Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2023 (vai al sommario) |
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LEGGE 8 giugno 2023, n. 84 |
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. |
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Allegato
International Labour Conference Conference internationale du Travail
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Convenzione 155
CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Protocollo 155
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL 1981
Parte di provvedimento in formato grafico |
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International Labour Conference Conference international du Travail
Convention 187
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Convenzione 187
CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena e intera esecuzione e' data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). |
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Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
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Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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