Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48
Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 53), recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1

Assegno di inclusione

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
 
((Allegato 1
(articolo 44, comma 5) ))

"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
===================================================================== | RISULTATI DIFFERENZIALI | +-------------------------------------------------------------------+ | - COMPETENZA - | ===================================================================== | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2023 | 2024 | 2025 | +=========================+=============+=============+=============+ |Livello massimo del saldo| | | | |netto da finanziare, | | | | |tenuto conto degli | 209.400 | 143.000 | 116.814 | |effetti derivanti dalla | | | | |presente legge | | | | | +-------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto| 520.220 | 456.468 | 435.554 | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge (*) | | | | ==========================+=============+=============+============== | - CASSA - | ==========================+=============+=============+============== | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2023 | 2024 | 2025 | +=========================+=============+=============+=============+ |Livello massimo del saldo| | | | |netto da finanziare, | | | | |tenuto conto degli | 264.400 | 185.000 | 152.814 | |effetti derivanti dalla | | | | |presente legge | | | | | +-------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto| 575.231 | 498.468 | 471.554 | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge (*) | | | | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+ |(*)al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima| |della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con | |ammortamento a ((carico dello Stato".)) | +-------------------------------------------------------------------+


 
Art. 2

Beneficiari

1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta' ((ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.))
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione ((europea)) o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del ((citato regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare e' fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ((ai sensi dell'articolo 12)) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e ((al medesimo reddito famigliare sono sommati)) tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita', fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta'. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ((ai fini dell'ISEE)), diverso dalla casa di abitazione di valore ((ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) )) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ((ai fini dell'ISEE)), non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ((ai fini dell'ISEE)), presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, ((del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo)) 18 luglio 2005, n. 171, nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti dal ((codice della navigazione));
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione ((a misura cautelare personale o a misura)) di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi ((degli articoli 444 e seguenti)) del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, ((sottoposto agli obblighi di cui)) all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
((4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilita' grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo.))

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare, come definito ((ai fini dell'ISEE)), o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
((b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE.))
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita' della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di ((assenza dal territorio italiano per un periodo)) pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuita' del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
- Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
«Regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19:
«Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni).
- 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni
sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non
convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro
genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del
nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona
diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con
persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni
periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui
figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla
residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale
o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed
economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai
componenti minorenni, in presenza di genitori non
conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui
all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). - 1.
I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il
diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni
per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore
privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma
1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive
modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i
previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per
l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma
6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle
indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30
aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche´ maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000
euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo
importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo
annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore
a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e'
pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a
50.000 euro e il terzo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di determinazione della prima scadenza
utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al
comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione
dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di
lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale
dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta,
con riferimento al requisito anagrafico per il
pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65
anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o
piu' unita' il predetto valore di 65, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto
requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del
1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del
presente comma anche per eta' corrispondenti a valori
superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta procedura
di cui all'articolo l, comma 11, della citata legge n. 335
del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto' ";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le economie derivanti dall'attuazione del
comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per
interventi dedicati a politiche sociali e familiari con
particolare attenzione alla non autosufficienza e
all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del
predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro
nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252
milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro
nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592
milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro
nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342
milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro
nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020".
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al l° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si
applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche
nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4
dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione
dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in
cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a
domanda si siano verificate in epoca antecedente al l°
luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: "approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente".
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010,
possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento
delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di
previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.»
- Si riporta l'articolo 4, comma 2, del citato decreto
del citato Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale). -
Omissis.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo
familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a
ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da
imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in
base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole,
svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal
fine va assunta la base imponibile determinata ai fini
dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque
titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli
effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a),
comma 1, del presente articolo, assumendo la base
imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita'
finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare
complessivo del nucleo familiare, individuato secondo
quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei
depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al
medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di
rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro
ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente
al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),
convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre
dell'anno di riferimento del reddito.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 36, comma 6, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo»:
«Art. 36 (Trattamento tributario). - Omissis.
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini
fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti
compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre
a formare il reddito del percipiente solo per la parte
eccedente tale importo.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 «Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione
di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali -
commercial yacht: si intende ogni unita' di cui
all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT,
ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di
cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni
unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero ((fino
a))
100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio
1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a
remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla
lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che
utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto
d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a
essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.
h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita'
da diporto a comando remoto priva a bordo di personale
adibito al comando.
Omissis.»
- Si riportano gli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
«Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444,
comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non
comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento [c.p.p. 535, 691] ne' l'applicazione di pene
accessorie [c.p. 19] e di misure di sicurezza [c.p. 215],
fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal
presente comma e' fatta salva l'applicazione del comma
1-ter.
1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma
2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento, non ha efficacia e non puo' essere utilizzata
a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari
o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento
della responsabilita' contabile. Se non sono applicate pene
accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi
diverse da quelle penali che equiparano la sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di
condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo
periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza e'
equiparata a una pronuncia di condanna.
1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di
cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il
giudice puo' applicare le pene accessorie previste
dall'articolo 317-bis del codice penale.
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.».
- Si riporta l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604 «Norma sui licenziamenti individuali»:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti,
desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento
del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma
3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di
quindici giorni.»
- La rubrica dell'allegato 3 al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
recita:
(Definizione ai fini ISEE della condizione di
disabilita' media, grave e di non autosufficienza (articolo
1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b);
articolo 10, comma 7, lett. c)).
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
«Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo familiare
del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,
fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine,
identificata di comune accordo la residenza familiare, il
coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai
fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza
anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e' individuata
nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una
residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior
durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei
seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione
giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della
separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del
codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata
la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice
civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a
seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui
all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla
potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi
dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui
all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita'
competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive. Il minore che
si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo
familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella
famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato
nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del
genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato
presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se'
stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i
genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia
coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare
dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei
familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se'
stante, salvo che debba essere considerato componente del
nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il
figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica,
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello
stesso nucleo familiare del genitore.»
 
Art. 3

Beneficio economico

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, e' composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico e', altresi', composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel ((contratto di locazione)), come dichiarato ((ai fini dell'ISEE)), fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).
2. Il beneficio ((economico)) e' erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e puo' essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi e' sempre prevista la sospensione di un mese.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.
4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attivita' e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto ((che non si sia ottemperato a tale obbligo)) e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali ((il diritto alla prestazione decade)).
6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, e' comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.
7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio previsto dal presente articolo e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e' fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e ((per il suo mantenimento)), a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.
9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati e' corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.
10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura ((da parte dell'INPS)).
11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 34, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
«Disciplina delle agevolazioni tributarie»:
«Art. 34 (Altre agevolazioni). - Omissis.
I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti
pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui
redditi nei confronti dei percipienti.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 545 del Codice di procedura
civile:
«Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono
essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause
di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente
del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la
parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per
oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone
comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di
un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e
ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle
cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre
alla meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente al doppio della misura massima mensile
dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle
speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al
presente articolo in violazione dei divieti e oltre i
limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni
di legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e'
rilevata dal giudice anche d'ufficio.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 316, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025»:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313,
314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i
beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla
fascia di eta' compresa tra diciotto e ventinove anni che
non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'erogazione del reddito di cittadinanza e'
subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di
percorsi di istruzione degli adulti di primo livello,
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali
all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con
apposito protocollo, stipulato dal Ministero
dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a
facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati
dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e,
comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del
comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Omissis.»
 
Art. 4

Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio

1. L'Assegno di inclusione e' richiesto con modalita' telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso ((dei requisiti e delle condizioni previsti)) dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni((, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) )), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', fatti salvi i controlli previsti ((dall'articolo 7)). L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta puo' essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((La richiesta puo' essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse.
1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».))

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. ((Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4)), vengono avviati ai centri per l'impiego ((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,)) per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato e' sottoscritto entro sessanta giorni ((dall'avvio dei componenti)) al centro per l'impiego ((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7)). Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,)) per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso.
6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego puo' essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.
7. Le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalita' di conferma della condizione del ((nucleo familiare sono definiti)) con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il beneficio economico e' erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'.
10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale ((nonche' per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici)).

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»:
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo.
Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi
inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si
intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma
1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.»
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo
anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla
data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i
consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le
associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la
tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle
attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione
di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che rendano pubblici sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati
alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo
di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 «isposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro).
- 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti
principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento
dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento
dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le
agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276
del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su
tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del
2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1".»
- La legge 30 marzo 2001, n. 152 «Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»:
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati ''Centri', possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da
esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di
istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 479, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022», come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35
milioni di euro al fine di consentire la presentazione
delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di
Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge,
nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella
presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi
centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A
decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di
cui al periodo precedente sono consentite la presentazione
delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la
formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita'
legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini
dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 11, comma 1, del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159:
«Art. 11 (Rafforzamento dei controlli e sistema
informativo dell'ISEE). - 1. I soggetti incaricati della
ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6,
trasmettono per via telematica entro i successivi quattro
giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema
informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al
dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata
dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per
l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo'
stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per
l'eventuale assistenza nella compilazione.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 81 (Settori petrolifero del gas). - Omissis.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi
del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione
delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una
rete distributiva diffusa in maniera capillare sul
territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all'attivazione della carta e alla
gestione dei rapporti amministrativi, al fine di
minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari
del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici.
Omissis.»
 
Art. 5

Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte ((su offerte di lavoro, corsi)) di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonche' a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal ((patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione)). La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita' di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, ((l'INPS e l'ANPAL)), di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e ((sono individuati)) misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: «((d-ter) la piattaforma)) digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».
((4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) e' inserito il seguente: «2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione».))
5. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta l'articolo 13, comma 2, lettera d)-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183»:
Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - Omissis.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
Omissis.
d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata
attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i
sistemi informativi regionali del lavoro;
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta'»:
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - Omissis.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
Omissis.»
 
