Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
DECRETO 1 giugno 2023 |
Disiplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici («Fondo 394/81»); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 6 che disciplina il sostegno alle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea, mediante agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e con una riserva di destinazione delle risorse alle piccole e medie imprese pari al 70 per cento annuo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, in particolare, gli articoli 1 e 9, comma 5, che prevedono la natura privilegiata dei crediti nascenti dai finanziamenti pubblici erogati alle imprese come sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, e l'art. 5 relativo alla procedura valutativa a sportello; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e, in particolare, l'art. 25, che attribuisce alla SIMEST S.p.a. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo 394/81; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 11, relativo alla disciplina del Codice unico di progetto «CUP»; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 1, comma 12, che richiede il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2016, recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81»; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'art. 1, comma 270, che istituisce e disciplina il Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo 394/81; Visto il decreto 8 aprile 2019, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2019, recante «Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese»; Visto il decreto 24 aprile 2019, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81» che dispone, tra l'altro, che il Comitato agevolazioni approva le circolari operative che disciplinano le modalita' per la concessione delle agevolazioni a valere sui Fondi, nell'ambito delle condizioni fissate dalla normativa di riferimento; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 18-bis, che ha esteso l'operativita' degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo 394/81 anche nell'ambito dell'Unione europea; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 2, commi 11-bis e 12, che attribuiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni e le competenze in materia di interventi del Fondo 394/81, gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico, e demandano ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini, modalita' e condizioni degli interventi finanziari agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo 394/81; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 11 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 188 del 28 luglio 2020, recante «Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operativita' del Fondo 394/81», che modifica i decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016 e 8 aprile 2019; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 72, comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», tra le cui finalita' e' inclusa la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81 secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni; Vista la convenzione stipulata il 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la SIMEST S.p.a. per la gestione del Fondo 394/81; Visto l'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto il rifinanziamento per gli anni dal 2022 al 2026 del Fondo 394/81 e della quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto; Tenuto conto delle indicazioni, formulate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione nella seduta del 13 dicembre 2021, inerenti alle linee strategiche e alle principali azioni e linee di intervento del Fondo 394/81 per il 2022; Ritenuta la necessita' di provvedere all'aggiornamento degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane a valere sul Fondo 394/81 in base alle intervenute evoluzioni normative, al fine del riavvio dell'operativita' del Fondo 394/81 e del pieno utilizzo delle risorse stanziate per il quinquennio 2022-2026 dall'art. 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalita' e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo 394/81 a sostegno delle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Circolare operativa»: circolare approvata con delibera del Comitato agevolazioni, che disciplina le modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie e gli aspetti operativi connessi alla gestione di ciascun intervento agevolativo di cui alla lettera h) e all'art. 5; b) «Cofinanziamento»: cofinanziamento a fondo perduto di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; c) «Comitato agevolazioni»: Comitato interministeriale di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; d) «Convenzione»: convenzione sottoscritta il 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.a. per la gestione del Fondo 394/81; e) «Finanziamento»: finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo 394/81; f) «Fondo 394/81»: fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394; g) «Impresa beneficiaria»: soggetto destinatario di uno o piu' interventi agevolativi; h) «Intervento agevolativo»: finanziamento ed eventuale quota di cofinanziamento; i) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l) «PMI»: piccola o media impresa come individuata dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 e dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; m) «Regolamento "de minimis"»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»); n) «SIMEST»: Societa' italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra cui il Fondo 394/81 e la connessa quota di risorse del Fondo per la promozione integrata; o) «Temporary manager»: figure professionali specializzate, volte a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione dell'impresa italiana, anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno della transizione digitale ed ecologica dell'impresa italiana. |
| Art. 3
Risorse disponibili e dedicate
1. Per le finalita' di cui al presente decreto sono utilizzate le disponibilita' del Fondo 394/81, attualmente costituite dalle disponibilita' finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST - Fondo ex lege 394/81». 2. La dotazione del Fondo 394/81 e' costituita inoltre: a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi della liquidita' del Fondo 394/81; b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo 394/81 o imputati al medesimo; c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi. 3. Il Fondo 394/81 e' gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato agevolazioni. Il Fondo 394/81 costituisce patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SIMEST ed e' gestito con contabilita' separata e con le modalita' stabilite dal presente decreto e dalla convenzione. SIMEST predispone il rendiconto annuale del Fondo 394/81 per l'approvazione del Comitato. |
| Art. 4
Criteri di accesso
1. Per beneficiare degli interventi agevolativi le imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale in Italia; b) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e in stato di attivita'; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi; e) non essere un'impresa in difficolta' come definita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; f) non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; g) avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un cofinanziamento. 2. Sono, in ogni caso, escluse dagli interventi agevolativi, le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea; d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma singola oppure associata mediante un'aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e iscritta nel registro delle imprese. Le imprese associate devono soddisfare i requisiti dei commi 1 e 2. 4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a stabilire, con proprie delibere, ulteriori requisiti che le imprese italiane devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi. |
| Art. 5
Interventi agevolativi
1. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammessi interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative: a) inserimento mercati; b) transizione digitale o ecologica; c) fiere ed eventi; d) E-commerce; e) certificazioni e consulenze; f) Temporary manager. 2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 non possono in ogni caso consistere in aiuti per attivita' connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione. 3. Gli interventi agevolativi possono essere assistiti da idonee garanzie, sulla base di criteri, connessi alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa beneficiaria, stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, che determina tipologia, misura e caratteristiche delle garanzie e che puo' prevedere esenzioni o riduzioni della garanzia da prestare. 4. L'intervento agevolativo, in ogni caso, non puo' essere concesso a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea e Nazioni Unite o destinatarie di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti, tempo per tempo vigenti e non puo' in alcun modo essere utilizzato per indebolire o eludere gli effetti perseguiti con le sanzioni e i provvedimenti imposti. 5. L'agevolazione derivante dal finanziamento deve essere trasparente ed e' calcolata sulla base del tasso di attualizzazione e rivalutazione, applicabile al momento della concessione dell'intervento agevolativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia. |
| Art. 6
Inserimento mercati
1. Gli interventi agevolativi «Inserimento mercati», di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), hanno ad oggetto programmi per la realizzazione di investimenti sui mercati internazionali, volti a consentire, in prospettiva, una presenza stabile dell'impresa beneficiaria nei mercati di riferimento, finalizzata al lancio e alla diffusione di beni o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano o all'acquisizione di nuovi mercati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'investimento puo' essere realizzato attraverso l'apertura di una nuova struttura in un Paese estero dove non e' presente l'impresa richiedente o il potenziamento della presenza dell'impresa richiedente in un Paese estero gia' presidiato, mediante l'apertura di una nuova struttura aggiuntiva o sostitutiva, oppure, in alternativa, l'ampliamento della struttura gia' esistente. Il programma puo' avere ad oggetto le seguenti tipologie di strutture: ufficio, showroom, negozio, spazio in area commerciale. 3. Possono accedere all'intervento agevolativo «Inserimento mercati» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 4. Sono in ogni caso escluse le spese per la costituzione o il potenziamento di una rete di distribuzione. 5. L'intervento agevolativo non eccede una percentuale del fatturato medio o un ammontare definito in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria e alla classe dimensionale dell'impresa richiedente. I limiti di cui al primo periodo sono stabiliti con circolare operativa. 6. L'intervento agevolativo «Inserimento mercati» puo' essere concesso anche per una struttura a carattere temporaneo, secondo, modalita' stabilite con circolare operativa. |
| Art. 7
Transizione digitale o ecologica
1. Gli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), hanno ad oggetto il finanziamento di spese per l'innovazione digitale o per la transizione ecologica o per entrambi nonche' spese per il rafforzamento patrimoniale, a beneficio della competitivita' delle imprese richiedenti sui mercati internazionali. Le spese oggetto del finanziamento sono dettagliate nella circolare operativa dell'intervento deliberata dal Comitato. 2. Possono accedere agli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi e che hanno realizzato una quota minima di fatturato estero stabilita con circolare operativa. 3. L'intervento agevolativo non eccede una percentuale del fatturato medio o un ammontare definito in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria e alla classe dimensionale dell'impresa richiedente. I limiti di cui al primo periodo sono stabiliti con circolare operativa. |
| Art. 8
Fiere ed eventi
1. Gli interventi agevolativi «Fiere ed eventi», di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), hanno ad oggetto il finanziamento di spese per la partecipazione a fiere, mostre, eventi e missioni imprenditoriali o di sistema, di carattere internazionale, anche virtuali, per la realizzazione di iniziative promozionali di beni e/o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. 2. L'intervento agevolativo e' concesso per sostenere la partecipazione, anche in Italia, ad eventi di carattere internazionale, individuati tra i seguenti: fiere, mostre, missioni imprenditoriali o di sistema, per promuovere l'attivita' d'impresa sui mercati internazionali. 3. Possono accedere agli interventi agevolativi «Fiere ed eventi» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo. 4. L'intervento agevolativo non eccede la percentuale del fatturato medio o l'ammontare stabiliti con circolare operativa. |
| Art. 9
E-commerce
1. Gli interventi agevolativi «E-commerce», di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), hanno ad oggetto il finanziamento di spese per lo sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. 2. Le spese ammissibili all'intervento agevolativo, individuate con circolare operativa, riguardano alternativamente: a) la creazione, il miglioramento o lo sviluppo di una piattaforma informatica propria per il commercio elettronico, realizzata da un soggetto terzo fornitore in possesso dei requisiti di professionalita' stabiliti con circolare operativa, per il commercio elettronico di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano; b) l'accesso ad una piattaforma informatica di soggetti terzi per il commercio elettronico di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. 3. Possono accedere agli interventi agevolativi «E-commerce» imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 4. L'intervento agevolativo non eccede la percentuale del fatturato medio o l'ammontare definito in relazione alla titolarita' della piattaforma, propria o di terzi, oggetto dell'intervento agevolativo, stabiliti con circolare operativa. |
| Art. 10
Certificazioni e consulenze
1. Gli interventi agevolativi «Certificazioni e consulenze», di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), hanno ad oggetto il finanziamento di: a) spese per consulenze specialistiche e studi di fattibilita' per l'internazionalizzazione, inclusa la formazione relativa a tematiche di export e internazionalizzazione, per l'innovazione digitale, tecnologica, di prodotto; b) spese per l'ottenimento di certificazioni di prodotto, per la tutela di diritti di proprieta' intellettuale, di certificazioni di sostenibilita' e innovazione tecnologica. 2. Le spese ammissibili all'intervento agevolativo sono dettagliate con circolare operativa. 3. L'intervento agevolativo e' realizzato attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazioni di consulenza erogate da imprese di servizi terze individuate secondo criteri stabiliti con circolare operativa. 4. Possono accedere all'intervento agevolativo «Certificazioni e consulenze» imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 5. L'importo concedibile dell'intervento agevolativo e' stabilito dalla circolare operativa dell'intervento in relazione ad una percentuale del fatturato medio dell'impresa italiana. |
| Art. 11
Temporary manager
1. Gli interventi agevolativi «Temporary manager», di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), hanno ad oggetto il finanziamento di spese per l'inserimento temporaneo nell'impresa richiedente di figure professionali specializzate nell'erogazione di servizi volti all'innovazione tecnologica, digitale o ecologica a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese richiedenti sui mercati internazionali. 2. L'intervento agevolativo e' subordinato alla sottoscrizione di uno o piu' contratti di consulenza erogati esclusivamente da una o piu' imprese di servizi terze, secondo i criteri stabiliti con circolare operativa che individua anche le diverse tipologie di Temporary manager e i relativi servizi consulenziali ammessi all'intervento agevolativo. 3. Possono accedere all'intervento agevolativo «Temporary manager» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 4. L'intervento agevolativo non eccede la percentuale del fatturato medio o l'ammontare stabiliti con circolare operativa. |
| Art. 12
Cofinanziamento
1. Gli interventi agevolativi possono includere una quota di cofinanziamento, a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. La quota di cofinanziamento e' concessa con delibera del Comitato agevolazioni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa nazionale vigente e dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonche' dalle circolari operative e dalle delibere in materia del Comitato agevolazioni. |
| Art. 13
Disposizioni comuni agli interventi agevolativi
1. Gli interventi agevolativi possono coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili, individuate nelle circolari operative. Le spese sono ammissibili se sostenute dall'impresa beneficiaria in data successiva alla presentazione della domanda di intervento o alla diversa data stabilita con circolare operativa. 2. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza sostenute dall'impresa beneficiaria per la presentazione della domanda di intervento agevolativo, nonche' per la gestione di tutti gli adempimenti successivi, secondo criteri e nella misura stabiliti con circolare operativa. 3. I servizi di consulenza di cui si avvale l'impresa beneficiaria nell'ambito degli interventi agevolativi devono essere prestati da consulenti esterni terzi, a condizioni di mercato, e non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. |
| Art. 14
Istruttoria, concessione ed erogazione degli interventi agevolativi
1. Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una procedura valutativa a sportello. 2. SIMEST effettua l'istruttoria delle domande di ammissione all'intervento agevolativo, mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e le sottopone alle determinazioni del Comitato agevolazioni, secondo l'ordine di conclusione dell'istruttoria stessa. 3. Il Comitato agevolazioni approva i singoli interventi agevolativi, fissandone le condizioni. 4. L'intervento agevolativo e' perfezionato con la stipula del contratto che regola l'intervento agevolativo. In caso di mancata stipula del contratto entro il termine indicato dalle circolari operative, la delibera di concessione del Comitato agevolazioni decade di diritto. 5. Eventuali variazioni alle iniziative ammesse all'intervento agevolativo sono consentite nei limiti stabiliti dalle circolari operative e sono subordinate ad approvazione del Comitato agevolazioni. L'impresa beneficiaria comunica senza indugio le variazioni a SIMEST. Nelle more dell'approvazione delle variazioni, l'erogazione dell'intervento agevolativo e' sospesa. 6. L'intervento agevolativo puo' essere erogato in anticipazione, sulla base di quanto stabilito nelle circolari operative e nel contratto. 7. Il saldo degli interventi agevolativi e' erogato sulla base della rendicontazione presentata dall'impresa beneficiaria, previo adempimento degli obblighi previsti dal contratto e presentazione di idonea documentazione relativa alle spese effettuate e ai costi effettivamente sostenuti in conformita' alle circolari operative e al Contratto. 8. L'impresa beneficiaria conserva presso la propria sede, per tutta la durata degli interventi agevolativi, la documentazione in originale giustificativa delle spese rendicontate e rende disponibile, su richiesta della SIMEST, l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria ad effettuare gli opportuni approfondimenti e accertamenti inerenti all'intervento agevolativo e a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attivita' ammesse all'intervento agevolativo. 9. SIMEST puo' disporre verifiche e controlli, anche in relazione alla validita' della documentazione e alla veridicita' delle dichiarazioni prodotte dall'impresa italiana, comprese le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta', di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
| Art. 15
Revoca dell'intervento agevolativo
1. Il verificarsi di uno dei seguenti eventi comporta la revoca, totale o parziale, dell'intervento agevolativo: a) la societa' beneficiaria non abbia piu' sede in Italia; b) conseguimento dell'intervento agevolativo in assenza di uno o piu' requisiti di accesso; c) in qualsiasi fase dell'intervento agevolativo, l'impresa abbia reso dichiarazioni mendaci o fornito documentazione risultante - anche solo parzialmente - incompleta, irregolare o reticente; d) in qualsiasi fase dell'intervento agevolativo, l'impresa risulti controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali; e) nelle ipotesi di mancata realizzazione del programma finanziato, di mancata rendicontazione del medesimo programma o di mancato rispetto dei vincoli di destinazione relativi alle spese ammissibili, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, dalle circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'intervento agevolativo e dal contratto di finanziamento; f) mancato adempimento degli obblighi previsti - a pena di revoca - dalla normativa applicabile, dal presente decreto e dalle circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'intervento agevolativo e dal contratto di finanziamento, ovvero in caso di risoluzione del contratto di finanziamento o di decadenza dell'impresa richiedente dal beneficio del termine; g) l'impresa beneficiaria sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualita' di gestore di fondi pubblici; h) l'impresa non consenta i controlli in loco ovvero in caso di esito negativo di tali controlli; i) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia. 2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intervento agevolativo e l'applicazione di maggiorazioni ed interessi di mora, secondo modalita' definite con circolare operativa |
| Art. 16
Circolari operative
1. Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti: a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi; b) gli aspetti operativi e procedurali connessi alla gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche dei singoli interventi agevolativi e alla rendicontazione; c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le singole voci di spesa ammissibili e la misura massima di esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394; d) eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. SIMEST predispone le circolari operative per ciascun intervento agevolativo, la relativa modulistica, il contratto di finanziamento e ogni altro documento necessario, da sottoporre all'approvazione del Comitato agevolazioni. 3. Le circolari operative sono pubblicate nei siti internet istituzionali del Ministero (www.esteri.it) e di SIMEST (www.simest.it) e della loro adozione e' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 17
Funzioni di controllo e pubblicita'
1. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero esercita la vigilanza e il controllo sulla gestione del Fondo 394/81 e sugli interventi agevolativi regolati dal presente decreto. 2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi agevolativi, su proposta del Ministero, il Comitato agevolazioni puo' sottoporre a verifica le operazioni oggetto degli interventi agevolativi mediante ispezioni e controlli, effettuati dal Ministero con proprio personale o avvalendosi della collaborazione di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane o di altre amministrazioni pubbliche o di SIMEST oppure di soggetti terzi incaricati da SIMEST. Il Comitato agevolazioni e SIMEST sono informati dell'esito dei controlli effettuati. 3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni e dai controlli di cui al comma 2 sono posti a carico del Fondo 394/81. 4. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione attraverso la trasmissione delle informazioni al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. SIMEST inserisce gli aiuti individuali nel medesimo registro. |
| Art. 18
Attivita' e obblighi del gestore
1. Le attivita' e gli obblighi in capo alla SIMEST, quale soggetto gestore degli interventi agevolativi di cui al presente decreto, nonche' i relativi compensi e le modalita' di rendicontazione sono determinati con convenzione sottoscritta tra il Ministero e la SIMEST. 2. I compensi al soggetto gestore a carico del Fondo 394/81 non possono in alcun caso essere superiori, su base annua, all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti aliquote all'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati in essere del Fondo 394/81 rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti scaglioni: a) sulla quota parte di finanziamenti agevolati fino a euro 500.000.000: aliquota del 2 per cento; b) sulla quota parte di finanziamenti agevolati oltre euro 500.000.000 e fino a euro 1.000.000.000: aliquota dell'1,5 per cento; c) sulla quota parte di finanziamenti agevolati oltre euro 1.000.000.000 e fino a euro 1.500.000.000: aliquota dell'1 per cento; d) sulla quota parte di finanziamenti agevolati oltre euro 1.500.000.000: aliquota dello 0,5 per cento. 3. Oltre ai compensi di cui al comma 2, sono a carico del Fondo 394/81 le spese legali, gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere inerenti agli interventi agevolativi, nonche' gli oneri, preventivamente autorizzati con delibera del Comitato agevolazioni, sostenuti per una o piu' delle seguenti finalita': a) raggiungimento di specifici obiettivi annuali richiesti ai sensi della convenzione; b) attivita' di promozione; c) investimenti volti a migliorare l'operativita' del Fondo 394/81; d) risposta a circostanze straordinarie non prevedibili. 4. Per l'operativita' del Fondo 394/81, SIMEST e' autorizzata a sottoscrivere accordi e convenzioni operative, senza oneri per il Fondo 394/81, con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di favorire l'accesso delle imprese agli interventi agevolativi, ferme in ogni caso le attivita' di SIMEST di cui all'art. 14. Il Comitato agevolazioni, con proprie delibere, definisce i termini, le modalita', i limiti e le condizioni secondo cui SIMEST puo' avvalersi del supporto di tali soggetti, e approva gli accordi e le convenzioni. |
| Art. 19
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016, recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81»; b) il decreto 8 aprile 2019 «Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese»; c) il decreto 11 giugno 2020 «Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operativita' del Fondo 394/81». 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni approva le circolari operative degli interventi agevolativi e determina la data di apertura dello sportello agevolativo dedicato, per la presentazione delle domande, esclusivamente in via telematica, per l'accesso agli interventi agevolativi, accessibile tramite il sito internet di SIMEST (www.simest.it). 4. Entro il termine di cui al comma 3, il Comitato agevolazioni effettua una ricognizione delle proprie delibere di carattere generale inerenti all'operativita' del Fondo 394/81 che restano applicabili. 5. Le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81, con eventuale connesso cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi contratti, restano regolati dalla disciplina previgente.
Roma, 1° giugno 2023
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1956 |
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