Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 11 maggio 2023 |
Modalita' di utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento dei Contratti di sviluppo dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di economie rivenienti da precedenti assegnazioni e definizione di uno specifico sportello agevolativo in favore di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico di filiere produttive strategiche. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito anche solo «Agenzia») le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201, n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020, e successive modificazioni e integrazioni; Visti, in particolare: l'art. 3, comma 1, che prevede che l'Agenzia opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6, che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita'; l'art. 4, comma 6, che prevede che specifici Accordi di programma possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; l'art. 8-bis, che prevede la possibilita' per l'Agenzia di attuare, a determinate condizioni, interventi nel capitale di rischio delle imprese beneficiarie; l'art. 9-bis, che prevede la possibilita' di sottoscrivere Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti Accordi di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia; Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022, che ha tra l'altro disposto, nell'ambito del titolo II, in merito all'applicabilita' allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo; Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022, con la quale e' stato approvato il regime di aiuti SA.102702 (2022/N) - Italy COVID-19: Investments in favour of a sustainable recovery (RRF), concernente l'applicazione della sezione 3.13 del Quadro temporaneo allo strumento dei Contratti d sviluppo; Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C423/04 del 7 novembre 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» che ha disposto circa l'applicabilita' delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2023; Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 9692 final del 16 dicembre 2022, con la quale e' stato approvato il regime di aiuti SA.105070 (2022/N) - Italy COVID-19: Prolongation and amendment to the schemes SA.102579 and SA.102702, concernente, per quanto d'interesse, la proroga del periodo di applicazione del predetto regime SA.102702 fino al 31 dicembre 2023; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico puo' definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80, prevede che «per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»; Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono stati individuati gli ambiti prioritari e le modalita' di utilizzo delle predette risorse; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), della predetta direttiva che ha destinato un importo di 200 milioni di euro a nuove istanze di accordo presentate successivamente alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 maggio 2021, n. 126, con il quale una quota pari a 150 milioni di euro delle risorse stanziate dall'art. 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' stata destinata ad implementare la dotazione relativa al settore biomedicale e della telemedicina di cui alla predetta direttiva; Considerato che, alla data del presente provvedimento, le istanze di accordo compatibili con le predette finalita', approvate o in corso di istruttoria da parte dell'Agenzia, determinano un fabbisogno finanziario inferiore al suddetto stanziamento pari, per quanto esposto, a 350 milioni di euro, e che residuano risorse pari ad euro 191.817.627,41; Visto l'art. 1, comma 389, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che dispone, per il finanziamento dei Contratti di sviluppo, la seguente autorizzazione di spesa: 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale; 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attivita' turistiche; 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'art. 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; Visto, altresi', il comma 390 che prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' impartire all'Agenzia direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalita' di sviluppo; Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dalla suindicata legge di bilancio, limitatamente a quelle destinate ai programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale e ai programmi di sviluppo di attivita' turistiche di competenza degli esercizi finanziari dal 2023 al 2027 pari a complessivi 1.000 milioni di euro; Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo delle risorse attualmente non utilizzate destinate al settore biomedicale e della telemedicina dalla richiamata direttiva 15 aprile 2020, come integrate dal decreto 5 marzo 2021; Ritenuto opportuno destinare parte delle suddette risorse alla copertura degli oneri connessi alle istanze gia' presentate all'Agenzia che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo e parte all'attuazione delle procedure di cui agli Accordi previsti dagli articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni nonche' agli interventi nel capitale di rischio disciplinati dall'art. 8-bis del medesimo decreto; Ritenuto, altresi', opportuno destinare parte delle suddette risorse all'attuazione di uno specifico sportello agevolativo finalizzato a sostenere lo sviluppo di filiere produttive strategiche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, come recepite nell'ambito del regime di aiuti SA.102702 (2022/N), come prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal regime SA.105070 (2022/N); Ritenuto, altresi', opportuno, ai fini di una piu' efficace attuazione del predetto sportello, prevedere specifici criteri per la definizione dell'ordine di valutazione dei programmi di sviluppo al fine di selezionare quelli maggiormente in grado di rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere, anche attraverso la realizzazione di investimenti ecosostenibili e tecnologicamente avanzati, nonche' una specifica procedura di valutazione e approvazione dei programmi di sviluppo e di concessione delle agevolazioni che tenga conto delle caratteristiche del regime di aiuto applicabile;
Decreta:
Art. 1 Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli esercizi 2023-2027.
1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027, pari a complessivi euro 1.000.000.000,00, sono destinate: a) per euro 400.000.000,00 alle istanze di Contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, ivi compresi i programmi riguardanti l'attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, o programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo; b) per euro 42.553.238,33 agli interventi nel capitale di rischio di cui all'art. 8-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; c) per euro 200.000.000,00 alle istanze di Contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo di attivita' turistiche che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo; d) per euro 157.446.761,67 agli Accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni agli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-bis del medesimo decreto, che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale gia' presentati all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021; e) per euro 200.000.000,00 all'attuazione dello sportello agevolativo dedicato alle filiere produttive di cui al titolo II del presente provvedimento. |
| Art. 2 Utilizzo delle risorse residue destinate al settore biomedicale e della telemedicina dalla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, come integrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021.
1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate al settore biomedicale e della telemedicina dall'art. 1, comma 1, lettera c), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, come integrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, e non ancora utilizzate, pari a euro 191.817.627,41, sono destinate all'attuazione dello sportello agevolativo dedicato alle filiere produttive di cui al titolo II del presente provvedimento. 2. Le ulteriori risorse di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera c), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, che dovessero rendersi disponibili a seguito della conclusione dell'iter amministrativo in corso sono destinate alle istanze di Contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, ivi compresi i programmi riguardanti l'attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, o programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo. |
| Art. 3
Bando a sostegno delle filiere produttive
1. Nell'ambito del quadro regolamentare unionale volto a contrastare gli effetti della situazione emergenziale connessa alla recente crisi epidemiologica, in un'ottica di sviluppo sostenibile, e, in particolare, attraverso le disposizioni del Quadro temporaneo applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo nell'ambito del regime SA.102702 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022, di cui alle premesse, il presente titolo disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere produttive strategiche di cui all'art. 4, anche attraverso la realizzazione di investimenti ecosostenibili e tecnologicamente avanzati, in grado di determinare positivi effetti a livello socio-economico. 2. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a euro 391.817.627,41 a valere sulle fonti finanziarie individuate al titolo I del presente provvedimento. |
| Art. 4
Filiere produttive strategiche
1. Ai fini di cui al presente Titolo, le domande di contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo industriale di cui all'art. 5 del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nelle sole aree del territorio nazionale diverse da quelle individuate quali "zona a" nell'ambito della Carta degli Aiuti di Stato a finalita' regionale vigente, concernenti le seguenti filiere produttive strategiche per lo sviluppo del sistema Paese: a) aerospazio e aeronautica; b) design, moda e arredo; c) metallo ed elettromeccanica; d) chimico e farmaceutico; e) gomma e plastica; f) alimentare, con riferimento alle sole attivita' non rientranti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1 possono essere realizzati: da piu' imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima; da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinera', in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera. |
| Art. 5
Modalita' attuative
1. L'intervento di cui al presente Titolo e' attuato mediante un bando dedicato i cui termini di apertura e chiusura sono definiti con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese; con il medesimo provvedimento possono essere fornite le ulteriori specificazioni necessarie per la corretta attuazione del bando in questione, ivi comprese le specificazioni inerenti all'applicazione dei criteri utili alla formazione dell'ordine di valutazione, di cui al successivo art. 6. 2. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all'Agenzia, a pena di invalidita', entro i termini fissati con il provvedimento di cui al comma 1 e secondo le modalita' ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima www.invitalia.it 3. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo e' resa disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo. |
| Art. 6
Valutazione delle domande di agevolazione
1. L'Agenzia, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, avvia le attivita' di verifica di propria competenza, secondo quanto previsto al comma 6, sulla base del punteggio attribuito ai singoli programmi di sviluppo in applicazione dei criteri di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3. 2. Ai fini di cui al comma 1, tenuto conto delle informazioni e dei dati resi dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di agevolazione, ai programmi di sviluppo e' attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri: a) positivo impatto sull'occupazione: il punteggio e' dato dal rapporto tra il numero di nuove risorse occupate a seguito della realizzazione del programma di investimenti nell'unita' produttiva interessata dal programma di sviluppo e l'ammontare delle agevolazioni richieste, in valore nominale. Le nuove risorse occupate sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in termini di unita' lavorative annue, previsto a seguito della realizzazione degli investimenti e il numero di occupati riscontrabile nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini della determinazione del punteggio, alle nuove risorse qualificate, ossia le risorse in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito tecnico o scientifico, e' attribuito un peso pari a 1,5. Non concorrono alla determinazione del punteggio in argomento i nuovi occupati adibiti allo svolgimento degli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione previsti nell'ambito del complessivo programma di sviluppo. b) innovativita' del programma di sviluppo: il punteggio e' dato dal rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, previste per la realizzazione dei programmi di cui al titolo II del decreto 9 dicembre 2014 e l'ammontare totale delle spese previste per il programma di sviluppo; c) coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo: il punteggio e' dato dal rapporto tra il numero di imprese qualificabili come piccole e medie imprese partecipanti al programma di sviluppo e il numero totale delle imprese partecipanti al programma medesimo. 