Art. 6

Percorso personalizzato di inclusione sociale
e lavorativa

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un ((percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)). Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, e' effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale e' ((svolta da un'equipe)) multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilita' dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)).
4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.
5. I componenti ((del nucleo familiare)) con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni ((o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere)) possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:
a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni;
b) i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come ((definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
((d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato puo' essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettivita', a titolarita' dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attivita' del beneficiario. Lo svolgimento di tali attivita' e' a titolo gratuito, non e' assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attivita' di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalita' e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilita' civile dei partecipanti nonche' gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attivita' di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonche' sulle risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.))

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, ((disciplinati dal codice di cui al decreto)) legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata((, nonche' nelle attivita' di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro)), ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, ((siano effettuate)) presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.
8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
((9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonche' ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.))

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonche', a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».
12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1.
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego,
con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla
data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1,
e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego,
entro il termine stabilito con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula
di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle
attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte
dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro
e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di
politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il
disoccupato che non sia stato convocato dai centri per
l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta
elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione
predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di
ricollocazione di cui all'articolo 23.»
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali.»
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza ; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'»:
«Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il
contrasto alla poverta'). - Omissis.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
Poverta' sono attribuite agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle
politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Poverta' destinata al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di
cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a
297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel
2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,
inclusivi delle risorse di cui al comma 9. Gli specifici
rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo
Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni
regione e nei limiti della medesima, sono definiti ((in un
atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella
valorizzazione delle modalita' di confronto con le
autonomie locali,))
sulla base delle indicazioni
programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui
all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procede all'erogazione delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una
volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di
programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 89, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi
sociali). - 1. Ai fini della rendicontazione da parte di
regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,
n.296, del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nonche',
a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla
seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente
alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma
restando la verifica da parte dello stesso Ministero del
lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli
utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le
eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente
non rendicontate devono comunque essere esposte entro la
successiva erogazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»
«Omissis.
386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale", al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.
Omissis.»
 
Art. 7

Controlli

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro,(( (INL) )) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ((ai sensi del)) decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonche' dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, ((nell'ambito delle rispettive competenze,)) il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita' di cui al presente comma, l'((INL)) e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
4. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attivita' ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonche' le modalita' di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 8

Sanzioni e responsabilita' penale,
contabile e disciplinare

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonche' all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorita' giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi ((degli articoli 444 e seguenti)) del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza e' comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitivita' della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali e' inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato((, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione));
d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.
7. ((Gli importi)) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al ((Fondo per il sostegno)) alla poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, ((n. 197.))
8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio puo' essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del ((sistema informativo di cui all'articolo 5)), mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.
11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ((ai fini dell'ISEE)) con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonche' la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilita' amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresi' valutate ai fini dell'accertamento della responsabilita' disciplinare dell'autore.
13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro ((di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48))».
14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale ((o che e' destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi)), l'erogazione del beneficio e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non e' calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.
15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.
16. Nel primo atto ((del procedimento)) cui e' presente l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.
17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
18. La sospensione del beneficio puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.
19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonche' agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
20. Per le finalita' di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 20-bis del codice penale:
«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive
brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni
di legge, le pene sostitutive della reclusione e
dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24
novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semiliberta' sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semiliberta' sostitutiva e la detenzione
domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal
giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto
non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo'
essere applicato dal giudice in caso di condanna alla
reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata
dal giudice in caso di condanna alla reclusione o
all'arresto non superiori a un anno.»
- Per gli articoli 444 e 445 del codice di procedura
penale, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 «Regolamento
recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2013, n.
47:
«Art. 4 (Assetto didattico). - 1. I percorsi di
istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
a) percorsi di primo livello: i percorsi di
istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui
all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
della certificazione attestante l'acquisizione delle
competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli
insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
b) percorsi di secondo livello: i percorsi di
istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni
scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al
conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica;
c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri
di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di
cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato,
sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue elaborato dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1,
lettera a), sono articolati in due periodi didattici cosi'
strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato al
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato al
conseguimento della certificazione attestante
l'acquisizione delle competenze di base connesse
all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
relative alle attivita' e insegnamenti generali comuni a
tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli
istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88.
3. I percorsi di secondo livello di istruzione
tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono
articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il primo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
c) il terzo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo
studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo.
4. I percorsi di primo livello relativi al primo
periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un
orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le
indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo
11, comma 10, destinato allo svolgimento di attivita' e
insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle
competenze attesi in esito ai percorsi della scuola
secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati
anche con riferimento alle competenze chiave in materia di
cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione
obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In
assenza della certificazione conclusiva della scuola
primaria, l'orario complessivo puo' essere incrementato
fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai
saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale
quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle
linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere
utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua
italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera
c).
5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di
cui al presente articolo e' cosi' determinato:
a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo
periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un
orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto
dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali per l'area di istruzione generale, articolato
secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui
all'articolo 11, comma 10;
b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3,
lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario
complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento all'area di istruzione
generale e alle singole aree di indirizzo.
6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1,
lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti
professionali e ai licei artistici, con riferimento ai
periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le
quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a
tale fine individuate nell'ambito della competenza
esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta
formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri
definiti ai sensi della normativa vigente e con
l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta
formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali
funzionano i percorsi di istruzione liceale possono
prevedere, altresi', la realizzazione di percorsi
finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione
liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e delle
dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma
1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle
conoscenze, abilita' e competenze previste dai
corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i
periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo
di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9,
definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida
di cui all'articolo 11, comma 10.
9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee
guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti
i criteri generali e le modalita' per rendere sostenibili,
per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5,
attraverso:
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti
dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del
livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio
relativo al livello richiesto, che lo studente puo'
completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo
quanto previsto dal patto formativo individuale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una parte del
percorso previsto, di regola, per non piu' del 20 per cento
del corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attivita' di accoglienza e
di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
formativo individuale, per non piu' del 10 per cento del
corrispondente monte ore complessivo del percorso.»
- Si riporta l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
«Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).
- 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle
imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante
dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole "non risultanti
dalla dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole
"della comunicazione prescritta nel secondo comma
dell'articolo 36" sono sostituite dalle seguenti: "della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita'
IVA.";
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e' inserito il seguente: "La notifica della cartella puo'
essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile.".
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile.
All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita' delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole "decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46", sono
inserite le seguenti: "Ai fini e per gli effetti
dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.".
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' l'esercizio
di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria". Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si
applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo
4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro
all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione
politica o amministrativa o per un suo ente locale e le
persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli
ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui
redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale
esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
13.1 L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto
dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento
al conto corrente costituito all'estero per l'accredito
degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle
attivita' lavorative ivi svolte e limitatamente alle
predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo
grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.
13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento".
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis
dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del
presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del
50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono
altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita',
predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica."
13-septies. All'articolo 2, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la
seguente:
"tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito".»
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare, pubblicato
nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2002, n. 46, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare). - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n.
383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva
dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate
mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi
di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato
fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30
novembre 2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma
di emersione e che non risultano gia' dipendenti
dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione e produce, relativamente ai diritti di natura
retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli
effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano
gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto
all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano
straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorita' di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del
settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e'
finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
carattere generale correlabili alle irregolarita' del
rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi
di emersione";
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In
alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede
l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva
regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti
dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita',
relativamente a materie diverse da quelle fiscale e
contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di
motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento
agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori
che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita
dichiarazione di emersione successivamente alla
approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di
emersione, gli imprenditori che intendono conservare
l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti
iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al
sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la
riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di
emersione nell'ambito delle linee generali definite dal
CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.
Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e
vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe
eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i
soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano
stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il
sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato
verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata
entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti
previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui
all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis
e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la
dichiarazione di emersione prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale
per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due
successivi; per i medesimi soggetti si applicano le
disposizioni di maggior favore recate dai commi 2-bis,
2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001,
introdotte con il comma 1, lettera a), del presente
articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.80018 a euro 10.80018 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore
sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.60018 a euro 21.60018 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da
trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 7.20018 a euro 43.20018 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore
oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma
3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
trova applicazione la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida
prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in
forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in
cui risultino regolarmente occupati per un periodo
lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore
al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non
inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio
degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova
della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di
centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per
cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa o
di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di
lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del
Supporto per la formazione e il lavoro di cui al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di
cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui
all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di
cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.»
- Si riporta l'articolo 296 del codice di procedura
penale:
«Art. 296 (Latitanza). - 1. E' latitante chi
volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli
arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza e' dichiarata con decreto motivato.
Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di
un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto
sono indicati gli elementi che provano l'effettiva
conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi. Con
il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice
designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia
privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia
dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura
rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al
difensore 2.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e'
stata dichiarata.
4. La qualita' di latitante permane fino a che il
provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a
norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia
ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il
provvedimento e' stato emesso 1.
4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla
dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e'
in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza
successiva 3.
5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato
l'evaso.»
 
Art. 9

Offerte di lavoro e compatibilita' con l'Assegno di inclusione

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non e' inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti piu' di 80 chilometri dal domicilio del soggetto ((o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con eta' inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.))

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione e' sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.»
 
