Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 11 maggio 2023
Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 11, comma 4;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, prot. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, prot. 185101, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022» e in particolare l'art. 1;
Viste le richieste della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome del 27 aprile 2023 e dell'8 maggio 2023 concernenti la proroga dei termini di presentazione delle domande PAC per l'anno di domanda 2023, stanti le difficolta' derivanti dal nuovo quadro programmatorio particolarmente composito, complicato dall'emergenza idrica che, in ampi territori, ha causato ritardi nelle decisioni aziendali legate alla disponibilita' di acqua irrigua e l'allineamento dei termini entro i quali effettuare le modifiche alle domande dello sviluppo rurale con i termini stabiliti per i pagamenti diretti;
Ritenuto di poter accogliere le richieste della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome fissando un termine di presentazione delle domande e di eventuale modifica delle domande presentate nei termini, che consenta una tempestiva esecuzione delle procedure di controllo al fine di assicurare la corretta azione amministrativa;
Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento, presentate oltre il termine utile, si applicano le riduzioni stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1
Modifica dell'art. 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022.

1. All'art. 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole «Qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda unica o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.»
2. All'art. 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, dopo il comma 4, e' aggiunto seguente comma 4-bis:
«4-bis Alle domande uniche presentate oltre i termini di cui al comma 4 del presente articolo si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.».
 
Allegato MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252. Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione
della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC
e proroga dei termini per l'anno 2023. Oneri eliminati
Il presente decreto non elimina oneri informativi. Oneri introdotti
Il presente decreto non introduce oneri informativi.
 
Art. 2
Modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023.

1. All'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole «Qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.».
2. All'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 2:
«2. Alle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale presentate oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.».
 
Art. 3

Proroga del termine per la presentazione
delle domande per l'anno 2023

1. Per l'anno 2023, le domande di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, citati in premessa, sono presentate entro il 15 giugno 2023.
2. Per le domande presentate oltre il termine del 15 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purche' presentate entro il 10 luglio 2023.
 
Art. 4
Modifica dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185101.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, il comma 5 e' sostituito come segue «Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalita' e le tempistiche stabilite dal decreto ministeriale 23 dicembre 2022, all'art. 11, comma 12.».
Roma, 11 maggio 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1020