Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 26 maggio 2023 |
Procedura di accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo per le periferie inclusive. |
|
|
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Vista la risoluzione n. 70/1 del 25 settembre 2015 con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato il documento recante «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 362, con il quale e' stato istituito il Fondo per le periferie inclusive, con una dotazione di dieci milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia; Visto l'art. 1, comma 363, della citata legge n. 197 del 2022, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata in materia di disabilita', da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei tempi e delle modalita' di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo per le periferie inclusive, l'individuazione dei relativi requisiti di ammissibilita' e criteri di valutazione, nonche' la disciplina delle successive fasi di erogazione, monitoraggio ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi; Visto l'art. 1, comma 364, della legge n. 197 del 2022, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato per la valutazione dei progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-quater; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022 recante «Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri. Istituzione dell'ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e modifiche relative all'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'."»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri."»; Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat relativamente ai dati della popolazione residente in ciascun comune al 1° gennaio 2022; Considerato che le risorse del fondo per le periferie inclusive sono state iscritte sul capitolo n. 2030 «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per le periferie inclusive» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri; Considerato che e' stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 il capitolo di spesa n. 844 «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione finanziaria complessiva di dieci milioni di euro; Visto il concerto espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 14012 del 31 marzo 2023; Visto la nota prot. n. 12073 del 4 marzo 2023 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rappresentare che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ha allegato un'osservazione, recepita nello schema di decreto; Visto il concerto espresso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 3382 del 17 aprile 2023; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 10 maggio 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ripartizione del fondo
1. Il presente decreto disciplina la procedura di accesso ai finanziamenti a valere sul fondo per le periferie inclusive (di seguito «fondo») di cui all'art. 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' le relative modalita' di erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, il fondo e' destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. 3. Nel rispetto del criterio di cui al comma 2, sono ammessi a presentare domanda di finanziamento i Comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania. 4. Ai fini dell'accesso al fondo, i comuni di cui al comma 3 presentano un programma di intervento (d'ora innanzi «programma»), prioritariamente definito all'esito di un procedimento di co-programmazione ai sensi dell'art. 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolato in uno o piu' progetti in partenariato con altri enti pubblici ed enti del Terzo settore. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le risorse del fondo sono ripartite secondo le seguenti modalita', di cui all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto: a) nel limite di sei milioni di euro, assegnando una quota fissa a ciascun comune titolare di programma ammesso a finanziamento. La quota fissa e' calcolata suddividendo l'importo di cui alla presente lettera per il numero dei comuni titolari di Programmi ammessi a finanziamento; b) nel limite di quattro milioni di euro, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune titolare di programma ammesso a finanziamento, calcolata sulla base della rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2022. 6. E' prevista, in ogni caso, la possibilita' di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari. |
| Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Finalita'
1. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di progetti in cui articola il programma, che, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, sono finalizzati: a) migliorare la condizione e la qualita' della vita di persone con disabilita' e delle loro famiglie, in particolare per accrescere le opportunita' di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia di coloro che sono in condizione o a rischio di isolamento e fragilita' sociale; b) migliorare la qualita', accessibilita' e integrazione dei servizi presenti nelle aree periferiche per accrescere l'inclusivita' del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la comunita' nel rafforzamento della cultura della piena partecipazione e delle pari opportunita' delle persone con disabilita'. 2. Il programma prevede progetti che abbiano una durata compresa tra diciotto e ventiquattro mesi. 3. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o gli interventi in corso di esecuzione o gia' terminati ovvero gia' finanziati alla data di efficacia del presente decreto. E' consentita la presentazione di progetti che prevedano metodologie o servizi gia' sperimentati in altre iniziative. 4. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con altri finanziamenti statali. |
