Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2023 (vai al sommario)
LEGGE 8 giugno 2023, n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:
a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
 
Allegato

International Labour Conference
Conference internationale du Travail

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Convenzione 155

CONVENZIONE SULLA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Protocollo 155

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL 1981

Parte di provvedimento in formato grafico

 
International Labour Conference
Conference international du Travail

Convention 187

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Convenzione 187

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione e' data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio