Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 luglio 2023
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 25 maggio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il provvedimento 19 luglio 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano»;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C18 del 20 gennaio 2020, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del reg. UE n. 33/2019, al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano», di cui al predetto provvedimento del 19 luglio 2018;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Umbria, su istanza del Consorzio di tutela dei vini Torgiano con sede in Torgiano (PG), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:
- e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria;
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° dicembre 2022, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Torgiano»;
- conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 21 febbraio 2023, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
- entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano» cosi' come da ultimo modificato con il provvedimento 19 luglio 2018, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 21 febbraio 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
 

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TORGIANO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Torgiano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti categorie:
Bianco di Torgiano;
Rosso di Torgiano;
Rosato di Torgiano;
Merlot di Torgiano;
Chardonnay di Torgiano;
Pinot Grigio di Torgiano;
Riesling Italico di Torgiano;
Cabernet Sauvignon di Torgiano;
Pinot Nero di Torgiano;
Torgiano Spumante;
Torgiano Spumante Rose';
Torgiano Vendemmia Tardiva;
Torgiano Vin Santo.
 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: Cafiero
 

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, cosi' come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco di Torgiano
Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo dell'80%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano Sangiovese: dal 50% al 100%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
Merlot di Torgiano Merlot: dall'85% al 100%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Chardonnay di Torgiano Chardonnay: dall'85% al 100%.
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Pinot Grigio di Torgiano
Pinot grigio: dall'85% al 100%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Riesling italico di Torgiano Riesling Italico: dall'85% al 100%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Cabernet Sauvignon di Torgiano Cabernet sauvignon: dall'85% al 100%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Pinot nero di Torgiano
Pinot Nero: dall'85% al 100%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Spumante:
Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero, Vermentino, Grechetto da soli o congiuntamente minimo 70;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 30%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
Torgiano Spumante Rose':
Sangiovese minimo 50%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca e/o rossa non aromatiche idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50% iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
Torgiano Vendemmia Tardiva
Chardonnay: minimo il 50%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vini altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
Torgiano Vin Santo:
Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%,
Sangiovese massimo: 10%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vini altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo dell'80%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
 

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» devono essere prodotte esclusivamente all'interno del territorio amministrativo del Comune di Torgiano in Provincia di Perugia.
 

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Torgiano devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio amministrativo del Comune di Torgiano in Provincia di Perugia, cosi' come delimitato nel precedente art. 3.
Sono esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti, ed i reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del disciplinare approvato con il DM 21 luglio 2003, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di «Torgiano» non deve essere superiore a:
tonnellate 12,5 per ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano;
tonnellate 12,0 per ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;
tonnellate 11,5 per ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling Italico di Torgiano e Pinot Grigio di Torgiano;
tonnellate 9 per ettaro per i vini: Pinot Nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;
tonnellate 10,0 per ettaro per il vino: Torgiano Spumante, Torgiano Spumante Rose', Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:
«Torgiano Spumante» e Torgiano Spumante Rose': 10,50% vol;
«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot Grigio di Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling Italico di Torgiano»: 11,00% vol;
«Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot Nero di Torgiano»: 11,50% vol.
Torgiano Vendemmia tardiva: 14,00% vol. Torgiano Vin Santo: 12,00% vol.
La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco delle uve con eventuale breve macerazione per l'assunzione del colore.
 

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Tutte le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Torgiano.
Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni limitrofi alla zona di produzione a condizione che le aziende interessate dimostrino all'Organismo di controllo competente di avere effettuato tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» Spumante e Torgiano Spumante Rose' devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della Provincia di Perugia.
Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot Nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi devono avvenire nell'ambito del territorio amministrativo del Comune di Torgiano.
Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni limitrofi alla zona di produzione a condizione che le aziende interessate dimostrino all'Organismo di controllo competente di avere effettuato tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Per la tipologia Torgiano Vendemmia Tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00% vol.
La tipologia Torgiano Vin Santo deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.
L'appassimento parziale delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Al termine del periodo di appassimento i vini devono assicurare una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00% vol.
La vinificazione e l'invecchiamento dei vini a denominazione «Torgiano Vin Santo» deve avvenire in idonei recipienti di legno di capacita' non superiore a lt 400; l'invecchiamento di detta tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 (trentasei) di cui almeno 24 (ventiquattro) mesi nei predetti recipienti in legno di capacita' non superiore a litri 400.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini «Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Rosso e Rosato di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Riesling Italico di Torgiano», Pinot Grigio di Torgiano, «Cabernet Sauvignon di Torgiano», «Torgiano Spumante» e «Torgiano Spumante Rose'» l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione «Torgiano Vendemmia Tardiva» non deve essere superiore al 45%.
La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione «Torgiano Vin Santo» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca verificata alla fine del terzo anno di invecchiamento in legno del vino stesso.
 

