Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2023, n. 89
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-ter;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 936;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca»;
Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;
Visti i concerti espressi dal Ministro per la pubblica amministrazione, acquisito con nota prot. n. 240 del 27 marzo 2023, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota prot. n. 14024 del 31 marzo 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 165

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, dopo le parole: «e della ricerca» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I vice capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.»;
c) all'articolo 6:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il capo dell'Ufficio legislativo e' nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonche' della produzione normativa.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di un vice capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo fra soggetti in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonche' della produzione normativa.»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «sessantuno»;
1.2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Tale contingente e' incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.»;
2) al comma 2, le parole: «cinque unita'» sono sostituite dalle seguenti: «sei unita'»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro puo' individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro puo', inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all'articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non piu' di venti esperti o consulenti di alta professionalita' o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tutti gli incarichi e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facolta' di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato, la relativa durata non puo' essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.»;
e) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennita' si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, e' corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 6-ter,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - Omissis.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall' articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all' articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo (Art. 14
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80
del 1998)). - Omissis.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 aprile 2014, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 345, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300:
«Omissis.
345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente
di personale di diretta collaborazione presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
individuato in 190 unita', inclusive della dotazione
relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla
medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le
competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono
corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
Omissis.»
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2020, n. 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 936, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Omissis
936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori
funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti
dell'Unione europea e internazionali nel campo della
formazione superiore e della ricerca e, in particolare,
alla nuova programmazione europea della ricerca, la
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della
ricerca e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di
livello non generale, di cui una destinata alla diretta
collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre
posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al
periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione
di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare
le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a
decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del
comma 941.
Omissis.»

Note all'art. 1:
- Si riportano il titolo ed il testo degli articoli 3,
6, 9 e 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2020, n. 165, «Regolamento
concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'universita' e della
ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2020, n. 309, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 3 (Ufficio di gabinetto). - 1. Il capo di
gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e
assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attivita' di gestione del Ministero; verifica
gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli
affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a
particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con
l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra
magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati
dello Stato, consiglieri parlamentari, professori
universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni
oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle
funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita',
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici e alle esperienze maturate.
3. Il capo di gabinetto puo' nominare fino a due vice
capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice
capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei
soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, fra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.
4. L'Ufficio di gabinetto supporta il capo di
gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di
quelle delegate dal Ministro.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il
consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari
della carriera diplomatica di grado non inferiore a
consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle
iniziative in campo internazionale ed europeo, in raccordo
con i competenti Uffici del Ministero. Il consigliere
diplomatico promuove e assicura la partecipazione del
Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione
europea e cura le relazioni internazionali, con particolare
riferimento ai negoziati relativi agli accordi di
cooperazione nelle materie di competenza del Ministero,
anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.»
«Art. 6 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio
legislativo provvede allo studio e alla definizione della
attivita' normativa nelle materie di competenza del
Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della
elaborazione normativa, delle competenti strutture
ministeriali, garantendo la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte,
l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della
regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli
di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il
raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione
regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con
le autorita' amministrative indipendenti, con le conferenze
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato;
supporta gli Uffici competenti in relazione al contenzioso
internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli
adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro
per i profili di propria competenza; cura le risposte agli
atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti
il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge
attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i
sottosegretari di Stato.
2. Il capo dell'Ufficio legislativo e' nominato dal
Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,
fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche'
fra i professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita'
ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa, nonche' della produzione normativa.
3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9,
il capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di un vice
capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di
gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo fra
soggetti in possesso di adeguata capacita' ed esperienza
nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonche'
della produzione normativa.»
«Art. 9 (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
Uffici di diretta collaborazione e' stabilito
complessivamente in sessantuno unita'. Tale contingente e'
incrementato, nei limiti della dotazione organica del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di quindici
unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al
2027. Entro tale limite il Ministro, con proprio
provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel
decreto degli Uffici di diretta collaborazione,
scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del
Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al
comma 1 sono compresi, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, sei unita'
di personale di livello dirigenziale non generale. I
relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a
determinare il limite degli incarichi conferibili a tale
titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di
personale con qualifica dirigenziale fa parte del
contingente complessivo del personale con qualifica
dirigenziale del Ministero dell'universita' e della
ricerca.
2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in
aggiunta al contingente di cui al comma 1, e' istituito un
posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.
3. Il Ministro puo' individuare collaboratori estranei
all'amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato in numero non superiore a venti, nei limiti
della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in
tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro
puo', inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui
all'articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti
capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva
invarianza di spesa, non piu' di venti esperti o consulenti
di alta professionalita' o specializzazione nelle materie
di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o
mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata
massima di tutti gli incarichi e' limitata alla permanenza
in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del
Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
Nei casi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facolta'
di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In
caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario
di Stato, la relativa durata non puo' essere superiore alla
permanenza in carica del sottosegretario di Stato
proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da
intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al
comma 1.
4. Le posizioni di capo di gabinetto, capo
dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo
della segreteria del Ministro, segretario particolare del
Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro,
consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie
dei sottosegretari di Stato nonche' le posizioni dei
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance sono da intendersi aggiuntive rispetto al
contingente di cui al comma 1.
5. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori
ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei
limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
6. L'assegnazione del personale, delle risorse
finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta
collaborazione e' disposta con provvedimento del capo di
gabinetto.»
«Art. 10 (Trattamento economico). - 1. Ai
responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta
un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con
la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' dall'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
composto come segue:
a) per il capo di gabinetto, in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio
da fissare in un importo equivalente alla misura massima
del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di
risultato, spettante al segretario generale del Ministero;
b) per il capo dell'Ufficio legislativo e per il
presidente dell'organismo indipendente di valutazione della
performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici di
livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in
un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di
risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali
generali dello stesso Ministero;
c) per il segretario particolare del Ministro, per
il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere
diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i
capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una
voce retributiva di importo non superiore alla misura
massima del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non
generale del Ministero e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di
Uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e,
se nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento
economico conforme a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di
redattore capo. Il trattamento economico del Capo
dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e
onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle
funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo
7, comma 3.
2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli
Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una
retribuzione di posizione variabile in misura equivalente
ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa fascia del Ministero nonche' un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata
con decreto del Ministro, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di
gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione
di posizione complessiva. Con decreto del Ministro puo'
essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo
Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilita'
connesse all'incarico, un'indennita' avente natura di
retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa,
per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui,
nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui, al
lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Nel caso
dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio
legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo
9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta
indennita' si somma a quella sostitutiva della retribuzione
di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di
livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, e'
corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Al personale non dirigenziale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici
stessi. La misura dell'indennita' e' determinata ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 con decreto del Ministro, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa.
4. Il trattamento economico del personale di cui
all'articolo 9, comma 3, e' determinato dal Ministro
all'atto del conferimento dell'incarico, nel limite delle
risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di
bilancio. Tale trattamento, comunque, non puo' essere
superiore a quello corrisposto al personale dipendente
dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il
relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello
stato di previsione della spesa del Ministero, missione
«Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche», programma «Indirizzo politico».».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'Universita'
e della ricerca
Bernini

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1979