3. Qualora il programma di sviluppo sia composto da piu' progetti di investimento, il punteggio relativo ai criteri di cui al comma 2, lettere a) e b), e' determinato sulla base della sommatoria dei valori di riferimento propri di ciascun progetto. 4. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio e' calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore piu' basso il valore 0 e a quello piu' alto il valore 1. 5. Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione e' determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ponderata secondo i seguenti pesi: 35% per il criterio di cui alla lettera a), 50% per il criterio di cui alla lettera b), 15% per il criterio di cui alla lettera c). Il punteggio complessivo e' aumentato: a) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' soggetti, almeno la meta' delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, sia inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso, nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (rating di legalita'); e b) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' soggetti, almeno la meta' delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, siano in possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso, di almeno una delle seguenti certificazioni ambientali: EMAS, ISO 14001, ISO 50001. 6. Per le domande di agevolazione in relazione alle quali, a seguito della formazione dell'ordine di valutazione sulla base dei criteri di cui al presente articolo, risultino disponibili adeguate risorse finanziarie per la copertura degli oneri connessi alle agevolazioni richieste, l'Agenzia avvia le attivita' istruttorie di competenza valutando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal decreto 9 dicembre 2014, di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto. 7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 6, l'Agenzia procede all'approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2023. Qualora nell'ambito delle predette verifiche l'Agenzia riscontri elementi che incidono sui criteri stabiliti per la determinazione del punteggio attribuito alla domanda di agevolazione ai fini della formazione dell'ordine di valutazione, l'esito positivo e' comunque condizionato alla determinazione di un punteggio uguale o superiore a quello attribuito all'ultima domanda di agevolazione ammessa all'istruttoria. 8. L'efficacia della concessione di cui al comma 7 e' comunque subordinata al completo svolgimento, con esito positivo, delle attivita' istruttorie disciplinate dal decreto 9 dicembre 2014, di cui all'art. 9 del medesimo, in esito alle quali l'Agenzia procede a determinare, tra l'altro, l'esatto ammontare delle agevolazioni concedibili. 9. Le domande di agevolazione che, a seguito della formazione dell'ordine di valutazione di cui al comma 6, risultino prive di copertura finanziaria si intendono decadute e, a tal fine, l'Agenzia provvede a trasmettere al soggetto proponente idonea comunicazione; analoga comunicazione e' trasmessa per le domande di agevolazione ricadenti nell'ambito della fattispecie di cui al comma 7. Resta ferma la possibile ripresentazione delle predette domande, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente periodo, nell'ambito dello sportello ordinario dello strumento agevolativo fatta salva, ai fini della verifica dell'avvio degli investimenti, la data di presentazione dell'originaria domanda presentata ai sensi del presente titolo e nei limiti dei regimi di aiuto previsti dal decreto 9 dicembre 2014. L'avvio delle attivita' di verifica relative alla domanda di agevolazione per la quale le risorse disponibili non consentono l'integrale copertura del fabbisogno richiesto e' condizionato ad una specifica accettazione da parte del soggetto proponente e alla verifica, da parte dell'Agenzia, della capacita' di assicurare comunque la sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa. |
| Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse nella sola forma del contributo in conto impianti e del contributo diretto alla spesa. Le predette agevolazioni sono concesse nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 relativamente ai progetti di investimento produttivo e nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Titolo III del decreto 9 dicembre 2014 per i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione. 2. Ferme restando le cause di revoca disciplinate dal decreto 9 dicembre 2014, le agevolazioni concesse nell'ambito del presente Titolo sono altresi' revocate, in tutto o in parte, qualora l'impresa beneficiaria non consegua l'incremento occupazionale posto a base della formazione del punteggio relativo al criterio di cui al comma 2, lettera a). In particolare, le agevolazioni sono revocate in misura totale qualora venga riscontrata una riduzione del predetto punteggio superiore al 50% (cinquanta percento); qualora la riduzione sia superiore al 10% (dieci percento), le agevolazioni sono revocate in misura proporzionale alla predetta riduzione. |
| Art. 8
Diposizioni finali
1. Per quanto non specificatamente disposto dal Titolo II del presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, e dal regime di aiuti SA.102702 (2022/N) - Italy COVID-19: Investments in favour of a sustainable recovery (RRF), come modificato dal regime di aiuti SA.105070 (2022/N) - Italy. COVID-19: Prolongation and amendment to the schemes SA.102579 and SA.102702. 2. Le modalita' di approvazione e concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto si applicano anche alle istanze di contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia per le quali e' stata richiesta l'applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo e per le quali le attivita' di verifica non sono state avviate in ragione dell'indisponibilita' di risorse finanziarie, subordinatamente all'individuazione di una adeguata copertura finanziaria. Roma, 11 maggio 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1004 |
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