Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 maggio 2023, n. 86
Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, il comma 1 che istituisce l'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque e il comma 27-bis che recita: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio.»;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento alla Parte III, Sezione II, Titolo II concernente gli obiettivi di qualita' e Titolo III concernente la tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi nonche' all'articolo 185 del medesimo decreto legislativo che disciplina le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, recante «Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1990, recante «Modificazione al tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, recante «Regolamento recante modalita' e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini»;
Viste le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza - articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019;
Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 aprile 1993 tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, in attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 360 del 1991, recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia;
Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota del 28 marzo 2023;
Acquisita l'intesa con la Regione Veneto del 9 giugno 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 9 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il presente regolamento detta le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il presente regolamento disciplina, altresi', i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio ambientali.
2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti se e' provato che non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione europea.
3. Resta ferma la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con riferimento alla valutazione di incidenza ambientale e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, per la valutazione di impatto ambientale.
4. Al fine di assicurare che l'operazione di dragaggio e la successiva movimentazione dei sedimenti non comporti impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, la predetta attivita' deve svolgersi nel rispetto dell'Allegato I recante «Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia» che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Resta fermo il rispetto degli standard di qualita' ambientale stabiliti dal decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che attua la direttiva 2013/39/UE, in relazione alle sostanze prioritarie nelle acque e nei sedimenti dei corpi idrici marino-costieri e di transizione, nonche' delle specifiche procedure operative definite dall'Istituto superiore di sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in relazione alla valutazione dei profili sanitari connessi alla gestione dei sedimenti.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 95(Misure per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
di Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di
Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito
«Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di
bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai
principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con
criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel
perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di
cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del
comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e
competenze relative alla salvaguardia della citta' di
Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5
marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate
compatibilmente con i principi e i criteri relativi al
buono stato ecologico delle acque di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del
rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In
particolare l'Autorita':
a) approva, nel rispetto del piano generale degli
interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre
1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di
intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di
cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49, del progetto generale per il recupero
morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione
delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma
triennale per la tutela della laguna di Venezia, il
programma unico integrato e il programma di gestione e
manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute
nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione
del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino -
redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attivita' di progettazione e gestione
degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in
amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite
societa' da essa controllate o mediante affidamenti
all'esito di procedure di gara espletate secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
c) provvede al coordinamento degli interventi di
salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attivita' di competenza e di immobili di
particolare interesse storico, artistico, architettonico e
monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo
svolgimento di servizi professionali e di assistenza
tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso
le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui
rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante
convenzioni finanziate con le risorse disponibili a
legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del
MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e
supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare
con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio
marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo
svolgimento delle relative funzioni amministrative,
contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche
mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento
amministrativo delle attivita' di repressione di reati
relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5
marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato
di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede, in relazione alle attivita' di propria
competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla
verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai
limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita'
amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni
relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
produttive, agli enti assistenziali e alle aziende
turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate
previa approvazione dei progetti da parte del Comune di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
idrico, sono introitati direttamente dal Comune di Venezia;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e
dei canali di competenza statale nonche' la riscossione
delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del
Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre
amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia
e della laguna, di coordinamento e controllo
tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al
concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa
dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della
navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione
di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di
navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle
zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e
dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e
canali interni al centro storico di Venezia e della
Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena
a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per
dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare,
nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed
altri materiali per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo
scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi
canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo
meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo
della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative
attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi
anche del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei
trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti
in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita'
della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli
impianti di depurazione realizzati.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti
alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo
le attivita' di ricerca applicata, di informazione e
didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici di cui
all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti
l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle
universita' e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale
dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e
ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti
che non siano attribuiti dalla presente disposizione o
dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto
tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e
riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di
Venezia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e'
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato
pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
per l'intera durata dell'incarico. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al
Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e posto a carico del bilancio
dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo
23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di
livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre
anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede
di prima applicazione, i componenti del Comitato di
gestione sono individuati dalle amministrazioni di
appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente
dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di
adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente,
lo statuto, il regolamento di amministrazione, i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che
impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla
preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte
strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai
componenti del Comitato di gestione non spetta alcun
emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative
allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono
trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per l'approvazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere
negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le
deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita'
si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto,
di un Comitato consultivo composto da sette componenti,
nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita',
su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del
Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta
regionale del Veneto e del segretario generale
dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, dotati di specifiche e comprovate
competenze e esperienza anche in materia idraulica e di
morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione
dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non
spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da
un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I
revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di
prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti
il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della
citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto disciplina le competenze degli organi di direzione
dell'Autorita', reca i principi generali in ordine
all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita',
istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo
interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni
interne adottate secondo le modalita' previste dallo
statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita'
stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un
contingente di personale di 100 unita', di cui due unita'
di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello
non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In particolare, il regolamento di
amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite
massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel
ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione con contestuale riduzione della