Art. 10

Incentivi

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, e' riconosciuto ((per ciascun lavoratore)), per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero e' riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.
2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, e' riconosciuto ((per ciascun lavoratore)), per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel ((sistema informativo di cui all'articolo 5)).
4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attivita' di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ((agli enti del Terzo settore)) che, per statuto, svolgono tra le attivita' di interesse generale quelle di cui all'((articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo)) 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attivita' di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attivita' di intermediazione, e' riconosciuto, per ogni persona con disabilita' assunta a seguito dell'attivita' di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.
7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 116, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)»:
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un
anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle
Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n.
236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
e' concesso, per la durata del programma di riallineamento
e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni,
uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per
i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al
comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.
510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti
previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato
nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il
terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita'
e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento
antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i
lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione
dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere
anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, il comma 3 e' abrogato.
7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita
dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della
programmazione economica," e' inserita la seguente: "due"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il
funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire
1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli
incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme
occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e
criteri determinati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale".
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;258
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile
e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del
presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica , fissano criteri e modalita' per
la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo
comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati
adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore, comprovati dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per
periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti
dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi
eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate
ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al
tasso di interesse legale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita'
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e
successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 in materia di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalita' ivi previsti.
17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita',
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il
pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a quaranta rate trimestrali
costanti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30
settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e
secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla
differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi
del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8
a 17 del presente articolo, costituisce un credito
contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che
potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di
un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste
per il pagamento dei contributi e premi assicurativi
correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun
ente previdenziale.
19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 37 (Omissione o falsita' di registrazione
o denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al
fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce
obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie
in tutto o in parte non conformi al vero, e' punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni
mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di
vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di
reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di
ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale
e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di
reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, fino al momento della decisione
dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto
a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria
dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso
amministrativo o giudiziario".
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione."
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella Gazz. Uff. 9
ottobre 2003, n. 235, S.O.:
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazioni). - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo
anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla
data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i
consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le
associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la
tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle
attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione
di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che rendano pubblici sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati
alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo
di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.»
- Si riporta l'articolo 2, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112 «Revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», Pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167:
«Art. 2 (Attivita' d'impresa di interesse generale).
- 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale
una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale. Ai fini del presente decreto, si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' d'impresa aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi
e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita', anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato,
e delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita'
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad
altri enti del Terzo settore resi da enti composti in
misura non inferiore al settanta per cento da imprese
sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive
modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale
dei migranti;
s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonche' delle
finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del
codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attivita' d'impresa di
interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i
quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.5
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in
via principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi
siano superiori al settanta per cento dei ricavi
complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di
computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.7
4. Ai fini del presente decreto, si considera
comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo
oggetto, l'attivita' d'impresa nella quale, per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale, sono occupati:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi
dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e
successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi
dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche'
persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
successive modificazioni, e persone senza fissa dimora
iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in
una condizione di poverta' tale da non poter reperire e
mantenere un'abitazione in autonomia.
5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale
impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui
alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei
lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale
minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono
contare per piu' di un terzo e per piu' di ventiquattro
mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui
al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa
vigente.6
6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le
disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo.»
- Si riporta l'articolo 14, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.:
«Art. 14 (Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili). - 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalita' di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge
regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di
lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti
dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di
lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo
di cui all'articolo 13, nonche' il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente
legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e
all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale
delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti
ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, incluso
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione
delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona con
disabilita', nonche' per istituire il responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle
finalita' della presente legge.»
- Si riporta l'articolo 1, commi 297 e 298, della legge
29 dicembre 2022 n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2022, n. 303, S.O.:
«Omissis.
297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche
alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo
periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui
al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del
2020 e' elevato a 8.000 euro.
298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale
femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche
alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di
cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000
euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta
legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 13, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.:
«Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel
rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro
e' concesso a domanda un incentivo per un periodo di
trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi'
concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore con disabilita' intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di
assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per
tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e'
corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita procedura
telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine
alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette
giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro
che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio
dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del
contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato
rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto
periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula
del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di
insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.
2.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche
ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti
agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda
con le modalita' di cui al comma 1-ter.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il
Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo
e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate al
medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare
delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono
trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e'
stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al
presente comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al
comma 4 per il versamento dei contributi di cui
all'articolo 5, comma 3-bis.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. - 9.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una
verifica degli effetti delle disposizioni del presente
articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle
risorse finanziarie ivi previste.»
 
Art. 11

Coordinamento, monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile ((del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione)) e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' ((responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione)) e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario ((dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi)) S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ((esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione)).
5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonche' degli altri interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio sulle poverta', presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
((5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni»:
«Art. 10 (Coordinamento, monitoraggio e valutazione
del Rdc). - Omissis.
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' responsabile della valutazione del Rdc. La
valutazione e' operata secondo un progetto di ricerca,
redatto in conformita' all'articolo 3 delle regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per
la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11
del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato
scientifico, appositamente istituito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto
dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e
composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai
fini della valutazione della misura con metodologia
controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, puo' essere individuato un campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu'
del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del
quale possono essere selezionati gruppi di controllo
tramite procedura di selezione casuale, per i quali
prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per
tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi
di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di
accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione
di beneficiari identificati ai fini della valutazione del
Rdc possono essere somministrati questionari di
valutazione, il cui contenuto e' approvato con il decreto
di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i
questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita'
di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali utilizza le
informazioni di cui al comma 1. Sono altresi' messe a
disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
informazioni, riguardanti la condizione economica e
sociale, le esperienze educative, formative e lavorative,
nonche' le prestazioni economiche e sociali, individuate
con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata
a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali
anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalita' che rendono questi ultimi non identificabili,
raccolti ai fini della valutazione, potranno essere
altresi' messi a disposizione di universita' ed enti di
ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa
presentazione di un documentato progetto di ricerca
autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 21, comma 10-bis, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'»:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - Omissis.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in
sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta
periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto della
poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
 
Art. 12

Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e' istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle ((misure del Supporto)) per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle ((misure del Supporto)) rientrano anche i progetti utili alla collettivita' ((definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purche' non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.))

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalita' telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato e' tenuto ((a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,)) a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ((Le modalita' di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3.))
4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), ((numero 1). Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE.)) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76((, o la relativa esenzione)).
5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ((La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro puo' essere effettuata con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-ter.))
6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato puo' ricevere offerte di ((lavoro e servizi)) di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato puo' autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.
((7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attivita' previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo e' erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilita'. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.))
8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attivita'. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 e' sospeso.
9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ((La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.))
10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni ((di cui all'articolo 3, commi 3,)) 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.
11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro ((e per i componenti)) dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento ((dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi)) S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.
12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto ((dell'Anpal Servizi)) S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, ((della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) )) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo.
((13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle finalita' del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.))
14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 14, comma 1, e 16, comma 8,
del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante
l'istituzione e la disciplina del servizio civile
universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno
2016, n. 106:
«Art. 14 (Requisiti di partecipazione). - 1. Sono
ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base
volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini
italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione
europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di eta'.
Omissis.»
«Art. 16 (Rapporto di servizio civile universale e
durata). - Omissis.
8. I soggetti che hanno gia' svolto il servizio
civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e
quelli che hanno svolto il servizio civile universale non
possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori
selezioni.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.
263, recante «Norme generali per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133»:
«Art. 4 (Assetto didattico). - Omissis.
a) percorsi di primo livello: i percorsi di
istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui
all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
della certificazione attestante l'acquisizione delle
competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli
insegnamenti di cui al comma 2, lettera b).
Omissis.»
- Si riportano gli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»:
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi
inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si
intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni dii' cui alle
lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.»
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo
anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla
data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i
consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le
associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la
tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle
attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione
di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che rendano pubblici sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati
alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo
di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.»
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro).
- 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti
principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento
dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento
dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le
agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276
del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su
tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del
2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1".»
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1. Allo
scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego,
con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla
data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1,
e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego,
entro il termine stabilito con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula
di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle
attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte
dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro
e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di
politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il
disoccupato che non sia stato convocato dai centri per
l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta
elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione
predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di
ricollocazione di cui all'articolo 23.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 316, della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313,
314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i
beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla
fascia di eta' compresa tra diciotto e ventinove anni che
non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'erogazione del reddito di cittadinanza e'
subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di
percorsi di istruzione degli adulti di primo livello,
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali
all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con
apposito protocollo, stipulato dal Ministero
dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a
facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati
dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e,
comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del
comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Omissis.»
 
((Art. 12 - bis
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle finalita' del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresi' prevedere misure aventi finalita' analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento.))


Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresi', fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal ((1° gennaio)) 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita' previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».
5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. ((Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023))».
6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».
((6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «o del reddito di cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e dell'Assegno di inclusione».))
7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sono stabilite le modalita' di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle gia' previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalita' di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. ((Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
8. ((Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033))
;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei ((relativi incentivi di cui all'articolo 10)) e' autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.
11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilita', all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 ((del presente articolo)), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando ((entro il giorno 10 di ciascun m))ese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.
13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o piu' tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
((14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.))

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 12 comma 1,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 1 (Reddito di cittadinanza). - 1. E' istituito,
a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del
diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla
disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a
favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla
formazione e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del
lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da
uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni,
adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di
cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle
persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche' le procedure
per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc,
salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia'
beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre
dal mese successivo a quello del compimento del
sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo
piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei
casi in cui il componente o i componenti del nucleo
familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
convivano esclusivamente con una o piu' persone in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza,
come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto
requisito anagrafico.»
«Art. 2 (Beneficiari). - 1. Il Rdc e' riconosciuto ai
nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza,
residenza e soggiorno, il componente richiedente il
beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo
familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui
gli ultimi due, considerati al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e
patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari
con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in
Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di
euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come
definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il
nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di
euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni
figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel
nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad
una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro
7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.
In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei
casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve
essere intestatario a qualunque titolo o avente piena
disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta
nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati
la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a
qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata
a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la
mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni
precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati
all'articolo 7, comma 3.
1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di
cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti
di cui al comma 1, lettera b) , del presente articolo
nonche' per comprovare la composizione del nucleo
familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello
Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata
dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si
applicano:
a) nei confronti dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea aventi lo status di
rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano
diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea nei quali e' oggettivamente
impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1
-bis . A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e' definito l'elenco dei Paesi
nei quali non e' possibile acquisire la documentazione
necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013.
1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali
di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni
detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire
annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei
requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc.
Il piano di verifica, definito con la collaborazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della
guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, puo' prevedere anche lo
scambio di dati con le competenti autorita' dello Stato
estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di
verifica e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla
presentazione.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1
possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di
risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che
riflettono le caratteristiche di multidimensionalita' della
poverta' e tengono conto, oltre che della situazione
economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di
disabilita', di deprivazione socio-sanitaria, educativa e
abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
integrazione del Rdc, quali misure agevolative per
l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa,
all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo
familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie,
nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni,
fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4
per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un
massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso
in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza,
come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche
per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse
dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare,
valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa
dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti
modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a
risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il
divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1°
settembre 2018, il cambio di residenza deve essere
certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis ) i componenti gia' facenti parte di un
nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del
medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici,
continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito
di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere
nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i
genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori
esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e'
nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non
e' coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui
al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei
trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE
ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo
familiare, fatta eccezione per le prestazioni non
sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti
assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al
pagamento di arretrati, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a
fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le
erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini
del presente decreto, non si include tra i trattamenti
assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti
assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo
sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni
dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei
servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita'
ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per
il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), e' sottratto l'ammontare
del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente
incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro
della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono
parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del
sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione
ovvero delle misure regionali di contrasto alla poverta'
oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata
con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
e dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui
rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente
articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della
definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti
percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina
dell'ISEE.»
«Art. 3 (Beneficio economico). - 1. Il beneficio
economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti
due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito
familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei
nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari
all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in
locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo
di euro 3.360 annui. La componente di cui alla presente
lettera e' erogata direttamente al locatore dell'immobile
risultante dal contratto di locazione. A tale fine il
beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del
locatore. Il pagamento della componente di cui alla
presente lettera e' imputato dal locatore al pagamento
parziale o totale del canone.
1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le modalita' di attuazione delle norme dei
periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1.
Alle conseguenti attivita' le amministrazioni interessate
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai fini della definizione della Pensione di
cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), e'
incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al
comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e'
concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo
e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei
familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui
acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un
mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai
sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile. Il
beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente
superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza,
ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo
quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico
non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della
richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo
del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il
quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste
all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non
superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato,
previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un
periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione
non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare,
con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo
periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti
uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di
lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il
nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il
maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a
decorrere dal mese successivo a quello della variazione e
fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente
recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da
lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a
decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque
comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalita'
definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro
stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro
percepito non concorre alla determinazione del beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all'INPS, con le modalita' di cui al
presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale
limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
9. In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita'
d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma
individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione
del Rdc, la variazione dell'attivita' e' comunicata
all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della
stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita'
definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
1. Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e'
comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al
termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di
incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza
variazioni del Rdc per le due mensilita' successive a
quella di variazione della condizione occupazionale, ferma
restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio e'
successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a
riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per
l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i
redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi
disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo
modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare
all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio
mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente
all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La
perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di
acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle
soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve
essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
12. In caso di variazione del nucleo familiare in
corso di fruizione del beneficio, fermi restando il
mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU
aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di
decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione
produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti
temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo
familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare
formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione
delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la
prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello
della presentazione della dichiarazione a fini ISEE
aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono
comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario
abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in
stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura
di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale
carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1,
lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima
riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare
un componente sottoposto a misura cautelare o condannato
per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del
beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di
sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per
una durata complessiva non superiore al periodo residuo non
goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior
reddito derivato da una modificata condizione occupazionale
e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a
prima richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il
mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non
speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e'
sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il
beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in
ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma
6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato
nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di
beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio
dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla
Carta Rdc», si verifica la fruizione del beneficio secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni,
nonche' le altre modalita' attuative.»
«Art. 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale). - 1. L'erogazione del beneficio e' condizionata
alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attivita' al servizio della comunita', di
riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente
articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi , ferma restando per il componente
con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere
la volontaria adesione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai
medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65
anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi
ai sensi della medesima disciplina. I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle
condizioni, con le percentuali e con le tutele previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma
15 -quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in
sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali
da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I
componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS
per se' e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come
definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di cui
al presente comma e' improcedibile.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono
individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il
tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto
di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
5 -bis . Per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai
centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di
eta' pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal
possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente
articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo
familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5-ter . La piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5 -bis
del presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego
anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti
dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui
al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
5-quater . Nel caso in cui l'operatore del centro per
l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari
nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti
particolari criticita' in relazione alle quali sia
difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio
del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i
criteri generali da adottare in sede di valutazione per
l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. In sede di primo incontro presso il centro per
l'impiego sono individuati eventuali componenti del nucleo
familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5 -bis e 5 -ter,
non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e
rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e,
in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale
di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro,
verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo
le ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro,
che, comunque, individua il diario delle attivita' che
devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del
lavoro e' verificata presso il centro per l'impiego in
presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;5) accettare almeno una di due
offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al
comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di
decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro
congrua ai sensi del comma 9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al
comma 8 e' definita anche con riferimento al numero di
offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua
un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero,
fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata
nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di
ottanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o e' comunque raggiungibile nel limite
temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto
pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima
offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti con disabilita', come
definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di
cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di
cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla
prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza
di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere a) e b) , con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla
residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla
presente lettera operano esclusivamente nei primi
ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del
beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d) , del
decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito
di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento
rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione".
9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al
presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di
cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai
datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione
dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al
medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta
collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza
dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per
i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti
componenti di minore eta' ovvero componenti con
disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che
si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della
poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il
richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione
preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati
presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi
resi noti per il tramite delle piattaforme di cui
all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi
territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non
diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini
del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato
medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove
opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8,
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti
al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari che
sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per
l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto
alla poverta' al fine della verifica dei risultati
raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito
del progetto personalizzato; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per
l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche'
la valutazione multidimensionale che eventualmente li
precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili
alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
i percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo
gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque,
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le
amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione ai
progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli
obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche,
nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al
presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I comuni comunicano le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6,
comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento
degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma
sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto
assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
15-bis . I centri per l'impiego, le agenzie per il
lavoro e gli enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le
competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale,
non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter . All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 15 -bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater . Per le finalita' di cui al presente
decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
15-quinquies . La convocazione dei beneficiari da
parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o
associati, puo' essere effettuata anche con mezzi
informali, quali messaggistica telefonica o posta
elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per
l'inclusione sociale prevedono necessariamente la
partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e
colloqui da svolgere in presenza.»
«Art. 8 (Incentivi per l'impresa e per il
lavoratore). - 1. Al datore di lavoro privato che assuma a
tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o
anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti
beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da
un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto,
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro
e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc
percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e le
mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque,
per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella
misura fissa di 5 mensilita'. L'importo massimo di
beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del
beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione
del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per
l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il
quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di
riqualificazione professionale.
1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo
informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate
dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro possono svolgere attivita' di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.
1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei
soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di
specifica attivita' di mediazione, effettuata mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di
cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto
per il datore di lavoro.
1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione
di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito
del programma "Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori"
(GOL), di cui alla missione M5, componente C1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN
dell'Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano
tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro
per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di
un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla
partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro
al programma GOL per sei mesi, con riferimento
all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia
nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi
attivati al momento della mancata comunicazione.
1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la
valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al
comma 1-quater, con riferimento agli esiti di
ricollocazione per profilo di occupabilita', tenuto conto,
in particolare, del numero di offerte congrue
complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse
quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi
interessati eventuali criticita' riscontrate in sede di
valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi
di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente
formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in
relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro
interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al
momento della revoca.
2. Gli enti di formazione accreditati possono
stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti
accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da
provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il
quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o
di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca,
secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e
sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di
formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un
lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al
datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni previdenziali, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile del
Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per
un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso
e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro
mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In
caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc. L'importo massimo del
beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo
mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per
un periodo non inferiore a 6 mensilita', e' riconosciuta
all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio
contributivo applicato ai contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base
delle stesse regole valide per il datore di lavoro che
assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento
del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si
applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un
incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel
rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015,
riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo
indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e'
subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del
2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa'
cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc
e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di
780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui
al presente articolo e' subordinato al rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni
non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola
con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza
iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite
dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito
gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n.
145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al
predetto credito di imposta.»
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione
del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di
cittadinanza».".
- Si riporta l'articolo 1, commi 313, 314, 315, 318,
321 e 344 della citata legge 29 dicembre 2022, n.197:
«Omissis.
313. Nelle more di un'organica riforma delle misure
di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno
2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli
articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette
mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il
limite temporale di cui al primo periodo non si applica per
i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della
scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai
servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle
ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali
comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta
presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del
reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi
siano persone con disabilita', come definite ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone
con almeno sessant'anni di eta', non si applica il limite
massimo di sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo
restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31
dicembre 2023.
315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e
314, a decorrere dal 1 gennaio 2023 i soggetti tenuti agli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di
politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle
competenze o di riqualificazione professionale anche
erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita'
previste per il percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale
individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni
sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che
non rispettano l'obbligo di frequenza.
Omissis.
318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da
1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono
abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6,
comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis,
9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a
3-quater e 8 e 13, comma 1-ter.
Omissis.
321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di
sostegno alla poverta' e di inclusione attiva di cui al
comma 313 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo
per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva »,
nel quale confluiscono le economie derivanti dalla
soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori
oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito
nella parte II della presente legge.
Omissis.
344. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato
occasionale a tempo determinato sono riferite ad attivita'
di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate
annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a
eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario
rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni
precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei
commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla
presente disciplina, quali:
a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche'
percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale
per l'impiego (NASpI) o dell'indennita' di disoccupazione
denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1
e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del
reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori
sociali;
b) pensionati di vecchiaia o di anzianita';
c) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un'universita';
d) detenuti o internati, ammessi al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, nonche' soggetti in semiliberta' provenienti
dalla detenzione o internati in semiliberta'.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante «Definizione e ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubbici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
in cui il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta l'articolo 17, comma 10, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, commi 186 e 203 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.
Omissis.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
 
Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente ((decreto legislativo)) e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'((articolo 28))»;
((a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 e' inserito il seguente: "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"));
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «((e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento))»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;
g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «((,)) e dell'articolo 73, comma 4-bis»;
((h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,»)).

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 18, 21, comma 1, 25, comma
1, 37, comma 2, 71, comma 12, 72, comma 2, 73, comma 4, 87,
comma 2 e 98, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro», come modificati
dalla presente legge:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo e qualora
richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo
28;
b) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b-bis) individuare il preposto o i preposti per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di
lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente
periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivita';
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche'
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato
esclusivamente in azienda
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,
comma 3 anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15
lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali
vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono
esentati da qualsiasi responsabilita' civile,
amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di
cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso
gli interventi relativi all'installazione degli impianti e
alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non
assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e
locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle
istituzioni scolastiche restano a carico
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta
con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la
sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione,
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,
alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la
valutazione dei rischi strutturali degli edifici e
l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono
di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro
fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di
cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione
scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce le modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
scolastici.
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla
fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici
statali si intendono assolti con l'effettuazione della
valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla
quale sia seguita la programmazione degli interventi
necessari nel limite delle risorse disponibili.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.»
«Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile e ai lavoratori autonomi). - 1. I componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o
servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i
piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'
alle disposizioni di cui al titolo III , nonche' idonee
opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui
al titolo IV;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie generalita',
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto
o subappalto.»
«Art. 25 (Obblighi del medico competente). - 1. Il
medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita'
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di "promozione
della salute", secondo i principi della responsabilita'
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e
la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di
custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
alla conservazione della medesima; l'originale della
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci
anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione della visita medica preventiva
o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di
cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire
copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla
risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta
il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento;
f);
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei
lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicita' diversa
dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai
fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate
ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il
nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale
specificato.»

«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - Omissis.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli
accordi in materia di formazione, nonche' il controllo
sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della
stessa.
Omissis.»
«Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro). - Omissis.
12. I soggetti privati abilitati acquistano la
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente
competente.
Omissis.»
«Art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti
in uso). - Omissis.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di
lavoro senza operatore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza.
Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per
tutta la durata del noleggio o della concessione
dell'attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del
soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o
del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e
addestramento specifico, effettuati conformemente alle
disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati
per l'utilizzo.
Omissis.»
«Art. 73 (Informazione, formazione e addestramento).
- Omissis.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui
all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere
causati ad altre persone.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui
all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione
e al proprio addestramento specifico al fine di garantire
l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Omissis.»
«Art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del
dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso). -
Omissis.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai
punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e
5.13.9 dell'allegato V, parte II;
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8, e
dell'articolo 73, comma 4-bis);
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a),
b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83,
comma 1, e 85, comma 1.»
«Art. 98 (Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori). - 1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di
cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007,
ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti
classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004, nonche' attestazione, da parte di datori di
lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8,
L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi
8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
laurea conseguita in Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4,
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
119 del 25 maggio 2009, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per
almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o
perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.».
 
Art. 15
Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione
dell'attivita' ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonche' di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. ((Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.))
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, ((del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto)) legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attivita' previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali ((, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE))
e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
 
Art. 16

Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana

1. Al fine di potenziare le attivita' di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, e' impiegato sul territorio della Regione siciliana.
 
Art. 17
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in
occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti ((delle scuole o degli istituti)) di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attivita' formative, e' istituito, presso il ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , ((del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:
«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e ((avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente)), il docente coordinatore di progettazione.
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento((, nonche' ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti)). L'integrazione al documento di valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla Convenzione.».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e ((all'eventuale)) partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per ((l'orientamento»));
b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente:
«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 85, terzo comma, del decreto
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 85. - Omissis.
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una
volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge
superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di
questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi,
ai fratelli e sorelle, [aventi rispettivamente i requisiti
di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)]. Qualora non
esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a
chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione
della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla
spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo
previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 784, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«Omissis
784. I percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono
ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019,
sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale
del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e
nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti
tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno dei licei.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 41, della legge 13
luglio 2015, n.107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), come modificato dalla
presente legge:
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e'
istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura il registro nazionale per
l'alternanza scuola-lavoro. Il registro e' istituito
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico,
e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in
cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per
ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero
massimo degli studenti ammissibili nonche' i periodi
dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attivita' di
alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono
essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro;
tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative all'anagrafica, all'attivita' svolta,
ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al
patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli
altri operatori della filiera delle imprese che attivano
percorsi di alternanza, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche'
all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento e l'eventuale
partecipazione a forme di raccordo organizzativo con
associazioni di categoria, reti di scuole, enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento.
Omissis.»
 
Art. 18
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, ((del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti dall'articolo 4, ((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ((gli appartenenti alle seguenti categorie)):
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonche' il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attivita' di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonche' ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonche' del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (( (IFTS), dei)) percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle universita' e delle ((istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attivita' didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni gia' indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro ((per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,)) si provvede ai sensi dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, terzo comma, e l'articolo 4,
primo comma, n. 5), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
«Art. 1. - Omissis.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando
non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le
persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di
innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,
modificazione, rimozione degli impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli
apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere
o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario,
per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per
la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o
deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il
diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a
lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di
ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione,
di approvvigionamento, di distribuzione del gas,
dell'acqua, dell'energia, elettrica, compresi quelli
relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche,
telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di
costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee
e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di
parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia
uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di
merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di
veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio
anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,
fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui
all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n.
2207, concernente norme per la navigazione aerea,
convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con
galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della
vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto
di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o
prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a
125° C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali
bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o
getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,
comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline,
compresi il trattamento e la lavorazione delle materie
estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del
gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di
navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o
del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato Il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese
le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve
di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia
degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e
negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di
pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali 28)
per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche
nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
Omissis.»
«Art. 4. - Omissis.
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze
ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
Omissis.».
 
((Art. 18 - bis

Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie
delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 1187, della legge 24
novembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Omissis.
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo
sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro di seguito denominato Fondo. Al Fondo
e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 186, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
«Omissis.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro - Determinazione importi anno 2023):
«Art. 1. - Ferme restando le procedure, i requisiti e
le modalita' di accesso ai benefici del Fondo di sostegno
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, individuati con il decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008,
richiamato in premessa, e tenuto conto della nota tecnica
elaborata dall'INAIL, per gli eventi verificatesi tra il 1°
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, l'importo della
prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo
decreto ministeriale 19 novembre 2008 e' determinato
secondo le seguenti tipologie distinte per numerosita' del
nucleo familiare:
==================================================================== | Tipologia | N. superstiti | Importo per nucleo superstiti (euro) | +===========+===============+======================================+ | A | 1 | 4.000,00 | +-----------+---------------+--------------------------------------+ | B | 2 | 7.500,00 | +-----------+---------------+--------------------------------------+ | C | 3 | 11.000,00 | +-----------+---------------+--------------------------------------+ | D | Piu' di 3 | 14.500,00 | +-----------+---------------+--------------------------------------+

 
Art. 19

Fondo nuove competenze

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle ((risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro)), cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresi', le risorse del Programma operativo complementare ((Sistemi di politiche attive per l'occupazione)) (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalita' di gestione e controllo.
2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalita' dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonche' gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 88 (Fondo nuove competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi
Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
nonche', per le specifiche finalita', il Fondo per la
formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo
costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse
disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri e modalita' di applicazione della misura e di
utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo
limite di spesa.»
 
Art. 20
Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
14 gennaio 2023, n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di
trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento
dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei
prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto
pubblico", convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 23»:
«Art. 4 (Misure di sostegno per la fruizione dei
servizi di trasporto pubblico). - 1. Al fine di mitigare
l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici
sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di
trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti
della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle
risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al
31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' tilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro
dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in
particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della
dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Omissis.»
 
Art. 21
Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purche' sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilita' amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresi', utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 «Legge-quadro in materia di formazione
professionale»:
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). -
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041, un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Al fine di favorire il completamento dei progetti
finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo
9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma
possono essere destinate anche alla copertura delle spese
che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in
misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti
programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purche'
sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Restano ferme le eventuali responsabilita' amministrative,
contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi
europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma
possono essere, altresi', utilizzate anche a copertura di
oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in
materia di politiche attive del lavoro e formazione.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».
 
Art. 22

Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma e' riconosciuta, altresi', nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029((, si provvede mediante)) corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 4, comma 8, e 6, comma 8,
del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230
«Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a
carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46»:
«Art. 4 (Criteri per la determinazione dell'assegno).
- Omissis.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari
di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per
ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo
spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce
gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1
fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la
maggiorazione non spetta. La maggiorazione di cui al
presente comma e' riconosciuta, altresi', nel caso di unico
genitore lavoratore al momento della presentazione della
domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo
massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del
limite di godimento dell'assegno.
Omissis.»
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio). - Omissis.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento
dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni
di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per
l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024,
18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni
di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per
l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e
19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029
si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al
monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica
sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica
mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze
inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di
monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a
carattere prospettico, relativi alle domande accolte.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019»:
«Omissis.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.»
 
Art. 23
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di
omesso versamento delle ritenute previdenziali

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 «Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini»,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - Omissis.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al
comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a
euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo
omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne'
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando
provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»:
Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' esse
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di
opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»
 
((Art. 23 - bis

Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalita' e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))


Riferimenti normativi


- Si riporta l'articolo 1, comma 222, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025»:
«Omissis.
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30
aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche'
compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente
discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture
patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli
enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco
delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui
all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori,
sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della
riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in
ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti,
deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare
gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di
annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335 «Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare»:
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale). - Omissis.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarieta' previsto dall'art. 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 13:
«Art. 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato
alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati
l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,
ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente
della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili
entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli
eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e
vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
data della comunicazione.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto restano
definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono imputate alle rate da
corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella
definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero,
in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza
anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine,
l'agente della riscossione presenta all'ente creditore
richiesta di restituzione delle somme eventualmente
riscosse dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del
1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e,
limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013,
quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta,
entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e
fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,
apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30
giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
e' presentata al singolo ente creditore, che provvede
direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso
le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a
proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti
dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione.»
 
