Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 17 maggio 2023
Schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», e, in particolare, gli articoli 4, comma 3, e 14, comma 6;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria del 4 maggio 2023;
Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 maggio 2023 (repertorio atti n. 111/CSR);

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. In applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce lo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy (Allegato A). La conformita' dello statuto di ciascuna Fondazione allo schema di cui al presente decreto costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della legge n. 99/2022.
 
Allegato A

Istituti tecnologici superiori (ITS Academy): schema di statuto

Art. 1.

Costituzione

1. E' costituita una Fondazione denominata «Istituto tecnologico superiore per ..... (ITS Academy)» (Indicare la specifica area tecnologica tra quelle definite dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito in attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99), con sede nella provincia di (........), e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, «Fondazione ITS Academy»).
2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del piu' vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non puo' distribuire utili. Le finalita' della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione europea.

 
Art. 2

Costituzione degli ITS Academy

1. Le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.
2. L'identificazione dei soci, secondo lo standard organizzativo minimo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 99/2022, e' propedeutica e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o piu' percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore. La presentazione della candidatura avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale dell'offerta formativa, finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.
3. A seguito dell'approvazione da parte delle regioni della candidatura progettuale, secondo procedure e criteri da esse definiti, i soci individuati avviano l'iter per la costituzione della fondazione di partecipazione. La fondazione si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo statuto, redatto sulla base dello schema di cui all'art. 1 del presente decreto, costituisce parte integrante.
4. Possono accedere al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore esclusivamente le Fondazioni di partecipazione che, costituitesi secondo le procedure e le modalita' di cui ai precedenti commi, abbiano previamente ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 99/2022.
5. L'utilizzo della denominazione «Istituto tecnologico superiore per ... (ITS Academy)» e' consentito esclusivamente previo accreditamento di cui al sopracitato art. 7. Alla revoca dell'accreditamento consegue il divieto di utilizzare la suddetta denominazione negli atti, nella corrispondenza, nelle attivita' promozionali, nell'esercizio dell'attivita' formativa e di qualsivoglia ulteriore attivita' connessa delle fondazioni.
 
Art. 2.

Missione e scopi della Fondazione ITS Academy

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuita', l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.
2. Costituisce priorita' strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identita', dell'autenticazione, della sanita' e della giustizia, all'innovazione, alla competitivita' e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonche' alle infrastrutture per la mobilita' sostenibile.
In relazione alle priorita' strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorita' indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresi', le finalita' di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.
3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:
assicurare, con continuita', l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunita' di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

 
Art. 3

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori delle Fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:
a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la Fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;
b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;
c) una o piu' imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'art. 3, comma 1;
d) un'universita', o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.
Ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce nel proprio statuto i requisiti di partecipazione, le modalita' di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonche' i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilita'.
2. Come previsto dall'art. 4, comma 7, della legge n. 99/2022, sono organi minimi necessari della Fondazione ITS Academy:
a) il presidente che ne e' il legale rappresentante e che e', di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla Fondazione;
b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
c) l'assemblea dei partecipanti;
d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attivita' realizzate dall'ITS Academy;
e) il revisore dei conti.
Il ruolo di presidente della Fondazione e di dirigente scolastico dell'istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, socio fondatore della Fondazione, sono tra loro incompatibili.
3. Ciascuna Fondazione ITS Academy e' dotata di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro.
Il patrimonio e' elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attivita' strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3 dello schema di statuto allegato al presente decreto.
Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio e' elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.
4. Entro dodici mesi dall'efficacia del presente decreto, le Fondazioni ITS Academy gia' esistenti adeguano lo statuto a quanto previsto dal presente decreto e sulla base dello schema di statuto di cui all'Allegato A. Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformita' allo statuto adeguato ai sensi del presente decreto, le fondazioni, previa determinazione della giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.
 
Art. 3.

Attivita' strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalita', la Fondazione potra', tra l'altro, svolgere le seguenti attivita': ............ (a titolo esemplificativo, condurre attivita' di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attivita' promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di societa' di persone e/o capitali, nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attivita' della Fondazione; svolgere ogni altra attivita' idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

 
Art. 4

Clausola di salvaguardia

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 4.

Patrimonio

1. La Fondazione e' dotata di un patrimonio pari a ... (Il patrimonio non deve essere inferiore a 100.000 euro).
(Il patrimonio e' elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attivita' strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3 del presente schema di statuto.
Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio e' ulteriormente elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento, sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.
2. Il patrimonio della Fondazione e' composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprieta', uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilita' impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai fondatori e dai partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalita' disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

 
Art. 5

Clausola finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2023

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1989
 
Art. 5.

Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, e' costituito da:
a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita' della Fondazione medesima;
c) dai ricavi delle attivita' istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

 
Art. 6.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre l'assemblea dei partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal consiglio di amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal consiglio di amministrazione.
2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attivita' della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attivita'.
3. Il consiglio di amministrazione assicura la pubblicita' e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attivita' della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.
4. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 
Art. 7.

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in fondatori e partecipanti. Fondatori
Sono fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:
... (almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia sede della Fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy);
... (struttura formativa accreditata dalla regione, ubicata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la Fondazione);
... (una o piu' imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate con decreto di cui all'art. 3, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 99, alle quali afferisce l'istituto tecnologico superiore);
... (un'universita', o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy).
I soggetti fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.
Possono divenire fondatori, a seguito di delibera adottata dall'assemblea dei partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le societa' di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente statuto.
Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Partecipanti
Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti fondatori.
Possono ottenere la qualifica di partecipanti, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le societa' di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione;
2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
3) con attivita' professionali di particolare rilievo.
Possono essere ammessi con la qualifica di partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attivita' e delle finalita' della Fondazione.
Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralita' di partecipazioni omologhe, l'assemblea dei partecipanti puo' determinare, con regolamento proposto dal consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonche' la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attivita' e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuita', alla qualita' e alla quantita' dell'apporto.
(In relazione alle figure dei fondatori e dei partecipanti, ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce i requisiti di partecipazione, le modalita' di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonche' i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilita').

 
Art. 8.

Esclusione e recesso

1. L'assemblea dei partecipanti, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di fondatori e partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui:
a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
2. I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
In caso di recesso o di esclusione di un fondatore o partecipante, la quota che questi ha versato non sara' restituita ma rimarra' a far parte del fondo di dotazione della Fondazione.
3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

 
Art. 9.

Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:
il presidente;
il consiglio di amministrazione;
l'assemblea dei partecipanti;
il comitato tecnico-scientifico;
il revisore dei conti.

 
Art. 10.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, e' espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'assemblea dei partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed e' rieleggibile.
2. Il presidente presiede e convoca il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il presidente puo' essere revocato, per gravi motivi, dal consiglio di amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'assemblea dei partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attivita' della Fondazione.

 
Art. 11.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da un minimo di cinque membri, incluso il presidente.
I membri del consiglio di amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'assemblea dei partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
2. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicita', efficacia ed efficienza, e ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto all'assemblea dei partecipanti.
3. Il consiglio di amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) elegge al suo interno il presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'assemblea dei partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
b) designa i componenti del comitato tecnico scientifico;
c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'art. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'assemblea dei partecipanti;
d) esercita le attivita' previste dallo statuto in merito all'ammissione di nuovi partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'assemblea dei partecipanti l'esclusione dei fondatori e dei partecipanti;
e) approva il piano delle attivita' sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'assemblea dei partecipanti;
f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;
g) propone all'assemblea dei partecipanti i provvedimenti di esclusione dei fondatori e dei partecipanti;
h) istruisce e sottopone all'assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'assemblea dei partecipanti.
4. E' compito del consiglio di amministrazione predisporre e conservare un libro delle delibere, nonche' dei verbali delle riunioni degli organi.
5. Qualora venissero a mancare uno o piu' membri della consiglio di amministrazione, l'assemblea dei partecipanti nomina il sostituto che rimarra' in carica rimarra' in carica fino alla scadenza del mandato del componente del consiglio di amministrazione sostituito.
6. L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al revisore dei conti.
7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.
8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il consiglio di amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.
9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si da' atto nei relativi verbali:
che sia consentito al presidente di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' visionare, ricevere e trasmettere documenti.
10. In caso di parita' di voti, prevale la decisione del presidente.
11. Il consiglio di amministrazione puo' delegare alcuni poteri a uno o piu' membri e puo' altresi' rilasciare procure al direttore, se nominato.
12. Il consiglio di amministrazione puo' delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un comitato esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

 
Art. 12.

Assemblea dei partecipanti

1. L'assemblea dei partecipanti e' composta da tutti i membri fondatori e partecipanti.
2. Nell'assemblea dei partecipanti:
ad ogni fondatore compete un diritto di voto;
ad ogni partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri fondatori.
(Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralita' di partecipazioni omologhe, l'assemblea dei partecipanti puo' determinare, con regolamento proposto dal consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonche' la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attivita' e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuita', alla qualita' e alla quantita' dell'apporto.
Lo statuto puo' comunque prevedere che le deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale, sia per fondatori che per partecipanti).
3. L'assemblea dei partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) stabilisce le linee generali delle attivita' della Fondazione per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto;
b) esercita le attivita' previste dallo statuto in merito alla ammissione di nuovi fondatori e alla esclusione dei fondatori e dei partecipanti;
c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal consiglio di amministrazione;
d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
e) puo' articolare proposte al consiglio di amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
f) nomina i componenti del consiglio di amministrazione;
g) nomina il revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
h) delibera in merito alle modifiche del presente statuto;
i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'assemblea dei partecipanti e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'assemblea dei partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.
6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
8. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si da' atto nei relativi verbali:
che sia consentito al presidente di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' visionare, ricevere e trasmettere documenti.

 
Art. 13.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al consiglio di amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonche' in favore della Fondazione per le altre attivita' realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.
2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, e' determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico puo' delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.
4. L'incarico puo' cessare per dimissioni, incompatibilita' o revoca.
5. Le riunioni del comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalita' mista alle seguenti condizioni, di cui si da' atto nei relativi verbali:
che sia accertabile l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' visionare, ricevere e trasmettere documenti.

 
Art. 14.

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti e' nominato dall'assemblea dei partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'assemblea dei partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e puo' essere riconfermato.
2. Non e' revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello statuto. Il provvedimento di revoca e' adottato dall'assemblea dei partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Il ruolo e i compiti del revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti.

 
Art. 15.

Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.
3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile, puo' essere altresi' chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.
5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, puo' essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del codice civile.

 
Art. 16.

Scioglimento della Fondazione

1. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti... (inserire disposizioni sulla devoluzione dei beni e ove non disposte provvede l'autorita' governativa ai sensi dell'art. 31 del codice civile).
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalita' formative.
3. I fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosita' della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa e' stata costituita.
4. Per l'esecuzione della liquidazione l'assemblea dei partecipanti nomina uno o piu' liquidatori.

 
Art. 17.

Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validita', deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

 
Art. 18.

Clausola arbitrale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validita', saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.
2. In caso di disaccordo il presidente sara' scelto dal presidente del tribunale di competenza, al quale spettera' altresi' la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

 
Art. 19.

Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

1. La prima nomina degli organi statutari e' effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

 
Art. 20.

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.