Gazzetta n. 147 del 26 giugno 2023 (vai al sommario)
LEGGE 8 giugno 2023, n. 76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DI BOLIVIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato Plurinazionale di Bolivia (qui di seguito denominati «le Parti»),
Riconoscendo nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,
Desiderosi di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,
Consapevoli che l'incremento di tali scambi contribuira' ad una reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio di entrambi le Parti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti, si adopereranno per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, cosi' come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocita'.
Entrambe le Parti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del loro retaggio culturale.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
 

Articolo 2

Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche e di formazione, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.
 
Art. 4

Clausole finanziarie

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 

Articolo 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
Le Parti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 

Articolo 5

Le Parti, nella misura delle proprie disponibilita', fatto salvo il principio della reciprocita', favoriranno le attivita' di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici.
Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle piu' ampie facilitazioni per il loro funzionamento.
 

Articolo 6

Le Parti rafforzeranno, altresi', la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una piu' equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
 

Articolo 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.
 

Articolo 8

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Universita' o in Istituti affini, cosi' come in Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche.
 

Articolo 9

Ciascuna delle Parti si sforzera' di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.
 

Articolo 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonche' nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversita' delle espressioni culturali.
 

Articolo 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.
 

Articolo 12

Le Parti si impegnano alla collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere, attraverso misure idonee, l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali. Le Parti si atterranno altresi' agli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.
A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione atti a trasmettere, ad esempio, a sezioni speciali delle Forze di Polizia boliviana l'esperienza maturata negli anni dal Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale.
 

Articolo 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu', mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonche' iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.
 

Articolo 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche. Le Parti potranno altresi' incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.
 

Articolo 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali. Detta cooperazione sara' realizzata mediante:
a. scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti;
b. organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
c. ricerche comuni su progetti di interesse per le due Parti;
d. scambi di documentazione scientifica e tecnica;
e. partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni, e in altri programmi europei di collaborazione scientifica e tecnica.
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
 

Articolo 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di esperti di questi settori dell'altra Parte.
 

Articolo 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilita' e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.
 

Articolo 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.
Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Norme e Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprieta' intellettuale derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta' intellettuale.
Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.
 

Articolo 19

Le Parti decidono di istituire una Commissione Mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Esteri e con la partecipazione delle Istanze nazionali competenti, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.
La suddetta Commissione si riunira' ogni anno o quando si ritiene opportuno, alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
 

Articolo 20

Il presente Accordo sostituira' l'Accordo Culturale sottoscritto il 31 gennaio 1953 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 3 giugno 2002, ma non inficiera' i programmi in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a La Paz il tre marzo duemiladieci, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico