Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 luglio 2023
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Torgiano Rosso Riserva».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 1991, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Torgiano Rosso Riserva» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2014 e nel citato sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano Rosso Riserva»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Umbria, su istanza del Consorzio di tutela dei vini Torgiano con sede in Torgiano (PG), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano Rosso Riserva», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° dicembre 2022, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Torgiano Rosso Riserva»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2023, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano Rosso Riserva» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano Rosso Riserva» cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 10 giugno 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano Rosso Riserva», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Torgiano Rosso Riserva»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Torgiano Rosso Riserva» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: Cafiero
 
Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti della zona delimitata al successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: dal 70% al 100%;
possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
 
Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Torgiano in Provincia di Perugia.
 
Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva», devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le relative caratteristiche di qualita'.
Sono esclusi ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo «Torgiano Rosso Riserva» tutti i terreni di pianura alluvionali ed umidi posti lungo il corso dei Fiumi Tevere e Chiascio, nonche' i terreni posti nel fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato nord della collina detta Brufa.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 21 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003, devono prevedere una densita' di impianto di almeno 3.500 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata al limite di cui sopra purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
 
Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del Comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in Provincia di Perugia.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita di tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.
Il vino a denominazione controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 36 (trentasei), dei quali almeno 12 (dodici) in legno e 6 (sei) in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre al 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
 
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
 
Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva», la menzione denominazione di origine controllata e garantita o in sigla DOCG deve figurare in etichetta di seguito o al di sotto della denominazione «Torgiano Rosso Riserva» e non puo' essere intercalato tra questa e la denominazione geografica «Torgiano».
Inoltre, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «vecchio» e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» e' obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia «Umbria» ai sensi della normativa vigente. Tale indicazione qualora utilizzata, deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Torgiano Rosso Riserva».
 
Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro verde e/o marrone tipo «bordolese» o «borgognotta» e comunque di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini, chiuse esclusivamente con tappo di sughero raso bocca.
Per l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» sono ammessi recipienti della capacita' da 0,375 a 12 litri.
 
Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nell'intero territorio amministrativo del Comune di Torgiano in Provincia di Perugia.
La geologia dell'area e' caratterizzata della presenza di terreni fluvio-lacustri che si depositarono durante il Pleistocene nel bacino della Val Tiberina conosciuto anche come Lago Tiberino. Affiorano cioe' nell'area di Torgiano i termini piu' recenti della sequenza litologica nota in letteratura come Successione Umbro-Marchigiana.
Tali depositi, di eta' villafranchiana (parte alta del Pliocene, epoca compresa tra gli 1,65 e gli 0,01 milioni di anni fa) sono costituiti da sabbie e conglomerati intercalati localmente a livelli argillosi di spessore variabile.
Nell'area di Torgiano questi terreni villafranchiani sono costituiti da sabbie, sabbie argillose, argille sabbiose ed argille.
Le strutture sedimentarie presenti nelle sabbie fluvio-lacustri sono date da laminazioni piano-parallele ed incrociate, mentre le argille, che mostrano una laminazione esclusivamente di tipo piano-parallelo, contengono banchi di lignite.
Episodi vulcanici sono testimoniati dalla presenza di vulcaniti (tufi e tufiti) comuni a tutta la Valle del Tevere. La deposizione di rocce calcaree di origine continentale e' evidenziata la depositi travertinosi, con resti organici vegetali. Nell'area sono dunque presenti depositi prepliocenici marini (marnoso-arenacea), che costituiscono l'ossatura dei morbidi e dolci rilievi circostanti Torgiano (circa 400 metri s.l.m.), depositi lacustri Pliocenici, depositi fluvio-lacustri Pleistocenici, depositi fluviali Oleocenici, vulcaniti e travertini.
La sedimentazione attuale (Olocene) e' dovuta ai depositi alluvionali sabbiosi negli alvei dei principali corsi d'acqua, Tevere e Chiascio.
L'evoluzione recente di quest'area, dunque, vede il passaggio da una zona a sedimentazione lacustre di cui sono testimonianza i depositi di ligniti e gli organismi fossili continentali (mammiferi e molluschi), ad una successione di depositi fluviali legati all'evoluzione ed al cambiamento di corso del fiume Tevere, il cui bacino idrogeologico, come quello dei principali corsi d'acqua, influenza in maniera determinante la natura dei circostanti terreni ed in particolar modo la loro agricoltura. Tutti i depositi dovuti alle esondazioni ed agli straripamenti fluviali rappresentano infatti terreni molto fertili.
Questi terreni recenti, che si depongono in ambiente fluviale e di acqua dolce, rappresentano l'ultima differenziazione geologica di un'intera regione, il dominio Umbro-Marchigiano.
In conclusione, e' per una piccola curiosita' scientifica che ricolleghiamo la natura delle rocce affioranti nell'area di Torgiano alla storia evolutiva, fatta di fasi alterne marine e continentali, dei sedimenti che precedono questi depositi.
Su di un basamento di natura continentale, pertinente alla placca africana, si e' sviluppata nell'arco di oltre 250 milioni di anni, la storia della Regione Umbro-Marchigiana.
Alla base della successione sedimentaria, fossili e terreni testimoniano un ambiente continentale dato da facies fluviali, palustri e terre emerse durante il Triassico; la sedimentazione Giurassica assume invece un carattere marcatamente marino.
L'ingressione oceanica della fine dell'epoca Triassica determina l'instaurarsi di una sedimentazione subacquea di piattaforma prima (Calcare Massiccio) ed una sedimentazione pelagica poi, che rimane tale per tutta l'Era Secondaria (Mesozoico) e che torna a sedimenti fluvio-lacustri soltanto successivamente all'orogenesi Appenninica, con il dominio del Lago Tiberino. Le rocce della nostra successione ci dicono dunque che durante il Triassico le nostre aree erano caratterizzate da una sedimentazione continentale; il mare poi arrivo' a coprire praticamente l'intera penisola (bel lungi dall'avere una configurazione geografica simile a quella attuale) fino alla fine del Miocene quando, circa dodici milioni di anni fa, una forte attivita' tettonica successiva all'orogenesi Appenninica, porto' all'emersione della penisola stessa. In Umbria si instauro' un regime lacustre di vaste proporzioni, indicato dai geologi come «Lago Tiberino», che si estendeva da Citta' di Castello a Spoleto, da Perugia a Citta' della Pieve.
Questo grande lago resto' durante il Pliocene e per gran parte del Pleistocene (cioe' per circa tre milioni di anni) a caratterizzare con la sua presenza le fasi sedimentarie dell'area Umbra.
A questa sedimentazione sono legate le sabbie Plioceniche e Pleistoceniche che affiorano nell'area di Torgiano; le ligniti ed i resti di mammiferi che frequentemente si rinvengono rappresentano le testimonianze della vita che fino ad un milione di anni fa si sviluppo' sulle sponde del Lago Tiberino.
I terreni dell'area sono quindi riconducibili principalmente a terreni argilloso sabbiosi, di media profondita', dotati di buona struttura con sottosuolo calcareo e tufaceo. Tutti i terreni sono profondi dotati di buona capacita' idrica e ottima struttura. L'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra i 220 e i 300 metri s.l.m. con pendenza variabile e l'esposizione generale e' orientata verso ovest e sud-ovest.
Il clima dell'area e' secco e siccitoso in estate con buone escursioni termiche, nei mesi di luglio ed agosto, temperato nei mesi di giugno e settembre, freddo e umido nei mesi invernali.
Il massimo della piovosita' e' localizzato nella seconda decade di febbraio, mentre il massimo decadico di pioggia si ha nella seconda decade del mese di novembre con un minimo assoluto nella prima decade di luglio.
Le precipitazioni annue variano da un minimo di 800/1000 mm ed un massimo di 2.100 mm: la media annua risulta essere di 1.500 mm; i giorni con pioggia sono compresi tra settanta e centoventi giorni, con una media di novantacinque giorni piovosi. 2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione che, per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva».
Recenti scavi archeologici di una villa rustica romana alle porte di Torgiano, hanno riportato alla luce un'ingente quantita' di resti d'anfore vinarie; il ritrovamento convalida la presenza di un'estesa viticoltura, preannunciata da numerosi altri simili reperti affiorati nel tempo. Studi in corso localizzano qui il percorso della Via Amerina.
