Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 giugno 2023 |
Modifiche al comma 2 dell'articolo 6 del decreto 5 dicembre 2003, concernente la remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, modificato, tra l'altro, dall'art. 17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale e' stato inserito il comma 3-bis al predetto art. 5; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in particolare il comma 2 dell'art. 6, cosi' come modificato, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2021 emanato in attuazione del citato comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge n. 269/2003, con il quale sono state stabilite le condizioni di remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata», finalizzate al loro allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano e della stabilita' che lo caratterizza; Considerato, inoltre, che la remunerazione dell'attivita' di gestione dei buoni postali fruttiferi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, e' oggetto, a partire dal 2018, di una distinta compensazione ai sensi dell'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2021 e' stata stabilita, per il biennio 2021-2022, una remunerazione della giacenza del menzionato conto corrente fruttifero in misura pari al minore tra il costo medio della consistenza dei titoli di Stato ed il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., prevedendo altresi' un ampliamento delle informazioni da ricevere sull'andamento di detto costo; Considerata l'esigenza di determinare la remunerazione del citato conto corrente fruttifero per gli anni a partire dal 2023, al fine di preservarne l'allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano e della stabilita' che lo caratterizza; Considerato che per preservare l'allineamento ai livelli di mercato della remunerazione del suddetto conto corrente fruttifero, tenuto conto delle dinamiche dei tassi di interesse correnti, appare necessario operare una media tra il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il rendimento annuale di titoli di Stato rappresentativi di scadenze a breve e a medio-lungo termine, aumentando progressivamente negli anni il peso di quest'ultima componente e ferma restando l'esigenza di non superare l'andamento registrato dal costo medio dei titoli di Stato in un periodo precedente superiore all'anno, assicurando comunque una remunerazione idonea rispetto ai costi sostenuti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. per alimentare il suddetto conto corrente fruttifero; Ravvisata, pertanto, l'esigenza di modificare il citato comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, fermo restando il flusso informativo previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal primo semestre 2023, il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, cosi' come modificato dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2014, del 12 maggio 2016, del 28 novembre 2018, del 5 marzo 2020 e del 16 luglio 2021, e' sostituito dal seguente: «Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. un interesse determinato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/giorni effettivi, sulla base di un tasso pari al minore tra: (i) il costo medio di riferimento dei titoli di Stato BOT e BTP; (ii) il tasso di indicizzazione rilevato nel semestre di riferimento; a condizione che il costo medio di riferimento dei titoli di Stato BOT e BTP non risulti inferiore al costo del risparmio postale. Qualora nel semestre di riferimento il costo medio di riferimento dei titoli di Stato BOT e BTP risulti inferiore al costo del risparmio postale, l'interesse e' determinato sulla base di un tasso pari al costo del risparmio postale. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate. Il costo del risparmio postale e' determinato a titolo di previsione per il primo semestre dell'anno ed a titolo definitivo, con eventuale conguaglio della differenza, per l'intera annualita'. Le suddette condizioni di remunerazione possono essere riviste: (i) in caso di disallineamenti significativi di costo e composizione delle passivita' che alimentano il conto (ii) in caso di richiesta da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a. con congruo preavviso e (iii) in ogni caso su base triennale a partire dalla remunerazione da applicarsi al primo semestre 2026. Ai fini del presente comma: a) per "semestre di riferimento" si intende il semestre solare in cui maturano gli interessi; b) per "costo medio di riferimento dei titoli di Stato BOT e BTP" si intende la media ponderata, arrotondata al centesimo di punto percentuale, dei tassi lordi di rendimento in asta di tutti i titoli di Stato domestici delle tipologie buoni ordinari del Tesoro (BOT) e buoni del Tesoro poliennali (BTP) collocati nei diciotto mesi precedenti la fine del semestre di riferimento, come comunicata alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. dalla Direzione II del Dipartimento del Tesoro; ai fini del calcolo della media ponderata, al tasso lordo di rendimento di ciascun titolo collocato in asta e' attribuito un peso pari al rapporto tra (i) l'importo complessivo collocato per quel titolo tramite l'asta e (ii) la somma degli importi complessivi collocati tramite asta per tutti i titoli di Stato domestici delle tipologie BOT e BTP collocati nei diciotto mesi precedenti la fine del semestre di riferimento; c) per "costo del risparmio postale" si intende il costo del risparmio postale annualizzato espresso in termini percentuali sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nel semestre o anno di riferimento, cosi' come risultante dalle registrazioni e dai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti S.p.a., calcolato come rapporto tra: 1) la somma dei valori registrati a conto economico nel semestre o anno di riferimento relativi: (i) agli interessi passivi connessi ai prodotti del risparmio postale emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e (ii) alle commissioni riconosciute dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a Poste Italiane S.p.a. a titolo di remunerazione per le attivita' connesse al servizio di raccolta del risparmio postale, al netto del corrispettivo riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la gestione dei buoni fruttiferi postali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), del presente decreto; e 2) la media tra la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio postale registrati alla fine del semestre o anno di riferimento e la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio postale registrati alla fine del semestre o anno precedente. I dati di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c) devono risultare da un bilancio certificato dalla societa' di revisione. d) per "tasso di indicizzazione" si intende il maggiore tra il tasso pari al costo del risparmio postale e la media ponderata, arrotondata al centesimo di punto percentuale, dei seguenti tassi, con i pesi di seguito indicati: 1) il tasso pari al costo del risparmio postale, con peso pari al 60% fino al 31 dicembre 2023, 40% dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e 20% dal 1º gennaio 2025; 2) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei BOT con scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento, con peso pari al 20% fino al 31 dicembre 2023, 30% dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e 40% dal 1º gennaio 2025; 3) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei BTP con scadenza a sette anni emessi nel semestre di riferimento, con peso pari al 20% fino al 31 dicembre 2023, 30% dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e 40% dal 1º gennaio 2025. Qualora nel semestre di riferimento non vengano offerti in asta BOT con scadenza a sei mesi o BTP con scadenza a sette anni, ai fini della determinazione del tasso di indicizzazione sara' considerata la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei BOT a sei mesi o dei BTP a sette anni rilevati nel semestre precedente a quello di riferimento.». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2023
Il Ministro: Giorgetti |
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