Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 28 giugno 2023 |
Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e dall'art. 9, comma 1-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023; Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1; Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall'art. 9, comma 1-octies, del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla predetta esenzione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; Visti i precedenti decreti del 2 marzo e 21 dicembre 2018, del 4 aprile 2019, del 25 agosto 2020 e del 4 maggio 2022, con i quali sono stati disposti i rimborsi ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito, rispettivamente, al secondo semestre 2017, all'anno 2018 e all'anno 2019, e del minor gettito dell'IMU riferito all'anno 2020 e all'anno 2021, derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; Ritenuto ora di dover procedere al rimborso per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro 912.966,00, sulla base della stima del minor gettito dell'IMU per il medesimo anno elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze; Sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023;
Decreta:
Art. 1 Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e all'art. 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2023, e' determinato per l'annualita' 2022 in complessivi euro 912.966,00 ed attribuito ai comuni interessati nelle misure indicate nell'allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2023
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali Sgaraglia Il direttore generale delle finanze Spalletta |
| Allegato 1 Art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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