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Bianco di Torgiano»:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, floreale, gradevole;
sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Rosso di Torgiano»:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Rosato di Torgiano»:
colore: rosa salmone tenue;
odore: fruttato;
sapore: asciutto, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima:4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Chardonnay di Torgiano»:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumo caratteristico,
intenso, gradevole;
sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Pinot grigio di Torgiano»:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine e fruttato;
sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Riesling italico di Torgiano»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato;
sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
«Cabernet Sauvignon di Torgiano»:
colore: rosso, granato;
odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Pinot nero di Torgiano»:
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Torgiano Spumante»:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, fine;
sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico con eventuale sentore di mela e biancospino;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 ,0g/l.
«Torgiano» Spumante Rose':
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fruttato, fine;
sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico con eventuale sentore di mela e biancospino;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Merlot di Torgiano»:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso tipico del vitigno;
sapore: morbido, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Torgiano Vendemmia Tardiva»:
colore: giallo paglierino intenso, fino all'ambrato;
odore: delicato, intenso, talvolta aromatico;
sapore: armonico, vellutato e amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol di cui almeno 11,50% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
residuo zuccherino minimo: 25,0 g\l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Torgiano Vin Santo»:
colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso e talvolta con tonalita' ramate;
odore: intenso, etereo caratteristico;
sapore: morbido, armonico di buona alcolicita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 3,00% da svolgere;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 1,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
I vini della tipologia «Torgiano Vin Santo» possono essere immessi al consumo non prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
 

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva», «selezionato», «vecchio» e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31 comma 10, della legge 238/2016.
Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Torgiano» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia «Umbria», ai sensi della normativa vigente. Tale indicazione qualora utilizzata, deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta della denominazione di origine «Torgiano».
 

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita' da 0,375 a 18 litri.
Sono ammesse chiusure consentite dalle normative vigenti per tutte le capacita' previste dal presente disciplinare di produzione, con esclusione del tappo a corona.
Nel caso di chiusura con tappo a vite la chiusura deve essere effettuata con tappi a vestizione lunga tipo Stelvin.
Per le tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva sono ammesse anche chiusure con tappo a «T».
 

