IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione - Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi; Visto il decreto del Ministro delle sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinche' le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009; Visto il suindicato decreto interministeriale del 18 febbraio 2022 che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2022, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 11,11 e di euro 30,09 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2022; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2023 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2023 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2022 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota n. 11949 del 20 gennaio 2023; Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 settembre 2022, che prevede per l'anno 2023 un tasso di inflazione programmata pari a 4,3%; Vista la legge del 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato sul supplemento ordinario n. 304 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2022; Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 5 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si e' provveduto all'assegnazione delle disponibilita' del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, piano gestionale 2 per l'anno 2023 pari ad euro 1.431.793,00;
Decreta:
Art. 1
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie e' riconosciuto, per l'anno 2023, il rimborso rispettivamente di euro 11,58 ed euro 31,38 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2023, euro 477.264,34 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.528,66 alle emittenti televisive locali; 3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2023 come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 5. Fermo restando il riparto previsto dall'art. 1, comma 3 del presente decreto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 «alle emittenti radiofoniche e' riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata», qualora l'importo oggetto del riparto risulti insufficiente a rimborsare integralmente i costi dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiofoniche, potra' essere utilizzato l'eventuale avanzo delle somme destinate alle emittenti televisive nella stessa regione e per la medesima annualita'. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it Roma, 22 maggio 2023
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1035 |