Art. 24

Disciplina del contratto di lavoro a termine

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;
b) il comma 1.1. e' abrogato;
((b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo";))
c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, ((da istituti pubblici)) di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
((1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";
b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.
1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 19, 21, comma 01, e 31, del
citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1. Abrogato
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto
puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti
per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Omissis.»
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro di
apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del
predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di
lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4)
99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato
esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 30 giugno 2025.».
- Il regolamento (UE) N. 651/2014 della commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella GUUE
26 giugno 2014, n. L 187.
 
Art. 25
((Modifiche)) all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«((1-quater. Fino)) al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.».
((1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 41. - 1. In via sperimentale per gli anni 2019,
2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, e per
gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,
nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e
riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a
1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto o in
parte, una strutturale modifica dei processi aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico
dell'attivita', nonche' la conseguente esigenza di
modificare le competenze professionali in organico mediante
un loro piu' razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo
l'assunzione di nuove professionalita', l'impresa puo'
avviare una procedura di consultazione, secondo le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a
stipulare in sede governativa un contratto di espansione
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con
le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o con le loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la
rappresentanza sindacale unitaria.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo
di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a 100 unita', e, limitatamente agli
effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unita', calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese
stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di
unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a cinquanta, anche calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di
imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la
piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di
imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i
contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31
dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con
accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le
cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis,
entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine
originario del contratto di espansione. Restano fermi in
ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero
massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma
5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.
Omissis.
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di
sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione
di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o della pensione anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non
opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta
dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce
per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte
della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita'
mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la
prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista
per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
i contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della prestazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e il versamento a carico del datore di lavoro per i
contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
alla pensione anticipata e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della contribuzione figurativa di
cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22
del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo
della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di
imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del
numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il
consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei
versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
importo calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di
spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
versare mensilmente all'INPS la provvista per la
prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni
caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. I
benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7
milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per
l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per
gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui
al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di
80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro
per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024,
173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 68,4 milioni di
euro per l'anno 2026.
Omissis.»


- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art.18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
Omissis.»
 
((Art. 25 - bis
Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti
dipendenti da imprese del settore dell'editoria

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 498, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«Omissis.
498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla
pensione per i giornalisti professionisti iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di
giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di
stampa a diffusione nazionale, in applicazione della
disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa
nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che
costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei
limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere
annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di
pensione anticipata e' rimborsato all'Istituto ai sensi
dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416
del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 69, recante «Disposizioni
per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei
criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di
vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il
riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici,
in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a),
della legge 26 ottobre 2016, n. 198»:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di esodo e
prepensionamento). - Omissis.
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui
all'articolo 37,comma 1, lettera b), della legge 5 agosto
1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti
dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al
31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale
assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo
indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta'
non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso
di competenze professionali coerenti con la realizzazione
dei programmi di rilancio, riconversione digitale e
sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani,
ovvero di giornalisti che abbiano gia' in essere, con la
stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo
gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma
di collaborazione coordinata e continuativa.
2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti
del codice civile, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di
contratti per la cessione del diritto d'autore, con i
giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di
vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca
del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il
rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa
facente capo al medesimo gruppo editoriale.»
- Si riporta l'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il
settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e
televisiva locale, della disciplina di profili
pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono: a) le risorse statali
destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria
quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse
disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito
locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma
162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) una quota,
fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per
l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a
titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui
all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; d) le
somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di
solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito
complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di
cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta
pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui
mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2)
societa' operanti nel settore dell'informazione e della
comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta,
in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con
riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 3) altri
soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel
mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e
l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di
informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i
tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono
comunque ripartite al 50 per cento tra le due
amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello
locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere
che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo
dell'informazione digitale attuando obiettivi di
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la concessione di tali
finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 616, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Omissis.
616. Al fine di semplificare le procedure contabili
di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile
incremento delle entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e
3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere
dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: a)
quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel
predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico relative ai contributi in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive in ambito locale; b) per la
restante quota, alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a
specifiche finalita', sulla base dei dati del rendiconto
del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato dell'anno precedente a quello di accredito.
Omissis.»
 
Art. 26
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di
pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina ((le materie»;))
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformita' delle comunicazioni, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».
2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152 «Attuazione della
direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di
lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro», come
modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro). - 1.
Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a
comunicare al lavoratore, secondo le modalita' di cui al
comma 2, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei
co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di
lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica
che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, o e'
libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica
attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando
in caso di rapporti a termine la durata prevista dello
stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di
somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena e' nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal
datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonche' degli
altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
cio' non puo' essere indicato all'atto dell'informazione,
le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso
in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque
il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro
e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario
e alla sua retribuzione, nonche' le eventuali condizioni
per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro
prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o
in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da
modalita' organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro
programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore
circa:
1) la variabilita' della programmazione del
lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e
la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il
lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il
lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione
lavorativa e, ove cio' sia consentito dalla tipologia
contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro
cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale,
applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle
parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i
contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore
di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di
sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 e'
assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto
dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per
iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente
non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e
b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore
entro i sette giorni successivi all'inizio della
prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere
g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al
lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione
lavorativa.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di un mese dalla data
dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata,
al momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al
comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
5. Agli obblighi informativi di cui al presente
articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita', anche
il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),
i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al
lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con
l'indicazione del riferimento normativo o del contratto
collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
6. Le disposizioni normative e dei contratti
collettivi nazionali relative alle informazioni che devono
essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a
tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo
e facilmente accessibile, tramite il sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento
della funzione pubblica.
6-bis. Ai fini della semplificazione degli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della
uniformita' delle comunicazioni, il datore di lavoro e'
tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del
personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i
contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali,
nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al
rapporto di lavoro.
7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della
pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1,
lettere p) e r).
8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate
e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione o della ricezione.»
«Art. 1-bis) (Ulteriori obblighi informativi nel caso
di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati). - 1. Il datore di lavoro o il committente
pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore
dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni
rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento
dell'incarico, della gestione o della cessazione del
rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni
nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la
valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al
comma 1, il datore di lavoro o il committente e' tenuto a
fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui
all' articolo 1, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:
a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali
incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;
b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di cui al
comma 1;
c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui
al comma 1;
d) le categorie di dati e i parametri principali
utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al
comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle
prestazioni;
e) le misure di controllo adottate per le decisioni
automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il
responsabile del sistema di gestione della qualita';
f) il livello di accuratezza, robustezza e
cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche
utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti
potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle
rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha
diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori
informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il
datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere
i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta
giorni.
4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore
in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del
registro dei trattamenti riguardanti le attivita' di cui al
comma 1, incluse le attivita' di sorveglianza e
monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti
utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa
siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente
effettuano un'analisi dei rischi e una valutazione
d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a
consultazione preventiva del Garante per la protezione dei
dati personali ove sussistano i presupposti di cui
all'articolo 36 del Regolamento medesimo.
5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere
informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle
informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino
variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5
del presente articolo devono essere comunicati dal datore
di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo
trasparente, in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle
medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle
predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale
del lavoro possono richiedere la comunicazione delle
medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.
7. Gli obblighi informativi di cui al presente
articolo gravano anche sul committente nell'ambito dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Gli obblighi informativi di cui al presente
articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto
industriale e commerciale.».
- Si riporta l'articolo 4, della legge 20 maggio 1970,
n. 300 "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di
controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di
controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative
e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela
del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in
piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di
accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo
periodo possono essere installati previa autorizzazione
delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita'
produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu'
sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo
periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione
degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2
sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
 
Art. 27

Incentivi all'occupazione giovanile

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati e' riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal ((1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali)) ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta';
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di ((cui al comma 5-bis)) per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende piu' in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
((5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;
b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL e' autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e ((da 161 a 167)), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo ((di 4.466 milioni di euro)) per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

Riferimenti normativi

- Per il regolamento (UE) N. 651/2014 della
commissione, del 17 giugno 2014, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 24.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 297, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche
alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo
periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui
al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del
2020 e' elevato a 8.000 euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 114,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis.
114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113
a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato. Esso non e' cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo
di applicazione degli stessi.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 10 a 19
e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Omissis.
10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio
2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
soggetti che alla data della prima assunzione incentivata
ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del
presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo
anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme
restando le condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un
periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro
privati che effettuino assunzioni in una sede o unita'
produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi
generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo
31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori
di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi
successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima
qualifica nella stessa unita' produttiva.
13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si
applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni
di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo
2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei
commi da 10 a 13 del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno
2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse
del Programma Next Generation EU.
16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate
nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero
contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nella misura
del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a
6.000 euro annui.
17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono
comportare un incremento occupazionale netto calcolato
sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori
occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei
lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,
il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero
delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al
netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto.
18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo
2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei
commi 16 e 17 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno
2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse
del Programma Next Generation EU.
Omissis.
161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti
straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di
COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di
disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei
livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126, si applica fino al 31 dicembre 2029,
modulato come segue:
a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre
2025;
b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e
2027;
c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e
2029.
162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si
applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati
in enti pubblici economici ai sensi della legislazione
regionale;
c) agli enti trasformati in societa' di capitali,
ancorche' a capitale interamente pubblico, per effetto di
procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di
diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la
trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e
iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in
consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
163. Una quota delle minori spese derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro
per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a
30 milioni di euro per l'anno 2023, e' destinata alle
finalita' di cui al comma 200.
164. L'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa
dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle
condizioni previste dalla comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19».
165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029
l'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa previa
adozione della decisione di autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel
rispetto delle condizioni previste dalla normativa
applicabile in materia di aiuti di Stato.
166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione
responsabile e' il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'amministrazione concedente e' l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, che provvede altresi'
all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti
dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al
comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per
l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in
5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni
di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per
l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in
4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni
di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per
l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030.
Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161,
per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse
del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.
Omissis.»
 
