Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 maggio 2023
Finanziamento di interventi infrastrutturali a favore di presidi ospedalieri e strutture sanitarie pubbliche delle Province di Latina e Frosinone.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 545, il quale stabilisce che «Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e comma 546 che prevede che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infra- strutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la presenta zione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi»;
Considerato che le sopracitate risorse, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, risultano iscritte sul capitolo di spesa n. 7133, piano gestionale 1, denominato «Somme da destinare al finanziamento di interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del Basso Lazio», afferente al centro di responsabilita' della Direzione generale della programmazione sanitaria, e istituito per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;
Visto il successivo comma 547 del succitato art. 1 della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che «Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7»;
Vista la Tabella n. 15 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022 recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», che inserisce, nel Bilancio di questo Ministero, il capitolo di spesa n. 7133 «Somme da destinare al finanziamento di interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del Basso Lazio» nell'ambito del Centro di responsabilita' Direzione generale della programmazione sanitaria;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri, delle modalita' e dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi;
Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 aprile 2023 (Rep. atti n. 73/CSR);

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 545, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Regione Lazio al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende sanitarie delle Province di Latina e di Frosinone.
2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte della Regione Lazio.
 
Art. 2

1. La Regione Lazio presenta al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, uno specifico programma di utilizzo delle risorse autorizzate per interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende sanitarie delle Province di Latina e di Frosinone.
2. Il programma riporta gli interventi da realizzare identificati dal Codice unico di progetto (CUP) e deve contenere:
a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento;
b) superficie complessiva e numero di posti letto;
c) tipologia di intervento;
d) descrizione dell'intervento e indicazione del livello di progettazione disponibile;
e) indicazione della tipologia di appalto lavori che si intende adottare;
f) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento;
g) quadro economico dei singoli interventi con indicati costi parametrici;
h) quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale delle risorse;
i) dichiarazione della non sovrapponibilita' del finanziamento degli interventi con altri programmi di investimento.
3. Il programma presentato dalla Regione e' approvato dal Ministero della salute e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 3

1. La Regione Lazio, ricevuta dal Ministero della salute comunicazione della valutazione positiva del programma presentato, trasmette al Ministero della salute, per il parere tecnico di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, uno studio di fattibilita' per ogni singolo intervento predisposto dalle Aziende Sanitarie ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, unitamente al relativo atto regionale di approvazione.
2. Il Ministero della salute, entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, eroga alla Regione, per ogni singolo intervento, una quota pari al 10 per cento del finanziamento previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale anticipazione utile alle spese per la progettazione da porre a base di gara.
3. L'importo eventualmente eccedente le predette spese puo' essere utilizzato dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e deve essere rendicontato dalla medesima al momento della presentazione della richiesta di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 4.
4. La Regione ha facolta' di avvalersi del Provveditorato interregionale alle OO.PP. quale stazione appaltante.
 
Art. 4

1. I trasferimenti a favore della Regione sono erogati attraverso l'emissione di decreti di pagamento sul capitolo 7133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, mediante versamento dell'importo sul conto di tesoreria unica della Regione Lazio.
2. La Regione accerta, per ogni singolo intervento, la regolarita' e la completezza della documentazione presentata dall'Azienda sanitaria beneficiaria relativa alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori ed eroga all'Azienda sanitaria l'importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo trasferimento da parte del Ministero.
3. I trasferimenti sono effettuati a seguito della presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata da una scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento e attestante le opere realizzate, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma, dati che devono corrispondere a quanto risultante dai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
4. La documentazione da presentare per ottenere l'importo rendicontato deve essere preventivamente approvata con provvedimento regionale.
5. Il Ministero provvede a trasferire le somme effettivamente rendicontate nei limiti delle somme assegnate.
6. Eventuali ulteriori oneri, che dovessero rendersi necessari per la prosecuzione dei lavori, sono a totale carico della Regione.
 
Art. 5

1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita' e, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il principio di unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per ogni intervento previsto, la Regione garantisce il rispetto da parte delle Aziende sanitarie interessate, che assumono la qualita' di stazione appaltante, della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni documentazione che garantisca il rispetto della predetta normativa.
3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attivita' indicate la Regione e' tenuta a presentare al Ministero relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonche' l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo intervento. Le relazioni e l'aggiornamento dei cronoprogrammi devono essere basati e i loro dati corrispondere a quelli presenti nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 6

1. Il Ministero della salute, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione del certificato di collaudo del singolo intervento, eroga alla Regione la quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento stesso, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui al precedente art. 5, comma 1, da trasferire alla stazione appaltante quale saldo finale delle spese sostenute e rendicontate.
2. La Regione puo' avvalersi del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la composizione della Commissione di collaudo degli interventi.
 
Art. 7

1. Resta fermo che gli interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende sanitarie delle Province di Latina e di Frosinone devono essere coerenti con la programmazione regionale di cui al Piano di rientro sanitario.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2023

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1975