Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 maggio 2023
Modifica del decreto 14 ottobre 2022, recante: «Criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica.».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31;
Visto il regolamento (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2020, n. 2008 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, n. 848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01);
Visto il piano d'azione comunitario per lo sviluppo dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e, in particolare, l'art. 13, comma 2, lettera h) modificato da ultimo dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che definisce i distretti biologici/biodistretti;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ed in particolare l'art. 1, comma 522, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per l'agricoltura biologica», al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attivita' a questa connessa, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
Visto il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 68, comma 15-bis, che dispone per l'anno 2021 un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro per il «Fondo per l'agricoltura biologica»;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 concernente «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;
Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012 recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013 che istituisce il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica per approfondire, con tecnici ed esperti qualificati in materia, aree tematiche di particolare interesse che costituiscono oggetto dei lavori della Commissione europea e del Consiglio europeo in materia di agricoltura biologica, nonche' problematiche complesse relative alla predisposizione di provvedimenti di carattere generale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2022, n. 229771 recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011 »;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Luigi D'Eramo, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, e' previsto che al medesimo Sottosegretario e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilita' del «Fondo per l'agricoltura biologica» di cui all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi' come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;
Considerato che l'art. 1 del citato regolamento (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2020, n. 2008 prevede che il regolamento (UE) n. 702/2014 si applichi fino al 31 dicembre 2022;
Considerato che l'art. 51, comma 4, del regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702 prevede che al termine del periodo di validita' dello stesso regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, in particolare, l'art. 62 il quale prevede che «il presente regolamento sostituira' il regolamento (UE) n. 702/2014 alla sua scadenza»;
Considerato che gli interventi di cui al decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 702/2014;
Considerato che l'oggetto e l'ambito di intervento del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 nonche' le relative finalita' risultano pienamente coerenti con le previsioni di cui al regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472;
Ritenuto di dover modificare il decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 attraverso l'inserimento all'interno dello stesso dei riferimenti normativi di cui al regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472;
Sentito il tavolo tecnico in agricoltura biologica in data 12 aprile 2023;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1

1. E' aggiunto all'art. 1 del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 il comma 4-bis di seguito riportato:
«4-bis. Gli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e alla luce del periodo transitorio di applicabilita' del regolamento (UE) n. 702/2014, riguardano altresi' le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
a. aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), ad attivita' dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione;
b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 2022/2472), intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza;
c. aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.»
2. L'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1, comma 522 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e di quanto disposto nel regolamento (UE) n. 702/2014 e nel regolamento (UE) n. 2022/2472, l'attuazione degli interventi e' disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto e' previsto dal presente decreto, le categorie di intervento, l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilita' dei progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensita' delle agevolazioni, nonche' le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni».
3. L'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 2022/2472, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali».
4. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«L'intensita' delle agevolazioni sara' stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472. In ogni caso, ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 2022/2472, l'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di euro 25.000,00 per triennio per la consulenza fornita a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria e fino a un massimo di euro 200.000,00 per triennio per la consulenza fornita a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli».
5. L'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere locale, si articolano nelle categorie di interventi previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 all'art. 1 del presente decreto».
6. L'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le categorie di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di soggetto proponente, nel rispetto dei costi ammissibili previsti dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472».
7. L'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«Il contributo e' erogato nelle percentuali massime della spesa ammessa a finanziamento con le modalita' riportate all'interno degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472».
8. L'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono quelle previste per ogni singola categoria di aiuto del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 2022/2472 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi».
9. L'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«Gli aiuti concessi sulla base del presente decreto assumono la forma di sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 2022/2472, sono considerati aiuti "trasparenti"».
10. L'art. 16, comma 1, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano "necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo dell'attivita'" (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2472, il soggetto proponente per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo scritta, prima dell'avvio delle attivita' per le quali chiede l'aiuto, nella quale sono contenute le informazioni previste dal sopracitato art. 6, paragrafo 2».
11. L'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«Il Ministero trasmette alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti previsti nel presente decreto e nei provvedimenti attuativi nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento n. 702/2014 o all'allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472».
12. L'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente:
«Il Ministero provvede alla pubblicazione del presente decreto e degli atti successivi secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 e di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2022/2472».
 
Art. 2

1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento restano ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163.
2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2023

p. delega il Sottosegretario di Stato: D'Eramo

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1085