Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
DECRETO 17 maggio 2023 |
Disposizioni in merito ai criteri e alle modalita' per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonche' ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 6, comma 2, l'art. 5, comma 2, e l'art. 14, comma 6; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6; Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», e, in particolare, l'art. 17; Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR; Vista, in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 - «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l'art. 1, comma 48; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, l'art. 24; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 - «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011 e le allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto 5 gennaio 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, di adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all'art. 3, comma 5, del sopracitato decreto legislativo n. 13/2013, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto; Vista la raccomandazione del Consiglio n. 2017/c 189/03 del 23 maggio 2017 sul quadro europeo per le qualifiche per l'apprendimento permanente che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008; Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, e, in particolare, il paragrafo 1, ove si raccomanda agli Stati membri di «sostenere il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualita' e inclusivi e assicurare a tutti le opportunita' di sviluppare le competenze chiave avvalendosi pienamente del quadro di riferimento europeo "Competenze chiave per l'apprendimento permanente", (...) nonche' di fornire sostegno a tutti i discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni specifici, affinche' esprimano appieno le proprie potenzialita'»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; Visto il decreto del 5 gennaio 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»; Vista la raccomandazione del Consiglio n. 2018/C 444/01 del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea; Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria del 4 maggio 2023; Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 maggio 2023 (Repertorio Atti n. 109/CSR);
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce: a) i criteri e le modalita' per la costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022; b) i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni di cui alla lettera a) del presente comma; c) le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che e' conformata in modo da facilitare la riconoscibilita', in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei medesimi percorsi formativi; d) i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, con riferimento alle figure professionali definite a livello nazionale allo scopo di assicurare, con continuita', l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Composizione delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy
1. Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi che hanno frequentato i percorsi formativi degli ITS Academy sono cosi' costituite: a) un rappresentante dell'Universita' o delle istituzioni di alta formazione, artistica, musicale e coreutica o di un ente di ricerca con funzioni di Presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione e del merito (componente esterno). La designazione e' effettuata dal Ministero dell'istruzione e del merito anche sulla base dei nominativi indicati dalle Fondazioni ITS Academy tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, tra i docenti delle istituzioni di alta formazione, artistica, musicale e coreutica, o tra i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l'area tecnologica e l'ambito di riferimento del corso di studi dell'ITS Academy, che non siano stati coinvolti negli ultimi tre anni nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso formativo della medesima Fondazione. Ai fini della designazione, la Fondazione fara' pervenire entro sessanta giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, una rosa di almeno due nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilita' all'incarico, corredata di curriculum vitae. b) un esperto della formazione professionale designato dalla regione nella quale opera l'ITS Academy (componente esterno); c) un rappresentante di un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritario, designato dal dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione, individuato tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio (componente interno); d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS Academy: il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso della Fondazione, con almeno tre anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso (componente interno); il secondo, individuato nell'ambito dell'area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento dell'ITS Academy, che non sia stato coinvolto negli ultimi tre anni nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione (componente esterno). 2. La commissione d'esame viene costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto scolastico socio fondatore della Fondazione ITS Academy. |
| Art. 3 Compensi del presidente e dei componenti delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy
1. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni corrispondono ai valori della tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni in materia in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. |
| Art. 4 Prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy
1. Le prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy comprendono: a) una prova scritta, volta a valutare conoscenze ed abilita' nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnologiche e tecnico-professionali del percorso dell'ITS Academy. La prova e' predisposta dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS Academy, con la collaborazione di almeno due rappresentanti, rispettivamente dell'universita'/dell'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica/Dipartimento universitario/ente di ricerca e dell'impresa, che siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza nell'elaborazione del percorso formativo realizzato dalla medesima Fondazione. La prova consta di un set di trenta domande a risposta chiusa a scelta multipla, di cui cinque volte a valutare le competenze di lingua straniera. La predisposizione della prova e' effettuata sulla base delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali afferenti l'area tecnologica, gli eventuali ambiti di articolazione, la figura professionale nazionale di riferimento ed eventualmente il profilo di riferimento, cosi' come definiti nel decreto previsto dall'art. 3, comma 1, legge n. 99/2022, del percorso formativo realizzato dall'ITS Academy. b) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico e due quesiti a risposta sintetica strettamente correlati all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo. La prova e' predisposta dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS Academy; c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio formativo e dello stage aziendale svolti all'interno dell'impresa. Il project work consiste in un progetto concreto agito in contesti reali ben definiti. Sotto la guida del conduttore (docente ITS Academy e/o tutor aziendale), l'attivita' prende avvio dalla rappresentazione delle ragioni del progetto, all'interno di un'analisi dei bisogni, per rispondere a cambiamenti imprevedibili ed e' tesa al raggiungimento di obiettivi e di soluzioni di un problema. Il progetto e' organizzato per fasi, puo' essere sviluppato individualmente o in gruppo e consente ai partecipanti di prendere contatto con le principali problematiche organizzative, operative, relazionali, presenti nel contesto lavorativo e formativo di riferimento. I risultati ottenuti vanno discussi e analizzati per verificarne la validita' e la fattibilita', oltre che per valutarne il livello di innovazione. Alla fine, viene prodotto un documento che riporta quanto realizzato e quanto raggiunto al termine del progetto. 2. Alle prove di verifica finale di cui al comma 1 sono ammessi le allieve e gli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy che: a) li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva. Concorre al raggiungimento dell'80% anche il monte orario riconosciuto attraverso i crediti formativi di cui ai successivi commi 11 e 12; b) che abbiano conseguito una valutazione del percorso di studi per un punteggio minimo di 6 punti e massimo di 10 punti, effettuata dal Comitato tecnico-scientifico, previa adozione di specifico regolamento, tenendo conto degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall'ITS Academy nonche' degli esiti del tirocinio formativo o stage aziendale svolti nel corso delle attivita' formative. 3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1, e' assegnato un punteggio non frazionabile cosi' articolato: prova scritta: massimo 30 - minimo 18 punti; prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti; prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti. Nello svolgimento delle prove, per il passaggio alla prova successiva occorre aver riportato nella precedente almeno il punteggio minimo rispettivamente richiesto. 4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l'allieva o l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove. 5. La valutazione di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo concorre alla definizione del punteggio finale. 6. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, fermo restando il punteggio massimo di centodieci, puo' attribuire un bonus, fino ad un massimo di 5 punti, alle candidate e ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 90 punti. 7. La Commissione esaminatrice, all'unanimita', puo' attribuire la lode alle candidate e ai candidati che, senza usufruire del bonus di cui al comma 6, abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale di cui al comma 1 e nella valutazione del percorso di studi di cui al comma 2, lettera b), e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli. 8. Le competenze in esito ai percorsi degli ITS Academy della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). Le competenze in esito ai percorsi della durata di sei semestri sono riferibili al VI livello EQF. 9. La Fondazione, su richiesta dell'allieva o dell'allievo, rilascia la certificazione delle competenze acquisite all'interno dei percorsi, ivi comprese quelle acquisite nelle attivita' di tirocinio formativo e di stage aziendale, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 - «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», nonche' dai relativi provvedimenti attuativi. 10. La certificazione delle competenze di cui al comma 9 e' rilasciata dal presidente della Fondazione ITS Academy, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, avendo a riferimento il raggiungimento degli standard minimi di competenze tecnologiche e tecnico-professionali della figura professionale ed eventualmente del profilo di riferimento, come definiti nel decreto previsto dall'art. 3, comma 1, legge n. 99/2022. 11. In attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 99/2022, le certificazioni delle competenze di cui al comma 9 possono essere riconosciute quali crediti formativi ai fini dell'accesso ad altri percorsi formativi del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. A seguito del riconoscimento dei crediti, e' comunque obbligatoria la frequenza per almeno un semestre del percorso formativo di quinto livello EQF e per almeno due semestri nei percorsi formativi di sesto livello EQF, fatto salvo lo svolgimento del monte orario obbligatorio degli stage aziendali e dei tirocini formativi. 