Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 22 maggio 2023, n. 86 |
Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, il comma 1 che istituisce l'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque e il comma 27-bis che recita: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio.»; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento alla Parte III, Sezione II, Titolo II concernente gli obiettivi di qualita' e Titolo III concernente la tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi nonche' all'articolo 185 del medesimo decreto legislativo che disciplina le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, recante «Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque»; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1990, recante «Modificazione al tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, recante «Regolamento recante modalita' e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini»; Viste le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza - articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019; Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 aprile 1993 tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, in attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 360 del 1991, recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia; Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota del 28 marzo 2023; Acquisita l'intesa con la Regione Veneto del 9 giugno 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 9 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il presente regolamento detta le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il presente regolamento disciplina, altresi', i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio ambientali. 2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti se e' provato che non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione europea. 3. Resta ferma la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con riferimento alla valutazione di incidenza ambientale e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, per la valutazione di impatto ambientale. 4. Al fine di assicurare che l'operazione di dragaggio e la successiva movimentazione dei sedimenti non comporti impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, la predetta attivita' deve svolgersi nel rispetto dell'Allegato I recante «Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia» che costituisce parte integrante del presente regolamento. 5. Resta fermo il rispetto degli standard di qualita' ambientale stabiliti dal decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che attua la direttiva 2013/39/UE, in relazione alle sostanze prioritarie nelle acque e nei sedimenti dei corpi idrici marino-costieri e di transizione, nonche' delle specifiche procedure operative definite dall'Istituto superiore di sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in relazione alla valutazione dei profili sanitari connessi alla gestione dei sedimenti.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 95(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito «Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati. 2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In particolare l'Autorita': a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante; b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite societa' da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita' tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attivita' di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare; d) svolge attivita' di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attivita' di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede, in relazione alle attivita' di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del Comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal Comune di Venezia; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonche' la riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attivita' di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altri materiali per qualsiasi uso; r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita' della laguna; t) verifica la conformita' al progetto degli impianti di depurazione realizzati. 3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti di ricerca pubblici e privati. 4. Sono organi dell'Autorita': a) il Presidente; b) il Comitato di gestione; c) il Comitato consultivo; d) il Collegio dei revisori dei conti. 5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. 7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza anche in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorita'. 9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalita' previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di personale di 100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'. 11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. 13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. 14. Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione enti pubblici non economici. 15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle societa' di cui al primo periodo. 19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. 20. Il Commissario liquidatore ha il compito: a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita' svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale. 21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimita' da parte della Corte dei conti. 22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. 2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso. 3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione. 4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato: a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio. 25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste. 26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi.»; b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». 27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio. 27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto. 27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di trenta giorni. 27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.». - La legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 1991, n. 267. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. n. 219. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96. - La parte terza, Sezione II, titolo II e il titolo III del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recano rispettivamente: «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», «Tutela delle acque dall'inquinamento», «Obiettivi di qualita'» e «Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi». - Si riporta l'articolo 185 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). - 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da «articoli pirotecnici», intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale. 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza. 4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.» - Il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2015, n. 250. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 (Regolamento recante modalita' e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, S.O. n 40/L. - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e' pubblicata nella GUCE 22 luglio 1992, n. L 206. - Si riporta l'articolo 4, comma 6, della legge 8 novembre 1991, n. 360 «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»: «Art. 4 (Commissione per la salvaguardia di Venezia). - (Omissis) 6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purche' sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorita', potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda. (Omissis).»
Note all'art. 1: - Per l'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - La decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che stabilisce un elenco di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C(2000) 1147] (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 6 settembre 2000, n. L 226. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, si veda nelle note alle premesse. |
| ALLEGATO I (articolo 1, comma 4) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) autorita' competente: l'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque - di cui all'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020; b) movimentazione dei sedimenti: il complesso delle operazioni di scavo, prelievo e trasporto dei sedimenti provenienti dal contermine lagunare di Venezia e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine stesso; c) contermine lagunare di Venezia: l'area interna al tracciato risultante dalla planimetria allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1990.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche): «Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione dei relativi studi, individuano le autorita' competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorita' medesime. 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalita' di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalita' di cui all'articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.» |
| Art. 3 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione relativa all'attivita' di movimentazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, il richiedente provvede, con oneri a proprio carico, alla caratterizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei sedimenti secondo le modalita' stabilite dall'Allegato I. 2. Espletate le attivita' di caratterizzazione e classificazione di cui al comma 1, il richiedente presenta all'autorita' competente apposita istanza per l'autorizzazione alle operazioni di scavo, prelievo e trasporto dei sedimenti e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine lagunare, trasmettendo alla medesima autorita': a) i risultati analitici della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato I, corredati da relazione tecnica che fornisca informazioni dettagliate sulle modalita' con cui e' stata effettuata la caratterizzazione dei sedimenti; b) le modalita' di movimentazione e gestione dei sedimenti oggetto dell'istanza; c) il piano di monitoraggio, volto a prevenire e mitigare i possibili effetti dannosi per la salute e l'ambiente derivanti dalla movimentazione e gestione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative relative alle operazioni di scavo, prelievo e trasporto dei sedimenti e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine lagunare e alle attivita' di monitoraggio ambientale, di cui all'Allegato I e delle eventuali prescrizioni rilasciate dall'autorita' competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. 4. Gli oneri della movimentazione dei sedimenti e del successivo monitoraggio sono a carico del titolare dell'autorizzazione. 5. L'autorita' competente conclude il procedimento entro i trenta giorni successivi al rilascio del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 95, comma 27-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. 6. L'autorizzazione e' valida per la durata dei lavori di movimentazione e, comunque, non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio della stessa salvo proroga per un termine non superiore a dodici mesi.
Note all'art. 3: - Per l'articolo 95, comma 27-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Attivita' di controllo e monitoraggio
1. Le attivita' di controllo sull'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono svolte dall'autorita' competente, anche sulla base degli esiti dell'attivita' di monitoraggio, condotta dal richiedente, comunicati alla medesima autorita' secondo le modalita' definite nell'autorizzazione. |
| Art. 5
Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione
1. L'autorizzazione puo' essere modificata, sospesa o revocata dall'autorita' competente nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ivi comprese quelle relative al monitoraggio, e non rispetti gli obiettivi di qualita' di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Qualora si verifichino situazioni di emergenza nell'area di escavo o di destinazione o fenomeni di inquinamento, l'autorita' competente puo' procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attivita' oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. In presenza di fenomeni di inquinamento marino o costiero, ovvero qualora si determinino situazioni di rischio per la sicurezza della navigazione od interferenze con i legittimi usi del mare, la Capitaneria di porto puo' disporre, con provvedimento motivato, l'immediata sospensione, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge n. 241 del 1990, di tutte o di parte delle attivita' oggetto dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 maggio 2023
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin
Il Ministro della salute Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2074
Note all'art. 5: - Per la parte terza, Sezione II, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.» |
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