Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2023 (vai al sommario) |
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ERRATA-CORRIGE |
Comunicato relativo al decreto 13 febbraio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 58 del 9 marzo 2023). |
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In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 16, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dopo le firme del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, deve intendersi inserito il seguente allegato A:
«Allegato A Schema di riparto e nota metodologica concernenti il contributo compensativo del minor gettito IMU a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali. Premessa. L'art. 1, comma 578 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorita' di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), anche se affidati in concessione a privati. Sono censite nella categoria E/1 anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Il successivo comma 579 ha previsto la facolta', a decorrere dal 1° gennaio 2019, per gli intestatari degli immobili sopra indicati, ovvero per i loro concessionari, di presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili in esame, censiti in categorie catastali diverse dalla E/1. Il medesimo comma 579, a seguito della modifica apportata dall'art. 93 del decreto-legge n. 104/2020, precisa che le rendite catastali rideterminate a seguito della revisione del classamento di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020 relativamente agli atti di aggiornamento presentati entro il 31 dicembre 2020. Viene altresi' precisato (comma 581) che tra le unita' immobiliari censite nella categoria catastale E/1 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Il comma 580 della medesima legge di bilancio stabilisce invece i criteri e le modalita' di accertamento delle dichiarazioni di cui all'art. 28 del regio decreto-legge n. 652/1939 (cosiddette nuove costruzioni), presentate in catasto nel corso del 2019 e relative agli immobili indicati dal comma 578. Per tali dichiarazioni la successiva revisione del classamento degli immobili dichiarati, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1, e' effettuata d'ufficio - entro il 31 marzo 2020 - dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Considerato che il classamento nella categoria catastale E1 degli immobili sopra indicati comporta effetti negativi di gettito ai fini delle imposte immobiliari locali, il comma 582 della legge di bilancio 2018 stabilisce un contributo annuo di 9,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra i comuni interessati secondo la seguente procedura: a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019; b) entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021 relativi alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. La determinazione del contributo avviene nel limite massimo dello stanziamento annuo di 9,35 milioni di euro e al fine di verificare il rispetto di tale limite, si tiene conto di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al punto a); c) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 ottobre 2022, si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Tale rettifica viene effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 22 dicembre 2020 e' stato determinato un primo importo in misura pari a 614.738,79 euro da ristorare ai comuni interessati dalle revisioni catastali in esame relativamente alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019 secondo quanto indicato nel punto a). Con il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 14 settembre 2021, e' stata invece quantificata per complessivi 1.997.731,66 euro l'integrazione del contributo spettante relativamente alla perdita di gettito riferita alle rendite proposte nel corso dell'anno 2020, secondo quanto descritto nel punto b). Con il decreto in esame, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate secondo quanto indicato nel punto c), si procede alla definizione dell'importo spettante a ciascun ente rettificando, in aumento o in diminuzione, gli importi indicati nei due decreti sopra menzionati. Determinazione del contributo a ristoro del minor gettito IMU. Con nota n. 343897 del 6 settembre 2022 l'Agenzia delle entrate ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i dati relativi alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019, ovvero d'ufficio, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019 e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. I dati in questione si riferiscono a ciascuna unita' immobiliare oggetto di variazione finalizzata alla revisione del classamento in categoria E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha inviato le seguenti tipologie di dati: i dati relativi a tutte le unita' immobiliari oggetto di una variazione presentata in catasto nell'anno 2019 e finalizzata esclusivamente alla revisione del classamento in categoria E1 secondo quanto indicato dal citato comma 579, nonche' di quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione resa in catasto nel 2019 e di successiva revisione d'ufficio effettuata ai sensi del comma 580; i dati relativi a tutte le unita' immobiliari oggetto di una variazione presentata in catasto nell'anno 2020 e finalizzata esclusivamente alla revisione del classamento in categoria E1 secondo quanto indicato dal citato comma 579; i dati relativi a tutte le unita' immobiliari oggetto di altre variazioni, presentate sempre nel corso del 2020, non espressamente codificate ai fini delle comunicazioni da rendere al Ministero dell'economia e delle finanze, ma che hanno comunque comportato una contestuale revisione del classamento in categoria E1. Atteso che per tali specifiche variazioni assumono rilievo sia i dati delle unita' immobiliari originarie che i dati delle unita' immobiliari derivate, le stesse sono state organizzate raggruppandole per ciascuna dichiarazione presentata. La prima categoria di dati fa riferimento a una lista di 62 unita' immobiliari ubicate in 11 comuni, la seconda categoria riguarda una lista di 107 unita' immobiliari ubicate in 16 comuni mentre l'ultima categoria di dati riguarda 12 dichiarazioni, ciascuna per uno o piu' immobili ubicati in 6 comuni; i comuni interessati dalle variazioni ripartite nelle tre categorie sopra indicate possono coincidere. In relazione ai dati trasmessi si evidenziano, tra l'altro, le seguenti informazioni: i dati catastali dell'immobile (comune e mappa); i dati catastali di rendita e categoria al 1° gennaio 2019 (per le variazioni di cui alla prima categoria di dati) ovvero al 1° gennaio 2020 (per le variazioni di cui alla seconda categoria di dati); i dati catastali di rendita e categoria in atti prima della proposta di rettifica; i dati catastali di rendita e categoria proposti dal contribuente; i dati catastali di rendita e categoria definitivamente accertati dall'Agenzia delle entrate. Ai fini della determinazione della perdita di gettito sono state considerate le categorie di dati sopra descritte. In particolare, per ciascun immobile sono stati assunti come dati catastali di partenza quelli relativi ai dati in atti prima della richiesta di variazione e confrontati con i dati definitivamente accertati dall'Agenzia dell'entrate per determinare la minore base imponibile ai fini IMU. Infatti il classamento nella categoria E comporta l'esenzione dall'IMU con la conseguente perdita di gettito per i comuni e anche per lo Stato se risultano interessati fabbricati in precedenza classificati nella categoria D. Alla base imponibile calcolata secondo le disposizioni vigenti in materia di IMU sono state poi applicate le aliquote comunali deliberate per le categorie interessate ottenendo il relativo ammontare di imposta. In caso di fabbricati produttivi che prima della variazione erano classificati nella categoria D la perdita di gettito e' ripartita tra Stato e comuni. Sulla base dei dati definitivi trasmessi dall'Agenzia delle entrate si rileva pertanto una perdita di gettito annua a decorrere dall'anno 2020 stimata in 5,89 milioni di euro per IMU quota Stato e 2,27 milioni di euro per IMU quota comune. Rispetto a quanto indicato nei precedenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 22 dicembre 2020 e del 14 settembre 2021, i cui importi erano stati determinati sulla base di dati non ancora definitivi, si ha quindi una riduzione di circa 0,34 milioni di euro della stima del ristoro su base annua da attribuire ai comuni a decorrere dall'anno 2020 come risulta dalla seguente tabella.
Parte di provvedimento in formato grafico
In relazione agli importi indicati nella precedente tabella, i comuni che hanno provveduto ad accertare gli importi provvisori risultanti dai precedenti decreti per i quali il ristoro definitivo e' inferiore rispetto a quello accertato, procederanno ad iscrivere nella parte spesa del bilancio di previsione, come trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali - Ministeri, la differenza tra il contributo stimato per tutte le annualita' del triennio 2020-2022, iscritto in bilancio, e il contributo definitivamente attribuito per il medesimo triennio, come risultante dalla tabella 2. Considerato che i ristori determinati con i citati decreti del 22 dicembre 2020 e del 14 settembre 2021 non sono stati ancora erogati dal Ministero dell'interno, i comuni provvederanno ad emettere una reversale di entrata a valere sull'accertamento registrato per ogni annualita' 2020, 2021 e 2022, che verra' portata parzialmente in compensazione con il mandato versato in quietanza di entrata ed emesso a valere sull'impegno registrato tra i trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali - Ministeri, relativo al contributo a ristoro non spettante per il triennio 2020-2022 di cui al periodo precedente. Nella tabella 2 si riportano pertanto gli importi da erogare ai comuni interessati sia per il triennio 2020-2022 sia a regime dal 2023, determinati sulla base dei dati definitivi:
Parte di provvedimento in formato grafico » |
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