12. In attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 99/2022 le competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi durante gli stage aziendali, i tirocini formativi e l'attivita' lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi possono essere validate o certificate dalla Fondazione e riconosciute quali crediti formativi ai fini di una riduzione del percorso formativo. A seguito del riconoscimento dei crediti e' comunque obbligatoria la frequenza per almeno due semestri del percorso formativo di quinto livello EQF e per almeno tre semestri nei percorsi formativi di sesto livello EQF. 13. In merito alle indicazioni operative relative allo svolgimento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi realizzati dalle Fondazioni ITS Academy, si rinvia a successivo provvedimento a cura della Direzione Generale competente in materia. |
| Art. 5 Valutazione e prove di verifica finale per allieve e allievi con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento
1. Al fine di rimuovere le diseguaglianze connesse alla condizione sociale e personale che determinano disparita' nell'accesso alla formazione terziaria professionalizzante, nella regolarita' degli studi e nei tempi di conseguimento del titolo di studio, le Fondazioni ITS Academy promuovono azioni specifiche di supporto, recupero e inclusione, anche con riferimento alle allieve e agli allievi con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. In tal senso, sulla base della documentazione presentata dalle allieve e dagli allievi e della dichiarazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento, le Fondazioni garantiscono altresi' adeguate forme di ammissione agli ITS Academy, nonche' di valutazione intermedia e di verifica finale nell'ambito dei propri percorsi formativi, tali da assicurare comunque l'accertamento delle competenze richieste in relazione ai requisiti delle figure professionali nazionali di riferimento e degli eventuali profili in cui le stesse si articolano. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e nell'ottica di una maggiore inclusione e di un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilita' e modularita', le Fondazioni ITS Academy, nell'esercizio della propria autonomia e in linea con quanto previsto dal presente articolo, possono dotarsi di un regolamento per l'inclusione e il diritto allo studio delle allieve e degli allievi con disabilita' e/o disturbi specifici di apprendimento. 3. Con particolare riferimento alle prove di verifica intermedie e finali, le Fondazioni ITS Academy assicurano le seguenti misure, da adottarsi in relazione alle specificita' delle singole discipline e alle finalita' dei percorsi formativi svolti: a) ove presenti allieve e allievi con disabilita', ove necessario, sono predisposte prove di verifica equipollenti, tali da consentire comunque di verificare che gli allievi stessi abbiano acquisito le competenze necessarie per il rilascio dei diplomi di cui all'art. 6 del presente decreto; b) ove presenti allieve e allievi non vedenti, sono predisposte prove da effettuare in linguaggio braille oppure mediante testi su supporto informatico o mediante altri specifici, idonei ausili. Per le allieve e gli allievi ipovedenti, tutti i testi afferenti alle prove d'esame sono forniti in formato ingrandito nella percentuale necessaria. Le allieve e gli allievi possono effettuare le prove utilizzando, se necessario, specifici, idonei ausili. Le allieve e gli allievi in situazione di ipoacusia effettueranno le prove utilizzando, ove necessario, specifici, idonei ausili; c) ove presenti allieve e allievi con disturbi specifici di apprendimento e' consentita durante le prove l'applicazione degli strumenti compensativi e delle misure compensative di cui alla legge n. 170 del 2010, nonche' di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle stesse. |
| Art. 6 Modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate
1. I diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e i diplomi di specializzazione superiore per le tecnologie applicate si riferiscono alle figure professionali nazionali individuate con il decreto attuativo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e, previo superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base dei modelli di cui agli allegati numero 1 e 2 al presente decreto. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 99/2022, i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e i diplomi di specializzazione superiore per le tecnologie applicate sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi, ove previsto dai rispettivi bandi. 3. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante teorico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili. 4. Per favorire la riconoscibilita' e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma e' corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement (allegato n. 3). 5. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa l'obbligo di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il rilascio del diploma. 6. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validita' nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. |
| Art. 7
Province autonome
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. |
| Art. 8
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione per le prove di verifica finale dei percorsi formativi attivati a partire dall'anno formativo 2023/2024. |
| Art. 9
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, il presente decreto annulla e sostituisce quanto previsto dalla normativa previgente in materia. |
| Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1855 |
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