Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 12 giugno 2023
Modifica del decreto 16 dicembre 2022 finalizzato a regolamentare l'assegnazione delle risorse nei Partenariati Horizon Europe per la ricerca e l'innovazione, nell'ambito della misura M4C2.2 - Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in particolare l'art. 2, comma 1;
Visto il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2106 della Commissione che integra il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento (UE) 28 aprile 2021, n. 695 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Horizon europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva e' stata approvata con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto, in particolare, l'Investimento 2.2 «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon europe», previsto nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del predetto Piano che vede il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, il superamento del divario territoriale, nonche' il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione», all'art. 185 stabilisce che «Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione puo' prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da piu' Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi» nonche', per le partnership istituzionalizzate, all'art. 187 prevede che «L'Unione puo' creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione»:
Visto il regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento UE;
Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «Non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», che all'Allegato II indica gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH;
Visto il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che reca «Criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'Allegato V punto B elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU;
Vista la comunicazione della Commissione 2021/C 280/01, recante «Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilita' per il Fondo InvestEU»;
Visto il regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014 e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 17 giugno 2014, n. 651 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 che dichiara alcune categorie di aiuti 3 compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e gli articoli 25 e 25-quater che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonche' l'art. 25-bis in cui si definiscono le condizioni di ammissibilita' dei progetti che abbiano ricevuto il Marchio di Eccellenza in seguito a una valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa;
Visto il regolamento (UE) 13 luglio 2021, n. 1173 del Consiglio che istituisce l'Impresa comune europea High Performance Computing JU e che abroga il regolamento UE n. 2018/1488;
Visto il regolamento (UE) 19 novembre 2021, n. 2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Horizon Europe, che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014;
Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio che istituisce l'impresa comune KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking - Impresa comune);
Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce una struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 1, il comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili 4 territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 (Tabella B) che individua il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) quale amministrazione titolare dell'Investimento 2.2 - Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa, del PNRR, cui e' associato il target europeo dell'aggiudicazione di 205 progetti al T4 2025;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 (Tabella A), che assegna al Ministero delle imprese e del made in Italy euro 200.000.000,00 per l'attuazione dell'Investimento 2.2;
Visto il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera g-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del 21 giugno 2022, n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del 4 luglio 2022, n. 28 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di 6 contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del 26 luglio 2022, n. 29 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;
Vista la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;
Vista la circolare del 21 settembre 2022, n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»;
Vista la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;
Vista la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del 2 gennaio 2023, n. 1 della Ragioneria generale dello Stato recante «Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del 13 marzo 2023, n. 10 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazione operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilita' speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;
Vista la circolare del 27 aprile 2023, n. 19 del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS recante «Utilizzo del sistema ReGis per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485, che attiva gli interventi nell'ambito della misura M4C2- Investimento 2.2 a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo individuati nei bandi emanati dalle partnership europee indicate all'art. 2, comma 1;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485, che destina al cofinanziamento dei progetti selezionati nei bandi 2022 e 2023 emanati da EuroHPC l'importo complessivo di euro 43.000.000,00;
Visto l'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485, che prevede, per i progetti selezionati nell'ambito delle call lanciate da euro HPC, un'agevolazione concedibile fino ad un massimo di euro 2.000.000,00 per progetto;
Considerate le finalita' specifiche di EuroHPC, che e' un'impresa comune costituita dalla Commissione europea per lo sviluppo del calcolo ad alte prestazioni e di un ecosistema di supercalcolo di classe mondiale cosi' da rendere l'Unione europea leader nel settore;
Considerato altresi' l'elevato livello qualitativo dei progetti finanziabili nell'ambito di euro HPC, che richiedono ingenti stanziamenti;
Considerata l'eccellenza scientifico-tecnologica delle ricerche che la partnership mira a sviluppare in futuro e che suggerisce di riorganizzare la struttura delle prossime call EuroHPC in uscita, suddividendole in sottocall su aspetti specifici;
Considerata, in senso complessivo, la condizione di «undersubscription» riscontrata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che sta ricevendo richieste di finanziamento per progetti di ricerca e sviluppo per importi inferiori rispetto a quelli destinati ai bandi 2022-2023 delle diverse partnership elencate nell'art. 2, comma 1, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485;
Considerata l'economia di spesa che potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui non venissero effettivamente impiegate tutte le risorse allocate sui bandi delle diverse partnership elencate nell'art. 2, comma 2, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 e l'opportunita' che tali risorse fossero trasferite su altri bandi o ad altri partenariati riferibili alla Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Horizon Europe;
Considerato il prioritario interesse nazionale all'impiego tempestivo, proficuo e completo di tutte le risorse allocate nella predetta misura in quanto finalizzate a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che rappresentano un volano per l'intero sistema economico;
Ritenuto, pertanto, opportuno emanare il presente atto per rettificare parzialmente il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 all'art. 5, comma 5 e all'art. 14, comma 5 nonche' per aggiungere all'art. 14 il successivo comma 6;

