Gazzetta n. 165 del 17 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 10 luglio 2023
Nuove misure di controllo dell'esportazione verso determinati Paesi terzi, di taluni motori a scoppio e relative parti destinati al settore dell'aviazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, e in particolare gli articoli 3 e 9;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico;
Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 (regolamento duplice uso), che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, e in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 9;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale;
Vista la nota n. 011150 del 19 aprile 2023, con la quale l'Autorita' nazionale - UAMA ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 221 del 2017;
Considerato che nel termine di dieci giorni lavorativi dalla predetta nota non sono pervenute osservazioni dalle amministrazioni interpellate;
Tenuto conto dei reiterati atti di aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, anche attraverso l'uso di sistemi offensivi quali veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs) assemblati con componentistica anche estranea a scopi militari;
Considerato che i veicoli aerei senza pilota compaiono nella lista dei materiali di armamento di cui al decreto del Ministro della difesa 29 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 9 ottobre 2021, nonche' nella direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione, del 5 ottobre 2022, in corso di recepimento, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 21 febbraio 2022;
Considerato che i motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione, nonche' le parti destinabili in via esclusiva o principale ai motori stessi, non compaiono nella lista dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2021/821;
Considerato che detti componenti possono essere utilizzati per la costruzione di veicoli aerei senza pilota appositamente predisposti per l'uso militare;
Considerate le misure adottate dall'Unione europea nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, che comportano restrizioni sulle esportazioni di armamenti nonche' di motori a scoppio per aeromobili a pistone alternativo o rotativo;
Considerate altresi' le misure restrittive dell'Unione europea nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran relative al commercio di materiali di armamento;
Ritenuta l'esigenza di contrastare, anche per motivi di sicurezza pubblica, eventuali rischi di elusione delle suddette misure restrittive, in particolare per quanto concerne la componentistica che puo' essere utilizzata per la costruzione dei sistemi offensivi impiegati nell'aggressione militare contro l'Ucraina;
Considerato che la Repubblica di Armenia, la Repubblica del Kazakistan e la Repubblica del Kirghizistan sono parte dell'Unione doganale eurasiatica, che comprende anche la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia;
Considerato che, in base alle informazioni disponibili, la componentistica utilizzabile per la predisposizione di veicoli aerei senza pilota esportata verso Paesi aderenti a un'unione doganale con la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia presenta rischi di riesportazione verso i predetti Paesi, ai fini dell'inserimento in prodotti militari, in violazione dell'embargo sugli armamenti;
Considerato che, in base alle informazioni disponibili, i medesimi rischi sussistono in relazione ad operazioni verso la Repubblica islamica dell'Iran, gia' soggetta ad embargo sugli armamenti, in relazione a possibili rischi di elusione delle misure restrittive verso la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia;
Considerato che alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno imposto un regime di autorizzazione all'esportazione di motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione, nonche' delle parti destinabili in via esclusiva o principale ai motori stessi;
Considerata la necessita' di uniformarsi ai piu' elevati livelli di prevenzione dei rischi di utilizzazione della suddetta componentistica nell'ambito dell'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione russa;
Ritenuto di sottoporre ad autorizzazione anche le operazioni di intermediazione e di prestazione di assistenza tecnica relative alla componentistica sopra menzionata;
Considerata la necessita' di un'immediata applicazione dell'obbligo di autorizzazione e di disporre un regime specifico per le operazioni avviate prima dell'adozione del presente decreto, al fine di contemperare il preminente interesse pubblico ad evitare qualsiasi forma di elusione e l'esigenza di una ragionevole tutela degli affidamenti dei privati;

Decreta:

Art. 1

Obbligo di autorizzazione per prodotti non listati

1. Sono subordinate ad autorizzazione preventiva le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, aventi come destinazione finale la Repubblica di Armenia, la Repubblica islamica dell'Iran, la Repubblica del Kazakistan o la Repubblica del Kirghizistan e relative ai seguenti prodotti:
a) motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione. Per «settore dell'aviazione» sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati;
b) parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui alla lettera a).
2. Prima dell'effettuazione delle operazioni previste al comma 1, l'esportatore presenta all'Autorita' nazionale di cui all'art. 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2021/821.
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal giorno successivo all'adozione del presente decreto e rimangono in vigore per un periodo di tre anni.
2. Per i prodotti pervenuti in dogana entro dieci giorni dall'adozione del presente decreto e privi dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non procede allo svincolo e invita l'esportatore a presentare domanda conformemente al comma 2 del medesimo articolo.
3. Il presente decreto e' comunicato alle amministrazioni che compongono il Comitato consultivo di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 221 del 2017 e alla Commissione europea.
4. Il presente decreto e' pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2023

Il Ministro: Tajani