Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 maggio 2023
Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune» e in particolare l'art. 6, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
Considerato che l'art. 25 del sopra menzionato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 stabilisce che le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'art. 6, comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

Decreta:

Art. 1
Attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo
2023, n. 42

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, se per un dato anno di domanda un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole a sua disposizione, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda unica o nella domanda di pagamento.
2. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui comma 1 e' superiore al 3%, ma inferiore od uguale al 20% e se la superficie non dichiarata non e' determinante per l'ammissibilita' agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalita', l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato e' ridotto dell'1%.
3. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui al comma 1 e' superiore al 20%, ma inferiore o uguale al 50% e se la superficie non dichiarata non e' determinante per l'ammissibilita' agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalita', l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato e' ridotto del 2%.
4. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui al comma 1 e' superiore al 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata e' determinante per l'ammissibilita' agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalita', l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato e' ridotto del 3%.
5. Ai fini del presente articolo, la base di calcolo dei pagamenti basati sulla superficie spettanti all'agricoltore e' la superficie dichiarata.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1042
 
Allegato MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252.
Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune».
L'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, 42 stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'art. 6, comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.
L'art. 6, comma 1 del sopra citato decreto legislativo, stabilisce che qualora un agricoltore, in sede di presentazione della propria domanda annuale ai fini del percepimento degli aiuti, ometta di dichiarare tutte gli ettari ammissibili a propria disposizione, ottenendo cosi' dei vantaggi in termini di superamento di soglie di ammissibilita' o di esenzione, oltre a non veder riconosciuto il beneficio subira' una sanzione graduata in base alla gravita' dell'omessa dichiarazione. ONERI ELIMINATI
Il presente decreto non elimina oneri informativi. ONERI INTRODOTTI
Il presente decreto non introduce oneri informativi.