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e
trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di
provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate
esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al
comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11,
l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di
livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti
unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti
disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione
di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il
reclutamento del personale di cui al presente comma si
svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in
materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi
opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e
previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le
tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.
15. Nelle more della piena operativita'
dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su
proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi
dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,
costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed
immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi
compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo
avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma
2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in
euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia
Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l..
Con il decreto di nomina viene determinato il compenso
spettante al Commissario liquidatore sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle
societa' di cui al primo periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la
decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del
Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore
assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi
anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo,
entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario
liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una
relazione illustrativa recante la descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi
restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla
vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di
ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed
alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in
esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere
alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo
alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna
del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle
sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei
necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri
ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio
Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e
operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo
4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori
relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del
Commissario liquidatore sono concluse entro il termine
massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario
liquidatore provvede a costituire, a valere sulle
disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a
garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al
termine della liquidazione mediante versamento sul conto
corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal
Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi,
sono versate a cura del depositario all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del
MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del
Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,
ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di
Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro
delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di
Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e
Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente
dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura,
altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il
piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia
e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la
loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di
apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti
organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite
modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce,
nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, procede alla verifica
di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello
Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme
perenti, per contratti di finanziamento stipulati con
istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema
MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31
marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per
la programmazione economica, su proposta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione
delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta
delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione,
anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il
completamento e la messa in esercizio del modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica
sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
previste dal codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo
1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella
«lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela
dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro
atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni
paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto
ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita'
avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti
dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di
stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti
dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e non ancora in
esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico adottato di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori
atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci
ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche'
stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento
dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti
delle risorse ivi previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15
milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno
2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un
indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o
degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai
sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma
pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15
milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno
2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le
parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o
elettrico o combinazione degli stessi.»;
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola:
«liquido»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il
trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e'
effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da
emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.».
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine
lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo
dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di
cui al precedente periodo disciplina anche i termini del
procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali
allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono
disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la
valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui
al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione
tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione
si esprime entro il termine di trenta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma
27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di cui uno designato dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di
presidente, uno dal provveditore interregionale per le
opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno
dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle
ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il
personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli
delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente
della Commissione ha una durata di quattro anni,
rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, dal
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ai
componenti della Commissione non spetta alcun emolumento,
compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo
dovuto.».
- La legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti
per Venezia e Chioggia), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 novembre 1991, n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. n. 219.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
- La parte terza, Sezione II, titolo II e il titolo III
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recano rispettivamente: «Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»,
«Tutela delle acque dall'inquinamento», «Obiettivi di
qualita'» e «Tutela dei corpi idrici e disciplina degli
scarichi».
- Si riporta l'articolo 185 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove
riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno
di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute
umana;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione
dei rifiuti da «articoli pirotecnici», intendendosi tali i
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano
cessato il periodo della loro validita', che siano in
disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per
il loro fine originario;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma
2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' la
posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo
ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in
sostituzione di materie prime all'interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della
parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse
dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del
regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come
materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo
2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono
costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi
da quelli in cui sono stati escavati, devono essere
valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma
1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici
in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di
cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente
capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita'
di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o
all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative
sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e
recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle
finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da
articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e
importatori di articoli pirotecnici di provvedere,
singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato
nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo
237 del presente decreto.»
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172
(Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le
direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze
prioritarie nel settore della politica delle acque), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2015, n.
250.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173
(Regolamento recante modalita' e criteri tecnici per
l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di
escavo di fondali marini), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, S.O. n 40/L.
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e'
pubblicata nella GUCE 22 luglio 1992, n. L 206.
- Si riporta l'articolo 4, comma 6, della legge 8
novembre 1991, n. 360 «Interventi urgenti per Venezia e
Chioggia»:
«Art. 4 (Commissione per la salvaguardia di Venezia).
- (Omissis)
6. I siti destinati unicamente al recapito finale,
ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e
nocivi estratti dai canali di Venezia, purche' sia
garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri
stabiliti dalle competenti autorita', potranno essere
ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato
alle acque, anche all'interno del contermine lagunare,
comprese isole, barene e terreni di gronda.
(Omissis).»