| Art. 3 Tempi e modalita' di presentazione delle richieste di chiarimenti e delle domande di finanziamento
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' provvede, entro sessanta giorni dalla registrazione del presente decreto, alla pubblicazione di uno o piu' avvisi pubblici per procedere all'attuazione della procedura di presentazione e selezione del programma. 2. I comuni di cui all'art. 1 presentano le domande di finanziamento entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita'. 3. La domanda e' presentata esclusivamente in via telematica, trasmettendo la documentazione richiesta dall'art. 4 all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it - del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. La pubblicazione degli avvisi, dei termini, dei chiarimenti e degli esiti riguardanti la procedura di cui al presente decreto e' effettuata sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita', a cura del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'. |
| Art. 4 Contenuto e requisiti di ammissibilita' delle domande di finanziamento
1. La domanda di finanziamento e i relativi allegati sono presentati e firmati digitalmente dal legale rappresentante del comune proponente o dal suo delegato. 2. Ciascuna domanda di finanziamento reca, a pena di inammissibilita': a) la relazione illustrativa del programma, contenente: 1. l'individuazione e l'analisi dei bisogni, dei destinatari e delle modalita' di coinvolgimento degli stessi, anche in relazione agli interventi gia' attivi nelle aree territoriali di riferimento; 2. la descrizione degli obiettivi del programma e degli interventi in cui si struttura e della sua rilevanza rispetto alla finalita' del fondo di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile; 3. la definizione dei risultati attesi, con particolare riferimento all'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie e alla promozione della loro autonomia, anche in coerenza con gli obiettivi fissati dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 4. la descrizione delle fasi in cui si articola la realizzazione del programma, unitamente al relativo cronoprogramma; 5. l'individuazione degli interventi e delle misure da attuare nell'ambito di ciascuna fase; 6. la durata; 7. la composizione della rete e le modalita' di coordinamento e gestione del programma. b) l'individuazione dell'area o delle aree periferiche interessate dal programma e la descrizione delle problematiche, dei bisogni e delle specificita' che la caratterizzano; c) la stima delle persone con disabilita' residenti nell'area o nelle aree periferiche individuate, alle quali si rivolge potenzialmente il programma; d) il quadro economico contenente: 1. l'indicazione del costo complessivo del programma; 2. il dettaglio delle singole voci di costo secondo lo schema allegato all'avviso pubblico; 3. l'ammontare del cofinanziamento; 4. la quantificazione del contributo pubblico richiesto a valere sulle risorse del fondo. 3. Ai fini dell'individuazione delle aree periferiche di cui al comma 2, lettera b), i comuni proponenti fanno riferimento alle aree caratterizzate da situazioni di marginalita' economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. |
| Art. 5
Spese ammissibili a contributo
1. Nel limite di spesa di cui all'art. 1, comma 5, la misura massima del contributo pubblico concedibile non puo' essere superiore al novanta per cento del costo complessivo del programma di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), n. 1. 2. Nel programma e' stabilita la quota di cofinanziamento pari o superiore al dieci per cento del costo complessivo del programma stesso, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi comuni per la realizzazione degli interventi previsti. 3. Non sono finanziabili le spese relative all'acquisto di immobili o beni mobili registrati nonche' le spese di manutenzione straordinaria. |
| Art. 6
Criteri di valutazione dei progetti
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' verifica la conformita', la regolarita' e la completezza della domanda di finanziamento e della documentazione trasmessa in allegato alla stessa. 2. Ultimata la verifica preliminare in ordine alla conformita', alla regolarita' e alla completezza delle domande presentate, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' trasmette gli atti al comitato di cui all'art. 7 affinche' proceda alla valutazione del programma, assegnando un punteggio fino a un massimo di cento per cento, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) qualita', adeguatezza della proposta progettuale e coerenza del programma rispetto alle finalita' del fondo - fino a trenta punti; b) numero di persone con disabilita' residenti nell'area o nelle aree periferiche alle quali si rivolge potenzialmente il programma - fino a dieci punti; c) carattere innovativo e replicabilita' dell'intervento - fino a venti punti; d) coinvolgimento, anche nella fase progettuale, di enti privati, privilegiando in particolare ai sensi dell'art. 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del predetto codice, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del medesimo codice, nonche', fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del medesimo codice, con le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - fino a venti punti; e) quota di cofinanziamento aggiuntiva rispetto al contributo pubblico richiesto - fino a dieci punti; f) complementarita' e sinergie operative con altri interventi di contrasto ai fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche finanziati con altri fondi pubblici - fino a dieci punti. 3. Sono ammissibili a finanziamento i programmi che, a seguito della valutazione da parte del comitato di cui all'art. 7 conseguano una valutazione minima pari a sessanta punti. 4. Al termine delle operazioni di valutazione, con decreto direttoriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita', e' approvato l'elenco dei programmi ammessi a finanziamento. |
| Art. 7
Comitato di valutazione
1. Per la valutazione dei programmi presentati, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di valutazione (di seguito «comitato») composto da: due rappresentanti del Ministro per le disabilita' di cui uno con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', su designazione delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 3. Il comitato procede alla valutazione dei programmi entro sessanta giorni dalla nomina dei suoi componenti. 4. Le riunioni del comitato possono svolgersi in modalita' mista, garantendo la possibilita' di partecipazione anche in via telematica. 5. La partecipazione ai lavori del comitato e' a titolo gratuito. Ai rappresentanti non spetta alcun compenso, gettone, indennita', emolumento o rimborso comunque denominato. |
| Art. 8
Modalita' di erogazione del finanziamento
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' procede all'approvazione dei programmi ammessi a finanziamento. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' dispone il trasferimento del contributo pubblico ai comuni titolari dei programmi ammessi a finanziamento, secondo le seguenti modalita': a) il settanta per cento della somma assegnata, entro venti giorni dalla richiesta successiva alla stipula dell'atto di concessione del finanziamento corredata dalla comunicazione di avvio delle attivita'; b) il trenta per cento, entro trenta giorni dalla richiesta successiva all'approvazione della relazione finale di cui all'art. 9, comma 2. 3. Le risorse destinate ai comuni che non accedono, in tutto o in parte, ai contributi previsti dal presente decreto rimangono nella disponibilita' del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' che procede alla relativa riassegnazione ai restanti comuni titolari di programmi ammessi a finanziamento secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 5. |
| Art. 9
Monitoraggio e ipotesi di revoca
1. I comuni titolari di programma ammesso a finanziamento, al raggiungimento della meta' del termine di durata del programma, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', una relazione per illustrare e documentare analiticamente lo stato di realizzazione del programma e il progressivo conseguimento dei risultati attesi, nel rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma, nonche' i costi sostenuti. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' valuta la relazione e fornisce consulenza e indicazioni di supporto ai comuni ai fini della regolare e tempestiva realizzazione del programma. 2. All'atto della richiesta di erogazione della rata di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), il comune beneficiario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' una relazione finale del programma ultimato. La relazione finale riepiloga le diverse fasi di realizzazione del programma ed e' corredata da idonea documentazione in grado di consentire la verifica in ordine al conseguimento dei risultati attesi. La relazione finale contiene, altresi', la rendicontazione dei costi sostenuti nonche', ove previsto, il rapporto contenente gli esiti della valutazione di impatto sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' approva la relazione finale previa verifica dell'ammissibilita' e della congruita' dei costi rendicontati. La relazione finale del programma successivamente all'approvazione e' pubblicata, per estratto, sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita', anche al fine di favorire la replicabilita' del programma e il trasferimento di modelli e buone pratiche a beneficio di altre amministrazioni. 3. Nei casi in cui nel corso della realizzazione del programma ammesso a finanziamento dovessero verificarsi delle variazioni rispetto alle caratteristiche del medesimo di cui all'art. 4, comma 2, il comune ha l'obbligo di inviare una specifica nota alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', entro sessanta giorni decorrenti dalla data del cronoprogramma non rispettata. La nota illustra le eventuali criticita' rilevate, le proposte di aggiornamento del programma e le motivazioni, nonche' l'indicazione del nuovo cronoprogramma, fermo restando il limite temporale massimo di trantasei mesi dalla data di comunicazione di avvio delle attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), per la conclusione del programma. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso al comune e alla richiesta di restituzione delle somme gia' erogate ai sensi dell'art. 8 nel caso di mancata realizzazione del programma nel termine finale indicato dal cronoprogramma ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), n. 4, eventualmente modificato ai sensi del comma 3, nonche' nel caso in cui accerti un utilizzo delle risorse erogate non conforme all'art. 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al presente decreto o all'avviso pubblico. |
| Art. 10
Disposizioni finanziare
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a complessivi dieci milioni di euro per l'anno 2023, si provvede nei limiti delle risorse presenti nel capitolo di spesa n. 844 «Fondo per le periferie inclusive» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| Art. 11
Disposizioni finali
1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto e' pubblicato anche sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita'. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Roma, 26 maggio 2023
Il Ministro per le disabilita' Locatelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1914 |
|
|
|