Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 12 giugno 2023 |
Titolo per l'abilitazione all'esercizio di stazioni radio installate a bordo di navi lagunari. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifiche e integrazioni; Visti gli articoli 47 e 48 e il capitolo VII del regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2020), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Kyoto il 14 ottobre 1994 e ratificata con legge 26 gennaio 1999, n. 26; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la risoluzione n. 1 della Conferenza IMO dei governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) 1974 del 9 novembre 1988, riguardante l'entrata in vigore di emendamenti per le radiocomunicazioni del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, nel seguito denominato GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System - Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992 - Supplemento ordinario - parte prima; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), ratificata con legge del 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti della convezione stessa; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero»); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 recante «l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» con le relative funzioni del Ministero sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1991, n. 435 e successive modifiche e integrazioni, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2022, n. 148, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435», che in particolare ha inserito il Titolo VII-bis rubricato «Stazione radioelettrica per le navi lagunari»; Visto l'art. 168-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concernente la dotazione radioelettrica per le navi lagunari; Visto l'art. 168-nonies (Operatore radiotelefonista) del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che dispone che: «L'operatore radiotelefonista dell'apparato di cui all'art. 168-ter e' in possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rilascio e' di competenza dello stesso Ministero»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, recante «Certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134, recante «Regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio (GOC-ROC-LRC-SRC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2018; Visto il parere della Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero - Divisione XII - Ispettorato territoriale del Veneto, territorialmente competente, trasmesso in data 29 novembre 2022 con nota prot. n. 174502; Considerato che occorre adottare il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 168-nonies del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
Titolo abilitativo
1. Ai sensi dell'art. 168-nonies del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' stabilito il titolo di abilitazione all'esercizio di stazioni radio installate a bordo di navi lagunari: certificato limitato di radiotelefonista per le navi lagunari. |
| Allegato 1 Programma di esame per il conseguimento del titolo di abilitazione all'esercizio di stazioni radio installate a bordo di navi lagunari, denominato «Certificato limitato di radiotelefonista per le navi lagunari».
Il certificato viene rilasciato ai candidati che abbiano dato prova di possedere le cognizioni teoriche e pratiche e le attitudini professionali di seguito specificate. Conoscenza teorica di: scelta ed utilizzo dei canali per le diverse tipologie di comunicazioni (soccorso, urgenza, sicurezza, routine nave-nave o nave-stazione costiera); apparato VHF con DSC e ricevitore GPS; nozioni generali sul GMDSS; tecnica DSC, codice MMSI; procedure necessarie per effettuare chiamate di routine, soccorso, urgenza, sicurezza, annullamento chiamate per falso allarme. Dimostrazione pratica, secondo le disposizioni della normativa di settore, di: attivazione delle principali funzioni dell'impianto VHF/DSC, interfacciato con un ricevitore GPS; operazioni e comandi che vengono utilizzati durante le chiamate di routine, soccorso, urgenza e sicurezza e per la procedura di segnalazione di un falso allarme. |
| Art. 2
Esami per il conseguimento del titolo
1. Il certificato di cui all'art. 1 viene conseguito previo superamento di esame, al fine di accertare l'idoneita' a svolgere il servizio di radiocomunicazioni di bordo con un apparato VHF in DSC (Digital Selective Calling) di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS, secondo il «programma di esame» contenuto nell'allegato 1 al presente decreto. 2. L'organizzazione delle prove di accertamento dell'idoneita', di cui al comma 1, e' affidata alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero - Divisione XII - Ispettorato territoriale del Veneto, a cui viene indirizzata la domanda di ammissione all'accertamento dell'idoneita'. |
| Art. 3
Requisito per l'ammissione agli esami
1. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono aver compiuto almeno sedici anni. |
| Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per il conseguimento del certificato di cui all'art. 1 e' nominata con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero ed e' costituita come segue: a) un dirigente di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy con funzioni di Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un delegato; b) almeno due funzionari del Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso del certificato di operatore Long Range (LRC) o, in caso di assenza, da delegati; c) un funzionario del Ministero delle imprese e del made in Italy con funzioni di segretario o, in assenza di quest'ultimo, da un delegato. 2. La commissione esaminatrice opera a titolo gratuito e non e' previsto alcun compenso a tal fine. |
| Art. 5
Sanzioni
1. Nel caso in cui il rilascio del certificato in attuazione del presente decreto sia stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 25 settembre 2018, n. 134. 2. In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale del 25 settembre 2018, n. 134. 3. Quando sia intervenuta la revoca del certificato di abilitazione di cui all'art. 1 del presente decreto, non e' piu' ammesso il conseguimento del citato certificato limitato di radiotelefonista per le navi lagunari. |
| Art. 6
Equivalenze
1. I titolari dei certificati di seguito elencati sono abilitati anche all'esercizio delle stazioni radio delle navi lagunari di cui all'art. 168-ter del decreto Presidente della Repubblica n. 435 dell'8 novembre 1991: a) certificato generale di operatore (GOC); b) certificato limitato di operatore (ROC); c) certificato di operatore Long Range (LRC); d) certificato di operatore Short Range (SRC); e) certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005. |
| Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2023
Il Ministro: Urso |
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