Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 17 aprile 2023 |
Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2022 e 2023. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero»), e comma 4, ai sensi del quale le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (di seguito «legge di stabilita' 2016»); Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge di stabilita' 2016, il quale dispone che: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali nonche' all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato»; Visto il successivo comma 174 che dispone: «Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»: Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il· corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; Vista la delibera 353/11/CONS dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorita') del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»; Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sopra indicata; Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorita' recante «Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5- 27.5 GHz per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; Vista la delibera dell'Autorita' n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»; Considerato che le nuove reti nazionali in tecnologia DVB-T2 previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) sono 12, di cui una ancora non assegnata; Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 19 giugno 2019, e successive modifiche, con il quale e' stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017; Tenuto conto che a seguito delle procedure per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti di primo e di secondo livello previste dalla delibera 39/19/CONS (PNAF) dell'Autorita' modificata con delibera 162/20/CONS, i diritti d'uso locali oggetto di assegnazione sono n. 66; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (di seguito «Codice») recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)»; Visto in particolare l'art. 5, comma 8 del citato decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207, che recita: «Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022»; Visto l'art. 42, comma 6 del Codice, che dispone «I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»; Vista la delibera n. 564/20/CONS, con la quale l'Autorita' ha disciplinato la procedura onerosa senza rilanci competitivi per l'assegnazione dell'ulteriore capacita' trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell'art. 1, comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; Tenuto conto che con tale procedura (c.d. gara dei «mezzi MUX»), avviata in prosecuzione del processo di refarming, finalizzata alla liberazione banda 700 MHz per il riordino delle reti esistenti, sono stati introitati euro 25.750.000; Tenuto conto che tale introito, ripartito nel periodo decennale di assegnazione, puo' contribuire - a decorrere dall'anno 2022 per un importo annuale pari a 2.575.000 euro - a raggiungere l'obiettivo di finanza pubblica previsto dal suindicato art. 1, comma 174 della legge di stabilita' del 2016; Considerato che e' necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente; Visto l'art. 16, comma 1, del «Codice», che disciplina i criteri di imposizione dei diritti amministrativi dovuti dalle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso; Visto il comma 1 dell'art. 2-bis dell'allegato 12 al «Codice», che disciplina i criteri di determinazione dei contributi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terreste per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio; Tenuto conto che con riferimento agli anni 2022 e 2023 si prevede un introito per l'erario di circa 1.185.000 euro per ciascun anno derivante dal pagamento dei diritti amministrativi e dei ponti di collegamento e che tale importo va posto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016; Tenuto conto che l'introito generato dalla gara dei c.d. mezzi MUX, ripartito nel periodo decennale di assegnazione dei diritti d'uso puo' contribuire, a decorrere dall'annualita' 2022, per un importo pari a 2.575.000 euro a raggiungere il suindicato obiettivo di finanza pubblica; Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica e' necessario ottenere dai contributi determinati dal presente decreto un introito complessivo annuale di almeno 29.040.000 milioni di euro; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2016), che ha determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2017) con il quale e' stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per l'anno 2017, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; Considerato che, non essendoci state variazioni significative dei dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da giustificare l'adozione di un nuovo provvedimento per la determinazione dei contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un nuovo decreto, restando validi, riguardo ai valori di riferimento, quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2022) con il quale e' stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2020 e 2021, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; Ravvisata la necessita' di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi per gli anni 2022 e 2023 sulla base dei dati forniti dall'Autorita' relativamente ai ricavi medi da attivita' televisiva degli ·operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per il triennio 2019-2021; Considerato il ricavo medio dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacita' totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2019-2021, puo' essere desunto in un importo pari a euro 24.008.491,58; Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per gli anni 2022 e 2023 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio nella misura del 15,7% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato; Tenuto conto che tale aliquota e' superiore rispetto a quella individuata per il contributo relativo agli anni 2019-2021 anche in considerazione del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di nuova assegnazione; Considerato infatti che lo spettro radioelettrico e' una risorsa naturale limitata e puo' essere ritenuta una risorsa «scarsa» e quindi sempre piu' preziosa essendosi ridotto, a seguito della riorganizzazione dello spettro radio, il numero delle frequenze destinate agli operatori di rete televisivi; Considerato dunque che l'aumento dell'aliquota appare coerente sia con l'obiettivo di finanza pubblica sia con il nuovo assetto radiotelevisivo che ha determinato una riduzione del numero delle reti esistenti sia nazionali che locali e una crescita del valore da attribuire alle frequenze attualmente destinate al servizio televisivo digitale terrestre; Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo applicabile agli operatori in base alla quantita' di capacita' trasmissiva ceduta; Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%; Ritenuto di confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in modalita' DVB-T2, nonche' l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che assicurino la gestione e la eventuale diffusione di programmi in modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacita' trasmissiva; Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto occorre confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale; Considerato che tale valore si puo' desumere negli importi dei ricavi medi dell'attivita' di vendita a terzi della capacita' trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al triennio 2019-2021, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall'Autorita'; Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento cosi' determinati per il calcolo del contributo annuale dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:
===================================================== | Regione | Valore di riferimento | +===========================+=======================+ |Abruzzo | euro 37.362,00| +---------------------------+-----------------------+ |Basilicata | euro 10.349,67| +---------------------------+-----------------------+ |Calabria | euro 34.503,33| +---------------------------+-----------------------+ |Campania | euro 64.499,33| +---------------------------+-----------------------+ |Emilia Romagna | euro 94.775,67| +---------------------------+-----------------------+ |Friuli Venezia Giulia | euro 64.519,67| +---------------------------+-----------------------+ |Lazio | euro 128.237,00| +---------------------------+-----------------------+ |Liguria | euro 22.007,67| +---------------------------+-----------------------+ |Lombardia | euro 131.154,00| +---------------------------+-----------------------+ |Marche | euro 62.288,33| +---------------------------+-----------------------+ |Molise | euro 6.550,67| +---------------------------+-----------------------+ |Piemonte | euro 84.304,00| +---------------------------+-----------------------+ |Puglia | euro 56.118,33| +---------------------------+-----------------------+ |Sardegna | euro 45.259,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sicilia | euro 45.675,00| +---------------------------+-----------------------+ |Toscana | euro 25.703,33| +---------------------------+-----------------------+ |Trentino-Alto Adige | euro 73.806,67| +---------------------------+-----------------------+ |Umbria | euro 9.705,00| +---------------------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | euro 6.330,00| +---------------------------+-----------------------+ |Veneto | euro 93.506,67| +---------------------------+-----------------------+
Ritenuto necessario, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo, sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, determinare un'aliquota contributiva superiore rispetto a quella individuata per il contributo relativo agli anni 2020-2021, da applicare ai suddetti valori di riferimento che puo' essere stabilita nella misura del 50% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti attesa dagli operatori di rete locali per il bilancio dello Stato; Considerato che tale aliquota e' superiore rispetto a quella individuata per il contributo relativo agli anni 2020-2021, anche in conseguenza del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di nuova assegnazione; Tenuto conto che in virtu' della configurazione organizzativa dei nuovi operatori di rete locali assegnatari dei diritti d'uso locali e' possibile prevedere che la cessione della capacita' trasmissiva sara' sempre superiore al 75% di quella disponibile per ciascun MUX, consentendo dunque l'applicazione di uno sconto pari al 60% dell'importo lordo; Considerato dunque che la predetta aliquota del 50% e' da intendersi solo teorica, essendo attesa una richiesta di applicazione della scontistica da tutti gli operatori di rete locali pari al 60% dell'importo lordo e, conseguentemente, una aliquota effettiva pari al 20%; Considerato che, in relazione alla sopracitata disposizione del comma 172 della legge di stabilita' 2016, l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto e' necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (in base ai dati ISTAT al 1° gennaio 2022) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete; Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali 4 agosto 2016, 13 aprile 2017 