Decreta:

Art. 1
Modifica art. 3, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n.
186485

1. L'art. 3, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 e' modificato come segue:
«comma 4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-bis, dall'art. 25-quater e dall'art. 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
a) ricerca industriale:
I) 50% per le imprese di grande dimensione;
II) 60% per le medie imprese;
III) 70% per le piccole imprese;
IV) 50% per le Universita' e gli Organismi di ricerca.
b) sviluppo sperimentale:
I) 25% per le imprese di grande dimensione;
II) 35% per le medie imprese;
III) 45% per le piccole imprese;
IV) 25% per le Universita' e gli Organismi di ricerca;
fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di euro 1.000.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani».
 
Art. 2
Modifica art. 4, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n.
186485

1. L'art. 4, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 e' modificato come segue:
«comma 4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-bis, dall'art. 25-quater e dall'art. 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
a) ricerca industriale:
I) 50% per le imprese di grande dimensione;
II) 60% per le medie imprese;
III) 70% per le piccole imprese;
IV) 50% per le Universita' e gli Organismi di ricerca.
b) sviluppo sperimentale:
I) 25% per le imprese di grande dimensione;
II) 35% per le medie imprese;
III) 45% per le piccole imprese;
IV) 25% per le Universita' e gli Organismi di ricerca;
fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di euro 1.000.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani».
 
Art. 3
Modifica art. 5, comma 5, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n.
186485

1. L'art. 5, comma 5, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 e' modificato come segue:
«comma 5. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite rispettivamente dall'art. 25, dall'art. 25-bis, art. 25-quater e art. 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%».
 
Art. 4
Modifica art. 8, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n.
186485

1. L'art. 8, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 e' modificato come segue:
«comma 4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-bis, dall'art. 25-quater e dall'art. 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
a) ricerca industriale:
I) 50% per le imprese di grande dimensione;
II) 60% per le medie imprese;
III) 70% per le piccole imprese;
IV) 50% per le Universita' e gli Organismi di ricerca.
b) sviluppo sperimentale:
I) 25% per le imprese di grande dimensione;
II) 35% per le medie imprese;
III) 45% per le piccole imprese;
IV) 25% per le Universita' e gli Organismi di ricerca;
fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di euro 1.000.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani».
 
Art. 5
Modifica art. 9, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n.
186485

1. L'art. 9, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 e' modificato come segue:
«comma 4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite rispettivamente dall'art. 25, art. 25-bis, art. 25-quater e art. 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari a 50% per i costi inerenti le attivita' di ricerca industriale e 25% per i costi inerenti le attivita' di sviluppo sperimentale, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani».
 
Art. 6

Modifica art. 14 decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485

1. L'art. 14, comma 5, decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 e' modificato come segue;
«comma 5. Per assicurare il corretto e completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi ed obiettivi, si autorizzano le Direzioni generali coinvolte, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, ad apportare le necessarie modifiche alle risorse distribuite a ciascuna partnership con proprio decreto direttoriale a firma congiunta. Sono altresi' autorizzate a trasferire su altri bandi o ad altri partenariati riferibili alla Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» gli eventuali risparmi di risorse resesi disponibili sui vari bandi per i quali sono pervenute domande di finanziamento inferiori alle somme allocate».
2. All'art. 14 decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 186485 e' aggiunto il seguente comma: «comma 6. Le modifiche e i trasferimenti di cui al comma precedente sono disposti con decreto direttoriale a firma congiunta delle menzionate Direzioni generali coinvolte dal quale emerge l'accertamento della condizione di «undersubscription», ossia della condizione di aver ricevuto richieste di agevolazioni inferiori alle risorse disponibili per i vari bandi. Con lo stesso provvedimento e' stabilita anche la nuova allocazione delle risorse cosi' accertate».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2023

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 977