni a norma dell'art. 8 del regolamento di esecuzione 2018/274 e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni riportati all'art. 9, comma 1, secondo capoverso del medesimo regolamento, e' possibile esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l'autorizzazione deve essere concessa.
4. Le regioni hanno facolta' di richiedere al conduttore, che intende effettuare una estirpazione per l'ottenimento dell'autorizzazione di reimpianto, una comunicazione preventiva per la verifica delle superfici. Tale comunicazione e' effettuata utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo.
5. La comunicazione preventiva eventualmente prevista dalle regioni, ai sensi del precedente comma, non e' piu' richiesta a conclusione delle operazioni di allineamento allo schedario grafico, le cui modalita' sono definite con successivo provvedimento.
6. Il conduttore procede all'estirpazione dichiarandone l'effettuazione utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo. Tale dichiarazione aggiorna lo Schedario viticolo.
7. Le regioni svolgono l'istruttoria e verificano i requisiti.
 
Art. 14

Concessione di autorizzazioni per reimpianti da estirpo

1. Le regioni concedono le autorizzazioni entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove e' avvenuta l'estirpazione, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle regioni, sono da considerarsi concesse automaticamente alla data in cui la superficie e' stata estirpata, a condizione che le varieta' da impiantare siano classificate per l'impianto nella rispettiva regione.
3. Fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello Schedario viticolo disciplinato dalle regioni, il produttore interessato presenta, al piu' tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale e' stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.
 
Art. 15

Autorizzazione di reimpianto anticipato

1. Il produttore puo' procedere a richiedere la realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata, entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti.
2. Il conduttore effettua la comunicazione di voler procedere al reimpianto anticipato, specificando le superfici vitate equivalenti che si impegna ad estirpare. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal produttore, e' corredato della costituzione di una cauzione il cui importo e' fissato dalla regione competente.
3. La regione competente effettua i controlli sulle superfici.
4. Il conduttore comunica, entro sessanta giorni, l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario viticolo.
5. La comunicazione di avvenuto reimpianto, di cui al comma precedente, aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente regione.
6. Il conduttore, entro i termini previsti dalla regione, comunica tramite l'apposita funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario viticolo l'avvenuta estirpazione della superficie di cui al precedente comma 2. Tale comunicazione aggiorna lo Schedario viticolo.
7. La regione competente effettua i controlli sulla superficie estirpata, per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto e procede allo svincolo della cauzione.
8. I conduttori devono effettuare l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti. Alla superficie non estirpata si applica l'art. 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
 
Art. 16

Reimpianto da autorizzazioni di reimpianto
e da autorizzazioni di nuovo impianto

1. Il conduttore titolare di un'autorizzazione al reimpianto o di nuovo impianto in corso di validita', regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 4, procede alla realizzazione del nuovo impianto nei limiti di superficie concessi dall'autorizzazione utilizzata e, nell'ambito delle parcelle agricole particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale, ne effettua la comunicazione di avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario viticolo entro i termini previsti.
2. Il conduttore comunica, entro sessanta giorni, l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario viticolo.
3. La comunicazione di avvenuto impianto aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della regione.
 
Art. 17

Conversione in autorizzazioni di diritti
di impianto in capo ai produttori

1. I titolari di diritto di impianto presentano alla regione competente le richieste di conversione in autorizzazione fino al 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.
2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni, resta a disposizione del Ministero e puo' formare oggetto di nuove autorizzazioni a norma dell'art. 64 del regolamento, da rilasciare entro il 31 dicembre 2025.
3. Il Ministero assegna le autorizzazioni di cui al comma 2, in aggiunta alle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 6 del presente decreto, a partire dall'anno 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.
4. Le regioni concedono le autorizzazioni, di cui al comma 1, entro tre mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
5. Le regioni possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare, nella domanda, l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui e' stata chiesta l'autorizzazione.
 
Art. 18

Comunicazioni

1. Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 33 del regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero:
entro il 15 febbraio di ogni anno:
a) le superfici sulle quali e' stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;
b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;
c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'art. 65 del regolamento.
Entro il 15 ottobre di ogni anno:
a) le domande ricevute;
b) le domande respinte;
c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;
d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.
2. A norma dell'art. 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.
 
Art. 19

Attuazione, controlli e sanzioni

1. Le modalita' attuative del presente decreto nonche' quelle per definire le verifiche ed i controlli, di cui all'art. 12 del regolamento di esecuzione, sono definite dal Ministero di concerto con le regioni.
2. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione per nuovi impianti, concessa nel corso del relativo periodo di validita', e' soggetto a quanto disposto dalla legge n. 238/2016, art. 69, comma 3, e comma 5.
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle modalita' attuative, di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 71 del regolamento e all'art. 46 del regolamento delegato e dell'art. 69 della legge n. 238/2016.
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, come previsto dall'art. 8, comma 9 della legge n. 238/2016, sara' implementato il sistema informatico di gestione del potenziale viticolo.
5. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti, nonche' di altre situazioni valutate dall'Autorita' competente comportano la non applicazione delle sanzioni previste.
6. Non vengono, altresi', applicate sanzioni in caso di errori nella compilazione della domanda indipendenti dalla volonta' del richiedente e legati ad errori di sistema o del soggetto istruttore.
 
Art. 20

Sovrainnesto

1. Salvo diverse disposizioni regionali, il conduttore puo' effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata dallo Schedario viticolo.
2. Il conduttore comunica l'avvenuto sovrainnesto, utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informativo entro i termini previsti. Tale comunicazione aggiorna lo Schedario viticolo. Le varieta' da reinnestare devono essere le medesime classificate per l'impianto nella rispettiva regione.
 
Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, nonche' il decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 sono abrogati a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2022

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1082