Gazzetta n. 147 del 26 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 maggio 2023
Modifica del decreto 16 agosto 2019, concernente l'adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle universita' statali.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 51-bis, comma 1, ove si specifica che al Ministero dell'universita' e della ricerca «sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la senatrice Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 5, concernente i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' e, nello specifico, l'istituzione del fondo di finanziamento ordinario delle universita';
Viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee rese in data 26 giugno 2001, nella causa C-219/99; in data 18 luglio 2006, nella causa C-119/04; e in data 15 maggio 2008, nella causa C-276/07;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, ai sensi del quale ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli;
Visto l'art. 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale il predetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63 «si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
Viste le richieste di informazioni pervenute dalla Commissione europea con riferimento al caso pilota «EU-Pilot 2079/2011», concernente la verifica della conformita' dell'articolo 26, comma 3, ultimo periodo, con la sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001, causa C-219/99;
Considerate le consolidate indicazioni interpretative fornite dalla Corte di cassazione in ordine all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (S.U. n. 19164/2017, n. 24963/2017, n. 21972/2017), all'esito dei numerosi contenziosi instaurati da queste figure di personale universitario non docente;
Visto l'articolo 11, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»;
Visto il decreto interministeriale del 16 agosto 2019, n. 765, recante «Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera»;
Considerato che, nella prevalenza degli Atenei statali italiani non si e' proceduto alla sottoscrizione del contratto integrativo di sede secondo lo schema tipo di cui al decreto interministeriale del 16 agosto 2019, n. 765;
Vista l'apertura a carico dell'Italia della procedura di infrazione n. 2021/4055 sugli ex lettori di lingua straniera presso le universita', gia' caso EU Pilot (2011)2079, chiuso negativamente, come comunicato con nota n. 971 del 2 luglio 2021;
Visto l'articolo 1, comma 305, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017» e ha previsto l'eliminazione della sottoscrizione del contratto integrativo quale condizione di ammissione al cofinanziamento;
Vista la nota prot. C (2023)77 final del 26 gennaio 2023 con la quale la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2021/4055;
Considerato che, nel citato parere la Commissione europea ha ritenuto che «La situazione di discriminazione in violazione dell'articolo 45 TFUE rilevata nelle cause C-212/99 e C-119/04 riguarda attualmente la maggior parte dei lettori a livello nazionale, e non solo quelli in servizio presso le sei universita' da cui trae origine la causa. Pertanto, se la presente procedura di infrazione trae origine dalle precedenti sentenze della Corte nelle cause C-212/99 e C-119/04, la sua portata non copre solo l'esecuzione di tali sentenze, ma si estende anche alle trentotto universita' che non hanno ancora proceduto alla ricostruzione di carriera»;
Considerato, altresi', che la Commissione ha osservato che i contratti collettivi di sede previsti dal decreto interministeriale del 16 agosto 2019, n. 765, non sono obbligatori per il semplice riconoscimento degli arretrati dovuti agli ex lettori;
Considerato, infine, che la Commissione europea ha invitato l'Italia, quale Stato membro responsabile dell'attuazione del diritto dell'UE da parte di tutti gli organismi che esercitano funzioni/poteri pubblici, ad adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto dell'UE, mediante il riconoscimento degli arretrati dovuti a ciascun ex lettore anche attraverso il versamento unilaterale degli importi dovuti a ciascun ex lettore, utilizzando la formula stabilita dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretata della successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Ritenuto che ciascuna Universita', in applicazione dell'autonomia ad essa riconosciuta dall'ordinamento nazionale, riveste in via esclusiva la qualita' di datore di lavoro e che, pertanto, e' tenuta a effettuare la predetta ricostruzione di carriera al fine di cooperare lealmente per l'attuazione degli obblighi comunitari;
Considerata la necessita' di dare esatta esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia europea rese nelle cause C-212/99 e C-119/04 e, in tal modo, superare il contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso, assicurando a ciascun avente diritto la ricostruzione di carriera secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fatti salvi eventuali trattamenti di maggiore favore contrattualmente stabiliti tra le parti;
Vista, altresi', la legge 24 dicembre 2012, n. 234, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 43 relativo al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», e, in particolare, l'articolo 38, recante «Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua», che introduce un apposito meccanismo sanzionatorio in caso di inadempimento da parte dei singoli Atenei degli obblighi previsti;
Ritenuto di integrare e modificare il decreto interministeriale del 16 agosto 2019, n. 765, in relazione ai requisiti di ammissione, ai criteri di ripartizione nonche' ai modi e ai tempi del cofinanziamento, al fine di coadiuvare le Universita' obbligate a provvedere all'esatto adempimento degli obblighi suddetti;
Acquisiti i pareri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione, espressi con note rispettivamente prot. n. 4196 dell'11 maggio 2023 e prot. n. 307 del 26 aprile 2023;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale
16 agosto 2019, n. 765

1. L'art. 1 del decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Per le finalita' di cui in premessa, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nei limiti dell'incremento di euro 8.705.000 disposto a decorrere dall'anno 2017 dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e' destinato a cofinanziare la ricostruzione di carriera, effettuata dagli Atenei statali, in favore degli ex lettori di madrelingua straniera ancorche' cessati dal servizio, secondo le prescrizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si intende per ex lettore di madrelingua straniera il soggetto che riveste o ha rivestito la qualifica di lettore di madrelingua straniera assunto ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prima della sua assunzione come collaboratore esperto linguistico.
2. Sono ammesse al cofinanziamento le Universita' statali che:
a) dall'adozione del decreto ministeriale 16 agosto 2019, n. 765, e prima dell'entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto un contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, con il quale sia stata prevista l'applicazione nei confronti degli ex lettori di madrelingua straniera, in servizio al momento della sottoscrizione, di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e proporzionale all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, con riconoscimento, previa verifica dell'attivita' svolta, degli scatti biennali almeno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del periodo di blocco degli scatti disposto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli;
b) hanno o hanno avuto alle proprie dipendenze ex lettori di madrelingua straniera per i quali non e' stata operata la ricostruzione di carriera con conseguente corresponsione delle differenze economiche ad essa connesse secondo un parametro retributivo pari a quello stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Sono esclusi dal cofinanziamento i rapporti gia' regolati da sentenze definitive passate in giudicato; da accordi transattivi stipulati successivamente all'entrata in vigore decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63; nonche' da contratti integrativi che riconoscono trattamenti economici conformi o di maggior favore rispetto al parametro retributivo stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera a).».
 
Art. 2

Termini di presentazione della domanda

1. Ciascuna Universita' statale ha l'obbligo di presentare la domanda per l'ammissione al cofinanziamento per la prima volta, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, esclusivamente mediante la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalita' differenti e' inammissibile.
2. L'Universita' statale che non ha i presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, per richiedere il cofinanziamento e' tenuta, per una sola volta, nei termini di cui al comma 1, a dichiarare espressamente la causa per la quale non accede al cofinanziamento tra una delle seguenti:
a) non avere mai avuto alle proprie dipendenze lettori di madrelingua straniera assunti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) avere gia' integralmente provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera in conformita' a quanto stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) avere gia' integralmente provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera in esecuzione di sentenze definitive passate in giudicato, di accordi transattivi stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, o di contratti integrativi che riconoscono trattamenti economici conformi o di maggior favore rispetto al parametro retributivo stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del presente decreto.
3. L'Universita' statale che abbia presentato la domanda ai sensi del comma 1, a partire dall'anno 2024, ha la facolta' di presentare domanda per partecipare al riparto di ulteriori risorse disponibili, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalita' differenti e' inammissibile.
 
Art. 3

Contenuto della domanda di cofinanziamento

1. La domanda di ammissione al cofinanziamento di cui all'articolo 2 comma 1, a pena di inammissibilita', deve contenere:
a) l'elenco dei soggetti aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del presente decreto, con l'indicazione delle generalita', della data di prima assunzione ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della data di assunzione come collaboratore esperto linguistico e della data di eventuale cessazione dal servizio, l'indicazione del periodo di lavoro effettivamente svolto;
b) per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ancorche' successivamente cessati dal servizio, la data di sottoscrizione del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e per ciascun interessato, distintamente, la quantificazione dell'importo ritenuto dovuto a titolo di arretrati, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e il trattamento economico effettivamente applicato, maturato sino al 31 dicembre 2022 o alla data di cessazione del rapporto se anteriore, distinto per ciascun anno, unitamente al computo degli interessi legali conteggiati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La quantificazione non deve tenere conto delle somme per le quali sia prescritto il relativo diritto;
c) per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), ancorche' cessati dal servizio, per ciascun interessato, distintamente, la quantificazione dell'importo ritenuto dovuto a titolo di arretrati, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e il trattamento economico effettivamente applicato, maturato sino al 31 dicembre 2022 o alla data di cessazione del rapporto se anteriore, distinto per ciascun anno, unitamente al computo degli interessi legali conteggiati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La quantificazione non deve tenere conto delle somme per le quali sia prescritto il relativo diritto.
2. La domanda di ammissione al cofinanziamento di cui all'articolo 2 comma 3, a pena di inammissibilita', deve contenere:
a) l'elenco di cui al comma 1, lettera a), aggiornato con l'indicazione dei soggetti cessati dal servizio sino al 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
b) per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), a partire dall'anno 2023, la quantificazione dell'incremento annuo del trattamento economico posto a carico dell'Ateneo, determinato quale differenza tra il trattamento economico corrisposto ai sensi del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e il trattamento retributivo effettivamente applicato prima dell'efficacia del predetto contratto integrativo;
c) per ciascun dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), a partire dall'anno 2023, la quantificazione dell'incremento annuo del trattamento economico a carico dell'Ateneo, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e il trattamento economico precedentemente applicato.
3. La domanda e' sottoscritta dal rettore e dal direttore generale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumono la responsabilita' della veridicita', completezza e correttezza dei dati, delle dichiarazioni e delle istanze in essa contenuti.
4. La domanda deve contenere, a pena di esclusione, il consenso al trattamento dei dati e delle informazioni in essa indicati ai fini della corretta gestione della procedura di cofinanziamento e delle attivita' connesse, secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
5. La domanda presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, contiene, a pena di inammissibilita', la prova dell'integrale impiego da parte dell'Ateneo delle risorse gia' ricevute ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, da documentarsi mediante le attestazioni di pagamento in favore dei soggetti aventi diritto.
6. Il Ministero si riserva la facolta' di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente ripetizione delle somme erogate mediante corrispondente decurtazione della quota di spettanza del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno successivo a quello dell'accertamento delle riscontrate incongruenze.
 
Art. 4

Rettifiche

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 comma 1, il Ministero segnala agli Atenei interessati le criticita' eventualmente rilevate e, in particolare, i nominativi che risultino presenti piu' volte negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), affinche' le Universita', previo approfondimento, procedano, quando risulti necessario, a rettificare la quantificazione dell'importo degli arretrati gia' inserita in domanda, tenendo conto dell'anzianita' di servizio maturata presso la diversa sede.
2. Quando il nominativo di cui al comma 1 e' presente anche nell'elenco di uno degli Atenei che, prima dell'entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto un contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, quest'ultimo, in conformita' alle clausole negoziali, provvede integralmente e in via esclusiva, a quantificare gli importi dovuti all'ex lettore di madrelingua straniera sino dalla data di prima assunzione ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con corrispondente rettifica della domanda di cofinanziamento da parte degli Atenei, sollevati dagli oneri economici della ricostruzione.
3. Le rettifiche alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dagli Atenei entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di segnalazione, a pena di esclusione integrale della domanda di cofinanziamento presentata dall'Ateneo inadempiente.
 
Art. 5

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'articolo 1, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca nel conto residui e nella competenza dell'esercizio 2023, sono destinate a soddisfare le domande di cui all'articolo 2, comma 1, e sono ripartite tra gli Atenei in proporzione al numero di lettori di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 1, lettera a), come rettificato ai sensi dell'articolo 4, ponderato con il tempo di servizio prestato sino al 31 dicembre 2022.
2. Le risorse iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca in conto competenza a partire dall'anno 2024 sono destinate prioritariamente agli Atenei che abbiano ricevuto un cofinanziamento inferiore rispetto agli importi quantificati nella domanda di cui all'articolo 2, comma 1 e sono ripartite in proporzione al numero dei lettori di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 1, lettera a), ponderato con il tempo di servizio prestato sino al 31 dicembre 2022. Le risorse restanti sono destinate a cofinanziare l'incremento annuo del trattamento economico di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), dichiarato da ciascun Ateneo e sono ripartite in proporzione al numero dei lettori in servizio, come risultante dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ponderato con il tempo di servizio prestato nell'anno.
3. Nella ripartizione si tiene conto di una maggiorazione pari al 20% dell'importo cofinanziato in favore delle Universita' che dall'adozione del decreto ministeriale 16 agosto 2019, n. 765, e prima dell'entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto il contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato.
4. La ripartizione avviene nel limite massimo della quantificazione operata da ciascun Ateneo e delle risorse disponibili.
 
Art. 6

Concessione del cofinanziamento

1. Il cofinanziamento, previa verifica dell'ammissibilita' della domanda, e' concesso mediante decreto del direttore generale della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore o suo delegato.
2. Entro sessanta giorni dall'erogazione del cofinanziamento, l'Universita' procede al pagamento nei confronti dei soggetti aventi diritto, fatto salvo il differimento del predetto termine per il tempo occorrente a consentire l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato e in ogni caso per un tempo non superiore a novanta giorni.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento nei confronti dei soggetti aventi diritto, l'Universita' ha l'obbligo di rendicontare, mediante apposita relazione da trasmettere attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero, i modi e i tempi di impiego delle risorse cofinanziate nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' l'elenco dei nominativi dei soggetti beneficiari del versamento e dell'importo a ciascuno di essi corrisposto. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalita' differenti e' inammissibile.
4. Entro trenta giorni dal pagamento effettuato nei confronti dei soggetti aventi diritto di cui all'elenco dell'articolo 1, comma 2, lettera a), l'Universita' trasmette attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero, la rinuncia individuale di cui all'articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalita' differenti e' inammissibile.
5. Il mancato impiego delle somme cofinanziate entro il termine di cui al comma 2, o la mancata rendicontazione dei pagamenti effettuati entro il termine di cui al comma 3, o la mancata trasmissione della rinuncia individuale di cui all'articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, comportano la decadenza dal cofinanziamento in misura proporzionale agli importi non impiegati o non rendicontati o corrisposti al soggetto per cui non si e' acquisita la rinuncia con obbligo di restituzione degli stessi e dalla possibilita' di riproporre la domanda nei termini di cui all'articolo 2, fermi gli obblighi retributivi e previdenziali incombenti sull'Universita' nella sua qualita' di esclusivo datore di lavoro.
6. In deroga alle previsioni di cui al comma 5, qualora l'Ateneo dimostri, in occasione della rendicontazione prevista al comma 3, di essersi diligentemente attivato per effettuare il pagamento nei termini di cui al comma 2 e che il mancato di impiego di risorse nei termini previsti sia stato causato da fatto non imputabile all'Ateneo, le corrispondenti decadenze di cui al comma precedente non si applicano. il Ministero, previa valutazione delle documentate motivazioni addotte dall'Ateneo, assegna un nuovo termine per provvedere non superiore a un anno. Decorso inutilmente tale termine, l'Ateneo decade dal cofinanziamento in misura proporzionale agli importi non impiegati e con obbligo di restituzione degli stessi, fermi gli obblighi retributivi e previdenziali incombenti sull'Universita' nella sua qualita' di esclusivo datore di lavoro.
 
Art. 7

Censimento degli ex lettori di madrelingua straniera

1. Al fine di agevolare lo svolgimento della procedura di cofinanziamento e assicurare l'effettivita' dei risultati da essa perseguiti, ciascun ex lettore di madrelingua straniera puo' registrarsi sulla piattaforma informatizzata a tal fine predisposta e fornire una dichiarazione recante le seguenti informazioni:
a) generalita' anagrafiche, con particolare riferimento allo status di cittadino dell'UE;
b) Universita' presso cui e' stato prestato servizio e periodo di lavoro effettivamente svolto presso ciascuno degli atenei di servizio;
c) data di prima assunzione ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) data di assunzione come collaboratore esperto linguistico;
e) data di eventuale cessazione dal servizio;
f) contenziosi eventualmente instaurati nei confronti delle Universita' di cui alla lettera b) aventi ad oggetto la ricostruzione di carriera.
2. La dichiarazione deve contenere il consenso al trattamento dei dati personali e delle informazioni inserite secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assume la responsabilita' della veridicita' dei dati e delle informazioni in essa contenute e deve essere corredata da copia del documento d'identita' in corso di validita'.
4. La dichiarazione priva dei requisiti prescritti ai commi 3 e 4 si considera non pervenuta.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 ha finalita' meramente informativa, non costituisce domanda di ricostruzione di carriera e non attribuisce diritti al soggetto dichiarante.
6. La piattaforma di cui al comma 1 e' attivata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e resta attiva per i successivi venti giorni.
7. Allo scopo di garantire la massima adesione, ciascun Ateneo statale pubblica sul proprio sito istituzionale il presente decreto, dando evidenza del termine di cui al comma 6.
 
Art. 8

Regime sanzionatorio

1. Ciascuno Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalita' indicate nel presente decreto.
2. La mancata partecipazione alla procedura determina, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 43, per l'anno 2024 l'assegnazione della quota spettante del Fondo di finanziamento ordinario, diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 24 giugno 2022, prot. n. 581 (FFO 2022).
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1897

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Avvertenza
Per la consultazione del decreto comprensivo degli allegati e' possibile collegarsi al sito del Ministero dell'universita' e della ricerca, sezione atti e normativa, al link
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa