Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA |
ORDINANZA 11 luglio 2023 |
Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 4/2023). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; Visti, in particolare, l'art. 1 e l'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022, come modificato, da ultimo, dall'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Misure di contrasto alla peste suina africana»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022; Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023); Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023); Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di seguito Autorita' competenti locali (ACL) (22G00144) (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022); Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale del 26 luglio 2022); Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African swine fever for the EU»; Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»; Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Vista la relazione del commissario straordinario alla PSA relativa al bimestre marzo-aprile 2023; Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana; Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge n. 9/2022, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, il commissario straordinario definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite; Tenuto conto che l'andamento della peste suina africana nel territorio nazionale assume un andamento discontinuo con l'insorgenza di focolai puntiformi, anche a distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguita' territoriale; Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad un altro puo' avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilita'; Ritenuto, inoltre, necessario intensificare i controlli ufficiali dell'Autorita' competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare;
Dispone:
Art. 1 Intensificazione dei controlli sulla carne suina anche di cinghiale e prodotti a base di carne
Le regioni e le province autonome intensificano le attivita' di controllo tese verificare la regolarita' del commercio di carni e prodotti a base carne provenienti da suidi selvatici, anche con riferimento alla eventuale provenienza degli stessi da zone sottoposte a restrizione per PSA. Detta attivita' deve includere controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e nella ristorazione pubblica nonche' presso gli stabilimenti di lavorazione e trasformazione di prodotti a base di carne suine. Le autorita' doganali intensificano i controlli mirati ad identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti, e aeroporti. I comandi carabinieri NAS, i comandi carabinieri forestali e le forze dell'ordine che intercettino nell'ambito delle attivita' di controllo partite di carni suine o prodotti crudi di origine suina ne verificano sempre la documentazione di scorta al fine di identificarne la provenienza. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti si procedera' al sequestro e distruzione degli stessi congiuntamente alle autorita' competenti locali, in base alle previsioni di cui all'ordinanza commissariale 2/2023 citata in premessa, previo campionamento per l'esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. |
| Allegato 1 Scheda annata venatoria 20 /20 (dal 1 giugno al 31 maggio successivo)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Trasmissione dati
Al fine di poter monitorare attentamente i PRIU nelle regioni ed i piani di eradicazione nelle aree soggette a restrizione, le autorita' competenti dovranno fornire al commissario, a cadenza bimestrale, i seguenti dati: attivita' venatorie specie cinghiale, attivita' di selezione e controllo sulla specie cinghiale nelle aree libere, abbattimenti nelle aree di restrizione e catture nelle aree di restrizione I e II secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (Allegato 1). |
| Art. 3
Gruppi operativi territoriali (GOT)
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con il commissario straordinario alla peste suina africana, al fine di coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, istituiscono i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle Autorita' competenti locali e alle direzioni regionali della sanita' animale, dell'agricoltura e dell'ambiente. I GOT saranno coordinati dal commissario straordinario alla Peste suina africana. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuano quale referente per la PSA, d'intesa con il commissario straordinario, un medico veterinario dell'Autorita' competente locale (ACL), con comprovata esperienza nella materia. Al fine di garantire l'adeguata formazione e l'addestramento del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, dei dipartimenti di medicina veterinaria e delle aziende sanitarie locali presenti in aree del territorio nazionale non ancora interessate dalla malattia, tutte le figure professionali coinvolte potranno affiancare i GOT gia' operanti nelle aree soggette a restrizione, nel rispetto delle specifiche competenze professionali. |
| Art. 4
Elenco nazionale dei bioregolatori
I soggetti abilitati in base alla normativa vigente al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'allegato I del decreto interministeriale del 13 giugno 2023 citato in premessa - Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, per il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste suina africana e del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 febbraio 2022, convertito con modificazioni dalla legge il 7 aprile 2022, n. 29, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, assumono la funzione di bioregolatori e possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei bioregolatori attivato nel Portale dei sistemi informativi veterinari - Vetinfo, al quale potranno attingere le Autorita' competenti locali (ACL) per attivita' di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano quale referente per la PSA, d'intesa con il Commissario di cui all'art. 2, un medico veterinario dell'Autorita' competente locale (ACL) con comprovata esperienza nella materia. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali e dei PRIU, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano creano le strutture per lo stoccaggio e la raccolta per un massimo di sessanta giorni degli esemplari di Sus scrofa selvatico, provenienti dalle operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione. |
| Art. 5
Modifica dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 3/2023
1. Si ricorda che, per il periodo di vigenza della presente ordinanza, agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana, rimangono applicabili le previsioni di cui agli articoli 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' - e 500 - Diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale; gli autori dei predetti atti rimangono altresi' soggetti alle responsabilita' civili previste dalla normativa vigente per i danni provocati alla Pubblica amministrazione e a privati. 2. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i sindaci, potra' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus. |
| Art. 6
Disposizioni finali
La presente ordinanza si applica a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2023 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. Roma, 11 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Caputo |
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