Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51
Testo del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 10 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici

1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a-bis) e' abrogata;
b) al comma 3, dopo le parole: «con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono aggiunte le seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalita', con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia»;
c) il comma 3-bis e' abrogato;
d) al comma 5, dopo le parole: «il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti: «propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale;» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalita', con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639((,)) e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento((; l'incarico puo' essere rinnovato)) una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.».
2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuita' amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, e' nominato, entro venti giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario ((straordinario)) e' scelto tra persone di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia((,)) e assume, per il periodo in cui e' in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del ((rispettivo)) commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.
4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal ((proprio)) insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
5. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639((,)) e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento
degli enti pubblici di cui al presente decreto e'
determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
a-bis) (abrogata);
a-ter) il consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
tra persone di comprovata competenza e professionalita',
con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e
garanzia; la deliberazione del Consiglio dei ministri e'
adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
3-bis. (abrogato).
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di
indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina
del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui
al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; propone al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali la nomina del direttore generale; approva
i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera
i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti
individuati nel regolamento interno di organizzazione e
funzionamento; delibera il regolamento organico del
personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei
servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti
l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di
indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta
con particolare riferimento al processo produttivo e al
profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che
venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il
consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi
dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti
scelti tra persone di comprovata competenza e
professionalita', con specifica esperienza nonche' di
indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei
criteri di imparzialita' e garanzia. Si applicano, riguardo
ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di
indirizzo e vigilanza.
6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio
di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e
garanzia; puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita'
diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi
fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al
personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone
l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;
esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 48
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' tutti gli altri
previsti dalla legislazione vigente.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto:
a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro;
b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica
quattro anni a decorrere dalla data di insediamento;
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta, anche non
consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle
funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano
stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme
restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto
definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di
riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
Le predette misure sono sottoposte alla verifica del
collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti e comunicate
ai Ministeri vigilanti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
(Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente
revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. - 1. Il direttore generale dell'INPS:
sovraintende all'organizzazione, all'attivita' e al
personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e
di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei
criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio
di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle
sedute del consiglio di amministrazione, del comitato
esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e
dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi
adottate.
2. Il direttore generale formula proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli
organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro
potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di
amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di
gestione, speciali o di vigilanza.
3. (abrogato).
4. Il trattamento economico del direttore generale e'
determinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore
generale e' sostituito dal dirigente generale che esplica
le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni
comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione
dell'organo delegante.
6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore
generale, il presidente convoca il consiglio di
amministrazione entro il termine di trenta giorni per la
proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo
direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario.»
 
Art. 2

Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «((Per le fondazioni)) lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ((ai soggetti di cui al presente comma)) al raggiungimento del settantesimo anno di eta'.».
2. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta'.».
3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di eta', cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.
((3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «n. 39 del 25 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «n. 223 del 25 maggio 2022».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Ferma restando la diminuzione, sui
ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della
percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa'
agenti del servizio nazionale della riscossione, le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato
nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche
al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella
riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di
funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla
riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti
percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto
stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo
Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei
costi fissi di gestione risultanti dal bilancio
certificato.
2. A decorrere dal 1°(gradi) maggio 2014, le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob), non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni
taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno
2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali
gia' in essere. Tale limite non si applica alle autovetture
utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero
per i servizi istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza
e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e
sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per
i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011,
l'utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per
le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 e' valutabile ai fini della responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita'
nella gestione delle risorse, in conseguenza della
riduzione del parco auto, il personale gia' adibito a
mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco
auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e'
restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente
assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un
profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma
restando l'area professionale di appartenenza ed il
trattamento economico fondamentale in godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
7. A decorrere dal 1°(gradi) ottobre 2012 il valore dei
buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti
ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00
euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu'
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal
1°(gradi) ottobre 2012. I contratti stipulati dalle
amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al
personale sono adeguati alla presente disposizione, anche
eventualmente prorogandone la durata e fermo restando
l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere
dalla medesima data e' fatto obbligo alle universita'
statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al
personale contrattualizzato. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo costituiscono
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni
statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme
non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per
la contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita',
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare
il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il
dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attivita' didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in
questione di fruire delle ferie.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti:
"Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1°(gradi) ottobre
2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei
servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i
parametri di qualita' e di prezzo previsti nel decreto di
cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione
dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La
comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione
dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni
sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al
quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del
contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di
cui al comma 6.";
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi
di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al
comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono rinegoziati, con un
abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15
per cento.
9-ter. Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le
regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali,
sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario
definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di
cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del
presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere
in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e
qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale.".
10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10,
lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di
approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"5. Al professore o ricercatore universitario
rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a
quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun
caso il professore o ricercatore universitario rientrato
nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento
economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto
precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad
personam in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma e' illegittima ed e' causa di
responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione".
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n.
141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale sulla base di criteri di selettivita' e
riconoscimento del merito, valutano la performance del
personale dirigenziale in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e
relativi all'unita' organizzativa di diretta
responsabilita', nonche' al contributo assicurato alla
performance complessiva dell'amministrazione. Gli
obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento
dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e
collegati a precise scadenze temporali;
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e
alla capacita' di valutazione differenziata dei propri
collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli
stessi.
11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la
misurazione e valutazione della performance individuale del
personale e' effettuata dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
o individuali;
b) al contributo assicurato alla performance
dell'unita' organizzativa di appartenenza e ai
comportamenti organizzativi dimostrati.
11-ter. Nella valutazione della performance individuale
non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale.
11-quater. Ciascuna amministrazione monitora
annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di
valutazione, l'impatto della valutazione in termini di
miglioramento della performance e sviluppo del personale,
al fine di migliorare i sistemi di misurazione e
valutazione in uso.
11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non
dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla
valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per
cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto
della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e
11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per
cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito
ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo
le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La
presente disposizione si applica ai dirigenti con
riferimento alla retribuzione di risultato.
11-sexies.
12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo
2009, n. 15, e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, tutti gli stanziamenti
autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti
delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente,
alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi
compresi i compensi per i componenti della Commissione
medesima".
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e' abrogato.
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita' portuali
le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del
cinque per cento a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013 nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei
collegi dei revisori dei conti, composti anche da
dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in possesso di specifica professionalita'.
14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio
ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della
spesa contenuti nel presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Sovrintendente). - 1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui
all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di
concerto con il direttore artistico, i programmi di
attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione del
consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei
programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita'
di produzione artistica della fondazione e le attivita'
connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di
amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti
professionali sono individuati dallo statuto;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.
2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di
specifica e comprovata esperienza nel settore
dell'organizzazione musicale e della gestione di enti
consimili; puo' nominare collaboratori, tra cui il
direttore musicale, ferme restando le competenze del
direttore artistico, della cui attivita' risponde
direttamente.
3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al
consiglio di amministrazione che lo ha nominato e puo'
essere riconfermato. Il sovrintendente cessa in ogni caso
dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta'.
Il consiglio di amministrazione puo' revocare il
sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.
4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo
incarico insieme al sovrintendente, e puo' essere
riconfermato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Proroga di termini in materia di cultura). -
1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole:
"fino al 31 dicembre 2023, al fine" sono soppresse.
2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: "31 dicembre
2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023".
3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente:
"Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro
per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per
i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso
Comitato.".
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "dal
24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6
aprile 2009" e le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2023" e le parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al
2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia" sono
sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal
2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere
sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 e'
autorizzata la spesa di 900.000 euro";
b) al comma 5-quater e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa
di 150.000 euro".
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e 2022" sono
sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno
2023" e la parola: "2021" e' sostituita dalla seguente:
"2022".
7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, e' incrementata di 0,6 milioni di euro per
l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la
prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale
di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della
Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo
1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla
ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo
periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola,
dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della
Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con
decreto del Ministro della cultura, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a
2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
7-quinquies. A decorrere dal 2023, le risorse destinate
dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole
di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima
formazione musicale sono ripartite tra i soggetti
beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per
lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge
30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti
di perfezionamento professionale, ambito musica, in
proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno
precedente.
7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", dopo le
parole: "che comprendono attivita' culturali quali il
teatro, la musica, la danza e il musical" sono inserite le
seguenti: "nonche' le proiezioni cinematografiche" e le
parole: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8
e le ore 23" sono sostituite dalle seguenti: "che si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore
1.00 del giorno seguente";
b) alla rubrica, dopo le parole: "dal vivo" sono
aggiunte le seguenti: "e proiezioni cinematografiche".
7-septies. I componenti delle Commissioni consultive
per lo spettacolo presso il Ministero della cultura,
nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del
19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19
gennaio 2022 e n. 223 del 25 maggio 2022, restano in carica
fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di
cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio
delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
7-octies. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30
settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2024" e le parole: "29 settembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 2024".»
 
Art. 3

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, ((il sessantesimo giorno successivo alla data)) di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario».
4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario.».
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2023».
((5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente: «secondo».
5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «850 assistiti» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 assistiti».))

6. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti
di proroga della partecipazione di personale militare al
potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il
servizio sanitario della regione Calabria, nonche' di
Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il
comparto militare e delle Forze di polizia) convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 169, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Proroga delle misure per il servizio sanitario
della regione Calabria). - 1. Il termine di 24 mesi di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2020, n. 181, e' prorogato fino al 31 dicembre
2023, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del
medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal comma
1-bis del presente articolo. I Commissari straordinari,
nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non
confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta'
del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale
della regione Calabria di nominare i direttori generali
degli enti del servizio sanitario regionale, con le
procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio
sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli
organi elettivi delle regioni a statuto ordinario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 181:
«Art. 1 (Commissario ad acta e supporto alla struttura
commissariale). - 1. - 3. Omissis
4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che
fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS
puo' avvalersi di personale comandato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a profili
professionali attinenti ai settori dell'analisi,
valutazione, controllo e monitoraggio delle performance
sanitarie, prioritariamente con riferimento alla
trasparenza dei processi, con contratti di lavoro
flessibile nel limite di venticinque unita', stipulati con
soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo
periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di
euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per
l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di
amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione
del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385
per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto- legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, i contratti di
lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono
essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a
valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di
cui al comma 4 del medesimo articolo 8.
Omissis.»
«Art. 2 (Commissari straordinari degli enti del
Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad acta
di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con
la Regione, nonche' con il rettore nei casi di aziende
ospedaliere universitarie, nomina un Commissario
straordinario per ogni ente, o anche per piu' enti, del
servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la
Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la
nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute,
su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del
Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare il
Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno
tre giorni.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Omissis.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I
subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla
realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati
al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei
direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere
universitarie, fermo restando il trattamento economico in
godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che
possono essere affidate a un soggetto attuatore, e
l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima
del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del
rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali
oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
della regione interessata, che mette altresi' a
disposizione del commissario e dei subcommissari il
personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento
dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi degli organi della gestione commissariale. Le
regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. L'incarico di commissario ad acta e
di subcommissario e' valutabile quale esperienza
dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Ai
subcommissari spetta un compenso non superiore a quello
stabilito dalla normativa regionale per i direttori
generali degli enti del servizio sanitario.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni
in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione delle
funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Al fine di
continuare a disporre, anche successivamente alla data del
31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di
risposta a possibili aggravamenti del contesto
epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di
COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1°
aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita' per il
completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di
altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al
30 giugno 2023. Il direttore dell'Unita' e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al
Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento,
definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una
parte del personale della Struttura di supporto alle
attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di
personale in servizio presso il Ministero della salute,
secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e' nominato un
dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le
funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto
del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con
il Ministero della salute e con il supporto tecnico
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la
definizione e, ove possibile, la conclusione delle
attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in
corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla
competenza del predetto Commissario straordinario. Al
direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del
2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui al citato articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di cui al
comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra
nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute
procede alla chiusura della contabilita' speciale e del
conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali
somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte,
anche con profilo pluriennale, mediante decreto del
Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di
previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu'
necessarie sono acquisite all'erario.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel
contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari
regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e
vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche
emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi,
nell'immediato, alla attuazione del piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti
sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con
professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali. La dotazione organica del Ministero della salute
e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche'
in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed
euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di cui
al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi
pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle
procedure di mobilita', con le modalita' semplificate
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai
sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente
assegnato, fino al 30 giugno 2023, all' Unita' di cui al
comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad
altre amministrazioni in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la
gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad
euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento
derivanti dall'assunzione del predetto contingente di
personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 30
giugno 2023 alla definizione del nuovo assetto
organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione,
sono assicurate dal Segretariato generale di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione
generale individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole "degli
alimenti" sono inserite le seguenti: ", di contrasto di
ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta
alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.".
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita
la seguente:
"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico
degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
opportunamente formati a seguito del superamento di
specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti
annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono
il prelevamento del campione biologico a livello nasale,
salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o
strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei
sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la
tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica
di pertinenza della farmacia stessa".»
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 38 (Proroga della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli
investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico
sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e
comunque fino al 1° ottobre 2023, restano in carica i
componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
(CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui
all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro
della salute del 20 settembre 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 547, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«Omissis
547. A partire dal secondo anno del corso di formazione
specialistica, i medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle
procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 36-bis, comma 1,
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in
materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36-bis (Disposizioni in materia di massimale
degli assistiti per i medici di medicina generale). - 1.
Fino al 31 dicembre 2026, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti
scoperti, in ragione della situazione di temporanea
emergenza relativa alla disponibilita' di medici di
medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di
medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo
unico di assistenza primaria di ventiquattro ore
settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti
in carico fino a 1.000 assistiti.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.199 (Misure
urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici
penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non
collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a
controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi
di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano
nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione
e contrasto dei raduni illegali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di obblighi di
vaccinazione anti sars-cov-2). - 1. Omissis
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2024
sono sospesi le attivita' e i procedimenti di irrogazione
della sanzione previsti dall'articolo 4- sexies, commi 3, 4
e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Omissis.»
 
((Art. 3 bis
Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa
relativa ai dispositivi medici

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, puo' essere modificata su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai
dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio, nonche' per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento
(UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto
riguarda le date di applicazione di alcune delle sue
disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22
aprile 2021, n. 53»:
«Art. 22 (Valutazione delle tecnologie sanitarie). - 1.
Al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli
nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN
per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela
dell'unitarieta' del sistema, della sicurezza nell'uso
della tecnologia e della salute dei cittadini e di
garantire che i processi decisionali del SSN siano
informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto
clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico
dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie
sanitarie, nonche' al fine di introdurre specifiche
classificazioni e condizioni di acquisto a carico del SSN
per l'uso di dispositivi medici successivamente alla loro
commercializzazione, il Ministero della salute fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 587, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il tramite della Cabina
di regia per l'Health Technology Assessment (HTA) istituita
ai sensi dell'articolo 1 comma 587, lettera a), della legge
n. 190 del 2014, promuove l'attuazione del Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici. Alla realizzazione
del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici
concorre l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che, anche
mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e
privati, svolge i seguenti compiti:
a) presentazione di proposte alla Cabina di regia, a
fini di approvazione, per l'identificazione e valutazione
precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute
a potenzialmente elevato impatto clinico, economico,
organizzativo e comunque in grado di rispondere alle
esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal
SSN;
b) elaborazione degli indirizzi metodologici che
verranno applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici;
c) in coerenza con le indicazioni della Cabina di
regia, realizzazione delle attivita' di valutazione tecnica
multidimensionale e coordinamento delle attivita' dei
soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei Centri
Collaborativi del Programma Nazionale di HTA dei
dispositivi medici;
d) partecipazione alla fase di elaborazione delle
raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate
(appraisal), svolgendo compiti di coordinamento
metodologico nell'ambito delle commissioni consultive che
propongono alla Cabina di regia le Raccomandazioni, ai fini
della loro adozione, e che sono costituite da esperti,
delegati degli Enti istituzionali coinvolti e
rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi
collettivi;
e) in coerenza con le indicazioni della Cabina di
regia, attivita' per la pubblicazione, la diffusione e la
verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti
delle valutazioni di cui alla lettera c), secondo i metodi
validati di cui alla lettera b), promuovendone l'utilizzo
da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per
informare le decisioni in merito all'adozione e
all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al
disinvestimento.
2. Il Ministro della salute, su proposta tecnica
dell'AGENAS approvata dalla Cabina di regia, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta con decreto, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il
Programma nazionale HTA dei dispositivi medici, da
aggiornarsi con cadenza triennale.
3. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' operative per rendere i procedimenti
di acquisto piu' efficienti tenendo conto delle risultanze
conseguenti all'esercizio delle funzioni di HTA, di cui
all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nonche' sulla base degli obiettivi individuati dal
Programma nazionale HTA.
4. Restano ferme le disposizioni che attribuiscono
all'AIFA competenze in materia di HTA.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro della salute
sono stabiliti i compiti e la composizione
dell'Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi
medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, del quale fanno parte il Ministero della salute, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'economia e finanze, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, l'AGENAS, l'Istituto
Superiore di Sanita', l'Istituto nazionale per la sicurezza
sul lavoro, una qualificata rappresentanza dell'industria e
delle associazioni dei pazienti e dei cittadini.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la
direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della
commissione, nonche' per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento
(UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni
transitorie per determinati dispositivi medico- diagnostici
in vitro e l'applicazione differita delle condizioni
concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi
dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»:
«Art. 18 (Valutazione delle tecnologie sanitarie). - 1.
Al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli
nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN,
per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela
dell'unitarieta' del sistema, della sicurezza nell'uso
della tecnologia e della salute dei cittadini e di
garantire che i processi decisionali del SSN, siano
informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto
clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico
dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie
sanitarie, nonche' al fine di introdurre specifiche
classificazioni e condizioni di acquisto a carico del SSN,
per l'uso di dispositivi medico-diagnostici in vitro
successivamente alla loro commercializzazione, il Ministero
della salute, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il
tramite della Cabina di regia per l'Health technology
assessment (HTA), istituita ai sensi dell'articolo 1, comma
587, lettera a), della medesima legge n. 190 del 2014,
promuove l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei
dispositivi medici. Alla realizzazione del Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici concorre l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, che, anche mediante la stipula di convenzioni
con enti pubblici o privati, svolge i seguenti compiti:
a) presentazione di proposte alla Cabina di regia, ai
fini di approvazione, per l'identificazione e valutazione
precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute
a potenzialmente elevato impatto clinico, economico,
organizzativo e comunque in grado di rispondere alle
esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal
SSN;
b) elaborazione degli indirizzi metodologici che
verranno applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici;
c) in coerenza con le indicazioni della Cabina di
regia, realizzazione delle attivita' di valutazione tecnica
multidimensionale e coordinamento delle attivita' dei
soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei Centri
Collaborativi del Programma nazionale di HTA dei
dispositivi medici;
d) partecipazione alla fase di elaborazione delle
raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate
(appraisal), svolgendo compiti di coordinamento
metodologico nell'ambito delle commissioni consultive che
propongono alla Cabina di regia le Raccomandazioni, ai fini
della loro adozione, e che sono costituite da esperti,
delegati degli Enti istituzionali coinvolti e
rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi
collettivi;
e) in coerenza con le indicazioni della Cabina di
regia, attivita' per la pubblicazione, la diffusione e la
verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti
delle valutazioni di cui alla lettera c), secondo i metodi
validati di cui alla lettera b), promuovendone l'utilizzo
da parte delle regioni e delle Aziende sanitarie per
informare le decisioni in merito all'adozione e
all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al
disinvestimento.
2. Il Ministero della salute, su proposta tecnica
dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali
(AGENAS) approvata dalla Cabina di regia, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta con decreto, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Programma
nazionale HTA dei dispositivi medici, da aggiornarsi con
cadenza triennale.
3. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' operative per rendere i procedimenti
di acquisto piu' efficienti tenendo conto delle risultanze
conseguenti all'esercizio delle funzioni di HTA, di cui
all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nonche' sulla base degli obiettivi individuati dal
Programma nazionale di HTA.
4. Restano ferme le disposizioni che attribuiscono
all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) competenze in
materia di HTA.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i compiti e la
composizione dell'Osservatorio nazionale dei prezzi dei
dispositivi medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, del quale fanno parte il Ministero della
salute, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'economia e finanze, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, l'Agenzia nazionale per i
Servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Istituto superiore
di sanita', l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli Infortuni sul lavoro, una qualificata rappresentanza
dell'industria e delle associazioni dei pazienti e dei
cittadini.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
«Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b)
ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute
in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura
elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui
all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e
servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla
finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere
pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui,
rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8,
del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta
la revisione del piano economico finanziario dell'opera,
fatta salva la possibilita' per il concessionario di
recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera b) del comma 1, e nelle more
dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari
dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine
di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in
ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del
comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno
diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo
1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli
stessi. E' fatta salva la facolta' del fornitore di
recedere dal contratto entro trenta giorni dalla
comunicazione della manifestazione di volonta' di operare
la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso
l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario
nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del
comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di
appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per
l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo
esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle
aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture
elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del
successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo
le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le
informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse
mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute. Le predette fatture devono
riportare il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con
successivo protocollo d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il
Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture
elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati
dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei
dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il
servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici
allo scopo di supportare e monitorare le stazioni
appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base
d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti
dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema
informativo sanitario.
8. Il superamento del tetto di spesa a livello
nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per
l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del
fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e'
dichiarato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per
gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente
a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti
dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in
essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione
elettronica in modo separato il costo del bene e il costo
del servizio.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo
periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni
e le province autonome definiscono con proprio
provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per
ciascun anno, previa verifica della documentazione
contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute
da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo
periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le
regioni e le province autonome effettuano le conseguenti
iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in
sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono
ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore
delle singole regioni e province autonome entro il 30
aprile 2023. Nel caso in cui le aziende fornitrici di
dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di
cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi
medici delle singole regioni e province autonome, anche per
il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei
confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti
sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A
tal fine le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della salute apposita relazione
attestante i recuperi effettuati, ove necessari.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1,
comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le
procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa,
ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a
concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa
dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge".
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il
comma 33 sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio
attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione
del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova
procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma
33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del
medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33".
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in
materia di salute e adempimenti fiscali), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Contributo statale per il ripiano del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici). -
1. - 2.
Omissis
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non
hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i
ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e
provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro
i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a
ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 31 luglio
2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai
provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo
9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015
nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei
predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le
aziende fornitrici di dispositivi medici che non si
avvalgono della facolta' di cui al primo periodo, resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro
carico, come determinata dai richiamati provvedimenti
regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo
versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al
primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle
aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale
connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi
relativi agli anni predetti. Le regioni e le province
autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo
pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con
provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti
internet istituzionali e comunicati senza indugio alla
segreteria del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, determinando la cessazione della materia del
contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con
compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento
da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a
quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del
presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al
quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma
9-bis.
Omissis.»
 
((Art. 3 ter
Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli
IRCCS pubblici e degli IZS

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.
2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonche' in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalita', le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 423, 424,
427, 428, 429, 430 e 432 della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020):
«Omissis
423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 422 e' disciplinato, sulla base di quanto previsto
nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanita', in
un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento
quelli della categoria apicale degli altri ruoli del
comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni e delle
attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento ai
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
di specifici criteri, connessi anche ai titoli
professionali nonche' alla qualita' e ai risultati della
ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica.
In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti
aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono,
nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al
direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici
sperimentali, al direttore generale.
424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle
attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo
svolgimento delle predette attivita', entro il limite del
20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie
disponibili per le attivita' di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive
trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
Omissis.
427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 e'
soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
di servizio, secondo modalita', condizioni e criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo
della valutazione annuale, per tre anni consecutivi,
determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra
gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
la cessione del contratto a tempo determinato,
compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie di cui al comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative in materia di contenimento delle
spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
dotazione organica del personale destinato alle attivita'
di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo
indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale,
compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione
positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto
del Ministro della salute previsto dal comma 427.
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono
alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di
personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per
la durata del relativo progetto di ricerca, con gli
sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici
competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto
grava sui fondi del progetto finanziato con il bando
pubblico e il contratto puo' essere prorogato per il
completamento del primo quinquennio di cui al comma 426,
subordinatamente alla disponibilita' delle risorse
finanziarie di cui al comma 424.
430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una quota
fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie di cui
al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori
residenti all'estero, la cui produzione scientifica
soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro
della salute di cui al comma 427.
Omissis
432. In sede di prima applicazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del
contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma
423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile
instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di
studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura
selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31
dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31
dicembre 2017 un'anzianita' di servizio ovvero sia stato
titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi
sette, puo' essere assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato secondo la disciplina e nei limiti delle
risorse di cui al comma 424 e secondo le modalita' e i
criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute
di cui al comma 427.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di personale della
ricerca sanitaria). - 1. Fatte salve le risorse di cui alla
legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 424, nonche' i
vincoli del comma 428 della medesima legge, la durata del
secondo periodo contrattuale di lavoro subordinato a tempo
determinato del personale di ricerca sanitaria, di cui di
cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della citata legge
n. 205 del 2017, puo' essere ridotta rispetto all'arco
temporale dei cinque anni, in caso di valutazione positiva
secondo la disciplina stabilita dal comma 427 della legge
n. 205/2017, anche al fine dell'eventuale inquadramento a
tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario
nazionale (SSN) e nel rispetto di quanto previsto dal comma
2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, ai sensi del comma 423
della legge n. 205 del 2017, gli IRCCS ridefiniscono gli
atti aziendali di organizzazione prevedendo una specifica e
autonoma sezione per le funzioni di ricerca e definiscono
quote riservate, da destinare al personale della ricerca
sanitaria, assunto con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato. Gli IRCCS entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
nell'ambito dei posti della dotazione organica del
personale, definiscono il numero di posti destinati alle
attivita' di ricerca per l'inquadramento a tempo
indeterminato del personale della ricerca sanitaria.
3. Fermo restando quanto previsto in relazione alla
mobilita' verso le universita', dall'articolo 26 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e dal
decreto attuativo del Ministro dell'universita' e della
ricerca 29 aprile 2022 n. 367, al fine di favorire lo
scambio di esperienze professionali nel sistema della
ricerca, il personale degli IRCCS di diritto pubblico
impiegato in attivita' di ricerca traslazionale, preclinica
e clinica, compatibilmente con le risorse per il periodo di
vigenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, puo' essere comandato o distaccato presso
altro IRCCS di diritto pubblico o ente pubblico di ricerca
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
pubblico impiego.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
Omissis.»
- Il decreto del Ministro della salute 20 novembre
2019, n. 164 (Regolamento recante valutazione del personale
di ricerca sanitaria), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 2020, n. 2.
 
Art. 4

Proroga di termini in materia fiscale

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»;
b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;
c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalita' e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ((n. 135 dell'11 giugno 1999)).
((2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «15-quater» e' soppressa;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024».))

3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ((del presente decreto)) e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.
((3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo e' determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati gia' acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN gia' indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalita' telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». A tal fine e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
3-quinquies. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023.
3-sexies. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies.
3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 e' incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unita' immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se gia' determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.
3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e 3-decies, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 232, 233,
235, 237, 241 e 243, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025, come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a
decorrere dal 1° novembre 2023 gli interessi al tasso del 2
per cento annuo; non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Omissis
235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita
dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 232.
Omissis
237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 235, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
238. - 240. Omissis
241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
ai debitori anche nell'area riservata del sito internet
dell'agente della riscossione.
Omissis
243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:
a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese
ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente
revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non
si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241(Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.):
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei
propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano
assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la
scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della
dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler
prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi) al
20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi) al
30 settembre;
c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia
delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle
scelte dell'otto, del cinque e del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti
alla lettera c);
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione, nonche'
le schede relative alle scelte per la destinazione del due,
del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.»
- Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122
(Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241):
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi) al
20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi) al
30 settembre;
c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'articolo 16.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 63 e 683
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
63. Per il completamento delle attivita' del Fondo
indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre
2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31 ottobre
2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000 euro
per l'anno 2022.
Omissis
683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del
medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021,
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune:
«Art. 40 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: "Entro sei
mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura
di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria pubblica la graduatoria finale" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria pubblica la
graduatoria finale della procedura di interpello";
b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. In sede di prima applicazione della presente
legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati
che siano magistrati tributari sono, per la durata del
mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal
Parlamento".
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:
"3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".
La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi
notificati a decorrere dal 1°(gradi) luglio 2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del
numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di
Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria"
della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per
la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita'
ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando
gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a
depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria
della Corte di cassazione un elenco delle controversie per
le quali e' stata presentata domanda di definizione, con
l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma
197 del medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al
comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita' ai
sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto
2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui
al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare,
entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte
di cassazione un elenco delle controversie per le quali e'
stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione
dei relativi versamenti, nonche' dell'assenza di
provvedimento di diniego.
4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in
essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso
amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso
ultimabili sino alla scadenza naturale, previa
autorizzazione del relativo organo di auto-governo.
5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 31
agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e
di processo tributari):
«Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n),
numero 2.2), si applica a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1°(gradi) gennaio 2023 qualora abbiano compiuto
settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022,
ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta'
nel corso dell'anno 2023;
b) il 1°(gradi) gennaio 2024 qualora abbiano compiuto
settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero
al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2024;
c) il 1°(gradi) gennaio 2025 qualora abbiano compiuto
settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero
al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2025;
d) il 1°(gradi) gennaio 2026 qualora abbiano compiuto
settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero
al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2026.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2023.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere
dal 1°(gradi) gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso variabile
spettante al presidente e al presidente di sezione delle
corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per
le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. In sede di prima applicazione della presente legge,
ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati
che siano magistrati tributari sono, per la durata del
mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal
Parlamento.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non
inferiore a venti milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "di ammontare non inferiore a quindici milioni di
euro".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli
interpelli presentati a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale
data.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 496 e 501,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Omissis
496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui
al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di
acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali
sostenuti anche durante il periodo di possesso delle
azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per cento
dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,
ove cio' non pregiudichi la parita' di trattamento dei
soggetti istanti legittimati.
Omissis
501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' di presentazione della domanda di indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con
il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una
Commissione tecnica per: l'esame delle domande e
l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle
violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di
causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un
numero di membri non superiore a quattordici, in possesso
di idonei requisiti di competenza, indipendenza,
onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i
componenti della Commissione tecnica e determinati gli
emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la
corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora
l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della
Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite
massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda
di indennizzo, corredata di idonea documentazione
attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata
entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla
data individuata con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La prestazione di
collaborazione nella presentazione della domanda e le
attivita' conseguenti non rientrano nell'ambito delle
prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 7. Omissis
7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria
servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e' autorizzata la
spesa fino all'importo massimo di 1 milione di euro per
l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione
temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai
sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 134 e 135,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 puo'
essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435
(Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
- 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
fisiche, e delle societa' o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 27 (Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'). - 1.
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre,
per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali
regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione
di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal
1°(gradi) gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1,
commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'
iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle
persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita'
d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa
successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e
comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. Il
regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche
oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di
inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita'
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa
svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei
relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al
comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e
99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non possono beneficiare del regime semplificato per i
contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando
l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed
emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al
periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene
meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si
verifica una delle fattispecie indicate al comma 99
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per
l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione,
valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun
anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del periodo
precedente," sono soppresse.»
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n.
300, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 115 e 116 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del comma 3
dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e
gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a
formare il reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo
59.
2-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 22 e 24,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«Omissis
22. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari
catastali degli immobili di cui al comma 21 possono
presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita
catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo comma 21.
Omissis.
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23,
i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle
rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1º
gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per
ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro
attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor
gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il
contributo annuo di 155 milioni di euro e' ripartito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017,
sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017,
dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e
delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare,
alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma
22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.
Omissis.»
 
((Art. 4 bis
Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di
monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali

1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, e' tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere in via telematica alla societa' Soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
«Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse
assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla
finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le
maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno
2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a
titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della
suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo
non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e
non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109,
comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del
2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al
comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La
certificazione di cui al primo periodo non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione
di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti
per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822,
primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui
la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel
periodo dal 1°(gradi) luglio 2023 al 31 luglio 2023, la
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere
dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la
certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31
luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della
certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 ottobre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023".
5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle
aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza
degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di
legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione
eventualmente gia' approvato, in occasione della prima
variazione utile.
5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano, per il triennio
2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non
soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.".
6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022". Per l'anno 2022, le risorse
di cui al presente articolo possono essere utilizzate a
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento
della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da
specifiche assegnazioni statali, riscontrati con
riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la
verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito";
b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito".
6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore
sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il
rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai
commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, destinati al comune di Codogno ricompreso
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1°(gradi) marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1°(gradi) marzo 2020, riferiti agli
anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto
del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al
comma 32 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del
2019 o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati
dal Ministero dell'interno per il 50 per cento
congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il
50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il
2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro
il 31 maggio 2022.»

- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Omissis.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno
2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territoriali e popolazione residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato,
per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per
l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna,
ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi
assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione
dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali"
dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai
fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno
2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni
di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti
nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo
che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a
garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti
servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di
eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33
per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo periodo i
comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica
tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino
territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
essenziale della prestazione attraverso obiettivi di
servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio,
per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto
periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu'
svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del
28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni
svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno
2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio
2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni successivi
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,
dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati
dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per
ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di
appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme
che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo,
risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento
del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o,
in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere
all'assunzione del personale necessario alla diretta
gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle
stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il
28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard relativi alla componente trasporto disabili
della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al
periodo precedente, risultassero non destinate ad
assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli
studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,
secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»
 
((Art. 4 ter
Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli
avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994,
n. 53

1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e' sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non e' possibile o non ha esito positivo, essa e' eseguita con le modalita' ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui e' generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter della legge
21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali):
«Art. 3-ter. - 1. L'avvocato esegue la notificazione
degli atti giudiziali in materia civile e degli atti
stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o
servizio elettronico di recapito certificato qualificato
quando il destinatario:
a) e' un soggetto per il quale la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante
dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico
elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in
albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa
imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di
posta elettronica certificata o servizio elettronico di
recapito certificato qualificato non e' possibile o non ha
esito positivo:
a) se il destinatario e' un'impresa o un
professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui
all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento
a spese del richiedente nell'area web riservata prevista
dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei
presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per
eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e'
compiuto l'inserimento;
b) se il destinatario e' una persona fisica o un ente
di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi
professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il
domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la
notificazione con le modalita' ordinarie.
3. Quando per causa non imputabile al destinatario la
notificazione di cui al comma 1 non e' possibile o non ha
esito positivo, si esegue con le modalita' ordinarie.»
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
(Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo civile e
per la revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
ottobre 2022, n. 243, S.O.
 
((Art. 4 quater
Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.
3. La prova scritta e' svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.
5. La prova orale si svolge secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:
a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacita' argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.
7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.
8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicita' delle sedute di esame nonche' le modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50,
recante «Misure urgenti in materia di svolgimento
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 2021,
n. 62
- Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 31
dicembre 2012, n. 247(Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
«Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per
i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50:
«Art. 3 (Composizione delle sottocommissioni). - 1. Le
sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri
supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono
avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli
iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente
sono individuati tra magistrati, anche militari,
prioritariamente in pensione, o tra professori universitari
o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in
pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie
giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna
sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri
rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il
presidente e' un avvocato.
2. Con decreto del Ministro della giustizia da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, si procede alla integrazione e
rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle
sottocommissioni gia' nominate con decreto del Ministro
della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si
forniscono le indicazioni relative alla data di inizio
delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame,
all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle
prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle
modalita' di comunicazione della rinuncia alla domanda di
ammissione all'esame e alle modalita' di comunicazione
delle materie scelte dal candidato per la prima e la
seconda prova orale.
3. Le funzioni di segretario di ciascuna
sottocommissione possono essere esercitate da personale
amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica
amministrazione, purche' in possesso di qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea
triennale. I segretari sono designati dal presidente della
Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna
sottocommissione e individuati tra il personale che presta
servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione
interessata nel caso di personale non appartenente
all'amministrazione della giustizia.»
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del
regolamento del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018,
n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per
l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi
dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.
247:
«Art. 8 (Verifiche intermedie e verifica finale). - 1.
Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di
aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui
all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla
conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei
soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente
regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a
risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti
svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test e' composto
da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre
per la verifica finale il test si compone di quaranta
domande; in entrambi i casi, la verifica si intende
superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi
delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate
dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del
presente regolamento.
3. L'accesso alle verifiche e' consentito unicamente a
coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento
delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica
intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo
semestrale di formazione e della relativa verifica al
successivo appello.
4. L'accesso alla verifica finale e' consentito a
coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento
delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche
intermedie. Il mancato superamento della verifica finale
impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio
di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede
la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione
seguito e della relativa verifica.»
«Art. 9 (Commissione nazionale per la tenuta della
banca dati). - 1. Presso il Ministero della giustizia e'
istituita la Commissione nazionale per la creazione e
l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto
delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente
regolamento. La Commissione e' nominata con decreto del
Ministro della giustizia ed e' composta da nove componenti
e da un presidente designato dal Consiglio nazionale
forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati
iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale
forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari
di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito
sanzioni disciplinari definitive. La Commissione puo'
operare anche attraverso l'articolazione in
sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa,
per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede
alla sua sostituzione con le stesse modalita' previste per
la nomina. L'incarico di membro della commissione e'
incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del
Consiglio nazionale forense, nonche' con l'eventuale
attivita' di docente di cui all'articolo 4 del presente
regolamento.
2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai
componenti della commissione non sono riconosciuti
compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi
forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la Commissione nazionale viene
nominata secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
3. La commissione elabora, in conformita' a quanto
previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle
linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a
risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale
e predispone la banca dati in modo da:
a) fornire le domande per le verifiche da espletare
nelle materie di cui all'articolo 3;
b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi.
4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3,
indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono
essere espletate le verifiche intermedie e finale, per
ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione
nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del
Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del
giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione
dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una
piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai
medesimi.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
presente regolamento designano la commissione di
valutazione interna composta in conformita' all'articolo
43, comma 2, lettera d) della legge professionale che
svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente
regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i
suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta
per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti
compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi
forma. Agli stessi puo' essere riconosciuto il rimborso
delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie
funzioni.
6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento
della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle
commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono
posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o
delle associazioni forensi, nonche' degli altri soggetti
organizzatori previsti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
«Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). - 1. Il
consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il
periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante
avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio
dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del
tirocinio svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti
completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere
l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui
distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per
uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del
primo periodo di tirocinio.»
 
((Art. 4 quinquies
Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei
conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle
imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012
nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia
e Rovigo

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche' al
risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali
all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte
danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la
continuita' produttiva, e dei danni subiti da prodotti in
corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente
concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia
dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati
assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati
dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni
di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al
presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di
monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di
cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui
al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni
provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e' riconosciuto
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il
completamento della fase di ricostruzione.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122,
sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal
comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2024. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
"3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214".
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi)
agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte
della struttura commissariale istituita presso la regione
Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9
del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra
fissati, puo' essere prorogato. Nei limiti delle risorse
impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non
operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122, e
le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016.»
 
((Art. 4 sexies
Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della
casa di abitazione

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, e' prorogato al 30 settembre 2023.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di
abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo 54,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92"
sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 30 giugno 2023, alle categorie aventi priorita' per
l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso
come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo
d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri
accessori, superiore all'80% (percento), la misura massima
della garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80%
(percento) della quota capitale, tempo per tempo in essere
sui finanziamenti concessi. Per le domande presentate dal
1°(gradi) dicembre 2022 al 30 giugno 2023, che rispettino i
requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo
periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento
della quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei
casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore
al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato
trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la
media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato
ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di
erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del
quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui
il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori
sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di
maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne
indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare,
in sede di richiesta della garanzia nonche' nel contratto
di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di
maggior favore applicate ai beneficiari in ragione
dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di
cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290
milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e
4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni
soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito
agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei
anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato un
credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito
d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo
la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle
persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da
presentare successivamente alla data dell'acquisto; puo'
altresi' essere utilizzato in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
(percento) dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77
del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.».
 
Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di sport

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026((, puo' essere destinata)) alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ((ai sensi dell'articolo)) 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per i mutui relativi» sono sostituite ((dalle seguenti)): «per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi ((compresi)) garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi»;
b) dopo le parole: «finalita' sportive» sono aggiunte le seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attivita' finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno ((2026»)).
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 24, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in
carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al 31
dicembre 2023, al fine di garantire la piena operativita'
dell'Istituto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 500, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis
500. E' autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni
di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni
per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il
finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo
delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonche'
per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato
decreto-legge.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31
(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina
2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in
materia di divieto di attivita' parassitarie):
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' da quelle, anche
connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi
olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano
degli interventi predisposto dalla societa', d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le
regioni interessate. Il piano complessivo delle opere e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi
nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che
incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di
importanza comunitaria, si applicano i criteri e la
disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2
e 2-quater.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di euro.
Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020,
quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui
all'articolo 2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente
articolo e' realizzato ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come
"Olimpiadi Milano Cortina 2026".
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola: "riservato"
e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e le parole: "a
valere sulle" sono sostituite dalle seguenti: "con
corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
"I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle
Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei
piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n.289 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - Omissis.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto
qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e
altri impegni di firma: a) relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa
l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o
associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto
pubblico o privato che persegua, anche indirettamente,
finalita' sportive b) concessi a favore di soggetti
pubblici o privati per le attivita' finalizzate alla
promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di
grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30
giugno 2026.
Omissis.».
 
Art. 6
((Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti
pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica
amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di
risorse geotermiche))


1. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
((2-bis. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parita' di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parita' di genere comprovata dal possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
2-ter. Al fine di garantire il rispetto dei termini per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio 128 della missione 1, componente 1, misura 1.4.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «22-bis. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia gia' perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma puo' individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimita' dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni».
2-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2-quinquies. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei componenti del Comitato medesimo e' prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
2-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, e' prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, puo' essere destinata dall'autorita' competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorita' medesima, delle attivita' previste dal capo III del presente decreto».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquiesdecies,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11-quinquiesdecies (Misure urgenti per il
rilancio delle infrastrutture). - 1. Al fine di evitare la
revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere
indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio
dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi
relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e
Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente
articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di
finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre
2023, a condizione che gli enti titolari dei codici unici
di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema
di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica
dell'avanzamento dei progetti".».
- Si riporta il testo dell'articolo 33-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33-bis (Monopattini elettrici).- 1. Il termine di
conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1,
comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato
dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e'
prorogato di trentasei mesi. La circolazione mediante
segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi
di mobilita' personale, e' consentita, solo se sono a
propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della
sperimentazione disciplinata dal citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019
e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive
e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dai seguenti:
«75. Nelle more della sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove
norme relative alla stessa sperimentazione, sono
considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti
territoriali della sperimentazione, i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a
sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale
continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri
requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati
nell'allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore
avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate
dal comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni
del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico
avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo
da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di eta' e possono circolare esclusivamente sulle
strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, ove e'
consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle
strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini
non possono superare la velocita' di 25 km/h quando
circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano
nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le
condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla
fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa
fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere
utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a
mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione
prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni
del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono
procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque,
mai affiancati in numero superiore a due, devono avere
libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia
necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di
eta' inferiore a diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo
di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto
di trasportare altre persone, oggetti o animali, di
trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le
condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al
comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro
200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di
mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e
costruttive diverse da quelle definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del dispositivo,
ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione
II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o
un motore elettrico avente potenza nominale continua
superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le
disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in
circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75,
anche in modalita' free-floating, possono essere attivati
solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella
quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze
attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in
circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi
interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in
determinate aree della citta'».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto
il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il
quale non sono state ancora definite le caratteristiche
tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si
procede in ogni caso alla sua distruzione".».
- Si riporta il testo dell'articolo 108, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
lavori, servizi e forniture). - 1. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti
procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori,
servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di
progettazione e dei concorsi di idee sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del
ciclo di vita, conformemente a quanto previsto
dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di
vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo
pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e
di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo
per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2,
comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione
appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di
approvvigionamento di beni e servizi informatici, le
stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza,
nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini
dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo
per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli
elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e
peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e'
connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi
informatici oggetto di appalto sono impiegati in un
contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali
strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 10
per cento. Per i contratti ad alta intensita' di
manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento.
5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui
alle disposizioni richiamate al comma 1, puo' assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
6. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori
coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un
processo specifico per una fase successiva del loro ciclo
di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro
contenuto sostanziale.
7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i
singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione,
anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il
minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun
criterio di valutazione prescelto possono essere previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela
della libera concorrenza e della promozione del pluralismo
degli operatori nel mercato, le procedure relative agli
affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono
prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito,
criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a
promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di
prossimita' per la loro efficiente gestione, l'affidamento
ad operatori economici con sede operativa nell'ambito
territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al
terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto
dell'Unione europea e con i principi di parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita'. Al fine di promuovere la parita' di
genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di
gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da
attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al
raggiungimento della parita' di genere comprovata dal
possesso della certificazione della parita' di genere di
cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198.
8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino
con un unico parametro numerico finale l'offerta piu'
vantaggiosa.
9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di
esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali
per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture
senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o invito nelle procedure senza bando e puo'
essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni
dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del migliore rapporto
qualita'/prezzo, le stazioni appaltanti non possono
attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d'asta.
12. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo
anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non
e' rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura,
ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e
non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli
altri lotti della medesima gara.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale
degli atti della pubblica amministrazione). - 1. La
piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di
funzionamento sono disciplinate dalla presente
disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) "gestore della piattaforma", la societa' di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12;
b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al
comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare,
con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni;
c) "amministrazioni", le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e,
limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attivita'
ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e
4), del medesimo decreto legislativo;
d) "destinatari", le persone fisiche, le persone
giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel
territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di
codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni;
e) "delegati", le persone fisiche, le persone
giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono
il potere di accedere alla piattaforma per reperire,
consultare e acquisire, per loro conto, atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle
amministrazioni;
f) "delega", l'atto con il quale i destinatari
conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro
conto, alla piattaforma;
g) "avviso di avvenuta ricezione", l'atto formato dal
gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso
al destinatario in ordine alle modalita' di acquisizione
del documento informatico oggetto di notificazione;
h) "identificativo univoco della notificazione
(IUN)", il codice univoco attribuito dalla piattaforma a
ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) "avviso di mancato recapito", l'atto formato dal
gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al
destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e
alle modalita' di acquisizione del documento informatico
oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalita'
previste da altre disposizioni di legge, anche in materia
tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili
telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti
documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma
avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del
medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con
l'applicazione di «tecnologie basate su registri
distribuiti», come definite dall'articolo 8-ter del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il
gestore della piattaforma assicura l'autenticita',
l'integrita', l'immodificabilita', la leggibilita' e la
reperibilita' dei documenti informatici resi disponibili
dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili
ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il
reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei
documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida
adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo,
individua le modalita' per garantire l'attestazione di
conformita' agli originali analogici delle copie
informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo
nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
garantire la corrispondenza della forma e del contenuto
dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione
e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),
numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati
di attestare la conformita' agli originali analogici delle
copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la
conformita' di cui al presente comma, sono pubblici
ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La piattaforma puo' essere utilizzata anche per la
trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni
per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione al
destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto,
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di
notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia
al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il
quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della
notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso alla
piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di
notificazione.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato
elettronico, e' inviato con modalita' telematica ai
destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica
certificata o di un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli
6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o
di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per
determinati atti o affari, se a tali atti o affari e'
riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle
pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma
secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma
15.
5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano
comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
telefono o altro analogo recapito digitale diverso da
quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma
invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile
altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o il
servizio elettronico di recapito certificato qualificato
risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni
dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica certificata o il servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario
non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma
rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun
destinatario della notificazione, l'avviso di mancato
recapito del messaggio, secondo le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma
inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata,
senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche
l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano
i presupposti ivi previsti.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5,
l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo,
in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore
della piattaforma, con le modalita' previste dalla legge 20
novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7,
8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la
legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata
con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di
avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato
cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal
gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non
sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di
avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea
assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre
persone alle quali puo' essere consegnato il plico,
l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna
indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio
o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti
svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati
al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti
dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione
del registro dell'anagrafe della popolazione residente o
dal registro delle imprese sia possibile individuare un
indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e'
stato tentato il precedente recapito, il gestore della
piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di
avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di
avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi'
disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso
acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite
il fornitore di cui al successivo comma 20, con le
modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La
notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona
nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella
piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e
dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso
non imputabile puo' essere rimesso in termini. L'avviso
contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e'
possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo
univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, il
destinatario puo' ottenere la copia cartacea degli atti
oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove
abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un
numero di telefono o un altro analogo recapito digitale
diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della
piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita'
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso
di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso
disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini
dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la
gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita'
elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo
decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono
consentiti il reperimento, la consultazione e
l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di
notifica, e' assicurato anche tramite il punto di accesso
di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di cui
al comma 15, i destinatari possono conferire apposita
delega per l'accesso alla piattaforma a uno o piu'
delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il
documento informatico e' reso disponibile sulla
piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di
consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della
casella di posta elettronica certificata o del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato del
destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei
casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito
dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se
l'avviso di avvenuta ricezione e' consegnato al
destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni
si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento
della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in
formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il
destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la
piattaforma, al documento informatico oggetto di
notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della notificazione
del documento informatico sulla piattaforma impedisce
qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il
termine di prescrizione correlato alla notificazione
dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende
disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai
destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti
informatici sulla piattaforma da parte delle
amministrazioni;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla
data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno
degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai
sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e
alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito
alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultanti
sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha
reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio
ai sensi del comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso
al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma
ai sensi del comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalita' della
piattaforma ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresi'
disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta
ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione
effettuata con le modalita' di cui al comma 7, dei quali
attesta la conformita' agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato
dal gestore con le modalita' previste dal comma 15, lettera
d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da
parte dell'amministrazione, dei documenti informatici
destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al
delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e
l'acquisizione dei documenti informatici messi a
disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei
diritti dell'amministrazione correlati agli atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di
notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento,
sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di
avvenuto ripristino delle funzionalita' della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti,
poteri o facolta' dell'amministrazione o del destinatario,
correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni
oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla
comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita'
della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di
notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del
destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore
della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate
le modalita' di determinazione e anticipazione delle spese
e i criteri di riparto.
15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Garante per la
protezione dei dati personali per gli aspetti di
competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della
piattaforma e il piano dei test per la verifica del
corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata
applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9
gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita',
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita',
omogeneita' e interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
con le quali le amministrazioni identificano i destinatari
e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i
documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il
gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore
legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i
documenti informatici delle amministrazioni sono depositati
sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari
attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5,
lettera a) alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della
piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
comunica il ripristino della sua funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla
piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei
delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il
destinatario o il delegato accedono, tramite la
piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i
destinatari eleggono il domicilio digitale presso la
piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati,
conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso
alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e
rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di
conservazione dei documenti informatici resi disponibili
sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai
commi 5-bis, 6 e 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i
destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti
oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7,
sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
amministrazioni alla piattaforma;
l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali
gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della
piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7,
quarto periodo;
l-ter) sono individuate le modalita' di adozione di
un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di
attuazione dei decreti di cui al presente comma.
16. Con atto del Capo della competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le
prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma,
e' fissato il termine a decorrere dal quale le
amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui
al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per
l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo,
tributario e contabile e ai provvedimenti e alle
comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione
forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2
e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle
autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi a
pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a
contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e
allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e
dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di
ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle
comunicazioni ad essi connessi.
18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trascorso un anno"
19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "La societa' di cui al primo periodo affida, in
tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche
attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica
esistente di proprieta' del suddetto fornitore."
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio
universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della
copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste
dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale,
l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio
di notificazione digitale.
21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni
utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al
comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono
utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
22-bis. Al fine di garantire la piena informazione dei
soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30
novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al
destinatario che non abbia eletto domicilio digitale,
qualora non abbia gia' perfezionato la notifica tramite
accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b),
numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente
all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I
contratti di appalto stipulati dal gestore della
piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli
scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio
postale universale. Ai maggiori oneri di stampa,
imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno
2023, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n.
160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il
gestore della piattaforma puo' individuare tramite avviso
pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di
cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai
decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la
progressiva integrazione sulla base della diffusione
territoriale dei punti di prossimita' dei fornitori
individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti
con i medesimi fornitori, i servizi necessari per
consentire l'accesso universale alla piattaforma, con
diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei
destinatari delle notificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per
i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di
immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori
per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati posti in essere prima della entrata in vigore
del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da
AEE di fotovoltaico, incentivate e installate
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il
trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni
di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In
alternativa, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base
agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in
esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e' gia'
stato avviato il processo di trattenimento delle quote a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili
possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema
collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche'
inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di
adesione e' fissato al 30 giugno 2024. I soggetti
responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati
decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011
e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la
completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici
all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto.
Il GSE definisce le modalita' operative entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione ed e' autorizzato a richiedere agli stessi
responsabili degli impianti fotovoltaici idonea
documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative
provvede alle eventuali variazioni che si rendessero
necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per
le AEE di fotovoltaico incentivate. Nei casi di
ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti
fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni
caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui
all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici
sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti
responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria
nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli
importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili
degli impianti solo dopo una puntuale verifica della
documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione
del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o
dismessi.
1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust,
pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al
comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati,
nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi
riconosciuti, puo' essere interamente versata nel periodo
massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla
corresponsione delle eventuali annualita' non versate
provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle
tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al
medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le
modalita' e le tempistiche definite nell'ambito delle
istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma
3.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli
articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di
fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi
per la corretta gestione e smaltimento, depositando il
relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere
le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel
disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate,
il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle
tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di
fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai
predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e
gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema
collettivo disponente nel limite massimo del 20%(percento)
dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati
al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato
nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque
anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e). - f).
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata
ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni
variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le
iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14
aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1°(gradi) marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. - 28.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28,
della legge 23 luglio 2009, n. 99) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Canoni e contributi). - 1. Il titolare di
permesso di ricerca deve corrispondere all'autorita'
competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni
chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di
permesso.
2. Il titolare della concessione di coltivazione deve
corrispondere all'autorita' competente un canone annuo
anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di
superficie compresa nell'area della concessione.
3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla
coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa
entalpia deve corrispondere alla regione un canone annuo,
determinato dalla medesima di importo non superiore a
quello di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo
di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse
geotermiche sono altresi' dovuti dai concessionari i
seguenti contributi:
a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia
elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta
da impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui e'
compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente
all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di
coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di
impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia
elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta
da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle regioni
nel cui territorio sono compresi i campi geotermici
coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo
o dall'insieme dei titoli di coltivazione.
5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in
caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti
con potenza inferiore a 3 MW.
5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti
pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1,
comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al
precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica
sino a 5 MW per ciascun impianto.
6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei
contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione
del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del
Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi
geotermici interessino territori di regioni limitrofe, la
ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa tra
le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente, gli
importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei
contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono
aggiornati annualmente per un importo pari al
100%(percento) della variazione percentuale annua
dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.
8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui
sopra le imprese singole o associate per la quota di
energia elettrica prodotta corrispondente al loro
fabbisogno interno.
9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al
presente articolo, in quanto connesso a finalita' di
compensazione territoriale, viene di norma destinato,
previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla
promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al
recupero di energia, alle migliori utilizzazioni
geotermiche, alla tutela ambientale dei territori
interessati dagli insediamenti degli impianti nonche' al
riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro
degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di
sviluppo.
10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi
1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c)
dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo
riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono
fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra regioni ed
operatori, per i quali i contributi di riferimento restano
quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli
accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di
coltivazione, riferite ad impianti per produzione di
energia elettrica, sono allineate al 2024.
10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di
coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi
del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, e' prorogato
per il tempo strettamente necessario al completamento del
riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento
degli importi dei ca-noni di cui al comma 2 che verranno
corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come
prorogata dal presente comma, puo' essere destinata
dall'autorita' competente alla copertura degli oneri
derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorita'
medesima, delle attivita' previste dal capo III del
presente decreto.
11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia
elettrica e' inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un
contributo a titolo di compensazione ambientale e
territoriale in sede di prima installazione pari al
4%(percento) del costo degli impianti, non cumulabile con
analoghi contributi previsti negli accordi di cui al
precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad
applicarsi secondo modalita' e procedure indicate nei
citati accordi. Il contributo e' adottato salvo riduzioni
apportate da specifica norma regionale.».
 
((Art. 6 bis
Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:
a) il temine di cui al terzo periodo e' prorogato al 15 agosto 2023;
b) il termine di cui al quarto periodo e' prorogato al 15 settembre 2023;
c) il termine di cui al sesto periodo e' prorogato al 15 gennaio 2024.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - Omissis.
14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', nonche'
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere
dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma
pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di
cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di
mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei
lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del
contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o
in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca
dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno
iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun
anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
Omissis.».
 
((Art. 6 ter
Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di
approvvigionamento di materie prime critiche
1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di
materie prime critiche). - 1. Con decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che
deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla
necessita' di approvvigionamento di filiere produttive
strategiche, sono individuate le materie prime critiche,
per le quali le operazioni di esportazione al di fuori
dell'Unione europea sono soggette alla procedura di
notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche
e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica
di cui al comma 2, qualora la quantita' di rottami ferrosi
sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma
della quantita' di rottami ferrosi oggetto delle operazioni
effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a
500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di
ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare
entro i termini previsti dal comma 2, si da' atto del
superamento del limite in conseguenza delle precedenti
esportazioni.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio
nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione
europea le materie prime critiche individuate ai sensi del
comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1
hanno l'obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima
della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale una informativa completa
dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro
30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano
fino al 31 dicembre 2026.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di
controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».
 
((Art. 6 quater
Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli
immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti
siderurgici di Taranto del gruppo Ilva

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalita' per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022 (Fondo
a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili
derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento
provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del
Gruppo ILVA), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Modalita' di intervento del fondo). - 1. Il
fondo opera con uno o piu' provvedimenti del Ministero con
i quali si dispone l'erogazione dell'indennizzo per i danni
agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del Gruppo ILVA, nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 77 del decreto-legge n. 73/2021, come
convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.
2. Il fondo opera tramite istanza d'indennizzo
presentata dai beneficiari, persone fisiche o giuridiche,
al Ministero per il tramite dell'amministrazione
straordinaria, corredata della documentazione obbligatoria
di cui all'art. 8 del presente decreto.
2-bis. Le istanze di indennizzo valutate ammissibili
sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione
finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento,
se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 2-bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 77 (Disposizioni finanziarie). - Omissis.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un
indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei
danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo ILVA.
Omissis.»
 
((Art. 6 quinquies
Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle
attivita' della pubblica amministrazione
1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita'» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita', il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita' SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuita' ai predetti servizi, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi
e delle attivita' della pubblica amministrazione). - 1. Al
fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi
e delle attivita' della pubblica amministrazione, gli
importi e i quantitativi massimi complessivi degli
strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto
i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il
termine della cui durata contrattuale non sia ancora
scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono prorogati al 31
dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi
complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o
il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari
al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti
strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da
precedenti disposizioni legislative e fatta salva la
facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a
tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi
degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati
dalla societa' Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi
ad oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di
connettivita', il termine della cui durata contrattuale non
sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024.
Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del
contratto quadro per servizi di connettivita' del Sistema
pubblico di connettivita' SPC2, tutti i servizi che for-
mano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime
condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo
complessivo massimo iniziale, fatta salva la facolta' di
recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale
incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Nei
limiti dei relativi importi complessivi residui, i
contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di
negoziazione realizzati dalla societa' Consip Spa e dai
soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia
fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia
ancora scaduto alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, possono essere prorogati su
richiesta della singola amministrazione contraente, alle
medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella
misura strettamente necessaria a dare continuita' ai
predetti servizi, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni
dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 7
Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido
e scuole dell'infanzia

1. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «non oltre il 31 maggio 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 6-bis,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). - 1. Al
fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative
dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente
sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica,
inclusive e in grado di garantire una didattica basata su
metodologie innovative e una piena fruibilita' degli
ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle
infrastrutture per lo sport, e' prevista l'indizione di un
concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso e'
indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree
geografiche e gli enti locali individuati a seguito della
procedura selettiva per l'attuazione delle misure della
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di
attuazione l'intervento deve rispettare il principio di
«non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con
riferimento al sistema di tassonomia delle attivita'
ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020.
2. Il concorso di progettazione e' articolato in due
gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione di
proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui
al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori
proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione
di progetti di fattibilita' tecnica ed economica per
ciascuno degli interventi individuati a seguito della
procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura
del concorso di progettazione deve concludersi entro
centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di
concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere
autonomamente allo sviluppo della progettazione, cosi' come
in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il
concorso o di loro inidoneita'. Al termine del concorso di
progettazione, tali progetti di fattibilita' tecnica ed
economica divengono di proprieta' degli enti locali che
attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di
progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali,
nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano
all'appalto per l'affidamento di progettazione ed
esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano
i successivi livelli di progettazione, nonche' la direzione
dei lavori, con procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori,
laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita'
professionale, economico- finanziari e
tecnico-organizzativi, la cui verifica e' rimessa agli enti
locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono
tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica entro trenta giorni dall'incarico. Al fine di
rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione
sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche
per il cui funzionamento e' previsto un compenso definito
con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel limite massimo complessivo di euro
2.640.000,00.
2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i
successivi livelli di progettazione sono affidati nei
limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di
progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura
delle aree.
2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei
target del PNRR e' possibile autorizzare un numero piu'
ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1
della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando
risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel
bilancio del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro
6.873.240 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno
2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a euro
2.640.000 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno
2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18
dicembre 1997, n. 440.
4. Le risorse di cui al Programma operativo
complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'istruzione
sono trasferite, per l'importo di euro 82.824.159,15, al
Programma operativo complementare "Governance e Capacita'
istituzionale" 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro
dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, per l'attuazione di misure di supporto
tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per
gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale.
5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di
organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono
essere posti alle dipendenze dell'apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale istituita dal
Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche
gli uffici dirigenziali di livello non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti
e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e
le finalita' del Piano, individuati con decreto del
Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, comma 1:
1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito
il seguente: "1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica
al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha
autorizzato affinche' il Prefetto possa monitorarne
l'attuazione da parte degli enti locali mediante
l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita';";
2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del
12 febbraio 2021," sono aggiunte le seguenti: «nonche' dal
regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020,";
b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo
periodo, e' inserito il seguente: "Nelle more dell'adozione
del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo
periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale
sono temporaneamente assegnate nel numero di una
all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti
del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un
incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze
connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza.".
6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli
interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che
rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e'
fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il termine
di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano.».
 
((Art. 7 bis

Termini in materia di universita'

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.
2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della citata legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali e' avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.
3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.
4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo e' soppresso.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato
dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79 (Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). -
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta del
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e
culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative
declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e
delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori
scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione
degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi
95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli
obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non
puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre
2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche
alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai
gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla
razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del
Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In
assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si
provvede con decreto del Ministro.».
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata "abilitazione".
L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera
f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e
ricerca). - 1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "Per i centottanta giorni successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2023";
b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate
dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine
di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro
il predetto termine".
2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "2021-2022
e 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021-2022,
2022-2023 e 2023-2024".
4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno
accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole:
"entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2023";
b) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno
accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno accademico 2024/2025".
4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
4-ter. Nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico
2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1,
della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle
facolta' assunzionali autorizzate e successivamente
ripartite dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a
valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14,
comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per
titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' di criteri, modalita' e requisiti di
partecipazione definiti con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della
legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Il termine previsto dalle norme
transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il
conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della
professione di interprete in LIS e in LIST, e' prorogato al
31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in
LIST puo' essere esercitata in forma non organizzata ai
sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro
che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio
2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione e
interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni
italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni,
cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano
garantito requisiti di qualita' della formazione su tutto
il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi
cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione
specifica per il conseguimento del predetto attestato".
6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3
e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
prorogati al 31 dicembre 2023.
7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter,
periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle
Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica
Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del
Ministero dell'universita' e della ricerca n. 251 del 29
gennaio 2021 e' prorogato al 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, la presentazione delle domande per il
sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione
scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio
al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre
si concludono entro il 7 ottobre 2023.
8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2023. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica alle
professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre
2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una
delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2
della medesima legge n. 163 del 2021.
8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di
ateneo e delle altre istituzioni della formazione
superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2021/2022 e' prorogata al 15 giugno 2023. E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad
adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo
svolgimento delle predette prove.
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026".
8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo anno" sono
sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo anno".
8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le
parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti:
"undici anni".».
 
((Art. 7 ter
Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curricolari

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e
ricerca e di esami di Stato). - 1. All'articolo 19, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le
parole "e 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: ",
2021-2022 e 2022-2023".
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e
reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole "a
decorrere dall'anno accademico 2022/2023" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico
2023/2024" e le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".
2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia
di programmazione e reclutamento del personale del comparto
AFAM, le parole: "a decorrere dall'anno accademico
2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere
dall'anno accademico 2023/2024".
3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate
per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e'
inserito il seguente:
"2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle
universita' e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, non si sia
provveduto al predetto adeguamento, e' stabilito al 31
dicembre 2024".
3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno
2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del
rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di
adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo
restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresi'
stabilite scadenze differenziate per il completamento dei
lavori di adeguamento a fasi successive".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e
2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei
tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate
fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si
applicano anche alle professioni di agrotecnico e
agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e
perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione
e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai
sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto
del Ministro dell'istruzione.
4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica
nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e' prorogata da nove a undici anni.
4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti
pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4-quater, le parole: "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
"4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di
ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31
dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del
predetto termine".
4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla
promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e
tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: "40
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti pubblici
di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10
milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al
secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello
professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
di ricercatore e tecnologo di terzo livello".
4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al
progetto della Scuola europea di industrial engineering and
management, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022". Ai fini
dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo,
presso il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
istituito un apposito fondo a cui sono altresi' trasferiti
i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato
articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonche'
quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' attuative del progetto di cui al citato
articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018,
comprese le modalita' di impiego delle risorse di cui al
presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra
la Scuola europea di industrial engineering and management
e il Politecnico di Bari, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del
2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».
 
Art. 8
Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento
acquatico

1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico:
a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ((ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) all'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l'ottenimento del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalita' di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa ((nel territorio)) nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ((n. 269 del 17 novembre 2016))».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - Omissis.
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 30 novembre 2023. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 30 novembre 2023.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma
3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15 recante disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e mobilita' sostenibili). - Omissis.
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di
formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2022". Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' autorizzato ad apportare al
regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206,
modifiche volte a conseguire l'obiettivo della
semplificazione delle procedure amministrative necessarie
per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle
abilitazioni per l'esercizio della professione di
assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle
autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la
salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari
lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle
piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico
che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al
salvamento. Per le suddette finalita' di interesse
pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi
soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di
scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio
nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si
applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n.
269.
Omissis.».
 
((Art. 8 bis
Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti
per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca

1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia
di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Credito di imposta per l'acquisto di
carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della
pesca). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo
del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese
sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel
terzo trimestre solare dell'anno 2022.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 30 settembre 2023. Non si applicano
i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti
a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo
64 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo,
le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo
credito d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito
d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 30
settembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni
relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuare in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in
quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a
6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del
credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza
dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,
inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione
sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il
contenuto e le modalita' di presentazione della
comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.».
 
((Art. 8 ter

Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita'
culturali, sportive e ricreative, nonche' per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia
di protezione dei dati personali, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di protezione dei dati
personali). - Omissis.
9. In considerazione di quanto disposto dal regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, nonche' dalla direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e
dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di
ammissibilita', le condizioni e le garanzie relativi
all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel
rispetto del principio di proporzionalita' previsto
dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di
impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento
facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di
cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE)
2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte
delle autorita' pubbliche o di soggetti privati, sono
sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina
legislativa della materia e comunque non oltre il 31
dicembre 2023.
Omissis.».
 
Art. 9
«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione
di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: «entro il termine di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 30
marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in
memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli
infoibati), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. Le domande, su carta libera, dirette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere
corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con la descrizione del fatto, della localita', della data
in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la
scomparsa del congiunto, allegando ogni documento
possibile, eventuali testimonianze, nonche' riferimenti a
studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine
di trenta anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Dopo il completamento dei lavori della
commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione
raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello
Stato.».
 
Art. 10

Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche

1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attivita' della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3 ((del medesimo articolo 8)), e' differito al 31 agosto 2023.
((1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345
(Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n.
482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche
storiche):
«Art. 8 (Procedure di finanziamento). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti,
ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la
ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della
legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo
12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il
termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, un programma dettagliato degli
interventi relativi agli adempimenti previsti dall'articolo
9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende
sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma
4, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno,
un programma dettagliato degli interventi relativi agli
adempimenti previsti dalla legge, quantificando
contestualmente il fabbisogno.
4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di
finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le
regioni interessate per territorio specifici protocolli
d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui
al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che
l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle
regioni stesse.
5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine
perentorio del 30 giugno di ogni anno, trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al
comma 3, con le modalita' previste dai protocolli d'intesa,
corredati delle proprie osservazioni, con particolare
riguardo alla compatibilita', nonche' alla coerenza dei
progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente
piu' favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti
la regione unisce quello relativo agli interventi
regionali.
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le
somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle
somme spettanti ed al loro trasferimento ai soggetti di cui
ai commi precedenti, nel rispetto delle modalita' previste
dal presente articolo.
8. Le regioni provvedono entro sessanta giorni al
trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno
trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.
9. Qualora una o piu' regioni non aderiscano ai
protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, provvede direttamente all'espletamento dei
compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla
relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al
comma 3, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza
stessa nel termine di cui al comma 3.
10. La rendicontazione prevista dall'articolo 15, comma
3, della legge deve essere accompagnata da una relazione
esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono
realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei
risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 della legge
15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche):
«Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
7, nei comuni di cui all'articolo 3 e' consentito, negli
uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e
scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione
del presente comma sono escluse le forze armate e le forze
di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale
limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e'
consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di
procedura penale.».
«Art. 15. - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli
5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti
locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
presente legge sono poste a carico del bilancio statale
entro il limite massimo complessivo annuo di lire
8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle
previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e'
subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui
al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da
effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del
comma 2 avviene sulla base di una appropriata
rendicontazione, presentata dall'ente locale competente,
con indicazione dei motivi dell'intervento e delle
giustificazioni circa la congruita' della spesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 34-ter (Misure per il riconoscimento della lingua
dei segni italiana e l'inclusione delle persone con
disabilita' uditiva). - 1. In attuazione degli articoli 2 e
3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonche' in
armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce,
promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la
lingua dei segni italiana tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in
LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti
specializzati nella traduzione e interpretazione
rispettivamente della LIS e della LIST, nonche' nel
garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra
soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la
traduzione in modalita' visivo-gestuale codificata delle
espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre
lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le disabilita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi
formativi per l'accesso alle professioni di interprete in
LIS e di interprete in LIST e sono altresi' definite le
norme transitorie per chi gia' esercita le medesime
professioni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il termine previsto dalle
norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il
conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della
professione di interprete in LIS e in LIST, e' prorogato al
31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in
LIST puo' essere esercitata in forma non organizzata ai
sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro
che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio
2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione e
interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni
italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni,
cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano
garantito requisiti di qualita' della formazione su tutto
il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi
cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione
specifica per il conseguimento del predetto attestato.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei
servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di
sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle
persone con disabilita' uditiva, la Presidenza del
Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, che, per l'anno 2021, e' incrementato di 4
milioni di euro.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il comma 458 e' sostituito dal seguente:
"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro con delega in materia di
disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le altre amministrazioni interessate e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 456".
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5,
pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto.».
 
Art. 11

Emissioni filateliche con ((sovrapprezzo)) per finalita' sociali

1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalita' di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le citta' o per l'ambiente.
2. L'emissione e' in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validita', il soggetto beneficiario, nonche' gli adempimenti che la societa' concessionaria deve attuare al termine del periodo di validita'.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.
4. La societa' concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, ((mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo)) ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla societa' concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validita' delle carte-valori postali di cui al comma 1, la societa' concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.
 
((Art. 11 bis
Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo
commerciale

1. L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalita' commerciali e' vietata.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualita' di autorita' emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, puo' autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalita' che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche' la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attivita' del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma puo' prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione.))

 
Art. 12
Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di
riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui
e' accordata la protezione sussidiaria
1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: «della» e' sostituita dalle seguenti: «adottati dalla» e le parole: «di cui all'articolo 32» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso i provvedimenti
adottati dalla Commissione territoriale e avverso i
provvedimenti della Commissione nazionale di cui
all'articolo 33 e' ammesso ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso
in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta
esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione
speciale e nel caso, comma 3.1.
Omissis.».
 
((Art. 12 bis

Disposizioni in materia di enti territoriali

1. In considerazione delle attivita' in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonche' alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attivita' assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attivita' assistenziale superiore al 90 per cento, non si da' luogo al contributo e il riconoscimento e' commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
3. Al fine di garantire la continuita' nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, gia' soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed e' allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicita' almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-septies, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili):
«Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e
del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Al
comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
"Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le
attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani
di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno
2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di
mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal
1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo".
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte
costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di
concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione
Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi
del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del
piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione
Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale,
sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta,
puo' operare anche presso il Dipartimento tutela della
salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione
Calabria e l'Azienda per il governo della sanita' della
Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso gli enti di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario
della medesima regione che assicurano le risorse
strumentali necessarie;
b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, del servizio sanitario della Regione Calabria, al fine
di supportare le funzioni delle unita' operative semplici e
complesse, comunque denominate, deputate al processo di
controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per
la gestione corrente che per il pregresso, previa
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito
iscritto fino al 31 dicembre 2020, e' autorizzato a
reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati
e approvati dal commissario ad acta, fino a 5 unita' di
personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata non
superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette
procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel
limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024. Le predette unita' sono reclutate tramite
procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a
valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per
l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f)
del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori
non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista
circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si
intende non dovuto;
c) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie
funzioni, collabora con le unita' operative semplici e
complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del
contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5
ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione
Calabria. Le modalita' operative della collaborazione sono
definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto
dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera
e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei
compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di
analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del
ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di
quarantacinque unita', di cui e' autorizzata l'assunzione
straordinaria, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1°
dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro
1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno
2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c-bis) all'articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: "23.702
unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.747 unita'";
c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:
"28.702 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "28.747
unita'";
d) per le finalita' del presente comma e al fine di
garantire la piena operativita' delle attivita' proprie
della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio
sanitario della Regione Calabria operante ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere
sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per la
gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale
dirigenziale e di 4 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva
pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta
ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
menzionato contingente di personale puo' essere integrato,
a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria,
da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel
rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa
vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo
triennio 2022-2024 la Regione Calabria e' autorizzata a
conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla
compensazione del saldo di mobilita' extraregionale
definita per la Regione Calabria nella matrice della
mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome ed
inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e delle relative fonti di
finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono
recuperate dalle regioni e province autonome in un arco
quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
f) e' autorizzato nell'ambito del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarieta'
in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
g) al fine di coadiuvare le attivita' previste dal
presente comma, assicurando al servizio sanitario della
Regione Calabria la liquidita' necessaria allo svolgimento
delle predette attivita' finalizzate anche al tempestivo
pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del servizio sanitario della Regione Calabria di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle
rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli
enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio
sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono
disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli
stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le
disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31
dicembre 2025.
3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione
Calabria anche ove, in considerazione dei risultati
raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di
rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In
tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla
Regione Calabria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 495, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Omissis. - 495. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento
dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il
tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie possono
riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie
di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90
per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e
dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno
2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico
del Servizio sanitario regionale. Il predetto
riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve
essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a
concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento
del budget, di un contributo una tantum legato
all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province
autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di
budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti
dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla
stessa struttura che, sulla base di uno specifico
provvedimento regionale, ha sospeso le attivita' previste
dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021.
Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget
assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume
di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza
del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per
l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura
interessata.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis. - 2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 12, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 42 (Il risultato di amministrazione). - Omissis.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato
ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del
rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto
di cui all'art. 40, comma 1, e' applicato al primo
esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in
corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che,
in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio e'
equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione
del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione
puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata
della legislatura regionale, contestualmente all'adozione
di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei
revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri
di parte capitale.
Omissis.».
 
((Art. 12 ter
Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza

1. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' abrogato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis della legge
14 novembre 2000, n. 338 recante disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Nuovo housing universitario). - 1. Le
risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4,
componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di
euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi posti
letto presso alloggi o residenze per studenti delle
istituzioni della formazione superiore, ai fini del
perseguimento delle finalita' previste dalla medesima
riforma.
2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono
assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con
le universita', con le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali
per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori
economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti
privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge sulla base delle proposte selezionate da una
commissione istituita presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto
di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. La ripartizione delle risorse tra le proposte
selezionate ai sensi del comma 2 e' effettuata, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base
del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna
proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla
ricognizione effettuata con le modalita' indicate dal
decreto di cui al comma 7, nonche' della quota da riservare
alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al
presente comma e' effettuata in esito alla effettiva messa
a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti
letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono
destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso,
dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai
sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per
i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi.
5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3
assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili
utilizzati per le finalita' del presente articolo ad
alloggio o residenza per studenti con possibilita' di
destinazione ad altra finalita', anche a titolo oneroso,
delle parti della struttura eventualmente non utilizzate,
ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai
periodi non correlati allo svolgimento delle attivita'
didattiche.
6. La riduzione della disponibilita' di posti letto
rispetto al numero degli stessi indicato in sede di
proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei
benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale
alla riduzione della disponibilita' prevista. In caso di
mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o
residenza per studente degli immobili utilizzati per le
finalita' del presente articolo, il soggetto aggiudicatario
decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti:
a) la composizione della commissione di valutazione
di cui al comma 2;
b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni
territoriali di posti letto;
c) le procedure per la presentazione delle proposte
di intervento e per la loro valutazione, nonche' il numero
minimo di posti letto per intervento;
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il
corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto
dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di
riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello
dei servizi offerti agli studenti nonche' della riduzione
del 15 per cento in ragione della finalita' sociale delle
misure di cui al presente articolo;
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle
misure di cui al presente articolo, anche al fine di
assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove
anni successivi al terzo anno, con decorrenza
dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o
delle residenze per l'utilizzo previsto;
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o
delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in
relazione sia allo spazio comune per studente che alle
relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH).
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al
presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede
individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo
studio, ovvero di quelle di merito.
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme
corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', nonche' alla formazione del valore netto della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione
di posti letto presso alloggi o residenze per studenti
universitari di cui al presente articolo, salvo quanto
previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione
del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche'
alla formazione del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella
misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi
rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente
derivante dall'immobile.
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati
ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati
in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui
al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di
cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal
beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della
stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato
seguito, entro i termini previsti, agli interventi
finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli
alloggi o delle residenze universitarie, si determina la
decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito
d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a
titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1,
comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad
alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente
articolo. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le disposizioni
attuative della misura, con particolare riguardo alle
procedure di concessione e di fruizione del contributo,
sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,
nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei
controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9,
secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. (abrogato).».
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto((, ad eccezione dell'articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-novies,)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
 
((Art. 13 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))


Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.