e 24 marzo 2022, relativamente al regime degli sconti e delle esenzioni per il pagamento dei contributi; Vista la sentenza n. 568 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia n. 3940/2020 del Tribunale amministrativo regionale Lazio che aveva annullato i decreti ministeriali del 4 agosto 2016 e del 13 aprile 2017 applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy; Ritenuto dunque di poter procedere all'adozione del decreto previsto dal comma 172 dell'art 1 della legge di stabilita' del 2016 per gli anni 2022 e 2023 secondo le modalita' di determinazione dei contributi per l'uso delle frequenze fissate per le annualita' precedenti e da ultimo stabilite anche dal decreto ministeriale del 24 marzo 2022, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimita' dei criteri stabiliti nei decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017;
Decreta:
Art. 1
1. Per gli anni 2022 e 2023 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 15,7 % e' fissato in euro 3.769.333,18 per ciascuna rete. 2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacita' trasmissiva. 4. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale e' tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e' equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva un soggetto che: a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; b) sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; c) sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva. 6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile. |
| Tabella A IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DIGITALI PER GLI OPERATORI DI RETE LOCALI Anni 2022 e 2023
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Per gli anni 2022 e 2023 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri e' fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:
===================================================== | Regione | Valore di riferimento | +===========================+=======================+ |Abruzzo | euro 37.362,00| +---------------------------+-----------------------+ |Basilicata | euro 10.349,67| +---------------------------+-----------------------+ |Calabria | euro 34.503,33| +---------------------------+-----------------------+ |Campania | euro 64.499,33| +---------------------------+-----------------------+ |Emilia Romagna | euro 94.775,67| +---------------------------+-----------------------+ |Friuli Venezia Giulia | euro 64.519,67| +---------------------------+-----------------------+ |Lazio | euro 128.237,00| +---------------------------+-----------------------+ |Liguria | euro 22.007,67| +---------------------------+-----------------------+ |Lombardia | euro 131.154,00| +---------------------------+-----------------------+ |Marche | euro 62.288,33| +---------------------------+-----------------------+ |Molise | euro 6.550,67| +---------------------------+-----------------------+ |Piemonte | euro 84.304,00| +---------------------------+-----------------------+ |Puglia | euro 56.118,33| +---------------------------+-----------------------+ |Sardegna | euro 45.259,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sicilia | euro 45.675,00| +---------------------------+-----------------------+ |Toscana | euro 25.703,33| +---------------------------+-----------------------+ |Trentino-Alto Adige | euro 73.806,67| +---------------------------+-----------------------+ |Umbria | euro 9.705,00| +---------------------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | euro 6.330,00| +---------------------------+-----------------------+ |Veneto | euro 93.506,67| +---------------------------+-----------------------+
2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in base ai dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2022. 3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 50% per ciascuno degli anni di riferimento. 4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali per gli operatori di rete locali in applicazione di quanto previsto dai commi precedenti per l'intera copertura di province e regioni-sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80% della propria capacita' trasmissiva. 7. Ciascun operatore di ·rete in ambito locale e' tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. |
| Art. 3
1. Il contributo per l'anno 2022 dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva. 2. Il contributo per l'anno 2023 dovra' essere corrisposto entro il 30 settembre 2024. 3. Ai fini dell'ottenimento degli sconti, gli operatori di rete interessati presentano alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero, a mezzo PEC all'indirizzo dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it, apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il contributo relativo all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2024 per il contributo relativo all'anno 2023. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero. 4. Per i contributi dovuti da ogni singolo operatore di rete, di valore superiore ai 60 mila euro, e' possibile chiedere una rateazione· fino a quattro rate trimestrali di pari importo. La decorrenza finale del pagamento della prima rata coincide con la scadenza dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2. Entro tale data, dovra' essere inviata alla casella PEC dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it la dichiarazione del rappresentante legale della societa' attestante la volonta' di avvalersi di tale facolta', secondo il modello che sara' disponibile sul sito internet del Ministero, nell'apposita sezione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 990 |
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