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nell'intero territorio amministrativo del Comune di Torgiano, in Provincia di Perugia.
La geologia dell'area e' caratterizzata della presenza di terreni fluvio - lacustri che si depositarono durante il Pleistocene nel bacino della Val Tiberina conosciuto anche come Lago Tiberino. Affiorano cioe' nell'area di Torgiano i termini piu' recenti della sequenza litologica nota in letteratura come Successione Umbro-Marchigiana.
Tali depositi, di eta' villafranchiana (parte alta del Pliocene, epoca compresa tra gli 1,65 e gli 0,01 milioni di anni fa') sono costituiti da sabbie e conglomerati intercalati localmente a livelli argillosi di spessore variabile.
Nell'area di Torgiano questi terreni villafranchiani sono costituiti da sabbie, sabbie argillose, argille sabbiose ed argille.
Le strutture sedimentarie presenti nelle sabbie fluvio-lacustri sono date da laminazioni piano- parallele ed incrociate, mentre le argille, che mostrano una laminazione esclusivamente di tipo piano-parallelo, contengono banchi di lignite.
Episodi vulcanici sono testimoniati dalla presenza di vulcaniti (tufi e tufiti) comuni a tutta la Valle del Tevere. La deposizione di rocce calcaree di origine continentale e' evidenziata da depositi travertinosi, con resti organici vegetali. Nell'area sono dunque presenti depositi pre - pliocenici marini (marnoso-arenacea), che costituiscono l'ossatura dei morbidi e dolci rilievi circostanti Torgiano (circa 400 metri s.l.m.), depositi lacustri Pliocenici, depositi fluvio- lacustri Pleistocenici, depositi fluviali Oleocenici, vulcaniti e travertini.
La sedimentazione attuale (Olocene) e' dovuta ai depositi alluvionali sabbiosi negli alvei dei principali corsi d'acqua, Tevere e Chiascio.
L'evoluzione recente di quest'area, dunque, vede il passaggio da una zona a sedimentazione lacustre di cui sono testimonianza i depositi di ligniti e gli organismi fossili continentali (mammiferi e molluschi), ad una successione di depositi fluviali legati all'evoluzione ed al cambiamento di corso del fiume Tevere, il cui bacino idrogeologico, come quello dei principali corsi d'acqua, influenza in maniera determinante la natura dei circostanti terreni ed in particolar modo la loro agricoltura. Tutti i depositi dovuti alle esondazioni ed agli straripamenti fluviali rappresentano infatti terreni molto fertili.
Questi terreni recenti che si depongono in ambiente fluviale e di acqua dolce, rappresentano l'ultima differenziazione geologica di un'intera regione, il dominio Umbro-Marchigiano.
In conclusione, e' per una piccola curiosita' scientifica che ricolleghiamo la natura delle rocce affioranti nell'area di Torgiano alla storia evolutiva, fatta di fasi alterne marine e continentali, dei sedimenti che precedono questi depositi.
Su di un basamento di natura continentale, pertinente alla placca africana, si e' sviluppata nell'arco di oltre 250 milioni di anni, la storia della Regione Umbro-Marchigiana.
Alla base della successione sedimentaria, fossili e terreni testimoniano un ambiente continentale dato da facies fluviali, palustri e terre emerse durante il Triassico; la sedimentazione Giurassica assume invece un carattere marcatamente marino.
L'ingressione oceanica della fine dell'epoca Triassica determina l'instaurarsi di una sedimentazione subacquea di piattaforma prima (Calcare Massiccio) ed una sedimentazione pelagica poi, che rimane tale per tutta l'Era Secondaria (Mesozoico) e che torna a sedimenti fluvio-lacustri soltanto successivamente all'orogenesi Appenninica, con il dominio del Lago Tiberino. Le rocce della nostra successione ci dicono dunque che durante il Triassico le nostre aree erano caratterizzate da una sedimentazione continentale; il mare poi arrivo' a coprire praticamente l'intera penisola (bel lungi dall'avere una configurazione geografica simile a quella attuale) fino alla fine del Miocene quando, circa dodici milioni di anni fa, una forte attivita' tettonica successiva all' orogenesi Appenninica, porto' all'emersione della penisola stessa. In Umbria si instauro' un regime lacustre di vaste proporzioni, indicato dai geologi come «Lago Tiberino», che si estendeva da Citta' di Castello a Spoleto, da Perugia a Citta' della Pieve. Questo grande lago resto' durante il Pliocene e per gran parte del Pleistocene (cioe' per circa tre milioni di anni) a caratterizzare con la sua presenza le fasi sedimentarie dell'area Umbra.
A questa sedimentazione sono legate le sabbie Plioceniche e Pleistoceniche che affiorano nell'area di Torgiano; le ligniti ed i resti di mammiferi che frequentemente si rinvengono rappresentano le testimonianze della vita che fino ad un milione di anni fa si sviluppo' sulle sponde del Lago Tiberino.
I terreni nelle zone piu' basse intorno, ai 200 metri, sono costituiti in prevalenza da sedimenti a granulometria argillosa e sabbiosa ed occupano terrazzi fluviali pleistocenici.
I suoli sono di media profondita' ed evoluti con tessitura franco argillosa, calcarei moderatamente, di buona struttura anche in profondita', con drenaggio buono ed elevata capacita' di ritenzione idrica.
La falda interessa raramente lo strato esplorato dalle radici mentre ristagni superficiali localizzati si possono verificare in zone a scarsa permeabilita', dove lo scheletro e' minore e le sistemazioni agrarie sono trascurate.
Lo scheletro e' in genere poco presente tranne in alcune aree alluvionali prossime ai vecchi alvei dei fiumi, ed in prossimita' delle scarpate che separano i diversi terrazzi fluviali.
Nelle fasce piu' collinari (350/400 metri) sovente i depositi colluviali, ossia materiali erosi delle aree collinari circostanti e trasportati in basso coprono vecchi depositi alluvionali.
Anche qui i suoli sono di media profondita' con tessitura degli orizzonti di superficie franca, con meno argilla e piu' sabbia rispetto alle aree piu' basse.
I rilievi collinari sono interessati da depositi fluviolacustri Villafranchiani.
Questi depositi sono caratterizzati da una notevole variabilita' litologica, si passa infatti repentinamente da sedimenti sabbioso ciottolosi a sedimenti argillosi sabbiosi.
Nelle zone dove affiorano i sedimenti piu' sabbiosi i suoli presentano una tessitura franco sabbiosa, sovente sono ricchi di scheletro. Sono inoltre suoli calcarei con moderato contenuto di calcare attivo, poveri di sostanza organica, permeabili con modesta capacita' di ritenuta idrica.
Dove invece affiorano i sedimenti argillosi sabbiosi sono suoli piu' profondi con tessitura franco argillosa con scarso scheletro.
Anche questi suoli sono calcarei con maggior contenuto di sostanza organica, con buona capacita' di ritenzione idrica.
Il clima dell'area e' secco e siccitoso in estate con buone escursioni termiche, nei mesi di luglio ed agosto, temperato nei mesi di giugno e settembre, freddo e umido nei mesi invernali.
Il massimo della piovosita' e' localizzato nella seconda decade di febbraio, mentre il massimo decadico di pioggia si ha nella seconda decade del mese di novembre con un minimo assoluto nella prima decade di luglio.
Le precipitazioni annue variano da un minimo di 800/1000 mm ed un massimo di 2.100 mm: la media annua risulta essere di 1.500 mm; i giorni con pioggia sono compresi tra 70 e 120 giorni, con una media di 95 giorni piovosi.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Torgiano».
Recenti scavi archeologici di una villa rustica romana alle porte di Torgiano, hanno riportato alla luce un'ingente quantita' di resti d'anfore vinarie; il ritrovamento convalida la presenza di un'estesa viticoltura, preannunciata da numerosi altri simili reperti affiorati alla luce nel tempo. Studi in corso localizzano qui il percorso della Via Amerina.
Torgiano e' un castrum che deve la sua riedificazione su rovine romane, alla posizione strategica e alla garanzia di approvvigionamento dei mercati perugini, offerta dalla fertilita' dei terreni di pianura e dalla vocazione vitivinicola e olivicola dei rilievi che la collegano alla coeva Castel Grifone, oggi Brufa.
Insediamento romano in rovina, Torgiano e' riedificato come castrum del sistema difensivo perugino; la delibera e' presa dal Comune di Perugia nel 1276 in rispondenza agli obbiettivi militari ed economici offerti da ubicazione e ambiente. Considerato che ai piedi del rilievo su cui poggia - distante brevi miglia da Perugia, in direzione Roma - il Chiascio confluisce nel Tevere e le vallate percorse dai due fiumi, il castrum ha il valore di un avamposto innestato su nodo viario romano e altomedievale. I terreni pianeggianti in prossimita' dei due fiumi sono ottimi per cereali, ortaggi, frutta, piante da fibre tessili. I ricchi depositi di limo, la terra fresca per l'argilla, l'altitudine media di 200 - 400 m s.l.m., l'esposizione soleggiata della dorsale che collega Torgiano a Brufa - il medievale Castel Grifone, coevo castello di poggio - rendono l'area collinare ambiente ideale per l'allevamento di viti e olivi.
Numerosi rogiti notarili confermano il rapido susseguirsi di opere di dissodamento e di miglioramento fondiario realizzate sotto l'influenza della colonizzazione benedettina, presente in loco anche con il lascito di Santa Maria in Bucarelli, del 1338. Sono le opere che avviano una produzione viticola presto tutelata dagli Statuti comunali di Perugia, piu' tardi da quelli di Torgiano.
Una maggiore attenzione alla toponomastica, invita a soffermarsi su due tra le possibili etimologie del toponimo Torgiano, delle quali una deriverebbe da «turris amnes», cioe' «terra dei fiumi», mentre la seconda, certamente piu' attendibile, dal nome «Tursius», membro di un'importante famiglia senatoriale che nel IV secolo d.C. domino' la zona. Un'ulteriore ipotesi e' stata formulata intorno a Tursa, una divinita' umbra battagliera e minacciosa, posta a tutela dei confini territoriali.
Frammenti di mosaici, resti di edicole, strutture edilizie, fornaci, cisterne, canalizzazioni, anfore vinarie e toponimastica testimoniano la presenza di insediamenti e villae rusticae e attestano la locale consuetudine alla viticoltura in eta' romana. Ne e' conferma l'alto numero di resti di anfore vinarie affiorate alla luce durante il recente scavo della gia' citata villa rustica del II sec. a.C., alle porte di Torgiano.
E' da considerare che il letto del Tevere era allora prossimo al luogo e che nelle «Epistulae Plinio» il Giovane lo considera abituale via fluviale per il trasporto a Roma di prodotti dalla sua tenuta di Tifernum Tiberinum (Citta' di Castello).
Reperti e ricerche in corso sulla viabilita' romana localizzano nel territorio circostante Torgiano il percorso della Via Amerina precedente all'attraversamento del Tevere.
Dopo lunghi secoli di alterne vicende storiche, all'affermarsi della nuova viticoltura mondiale, Torgiano si e' allineata con le zone vitivinicole italiane piu' note ricevendo per prima in Umbria, nel 1968 il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata cui e' seguita quello a DOCG nel 1990.
Nel corso della storia, l'incidenza dei fattori umani e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.
- la base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata: Sangiovese, Colorino, Cabernet Sauvignon, Merlot, Canaiolo tra i vitigni a bacca rossa; Trebbiano Toscano e Grechetto, cui si sono aggiunti Vermentino, Chardonnay Pinot Grigio Riesling, Viogner tra quelli a bacca bianca;
- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
- le pratiche relative all'elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, differenti per quelli maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
La DOC «Torgiano» e' riferita a varie tipologie di vino sia rosso che bianco oltre che «Torgiano Vin Santo», «Torgiano Vendemmia Tardiva» e «Torgiano Spumante» tali tipologia dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Al sapore tutti i vini hanno una acidita' normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e buona struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo. Il colore tendenzialmente rosso rubino o giallo paglierino si accompagna ad aromi floreali e fruttati tipici dei vitigni di base. Per la tipologia Torgiano Vendemmia Tardiva il colore giallo tende all'ambrato, per esserlo definitivamente nella tipologia Torgiano Vin Santo. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare dell'areale di produzione, e l'esposizione ad Ovest - Sud-Ovest, concorrono a determinare un ambiente aeroso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni confinanti con i corsi dei fiumi Tevere e Chiascio ubicati in zone spesso non adatte ad una viticoltura di qualita'.
I terreni nelle zone piu' basse intorno ai 200/250 metri costituiti come detto in prevalenza da sedimenti a granulometria prevalentemente argillosa e sabbiosa che occupano terrazzi fluviali pleistocenici, con suoli piuttosto profondi ed evoluti con tessitura franco argillosa, calcarei moderatamente, di buona struttura anche in profondita' con drenaggio buono ed elevata capacita' di ritenzione idrica, sono adatti alla coltivazione di vitigni a bacca bianca quali Grechetto, Chardonnay, Trebbiano, Vermentino etc. Buona risulta anche l'escursione termica; essendo inoltre dotati di un'ottima capacita' di ritenzione idrica difendono le piante da fenomeni di stress idrico.
Le fasce piu' collinari (350/400 metri) dove sono presenti depositi colluviali sono caratterizzate da terreni con una tessitura degli orizzonti di superficie franca, con meno argilla e piu' sabbia rispetto alle aree piu' basse, dove i rilievi collinari sono interessati da depositi fluviolacustri Villafranchiani.
Pur in una moderata variabilita' litologica (si passa infatti repentinamente da sedimenti sabbioso ciottolosi a sedimenti argillosi sabbiosi), i terreni spesso sono ricchi di scheletro ed affiorano i sedimenti piu' sabbiosi , i suoli sono moderatamente profondi, presentando una tessitura franco sabbiosa, con buon contenuto di calcare, poveri di sostanza organica, permeabili con modesta capacita' di ritenuta idrica. Tali terreni quindi sono naturalmente vocati alla coltivazione dei grandi vitigni rossi in particolare Sangiovese, Colorino, Canaiolo, Cabernet Sauvignon e il Merlot.
Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1165 mm), con scarse piogge estive (120 mm) nei mesi di luglio e agosto, aridita' e temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di giungere lentamente a maturazione completa, in qualche anno anche meta' ottobre, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino «Torgiano».
Indubbiamente molto del particolare «bouquet» del vino «Torgiano» e' dovuto a questa lunga maturazione in un clima temperato ma caratterizzato, da una elevata escursione termica tra notte e giorno.
La storia recente e' caratterizzata da un'evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende oltre a quella storica (Lungarotti) che ha contribuito alla creazione delle denominazione in modo determinante.
 

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia S.r.l, societa' per la Certificazione della qualita' delle produzioni Vitivinicole Italiane, Via XX Settembre 98/G, 00187 Roma;
Sede periferica di Orvieto, Telefono 0763/343790- Fax 0763/394980; mail: sop31@valoritalia.it
La societa' Valoritalia e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia di controlli combinata (sistematica ed a campione), nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 20.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con decreto ministriale 3 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022).
 
ELENCO VARIETA' IDONEE ALLA COLTIVAZIONE
NELLA REGIONE UMBRIA
NOME VARIETA'

+---------------------------+
|Aglianico N. |
+---------------------------+
|Albana B. |
+---------------------------+
|Aleatico N. |
+---------------------------+
|Alicante N. |
+---------------------------+
|Barbera N. |
+---------------------------+
|Bellone B. |
+---------------------------+
|Biancame B. |
+---------------------------+
|Bombino bianco B. |
+---------------------------+
|Cabernet franc N. |
+---------------------------+
|Cabernet sauvignon N. |
+---------------------------+
|Canaiolo bianco B. |
+---------------------------+
|Canaiolo nero N. |
+---------------------------+
|Carignano nero N. |
+---------------------------+
|Cesanese comune N. |
+---------------------------+
|Cesanese di Affile N. |
+---------------------------+
|Chardonnay B. |
+---------------------------+
|Ciliegiolo N. |
+---------------------------+
|Colorino N. |
+---------------------------+
|Dolcetto N. |
+---------------------------+
|Falanghina B. |
+---------------------------+
|Fiano B. |
+---------------------------+
|Foglia tonda N. |
+---------------------------+
|Gaglioppo N. |
+---------------------------+
|Gamay N. |
+---------------------------+
|Garganega B. |
+---------------------------+
|Grechetto B. |
+---------------------------+
|Grechetto rosso N. |
+---------------------------+
|Greco B. |
+---------------------------+
|Greco bianco B. |
+---------------------------+
|Incrocio Bruni 54 B. |
+---------------------------+
|Lacrima N. |
+---------------------------+
|Maceratino B. |
+---------------------------+
|Maiolica N. |
+---------------------------+
|Malbech N. |
+---------------------------+
|Malvasia bianca di Candia |
|B. |
+---------------------------+
|Malvasia bianca lunga B. |
+---------------------------+
|Malvasia del Lazio B. |
+---------------------------+
|Malvasia N. |
+---------------------------+
|Mammolo N. |
+---------------------------+
|Manzoni bianco B. |
+---------------------------+
|Merlot N. |
+---------------------------+
|Montepulciano N. |
+---------------------------+
|Montonico bianco B. |
+---------------------------+
|Moscato bianco B. |
+---------------------------+
|Mostosa B. |
+---------------------------+
|Muller Thurgau B. |
+---------------------------+
|Nero d'Avola N. |
+---------------------------+
|Passerina B. |
+---------------------------+
|Pecorino B. |
+---------------------------+
|Pinot bianco B. |
+---------------------------+
|Pinot grigio G. |
+---------------------------+
|Pinot nero N. |
+---------------------------+
|Primitivo N. |
+---------------------------+
|Prugnolo gentile N. |
+---------------------------+
|Rebo N. |
+---------------------------+
|Refosco dal peduncolo rosso|
|N. |
+---------------------------+
|Riesling italico B. |
+---------------------------+
|Riesling B. |
+---------------------------+
|Sagrantino N. |
+---------------------------+
|Sangiovese N. |
+---------------------------+
|Sauvignon B. |
+---------------------------+
|Semillon B. |
+---------------------------+
|Syrah N. |
+---------------------------+
|Sylvaner verde B. |
+---------------------------+
|Tocai friulano B. |
+---------------------------+
|Traminer aromatico RS. |
+---------------------------+
|Trebbiano giallo B. |
+---------------------------+
|Trebbiano spoletino B. |
+---------------------------+
|Trebbiano toscano B. |
+---------------------------+
|Verdello B. |
+---------------------------+
|Verdicchio B. |
+---------------------------+
|Vernaccia di San Gimignano |
|B. |
+---------------------------+
|Vernaccia nera N. |
+---------------------------+
|Vermentino B. |
+---------------------------+
|Viogner B. |
+---------------------------+
|Petit Verdot N. |
+---------------------------+
|Tannat N. |
+---------------------------+
|Teroldego N. |
+---------------------------+
|Grero N. |
+---------------------------+