Art. 28

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilita' e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse ((attivita' statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma)), e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'((articolo 4 del codice di cui al decreto)) legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilita', di eta' inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del ((decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Le modalita' di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle domande, nonche' le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.
4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 54 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio
1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 5, nonche' delle eventuali attivita' diverse
di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e
della finalita' di tali enti, recepisca le norme del
presente Codice e sia depositato nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e
devono essere tenute separatamente le scritture contabili
di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto
distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in
relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente riconosciuti ((e le fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985))

rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri
creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o
della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di
cui ai citati articoli 5 e 6.»
«Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). -
1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono
disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici
territoriali provvedono a comunicare al Registro unico
nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli
enti gia' iscritti nei registri speciali delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale esistenti al giorno antecedente
l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre
2022.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilita').
- Omissis.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle
strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle
normative regionali, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale,
sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita',
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di
sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato "Fondo di
sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con
disabilita'" volto a garantire ((la concessione di un
indennizzo))
agli enti gestori delle medesime strutture di
cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40
milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da
adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le
modalita' di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo
precedente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante
«Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali»:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.
Omissis.
 
((Art. 28 - bis
Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate
dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 306, della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dalla
presente legge:
«Omissis.
306. Fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro
assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa
mansione compresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi di
lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della
retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di
lavoro, ove piu' favorevoli.
Omissis».
 
((Art. 29
Estensione del parametro della differenza retributiva per i
lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali

1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici";
b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri". 2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.
3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 16, comma 1, e l'articolo 8
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 16 (Lavoro negli enti del Terzo settore). - 1.
I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni
caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza
retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere
superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base
della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate
esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche
competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il
rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a
dodici. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto
di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in
mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.
Omissis.»
«Art. 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di
scopo di lucro). - Omissis.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si
considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
Omissis.
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o
autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta
per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime
qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5,
comma 1.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 3, comma 2, lettera b), e
l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112 «Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», come modificati
dalla presente legge:
«Art. 3 (Assenza di scopo di lucro). - Omissis.
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o
autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta
per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime
qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2,
comma 1.
Omissis.»
«Art. 13 (Lavoro nell'impresa sociale). - 1. I
lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni
caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
dell'impresa sociale non puo' essere superiore al rapporto
uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione
annua lorda.
In presenza di comprovate esigenze attinenti alla
necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente e'
stabilito in uno a dodici. Le imprese sociali danno conto
del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio
sociale.
Omissis.»
 
Art. 30
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi
aziendale e riorganizzazione

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilita' dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuita' di tutele gia' autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere piu' accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo((, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,)) si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 4, 22, 24 e 25, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per
ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e
quello straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna
unita' produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile.
«Art. 22 (Durata). - 1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e
crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei
trattamenti per la causale di contratto di solidarieta'
viene computata nella misura della meta' per la parte non
eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.»
«Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa
che intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare,
direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui
aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1,
domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle
parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto
riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'
regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto ((da
tenersi anche in via telematica))
il programma che
l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del
numero dei lavoratori interessati alla sospensione o
riduzione di orario e delle ragioni che rendono non
praticabili forme alternative di riduzioni di orario,
nonche' delle misure previste per la gestione delle
eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei
lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le
ragioni per le quali e' richiesto l'intervento, e le
modalita' della rotazione tra i lavoratori o le ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi
di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento
presentate da imprese edili e affini, le parti devono
espressamente dichiarare la non percorribilita' della
causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo
21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata
dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la
richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita'
di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.»
«Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di
concessione di trattamento straordinario di integrazione
salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o
dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale
relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata
dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono
inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il
numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi'
come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda di cui al comma
1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio. La
concessione del predetto trattamento avviene con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo
periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti
per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle
verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni
aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al
competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla
conclusione dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione
ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma presentato dall'impresa, il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in
mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 «Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - Omissis.
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
Omissis.»
 
Art. 31

Completamento dell'((attivita' liquidatoria dell'Alitalia))

1. L'esecuzione del programma ((di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,)) nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
2. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potra' intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attivita' liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonche' del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'((articolo 42 del decreto legislativo)) 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 ((dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021)), fatti salvi gli effetti del ((comma 6 del medesimo articolo 11-quater)), sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-quater, commi 4,
6 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali»:
«Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia-
Societa' Aerea Italiana - S.p.a.). - Omissis.
4. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' immediatamente adeguato dai commissari
straordinari alla decisione della Commissione europea di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di
cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si
computa dalla data di modifica, possono essere adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa
privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di
essi, perimetrati in coerenza con la decisione della
Commissione europea. Il programma predisposto e adottato
dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e
alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione
diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del
ramo Aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
dalla societa' in conformita' alla decisione della
Commissione europea. A seguito della cessione totale o
parziale dei compendi aziendali del ramo Aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti
al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. E' altresi'
autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente
alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da
effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di
operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia
antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte e
la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei
complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata
tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni
dalla richiesta. A seguito della decisione della
Commissione europea il Ministero dell'economia e delle
finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis.
Omissis.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali,
i Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia City liner S.p.a. in
amministrazione straordinaria possono procedere, anche in
deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli
oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
aziendale nonche' di tutti i costi di funzionamento della
procedura che potranno essere antergati ad ogni altro
credito.
Omissis.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche' di
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento
dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'
erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia
garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di
viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica
richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di
cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente
alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»
- Si riporta il testo dell'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -
Omissis.
4-bis. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al
comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini
dell'elaborazione del piano industriale.
Il capitale sociale iniziale e' determinato in 20
milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui
al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della societa'
redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione
della societa', un piano industriale di sviluppo e
ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali
di prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la
costituzione di una o piu' societa' controllate o
partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda
di imprese titolari di licenza di trasporto aereo
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,
anche in amministrazione straordinaria. Il piano e'
trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Le Commissioni parlamentari competenti
esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si
prescinde dallo stesso. La societa' procede
all'integrazione o alla modifica del piano industriale,
tenendo conto della decisione della Commissione europea.»
- Si riporta il testo degli articoli 73, comma 1, e 42,
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante
«Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»:
«Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). -
1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di
scadenza del programma, originario o prorogato a norma
dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale cessione dei
complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
Omissis.»
«Art. 42 (Controllo preventivo sugli atti del
commissario straordinario). - 1. Sono soggetti ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il
comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende
e di rami di aziende;
b) gli atti di alienazione e di locazione di beni
immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi,
gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di
costituzione di pegno e le transazioni, se di valore
indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.»
 
Art. 32

Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonche' all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ((ai fini dell'ISEE, affidate ai centri)) di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ((ai fini dell'ISEE)), a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ((come incrementate dal comma 1)) del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 479 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022»:
«Omissis.
479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35
milioni di euro al fine di consentire la presentazione
delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di
Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge,
nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella
presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi
centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)»:
«Art. 11 (Rafforzamento dei controlli e sistema
informativo dell'ISEE). - 1. I soggetti incaricati della
ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6,
trasmettono per via telematica entro i successivi quattro
giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema
informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al
dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata
dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per
l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo'
stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per
l'eventuale assistenza nella compilazione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita'
e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere riscritte, del tutto o in
parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
Omissis.»
 
Art. 33
Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta
intensita' tecnologica e di interesse strategico

1. Allo scopo di potenziare la capacita' produttiva, nonche' incrementare le competenze del personale presso le unita' produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare((, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)), in settori ad alta intensita' tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, e' autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 ((per l'anno 2024.))
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»:
«Art. 48 (Agenzia industrie difesa). - 1. L'Agenzia
industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il
conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi'
come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di
gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive
e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti
del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse
finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa
amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui
al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento,
nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei
principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto
applicabili.»
 
Art. 34
Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore
dell'autotrasporto merci e persone

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«da destinarsi:
a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1)((, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,)) per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».
2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' abrogato.
3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 503 e' sostituito dai seguenti:
«503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((503-bis. Il credito)) d'imposta di cui al comma 503 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del ((costo sostenuto»;))
b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 1 e 2,
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore
del trasporto). - 1. Al fine di mitigare gli effetti
economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi
dei carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2022, da destinarsi:
a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento
di un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 2) del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto
contributo e' riconosciuto nella misura massima del 28 per
cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno
2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al
precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato
dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le
eventuali risorse che residuino a seguito del
riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi
precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento
di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella
misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel
secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale
o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita'
di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del
gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o
superiore utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento
di un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di
trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e'
riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della
spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e
comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente
periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore,
utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante
le relative fatture d'acquisto.
1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere
a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi
non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti
d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta
possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare
riguardo alle procedure di concessione dei contributi,
sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del
rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24- ter, comma 2,
lettera a), numero 2) del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - Omissis.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito".»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3
resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:
«Omissis.
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle
A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria, non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi»:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - Omissis.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 503,
503-bis e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
503. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizza-to
come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 1), del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative san-zioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno
2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, nella misura massima del 12 per cento della
spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per
l'aquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria
euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per
l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, comprova-to mediante le relative
fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si
applicano nel ri-spetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 e'
utilizzabile esclusivamente incompensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevo-lazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto an-che della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regio-nale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono
stabiliti le modalita' e i termini per l'erogazione del
contributo di cui al comma 503 con particolare riguardo
alle pro-cedure di concessione del contributo, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200
milioni di euro per l'anno 2023, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.»
 
Art. 35
Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 6,
lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici»:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - Omissis.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, non-che' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
Omissis.
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del traspor-to e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'eser-cizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fattu-rato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzio-ne. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approva-zione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende
approvato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita'
e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilan-cio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, e 2,
comma 1-ter, del decreto-legge 30 di-cembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998
n. 30, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). -
Omissis.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine, se osservano criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 33, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di: Fondi da
ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese
valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme
finali). - Omissis.
33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli
investimenti, istituito nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel
Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.»
 
Art. 36

Disposizioni in materia di lavoro marittimo

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, ((si puo' derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,)) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.
((1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».))

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1, comma 5, e 2, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione», convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). -
Omissis.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine, se osservano i criteri di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
Omissis.»
«Art. 2 (Comando ed equipaggio delle navi iscritte
nel Registro). - Omissis.
1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono
riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel
registro internazionale adibite a traffici commerciali tra
porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in
precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un
altro Stato.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 33, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»:
«Omissis.
33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli
investimenti, istituito nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel
Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
Omissis.»
 
((Art. 36 - bis

Disposizioni per il settore del trasporto a fune

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.))


Riferimenti normativi

- Il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 «Tabella
indicante le occupazioni che richiedono un lavoro
discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non
e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art.
1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299.
 
((Art. 36 - ter
Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale
impiegato in contact center

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attivita' di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attivita' in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 60-bis,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»:
«Omissis.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e
60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso
consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo
altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza
e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero
mercato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della
legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»:
«Omissis.
10. In caso di successione di imprese nel contratto
di appalto con il medesimo committente e per la medesima
attivita' di call center, il rapporto di lavoro continua
con l'appaltatore subentrante, secondo le modalita' e le
condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento,
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In
assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
definisce i criteri generali per l'attuazione del presente
comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche
o private che intendono stipulare un contratto di appalto
per servizi di call center devono darne comunicazione
preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle
strutture territoriali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Omissis.»
 
Art. 37

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;
((a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"));
b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;
((b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopoli»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis, comma 1,
lett. b), comma 10, comma 14, lett.a) e comma 19, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo e' ammessa la possibilita' di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi
per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile:
Omissis.
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 10.000 euro , elevati a
15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori
dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli
stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
Omissis.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere
a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali e le rivendite di generi di
monopolio, un libretto nominativo prefinanziato, denominato
"Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni
occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori
nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di
giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
anziane, ammalate o con disabilita';
c) insegnamento privato supplementare. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro
dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle
societa' sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del
presente articolo.
Omissis.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze piu' di dieci lavoratori subordinati a
tempo indeterminato , ad eccezione degli utilizzatori che
operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli
eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi
divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a
venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
Omissis.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postalee presso
le rivendite di generi di monopoli a fronte della
generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di
autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.»
 
Art. 38
Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli
ex lettori di lingua

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, nonche' gli obblighi a carico degli ((Atenei statali partecipanti»;))
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Universita' Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresi' i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonche' le modalita' di recupero dei fondi gia' erogati.».
2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, della
legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni relative agli ex lettori di
lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). - Omissis.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la
definizione di contratti integrativi di sede, a livello di
singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione
dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento,
nonche' gli obblighi a carico degli Atenei statali
partecipanti.»
 
Art. 39
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Omissis.
281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore, previsto
dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali
con i medesimi criteri e modalita' di cui al citato
articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e'
incrementato di un ulteriore punto percentuale, a
condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su
base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo
mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del
mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Omissis.»
 
((Art. 39 - bis
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di
strutture turistico-alberghiere

1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:
a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2003, n. 87, S.O.
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti [titolari di
partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei
contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore
dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con
eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo,
nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 [, primo comma],
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 per le ritenute di cui al secondo comma del
citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d -bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a ), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20.
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore.
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 366, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»:
«Omissis.
366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente », con una dotazione pari a 120 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro
per l'anno 2024.
Omissis.»
 
Art. 40

Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in ((332,2 milioni)) di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 51, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi (T.U.I.R.)»:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - Omissis.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
Omissis.»
 
Art. 41

Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 130, della legge 29
dicembre 2022 n.197, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025»:
«Omissis.
130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla
base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a
un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione
fiscale», istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
 
Art. 42
Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei
minori e proroga di termine in materia di lavoro agile

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attivita' socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attivita' a favore dei minori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di ((Conferenza Stato-citta')) ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:
a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;
b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.
((3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 dicembre 2023.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52:
«Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia
di COVID-19). - Omissis.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative
di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le
relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Omissis.»
 
Art. 43
Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei
costi

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche' i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471».
2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter ((del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo)) 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:
a) contenere i costi di gestione;
b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
c) escludere o comunque limitare i casi e l'entita' delle indennita' e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volonta' del lavoratore e nei casi di fine mandato.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 472, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2014)», come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli
organi di amministrazione, direzione e controllo delle
autorita' amministrative indipendenti e delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti,
nonche' i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni
inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale
dipendente di cui al comma 471.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - Omissis.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.»
- Si riporta l'articolo 123-ter del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»:
«Art. 123-ter (Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti). - 1. Almeno
ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista
dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea
prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, le societa' con azioni quotate mettono a
disposizione del pubblico una relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti, presso la sede
sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalita'
stabilite dalla CONSOB con regolamento.
2. La relazione e' articolata nelle due sezioni
previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata dal consiglio di
amministrazione. Nelle societa' che adottano il sistema
dualistico la relazione e' approvata dal consiglio di
sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione
prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di
gestione.
3. La prima sezione della relazione illustra in modo
chiaro e comprensibile:
a) la politica della societa' in materia di
remunerazione dei componenti degli organi di
amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
responsabilita' strategiche con riferimento almeno
all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli
organi di controllo;
b) le procedure utilizzate per l'adozione e
l'attuazione di tale politica.
3-bis. La politica di remunerazione contribuisce alla
strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a
lungo termine e alla sostenibilita' della societa' e
illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo
quanto previsto dal comma 3-ter, le societa' sottopongono
al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al
comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della
politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), e
comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche
della politica medesima. Le societa' attribuiscono compensi
solo in conformita' con la politica di remunerazione da
ultimo approvata dai soci. In presenza di circostanze
eccezionali le societa' possono derogare temporaneamente
alla politica di remunerazione, purche' la stessa preveda
le condizioni procedurali in base alle quali la deroga puo'
essere applicata e specifichi gli elementi della politica a
cui si puo' derogare. Per circostanze eccezionali si
intendono solamente situazioni in cui la deroga alla
politica di remunerazione e' necessaria ai fini del
perseguimento degli interessi a lungo termine e della
sostenibilita' della societa' nel suo complesso o per
assicurarne la capacita' di stare sul mercato.
3-ter. La deliberazione prevista dal comma 3-bis e'
vincolante. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la
politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del
comma 3-bis la societa' continua a corrispondere
remunerazioni conformi alla piu' recente politica di
remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, puo'
continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle
prassi vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci una
nuova politica di remunerazione al piu' tardi in occasione
della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364,
secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo
2364-bis, secondo comma, del codice civile.
4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro
e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, i direttori
generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal
regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti
con responsabilita' strategiche:
a) fornisce un'adeguata rappresentazione di
ciascuna delle voci che compongono la remunerazione,
compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla
carica o di risoluzione del rapporto di lavoro,
evidenziandone la coerenza con la politica della societa'
in materia di remunerazione relativa all'esercizio di
riferimento;
b) illustra analiticamente i compensi corrisposti
nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma dalla societa' e da societa' controllate o
collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti
compensi che sono riferibili ad attivita' svolte in
esercizi precedenti a quello di riferimento ed
evidenziando, altresi', i compensi da corrispondere in uno
o piu' esercizi successivi a fronte dell'attivita' svolta
nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un
valore di stima per le componenti non oggettivamente
quantificabili nell'esercizio di riferimento.
b-bis) illustra come la societa' ha tenuto conto
del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione
della relazione.
5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi
previsti dall'articolo 114-bis ovvero e' indicata nella
relazione la sezione del sito Internet della societa' dove
tali documenti sono reperibili.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389
e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice
civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero
dell'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile,
delibera in senso favorevole o contrario sulla seconda
sezione della relazione prevista dal comma 4. La
deliberazione non e' vincolante. L'esito della votazione e'
posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo
125-quater, comma 2.
7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca
d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti
rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa europea di settore, indica le informazioni
da includere nella prima sezione della relazione e le
caratteristiche di tale politica in conformita' con
l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto
di quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione
2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione
2009/385/CE.
8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi
del comma 7, indica altresi' le informazioni da includere
nella seconda sezione della relazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 9-ter della direttiva
2007/36/CE. La CONSOB puo':
a) individuare i dirigenti con responsabilita'
strategiche per i quali le informazioni sono fornite in
forma nominativa;
b) differenziare il livello di dettaglio delle
informazioni in funzione della dimensione della societa'.
8-bis. Il soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta
predisposizione da parte degli amministratori della seconda
sezione della relazione.
8-ter. Rimangono ferme le disposizioni previste in
materia di remunerazioni da normative di settore.»
 
Art. 44

Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
((2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: "b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";
b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: "b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento".))

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e' incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in ((3.905,5 milioni di euro)) per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a ((3.937,5 milioni di euro)) per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno ((2024, mediante)) corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
c) quanto a ((290 milioni)) di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 2, della ((legge 29 dicembre 2022, n. 197)), le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, ((e del decreto-legge 11 gennaio 2023)), n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 «Disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di fiscalita'
d'impresa). - Omissis.
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25
giugno 2008. La percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45
per cento.
b-bis) per il periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;
b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50
per cento.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente»:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251 recante «Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n ), della legge 24
maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Reddito di cittadinanza e della
Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3,
degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito
di cittadinanza.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall' articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione»:
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).»
- Si riporta l'articolo 3, comma 2, della legge 29
dicembre 2022, n.197, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
Omissis.
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in
108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni
di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per
l'anno 2025.
Omissis.»
 
Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.