Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 giugno 2023
Integrazione al decreto n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante: «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio».


IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le universita' adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)» e in particolare l'art. 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;
Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualita' dei corsi di studio congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore in occasione della richiamata Conferenza di Yerevan nel maggio 2015;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante «Linee generali d'indirizzo programmazione universita' 21-23», e, in particolare, l'Allegato 4 «Linee d'indirizzo sulla programmazione delle universita' relativa all'accreditamento di corsi e sedi convenzionale», Sezione A «Corsi di studio convenzionali e a distanza», in forza del quale «le universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:
a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
b) Corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalita' telematiche di una quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore ai due terzi.
c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attivita' formative.
d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.
I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b)»;
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 289/2021;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 1° febbraio 2022, n. 149, riguardante l'accreditamento dei Corsi di studio erogati in modalita' c) prevalentemente a distanza o d) integralmente a distanza di cui all'allegato 4, sezione A del decreto ministeriale n. 289/2021;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3;
Vista la potenziale offerta formativa cosi' come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) e per il corso di laurea triennale in Infermieristica (Classe L/SNT1)» e per il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1);
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2023, n. 76, recante la definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, e le tabelle allegate, secondo la cui ripartizione sono assegnati 14.211 posti per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e cinquecentosettantasei posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 11 gennaio 2023, n. 4 che ha istituito un gruppo di lavoro «al fine di esaminare ed approfondire le criticita' afferenti alla carenza di medici e professionisti sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a misurare l'entita' del fenomeno e a individuarne le cause e le possibili soluzioni, con particolare riferimento alla necessita' di garantire un accesso sostenibile alle professioni sanitarie, in grado di assicurare contestualmente, anche in una prospettiva di lungo periodo, il potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, per perseguire, sotto tale specifico profilo, il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, senza alterare l'equilibrio dei bilanci pubblici»;
Viste le determinazioni assunte dal predetto gruppo di lavoro che, in relazione alla carenza di medici e professionisti del Servizio sanitario nazionale rispetto al fabbisogno di cui necessita il sistema, ha ritenuto che le predette criticita' possano essere superate attraverso un aumento progressivo del numero dei posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia pari a circa trentamila unita' nei prossimi sette anni, da monitorare e rivalutare periodicamente;
Ritenuto che il medesimo gruppo di lavoro ha proposto di mettere a regime quanto statuito dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 931, ai sensi del quale, «con esclusivo riferimento ai corsi di studio in Infermieristica (Classe L/SNT1)» accreditati fino all'a.a. 2022/2023 compreso, la numerosita' massima di studenti previsti dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 era stata innalzata da settacinque a cento;
Considerato che occorre rispettare i criteri di valutazione periodica e di accreditamento previsti dai decreti ministeriali, tra i quali il sopraccitato decreto ministeriale n. 1154/2021, in merito ai requisiti minimi di docenza stabiliti per classe di studenti;
Visto l'Accordo assunto in data 21 giugno 2023, rep. 149/CSR, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «la determinazione del fabbisogno, per l'anno a.a. 2023\2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonche' dei laureati magistrali, farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca prot. n. 9569 del 29 maggio 2023, con la quale si e' richiesto all'ANVUR di formulare una proposta di adeguamento dei requisiti di accreditamento inziale dei corsi di studio in «Medicina e chirurgia» (LM-41) e «Infermieristica» (L-SNT1) che tenga conto degli obiettivi programmatici evidenziati dal richiamato gruppo di lavoro al fine di consentire agli atenei un aumento del potenziale formativo e di assicurare la qualita' e la sostenibilita' dei percorsi formativi;
Vista la delibera del consiglio direttivo di ANVUR n. 137 del 6 giugno 2023, con la quale si propone per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in «Medicina e chirurgia» (Classe LM-41) di innalzare la numerosita' massima prevista dall'allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola da sessanta a ottanta studenti iscritti al primo anno, e per i corsi di laurea in «Infermieristica» (Classe L/SNT1) di innalzare la numerosita' massima prevista dal sopraccitato Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola da settantacinque a cento studenti iscritti al primo anno;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca prot. n. 10207 dell'8 giugno 2023, con la quale si e' richiesto all'ANVUR di valutare un intervento anche per i corsi di laurea magistrale della Classe LM-SNT1, allo scopo di favorire l'aumento della relativa offerta formativa delle universita', fermo restando l'assicurazione della qualita' e della sostenibilita' dei percorsi formativi;
Vista la delibera del consiglio direttivo di ANVUR n. 151 del 19 giugno 2023, con la quale si propone per i corsi di laurea magistrale in «Scienze infermieristiche e ostetriche» (Classe LM-SNT1) di innalzare la numerosita' massima prevista dal richiamato Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola dacinquanta a sessantacinque studenti iscritti al primo anno;
Ritenuto di dover consentire agli atenei di procedere a una integrazione del potenziale formativo gia' espresso in coerenza con quanto proposto da ANVUR;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, si prevede quanto segue:
a. con riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) la numerosita' massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 e' innalzata da sessanta a ottanta;
b. con riferimento ai corsi di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (Classe L/SNT1), la numerosita' massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 e' innalzata da settacinque a cento;
c. con riferimento ai corsi di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1), la numerosita' massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 e' innalzata da cinquanta a sessantacinque.
2. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale saranno individuati i termini e le modalita' operative per l'integrazione del potenziale formativo, da parte delle universita', per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41), per il corso di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (Classe L/SNT1) e per il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1), gia' deliberato dagli organi accademici e inserito nella piattaforma ministeriale dedicata.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro: Bernini