Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 giugno 2023 |
Procedura di accesso e modalita' di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400; Visto l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e nello specifico il Capo III, rubricato «Piani per la ripresa e la resilienza»; Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 7, il quale stabilisce, al comma 1, che «Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuita' all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»; Visto il comma 2 del medesimo articolo, il quale sancisce che «Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facolta' di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.»; Visto, in particolare, il successivo comma 4, che prevede: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94)); c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo»;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto reca le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di seguito, per brevita', «norma istitutiva», disciplinando le condizioni e le modalita' di accesso al Fondo, per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, di seguito, per brevita', «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 2 Condizioni di accesso al Fondo ed operativita'
1. Nel rispetto di quanto prescritto dai commi 2, 3 e 6 della norma istitutiva, hanno diritto di accedere al Fondo i soggetti vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno 2023, soddisfano alternativamente una delle seguenti condizioni: a) hanno ottenuto un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui all'art. 1; b) hanno definito i giudizi pendenti per effetto dell'esercizio delle suddette azioni giudiziarie con un atto di transazione, secondo la normativa vigente, previo parere dell'Avvocatura dello Stato. 2. E' a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione di cui al comma 1, lettera b), e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94. |
| Art. 3 Procedura di accesso al Fondo
1. Per accedere al Fondo i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, di seguito, per brevita', Direzione competente, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento e secondo le disposizioni procedurali di cui al comma 3, attestando, a pena di inammissibilita', la sussistenza delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al Fondo, e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. 2. Alla domanda e' in ogni caso allegata la sentenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 2, comma 1; 3. Con uno o piu' decreti della Direzione competente sono stabiliti i modelli per la presentazione della domanda di cui al comma 1, ed ogni altra indicazione applicativa ed operativa, anche in relazione agli atti di cui al comma 2, che si renda necessaria o opportuna. |
| Art. 4 Erogazione del ristoro
1. La Direzione competente accerta la rispondenza della domanda ai requisiti di cui all'art. 3 e provvede alle verifiche istruttorie ed all'acquisizione degli elementi disponibili, in collaborazione con gli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato, nonche' con le amministrazioni o soggetti pubblici competenti in relazione all'oggetto della verifica, nel rispetto della normativa vigente. La medesima Direzione, ove necessario, puo' formulare richieste di chiarimenti, di integrazione o supplemento istruttorio ai soggetti istanti. 2. Ove non sussistano gli elementi per l'accoglimento della domanda, anche in relazione ad eventuali cause ostative, estintive o di improcedibilita', ivi inclusi gli eventuali effetti derivanti dal disposto di cui al comma 5 della norma istitutiva, la Direzione competente dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione all'interessato. 3. Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne da' comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme gia' percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento e' effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3. 4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla Direzione competente gli importi gia' erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonche' a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94; 5. Il pagamento effettuato estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui all'art. 1 del presente decreto. 6. Eventuali specifiche applicative o operative del presente articolo sono adottate, anche nella forma di linee guida, ai sensi dell'art. 3, comma 3. |
| Art. 5 Pubblicita'
1. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2023
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Il Ministro della giustizia Nordio |
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