Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2023 (vai al sommario)
LEGGE 8 giugno 2023, n. 80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
 
ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, di seguito denominati le «Parti»;
Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;
Considerato che l'industria cinematografica italiana e quella dominicana potranno trarre beneficio dalla coproduzione di film e di opere audiovisive che, per qualita' tecnica e per valore artistico, siano in grado sia di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e dei nuovi media nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Dominicana, sia di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale fra le Parti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo:
per «coproduzione» s'intende un progetto di film o di opera audiovisiva, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore dominicano, su qualsiasi supporto, ai fini della distribuzione in qualsiasi luogo o attraverso qualsiasi mezzo, includendo sale cinematografiche, televisione, internet o qualsiasi altro mezzo similare, inclusi formati futuri di produzione e distribuzione cinematografica;
per «coproduttore italiano» s'intende una o piu' imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, cosi' come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Italiana;
per «coproduttore dominicano» s'intende, una o piu' imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, cosi' come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Dominicana;
le «Autorita' competenti» responsabili dell'applicazione del presente Accordo (d'ora innanzi congiuntamente le «Autorita' competenti»), sono:
per la Repubblica Italiana: la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali;
per la Repubblica Dominicana: la Direzione Generale Cinema (DG CINE).

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo.
 
Articolo 2

Opere nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo vanno considerate come opere nazionali da entrambe le Parti, in conformita' alla loro rispettiva legislazione nazionale.
(2) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti, previa consultazione reciproca.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in curo 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Benefici

(1) Ciascuna coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo e' considerata dalle Autorita' competenti come opera nazionale ai sensi della legislazione vigente nel territorio nazionale di ognuna delle Parti ed ha diritto di godere dei benefici derivanti dalle disposizioni in vigore o che possono essere deliberate da ognuna delle Parti. Questi benefici si applicano unicamente al coproduttore della Parte che li concede.
(2) L'inadempienza del coproduttore di una delle Parti ad ottemperare alle condizioni pattuite nell'approvare una coproduzione o la violazione sostanziale degli obblighi derivanti dal presente Accordo da parte di un coproduttore di una delle Parti determina la revoca della condizione della coproduzione e dei diritti e benefici attinenti tale Parte.
(3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica nonche' una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4

Riprese

(1) Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nel territorio dell'una o dell'altra Parte o, nel di caso di coproduzioni multilaterali, di uno dei Paesi di cui all'articolo 6. L'eccezione a tale disposizione puo' essere concessa solo dopo approvazione delle Autorita' competenti.
(2) Le riprese in esterni o in interni dal vero in un Paese non coinvolto nella coproduzione possono essere preventivamente autorizzate dalle Autorita' competenti qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario.
(3) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale artistico e tecnico, nonche' le maestranze che partecipano alla realizzazione della coproduzione devono essere:
a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
i) cittadini della Repubblica Italiana;
ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana secondo le disposizioni interne;
b) per quanto concerne la Repubblica Dominicana:
i) cittadini della Repubblica Dominicana;
ii) residenti permanenti nella Repubblica Dominicana secondo le disposizioni interne.
(4) Per esigenze della coproduzione, la partecipazione di personale tecnico e artistico che non e' nelle condizioni previste dal comma 3 puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti.
(5) Il personale straniero tecnico, creativo ed artistico che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Dominicana puo' eccezionalmente partecipare, previa autorizzazione delle Autorita' competenti, alla realizzazione della coproduzione, come se fosse soggiornante di lungo periodo nella Repubblica Italiana o residente permanente nella Repubblica Dominicana.

 
Articolo 5

Apporto dei coproduttori

(1) Il rispettivo apporto finanziario dei coproduttori di entrambe le Parti non puo' essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo totale di ciascuna «coproduzione». L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica, creativa ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria.
(2) Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1, previa approvazione delle Autorita' competenti a condizione che la quota minoritaria non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della «coproduzione».
(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore dominicano sia costituito da due o piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

 
Articolo 6

Coproduzioni multilaterali

(1) Le Autorita' competenti considerano favorevolmente la possibilita' di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana, della Repubblica Dominicana e di uno o piu' Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva.
(2) L'apporto finanziario minoritario non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non puo' superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore e' costituito da piu' imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

 
Articolo 7

Proprieta' intellettuale, negativi e lingue

(1) I coproduttori devono garantire che i diritti di proprieta' intellettuale relativi ad una coproduzione di cui non sono titolari saranno a loro disposizione attraverso accordi di licenza che le Autorita' competenti ritengano adeguati al fine di adempiere gli obiettivi del presente Accordo, come indicato al punto 2 dell'Allegato.
(2) L'assegnazione dei diritti di proprieta' intellettuale inerenti una coproduzione, comprese la titolarita' e la licenza, sara' stabilita nel contratto di coproduzione.
(3) Ciascun coproduttore deve avere libero accesso al materiale di coproduzione originale e il diritto di duplicarlo o di stamparlo, ma non il diritto a qualsiasi uso o al trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale, eccetto quanto convenuto dai coproduttori nel contratto di coproduzione.
(4) Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere lavorate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia, nei Paesi dei coproduttori partecipanti.
(5) Ciascun coproduttore e' proprietario, pro quota, del negativo originale che sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo dai coproduttori. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorita' competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese.
(6) Ciascuna coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in Italiano e in Spagnolo. La versione in lingua italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana mentre quella in lingua spagnola deve essere realizzata nella Repubblica Dominicana.

 
Articolo 8

Facilitazione della circolazione

(1) Nel rispetto della propria vigente legislazione interna, ciascuna Parte favorisce:
a) l'entrata e il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico, creativo ed artistico dell'altra Parte per la partecipazione alla realizzazione delle coproduzioni;
b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura necessaria per la produzione e per lo sfruttamento delle coproduzioni realizzate nel quadro del presente Accordo.
(2) Le predette disposizioni saranno applicate anche nel caso delle coproduzioni multilaterali di cui all'art. 6.

 
Articolo 9

Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere eseguito al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi 120 (centoventi) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del coproduttore minoritario.
(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

 
Articolo 10

Distribuzione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la distribuzione dei mercati e dei proventi tra i coproduttori devono essere approvate dalle Autorita' competenti.
(2) La suddetta distribuzione deve essere proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori (tranne il territorio di appartenenza).
(3) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale devono essere compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

 
Articolo 11

Autorizzazione per la pubblica proiezione

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico.

 
Articolo 12

Esportazione delle coproduzioni

Nel caso in cui una coproduzione sia esportata in un Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche, l'opera coprodotta e' imputata al contingente della Parte che ha le migliori possibilita' di sfruttamento.

 
Articolo 13

Identificazione delle coproduzioni

(1) Le coproduzioni devono essere identificate con la dicitura «coproduzione italo-dominicana» o «coproduzione dominico-italiana».
(2) Tale dicitura deve figurare separatamente nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

 
Articolo 14

Festival Internazionali

(1) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono, di massima, presentate ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.
(2) Le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista ha la nazionalita'.

 
Articolo 15

Approvazione dei progetti

(1) Le coproduzioni devono ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti, in conformita' alle rispettive legislazioni.
(2) Prima dell'approvazione di un'istanza, le Autorita' competenti si consultano l'un l'altra al fine di assicurare la conformita' del progetto alle disposizioni del presente Accordo ed alla propria legislazione nazionale.
(3) L'approvazione non e' concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da comune gestione o controllo, salvo i casi in cui tali legami siano unicamente finalizzati alla realizzazione del progetto.
(4) Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione devono soddisfare le disposizioni definite nelle «Norme di Procedura», illustrate nell'Allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

 
Articolo 16

Commissione Mista

(1) Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari e da esperti, inclusi registi e produttori.
(2) La Commissione Mista si riunisce di massima una volta ogni due anni, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra Parte o in un Paese terzo scelto dalle Autorita' competenti. Riunioni straordinarie, tuttavia, possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorita' competenti, in particolare nel caso di modifiche significative nella legislazione nazionale dell'una o dell'altra Parte o nel caso in cui l'Accordo incontri particolari difficolta' nella sua applicazione.
(3) La Commissione Mista esamina in particolare l'esistenza di un generale equilibrio delle coproduzioni, sulla base del numero delle stesse, degli investimenti dei coproduttori, delle partecipazioni tecnico-artistiche, compresa l'attrezzatura; in caso contrario, individua le misure ritenute necessarie per conseguire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorita' competenti.

 
Articolo 17

Importazioni

Le Parti agevolano, in conformita' alla propria legislazione nazionale e, per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e audiovisive italiane nella Repubblica Dominicana e di produzioni cinematografiche e audiovisive dominicane nella Repubblica Italiana.

 
Articolo 18

Emendamenti

(1) Il presente Accordo puo' essere emendato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti.
(2) Gli emendamenti entrano in vigore secondo le modalita' previste dall'art. 20.

 
Articolo 19

Risoluzioni delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati diretti tra le Parti.

 
Articolo 20

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.
(2) Il presente Accordo e' valido per un periodo di cinque anni ed e' tacitamente rinnovato per uguali periodi salvo che, entro sei mesi dalla sua scadenza, una Parte notifichi all'altra per iscritto, tramite canali diplomatici, la propria volonta' di terminarlo.
(3) Nel caso di cessazione dell'Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle coproduzioni gia' approvate dalle competenti Autorita' e che, al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, siano in stato di avanzamento. Tale principio riguarda, quindi, anche la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.
Fatto a Roma, il 14 febbraio 2019, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in Inglese.


Parte di provvedimento in formato grafico


 

Allegato

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione ai sensi del presente Accordo devono essere depositate presso le Autorita' competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.
Le istanze devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua spagnola per la Repubblica Dominicana:
1. la sceneggiatura del film;
2. un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico sia stato legalmente acquisito o in mancanza, un'opzione valida;
3. il contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione da parte delle Autorita' competenti, che deve specificare:
a. il titolo del film, almeno provvisorio;
b. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
c. il nome del regista (e' ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione);
d. il budget dell'opera;
e. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
f. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
g. l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti;
h. una clausola che stabilisca le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
h.i) nel caso in cui l'Autorita' competente dell'una o dell'altra Parte non approvi l'istanza dopo avere esaminato l'incartamento completo;
h.ii) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;
h.iii) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano effettuati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 del presente Accordo;
i. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;
l. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
m. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;
4. il piano di finanziamento;
5. l'elenco degli elementi tecnici, creativi ed artistici e, per quanto concerne il personale, l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli assegnati agli attori;
6. il piano di lavorazione;
7. il contratto di distribuzione, se gia' stipulato.
Le Autorita' competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonche' chiarimenti ritenuti necessari.
Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, ma devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti prima dell'ultimazione della coproduzione.
La sostituzione di un coproduttore puo' essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti.
Le Autorita' competenti devono reciprocamente informarsi in merito alle decisioni assunte sui progetti presentati, allegando una copia della documentazione. Di regola, e' l'Autorita' competente relativa al coproduttore maggioritario a comunicare per prima il proprio parere all'Autorita' competente del coproduttore minoritario.