Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2023 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto liquido di iberide amara e altri, «Iberogastadvance». |
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Estratto determina AAM/A.I.C. n. 140 del 16 giugno 2023
Procedura europea N. AT/H/1264/001/DC E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBEROGASTADVANCE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156, Milano, Italia Confezioni: «Gocce orali, liquido» 1 flacone in vetro da 20 ml con applicatore contagocce A.I.C. n. 050590013 (in base 10) 1J7W9X (in base 32); «Gocce orali, liquido» 1 flacone in vetro da 50 ml con applicatore contagocce A.I.C. n. 050590025 (in base 10) 1J7WB9 (in base 32); «Gocce orali, liquido» 1 flacone in vetro da 100 ml con applicatore contagocce A.I.C. n. 050590037 (in base 10) 1J7WBP (in base 32). Principi attivi: Estratto liquido di iberide amara (Iberis amara L., planta tota recens) (1:1,5-2,5), solvente di estrazione etanolo 50% V/V; Estratto liquido di fiore di camomilla comune (Matricaria recutita L., flos) (1:2-4), solvente di estrazione etanolo 30% V/V; Estratto liquido di frutto di cumino (Carum carvi L., fructus) (1:2,5-3,5), solvente di estrazione etanolo 30% V/V; Estratto liquido di foglie di melissa (Melissa officinalis L., folium) (1:2,5-3,5), solvente di estrazione etanolo 30% V/V; Estratto liquido di foglie di menta piperita (Mentha x piperita L., folium) (1:2,5-3,5), solvente di estrazione etanolo 30% V/V; Estratto liquido di radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra L., e/o G. inflata Bat. e/o G. uralensi Fisch, radix) (1:2,5-3,5), solvente di estrazione etanolo 30% V/V. Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, Havelstraße, 5, 64295 Darmstadt, Germania
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per tutte le confezioni sopra indicate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': Classificazione ai fini della rimborsabilita': C.
Classificazione ai fini della fornitura
Per tutte le confezioni sopra indicate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela di mercato
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non puo' essere immesso in commercio, finche' non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finche' non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o piu' indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro tre anni dalla prima autorizzazione (EURD, European reference date). Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Validita' dell'autorizzazione. L'autorizzazione ha validita' fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 marzo 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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