Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 30 marzo 2023 |
Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante «modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni». Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del. Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n 914/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonche' le sanzioni amministrative applicatili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 1° marzo 2021, n. 99707, recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385, recante la «Disciplina del regime di condizionalita e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»; Ritenuto opportuno definire le procedure per la presentazione e la modifica delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e quelli finanziati dal FEASR 2014-2022; Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 22 marzo 2023;
Decreta:
Art. 1 Procedure per la presentazione e la modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027
1. Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021, citati in premessa. 2. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1173, la domanda di aiuto contiene necessariamente gli elementi di seguito, elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilita' che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione, conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725: a) identita' del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipa, come definito all'art. 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e come stabilito dall'art. 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'art. 44 del regolamento (UE) 2022/128; b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate; c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilita', obblighi e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda; d) informazioni pertinenti per la condizionalita'; e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto. 3. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda di aiuto per i pagamenti a superficie dello sviluppo rurale, e' presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'art. 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda di aiuto basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. E' cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnia con le informazioni presenti nella Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN). 4. La domanda geospaziale, che contiene le informazioni di cui al, comma 2 del presente articolo, reca altresi' le informazioni di cui all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. 5. Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente entro i trenta giorni solari successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento. 6. In caso di non conformita' alle condizioni di ammissibilita', rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di monitoraggio della superficie, l'organismo pagatore informa i beneficiari, consentendo la possibilita' di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformita', con le modalita' fissate dall'organismo pagatore. 7. Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorita' competente. Si considera errore palese quello rilevabile dall'amministrazione sulla base delle ordinarie attivita' istruttorie. |
| Art. 2 Procedure per la modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati con le risorse FEASR del 2014-2022
1. Con riferimento agli interventi dello sviluppo rurale finanziati con le risorse FEASR 2014-2022, le modifiche alle domande di sostegno e di pagamento dello sviluppo rurale, di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente entro il 31 maggio 2023. 2. In caso di applicazione dell'art. 11, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all'art. 15, paragrafo 1-bis, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente al piu' tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari. 3. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse all'organismo pagatore competente con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Se l'organismo pagatore competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nelle domande o ha comunicato al beneficiario l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono possibili modifiche riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze. 4. Nel caso di modifiche ai termini di presentazione della domanda unica o delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, il termine di cui al comma 1 del presente articolo si intende automaticamente modificato del medesimo periodo. |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Roma, 30 marzo 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 847 |
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