Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 15 giugno 2023 |
Proroga con modifiche dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni; Visto l'art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»; Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE; Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 14 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2022, n. 147; Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4) esclusivamente in modalita' informatica; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia e' stata dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative ai movimenti di animali terrestri e uova da cova all'interno dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche' per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385 della Commissione del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B.melitensis), gli allegati I e II della decisione 2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate; Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; Visto l'accordo 28 aprile 2022, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tubercolosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». (rep. atti n. 54/CSR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2022; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; Visto il decreto del Ministro della salute 21 ottobre 2022, concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 2023, n. 4; Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 recante il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2023, n. 113; Considerato che, con l'applicazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, 23 giugno 2020, 23 giugno 2021, 14 giugno 2022 e' stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate; Considerato che, con la citata decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385, lo status di ufficialmente indenne e' stato assegnato alla Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di Matera per tubercolosi bovina, alle Province di Sud Sardegna e Citta' metropolitana di Cagliari per tubercolosi bovina, alla Regione Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce per brucellosi bovina, alle Province di Avellino, Benevento e Napoli per brucellosi bovina e bufalina; Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni ha consentito all'Italia di adempiere a quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione delle attivita' di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito del general audit per la valutazione del Country Profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016; Ritenuto necessario continuare ad assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanita' pubblica anche in relazione all'attuale situazione sanitaria; Sentiti il Centro di referenza nazionale per le brucellosi, il Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M.bovis e il Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti; Vista la proposta della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari formulata da ultimo con nota n. 14985 del 6 giugno 2023; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59; Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le misure urgenti introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni, posto che le attivita' di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che, stante il carattere zoonotico delle malattie, interessano l'uomo;
Ordina:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015
1. All'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 citata in premessa, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 1, la parola «proprietario» e' sostituita dalla seguente: «operatore»; b) all'art. 3, comma 2, la parola «proprietario» e' sostituita dalla seguente: «operatore»; c) all'art. 3, comma 4, le parole «proprietario o detentore» sono sostituite dalla seguente: «operatore»; d) all'art. 5, comma 1, lettera d), le parole «proprietario o detentore» sono sostituite dalla seguente: «operatore»; e) all'art. 5, comma 4, le parole «proprietario o detentore» sono sostituite dalla seguente: «operatore»; f) all'art. 9, comma 6, la parola «proprietario» e' sostituita dalla seguente: «operatore»; g) all'art. 9, comma 10, le parole «senza proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «non identificabili»; h) all'art. 9, comma 11, la parola «proprietario» e' sostituita dalle seguenti: «operatore responsabile»; i) all'art. 12, comma 2, le parole «senza proprietario» sono soppresse; l) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Misure sanitarie per le stalle di transito presenti sul territorio nazionale). - 1. Su tutto il territorio nazionale le stalle di transito costituiscono unita' epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altri stabilimenti da riproduzione o da ingrasso. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, l'operatore della stalla di transito deve assicurare il trasferimento ad altra attivita' non di sua proprieta' di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni. 3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini indicati al comma 2, il Servizio veterinario applica all'operatore della stalla di transito le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1. 4. La registrazione della stalla di transito e' revocata ai sensi dell'art. 13, comma 3 e nei casi previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. 5. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, gli operatori delle stalle di transito garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonche' degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al periodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli animali da vita, a spese dell'operatore, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa puo' essere disposto l'invio al macello. 6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri stabilimenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di transito con spese a carico dell'operatore. In caso di positivita' di uno o piu' animali, tutti gli animali correlati con il focolaio sono abbattuti entro quindici giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla. 7. Il Servizio veterinario esegue controlli presso le stalle di transito almeno una volta a trimestre. Inoltre il Servizio veterinario effettua controlli sui dati presenti nel sistema informativo VETINFO. In caso di non conformita' esegue controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarita' della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici. 8. Le attivita' di controllo sulle stalle di transito sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it»; m) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Misure sanitarie per gli animali da ingrasso in tutto il territorio nazionale). - 1. Fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2016/429 e dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2020/688, gli stabilimenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da stabilimenti indenni da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione: nei confronti della tubercolosi, se trattasi di animali di eta' superiore a sei settimane; nei confronti della brucellosi bovina se trattasi di animali di eta' superiore a dodici mesi; nei confronti della leucosi se trattasi di animali di eta' superiore a ventiquattro mesi; nei confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di eta' superiore a sei mesi. 2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione nello stabilimento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova. 3. Le regioni e le province autonome, oltre ai controlli di cui al comma 1, possono sottoporre a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di eta' superiore ai dodici mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi. 4. Gli stabilimenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di transito, esclusivamente verso un macello o altri stabilimenti da ingrasso. 5. Nei territori indenni i controlli diagnostici per il mantenimento dello status di indenne degli stabilimenti da ingrasso sono svolti oltre che al macello anche attraverso le prove diagnostiche ufficiali pre-movimentazione degli animali in eta' di controllo movimentati verso altri stabilimenti da ingrasso. Le prove sono eseguite negli stabilimenti di origine che sono stati selezionati per il controllo in applicazione del programma di sorveglianza elaborato nella provincia o regione in conformita' al regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e si effettuano secondo le modalita' descritte al comma 1. Nella sezione «Statistiche-Cruscotti sanita' animale» del portale VETINFO e' possibile verificare per ciascun territorio il numero di controlli pre-movimentazione effettuati negli stabilimenti da ingrasso su capi destinati ad altri stabilimenti. 6. I controlli diagnostici per la movimentazioni di animali da territori non indenni verso territori indenni restano disciplinati dall'accordo del 28 aprile 2022 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il « Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tubercolosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». 7. Il Servizio veterinario rendiconta le attivita' dei controlli negli stabilimenti da ingrasso utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO.»; n) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Sanzioni). - 1. L'operatore della stalla di transito che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a carico dell'operatore della stalla di transito, le prove ufficiali di cui all'art. 4 e provvede ad assegnare un termine non superiore a trenta giorni entro il quale deve essere perfezionata la vendita. 3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 venga commessa per piu' di due volte nel corso dell'anno solare, e' disposta la revoca della registrazione.». |
| Art. 2
Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015
1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti. 2. Le misure previste dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 come modificata dal presente provvedimento, prorogate, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 14 giugno 2022 fino al 30 giugno 2023, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2023. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2023
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1939 |
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