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.
- La decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3
maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che
stabilisce un elenco di rifiuti ai sensi dell'articolo 1,
lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio
che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata
con il numero C(2000) 1147] (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 6 settembre 2000, n. L 226.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si veda nelle note
alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 13 ottobre
2015, n. 172, si veda nelle note alle premesse.
 
ALLEGATO I (articolo 1, comma 4)
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) autorita' competente: l'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque - di cui all'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020;
b) movimentazione dei sedimenti: il complesso delle operazioni di scavo, prelievo e trasporto dei sedimenti provenienti dal contermine lagunare di Venezia e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine stesso;
c) contermine lagunare di Venezia: l'area interna al tracciato risultante dalla planimetria allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1990.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche):
«Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti
siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e
di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono,
secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati,
nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di
piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat
presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini
della valutazione di incidenza, uno studio volto ad
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi
nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi
possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria,
sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di
conservazione, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e
successive modificazioni ed integrazioni, che interessano
proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e'
ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei
progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti
siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio
di impatto ambientale predisposto dal proponente deve
contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le finalita' conservative previste dal
presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le
province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalita' di presentazione dei relativi
studi, individuano le autorita' competenti alla verifica
degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui
all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle
procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per
l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le
autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica
stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio
di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta
integrazioni dello stesso ovvero possono indicare
prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel
caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni
dello studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorita' medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di
interventi che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in
un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente
di gestione dell'area stessa.
8. L'autorita' competente al rilascio
dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza,
eventualmente individuando modalita' di consultazione del
pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento
debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni
misura compensativa necessaria per garantire la coerenza
globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per le finalita' di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat
naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di
cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e
alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione europea, per altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.»
 
Art. 3
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione relativa
all'attivita' di movimentazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, il richiedente provvede, con oneri a proprio carico, alla caratterizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei sedimenti secondo le modalita' stabilite dall'Allegato I.
2. Espletate le attivita' di caratterizzazione e classificazione di cui al comma 1, il richiedente presenta all'autorita' competente apposita istanza per l'autorizzazione alle operazioni di scavo, prelievo e trasporto dei sedimenti e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine lagunare, trasmettendo alla medesima autorita':
a) i risultati analitici della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato I, corredati da relazione tecnica che fornisca informazioni dettagliate sulle modalita' con cui e' stata effettuata la caratterizzazione dei sedimenti;
b) le modalita' di movimentazione e gestione dei sedimenti oggetto dell'istanza;
c) il piano di monitoraggio, volto a prevenire e mitigare i possibili effetti dannosi per la salute e l'ambiente derivanti dalla movimentazione e gestione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative relative alle operazioni di scavo, prelievo e trasporto dei sedimenti e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine lagunare e alle attivita' di monitoraggio ambientale, di cui all'Allegato I e delle eventuali prescrizioni rilasciate dall'autorita' competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
4. Gli oneri della movimentazione dei sedimenti e del successivo monitoraggio sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
5. L'autorita' competente conclude il procedimento entro i trenta giorni successivi al rilascio del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 95, comma 27-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
6. L'autorizzazione e' valida per la durata dei lavori di movimentazione e, comunque, non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio della stessa salvo proroga per un termine non superiore a dodici mesi.

Note all'art. 3:
- Per l'articolo 95, comma 27-quinquies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Attivita' di controllo e monitoraggio

1. Le attivita' di controllo sull'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono svolte dall'autorita' competente, anche sulla base degli esiti dell'attivita' di monitoraggio, condotta dal richiedente, comunicati alla medesima autorita' secondo le modalita' definite nell'autorizzazione.
 
Art. 5

Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione puo' essere modificata, sospesa o revocata dall'autorita' competente nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ivi comprese quelle relative al monitoraggio, e non rispetti gli obiettivi di qualita' di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Qualora si verifichino situazioni di emergenza nell'area di escavo o di destinazione o fenomeni di inquinamento, l'autorita' competente puo' procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attivita' oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In presenza di fenomeni di inquinamento marino o costiero, ovvero qualora si determinino situazioni di rischio per la sicurezza della navigazione od interferenze con i legittimi usi del mare, la Capitaneria di porto puo' disporre, con provvedimento motivato, l'immediata sospensione, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge n. 241 del 1990, di tutte o di parte delle attivita' oggetto dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2023

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro della salute
Schillaci
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2074

Note all'art. 5:
- Per la parte terza, Sezione II, titolo II del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'articolo 21-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»