Torgiano e' un castrum che deve la sua riedificazione su rovine romane alla posizione strategica e alla garanzia di approvvigionamento dei mercati perugini, offerta dalla fertilita' dei terreni di pianura e dalla vocazione vitivinicola e olivicola dei rilievi che la collegano alla coeva Castel Grifone, oggi Brufa.
Insediamento romano in rovina, Torgiano e' riedificato come castrum del sistema difensivo perugino; la delibera e' presa dal Comune di Perugia nel 1276 in rispondenza agli obbiettivi militari ed economici offerti da ubicazione e ambiente. Considerato che ai piedi del rilievo su cui poggia - distante brevi miglia da Perugia, in direzione Roma il Chiascio confluisce nel Tevere e le vallate percorse dai due fiumi, il castrum ha il valore di un avamposto innestato su nodo viario romano e altomedievale. I terreni pianeggianti sono ottimi per cereali, ortaggi, frutta, piante da fibre tessili. I ricchi depositi di limo, la terra fresca per l'argilla, l'altitudine media di 300-400 m s.l.m., l'esposizione soleggiata della dorsale che collega Torgiano a Brufa - il medievale Castel Grifone, coevo castello di poggio - rendono l'area collinare ambiente ideale per l'allevamento di viti e olivi.
Numerosi rogiti notarili confermano il rapido susseguirsi di opere di dissodamento e di miglioramento fondiario realizzate sotto l'influenza della colonizzazione benedettina, presente in loco anche con il lascito di Santa Maria in Bucarelli, del 1338. Sono le opere che avviano una produzione viticola presto tutelata dagli Statuti Comunali di Perugia, piu' tardi da quelli di Torgiano.
Una maggiore attenzione alla toponomastica invita a soffermarsi su due tra le possibili etimologie del toponimo Torgiano, delle quali una deriverebbe da «turris amnes», cioe' «terra dei fiumi», mentre la seconda, certamente piu' attendibile, dal nome «Tursius», membro di un'importante famiglia senatoriale che nel IV secolo d.C. domino' la zona. Un'ulteriore ipotesi e' stata formulata intorno a Tursa, una divinita' umbra battagliera e minacciosa, posta a tutela dei confini territoriali.
Frammenti di mosaici, resti di edicole, strutture edilizie, fornaci, cisterne, canalizzazioni anfore vinarie e toponomastica, testimoniano la presenza di insediamenti e villae rusticae e attestano la locale consuetudine alla viticoltura in eta' romana. Ne e' conferma l'alto numero di resti di anfore vinarie affiorate alla luce durante il recente scavo della gia' citata villa rustica del II sec. A.C., alle porte di Torgiano.
E' da considerare che il letto del Tevere era allora prossimo al luogo e che nelle «Epistulae» Plinio il Giovane lo considera abituale via fluviale per il trasporto a Roma di prodotti dalla sua tenuta di Tifernum Tiberinum (Citta' di Castello).
Reperti e ricerche in corso sulla viabilita' romana localizzano nel territorio circostante Torgiano il percorso della Via Amerina precedente all'attraversamento del Tevere.
Dopo lunghi secoli di alterne vicende storiche, all'affermarsi della nuova viticoltura mondiale, Torgiano si e' allineata con le zone vitivinicole italiane piu' note ricevendo per prima in Umbria, nel 1968 il riconoscimento della «Denominazione di Origine Controllata» cui e' seguita quella a D.O.C.G. nel 1990.
Nel corso della storia l'incidenza dei fattori umani, e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
la base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono uelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata: Sangiovese, Colorino, Canaiolo, Cabernet Sauvignon e Merlot;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini maggiormente strutturati, la cui vinificazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» e' riferita a una tipologia di vino rosso che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Al sapore il vino ha un'acidita' normale, ottima struttura, colore tendenzialmente rosso rubino cui si accompagnano aromi floreali. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare dell'areale di produzione, e l'esposizione ad Ovest Sud-Ovest, concorrono a determinare un ambiente aeroso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni confinanti con i corsi dei fiumi Tevere e Chiascio ubicati in zone spesso non adatte ad una viticoltura di qualita' e i terreni posti nel fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato nord della Collina detta Brufa.
Le fasce collinari (300/400 metri) sono caratterizzate da terreni con una tessitura degli orizzonti di superficie franca con meno argilla e piu' sabbia con terreni spesso sono ricchi di scheletro moderatamente profondi, buon contenuto di calcare, poveri di sostanza organica, permeabili con modesta capacita' di ritenuta idrica. Tali terreni sono ovviamente vocati alla coltivazione dei grandi vitigni rossi in particolare Sangiovese su tutti, accompagnato tradizionalmente da Colorino, Canaiolo, Cabernet Sauvignon e Merlot., Colorino.
Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1165 mm), con scarse piogge estive (120 mm) nei mesi di luglio e agosto, aridita' e temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e giungere a maturazione completa in qualche anno anche fino alla meta' ottobre mese di novembre, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva».
Indubbiamente molto del particolare «bouquet» del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano Rosso Riserva» e' dovuto alla questa lunga maturazione in pianta, in un clima temperato, ma caratterizzato, segnatamente nella fase finale da una elevata escursione termica tra notte e giorno.
Nel 1990 il Torgiano Rosso Riserva ottiene il riconoscimento DOCG.
La storia recente e' caratterizzata da un'evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende oltre a quella storica (Lungarotti) che ha contribuito alla creazione della denominazione in modo determinante.
 
Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia S.r.l., societa' per la certificazione delle qualita' delle produzioni. Nome e indirizzo della struttura di controllo: Valoritalia S.r.l., societa' per la certificazione delle qualita' delle produzioni vitivinicole italiane, via XX Settembre n. 98/G, 00187 Roma; sede periferica di Orvieto.
Telefono 0763/343790 - fax 0763/394980; mail: sop31@valoritalia.it
La societa' Valoritalia S.r.l. e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato art. 20.
In particolare, tale verifica, espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con decreto ministeriale 2 agosto 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022).
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico