Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 17 maggio 2023
Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonche' definizione dei criteri e modalita' di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.


IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 10, comma 8, e l'art. 14, comma 6;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;
Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility -Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, l'art. 7, comma 3;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria del 4 maggio 2023;
Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 maggio 2023 (Repertorio Atti n. 110/CSR);

Decreta:

Art. 1

Istituzione del Comitato nazionale ITS Academy

1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato nazionale ITS Academy (di seguito Comitato), composto da dodici membri cosi' indicati: uno dal Ministero dell'istruzione e del merito, con funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I membri di cui al comma 1 sono indicati dagli altri Ministeri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni successivi, alla relativa nomina ai fini della costituzione del Comitato. L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni.
3. Sono membri del Comitato a tutti gli effetti tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome assicurando, secondo un principio di rotazione, la rappresentanza delle tre macroaree territoriali del Paese (Nord, Centro, Sud), e i cui nominativi vengono comunicati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni successivi, alla relativa nomina, ai fini della costituzione del Comitato.
In analogia a quanto previsto dal comma 2, l'incarico di rappresentante delle regioni ha durata triennale e puo' essere rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni.
4. Ferma restando la possibilita' di sostituire uno dei membri di cui ai commi 1 e 3 ciascuna amministrazione, nazionale e regionale, indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente.
5. Il Presidente del Comitato, anche su proposta di almeno cinque componenti, puo' invitare ai lavori rappresentanti degli ITS Academy, nonche' esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione, o ulteriori esperti, i quali partecipano senza diritto di voto.
 
Art. 2
Compiti e modalita' di funzionamento del Comitato nazionale ITS
Academy

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il Comitato svolge compiti di consulenza e proposta, nonche' di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali degli studenti e delle Fondazioni ITS Academy, al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
2. Il Comitato propone in particolare:
a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attivita' formative adottati dalle regioni, fatta salva in assenza di indicazioni in tal senso l'autonomia delle regioni, data la propria competenza in materia;
b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;
c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento, nonche' le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
d) la diffusione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
e) criteri e modalita' per la costituzione delle rti di coordinamento di settore e territoriali per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra Fondazioni ITS Academy di regioni diverse, nonche' per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;
f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica definita a livello nazionale dal decreto attuativo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022 e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.
3. Le sedute del Comitato sono valide se partecipa almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla meta' piu' uno dei partecipanti. Il Comitato puo' organizzare i lavori istruttori su specifiche tematiche per sottogruppi ai quali possono partecipare, su richiesta del Presidente, rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), delle Fondazioni ITS Academy, nonche' esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, nonche' ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente, su richiesta del Ministro dell'istruzione e del merito o quando almeno un terzo dei componenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1, ne faccia richiesta motivata.
4. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di rappresentanti dell'INDIRE, dell'ANPAL, e dell'INAPP, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di promuovere la continuita' tra i percorsi di istruzione tecnica e professionale e i percorsi formativi offerti dagli istituti tecnologici superiori, il Comitato opera in raccordo con l'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'art. 28, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e con la rete nazionale delle scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
6. Per lo svolgimento dei lavori del Comitato svolge le funzioni di supporto amministrativo la direzione generale competente in materia di ITS Academy.
7. Per la partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2023

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1856