Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 maggio 2023
PSRN 2014-2020 sottomisura 4.3 - Modifica dell'art. 10.4 e allegato 12 del bando di selezione proposte progettuali.


L'AUTORITA' DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 -
SOTTOMISURA 4.3

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;
Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalita' del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilita' delle spese;
Vista la decisione della Commissione europea n. C (2015) 8312 del 21 novembre 2015 con la quale e' stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C (2019) 8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale e' stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;
Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 -Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;
Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 e' stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonche' le modalita' di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario e' tenuto ad adempiere ed al cui rispetto e' correlata l'erogazione degli aiuti concessi;
Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui e' stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati;
Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue;
Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 (art. 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento»;
Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484 che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalita' previste dall'art 10.1, nel numero massimo di sei all'anno»;
Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale e' stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;
Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 che ha modificato l'art. 10.3 e gli Allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (Allegato n. 3) ed alla Tabella delle riduzioni e sanzioni (Allegato n. 12);
Visto il decreto del 22 marzo 2022 n. 0132109 che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali.
Considerato che:
il bando di selezione, come modificato dal decreto n. 0132109 del 22 marzo 2022, dispone all'art. 10.4 che «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025»;
l'Allegato 12 - Tabella riduzioni e sanzioni al bando di selezione, dispone:
alla sez. 2 - Elenco degli impegni ed obblighi e delle riduzioni applicabili, codice A1, «La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attivita' oggetto dell'operazione»;
alla sez. 3 - Indici di verifica, punto A) Impegni, primo capoverso «A1 La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attivita' oggetto dell'operazione».
Considerato che il comma 3 dell'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 prevede che il collaudo finale o la verifica di conformita' deve avvenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o delle prestazioni e che questo termine, in casi di particolare complessita', puo' essere esteso fino ad un massimo di dodici mesi;
Ritenuto opportuno, vista la complessita' delle opere infrastrutturali finanziate dall'operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue e le tempistiche amministrative ad esse correlate di:
incrementare il termine previsto per la domanda di pagamento del saldo tenendo conto della tempistica prevista per l'emissione dei collaudi;
modificare conseguentemente il termine attualmente previsto «centottanta giorni» indicato all'art. 10.4 comma 1 del bando di selezione e nell'allegato 12 alle sezioni 2 e 3;
modificare altresi' all'allegato 12 alle sezioni 2 e 3 la data «30 giugno 2023» con «30 giugno 2025» in conformita' a quanto previsto all'art. 10.4 del bando come da ultimo modificato con decreto del 22 marzo 2022 n. 0132109;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, sono apportate le seguenti modifiche:
1) l'art. 10.4 comma 1, nella parte in cui dispone «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023» e' cosi' modificato:
«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025»;
2) la tabella riduzioni e sanzioni, sez. 2 - Elenco degli impegni ed obblighi e delle riduzioni applicabili, codice A1, nella parte in cui dispone «La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attivita' oggetto dell'operazione» e' cosi' modificata:
«La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attivita' oggetto dell'operazione».
3) nella tabella riduzioni e sanzioni, sez. 3 - Indici di verifica, punto A) Impegni, il primo capoverso «A1 La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attivita' oggetto dell'operazione» e' cosi' modificato:
«A1 La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attivita' oggetto dell'operazione».
 
Art. 2

Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.politicheagricole.it) e della rete rurale nazionale e sito PSRN.
Roma, 3 maggio 2023

L'Autorita' di gestione: Angelini

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023, n. 941

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Avvertenza:
Il testo integrale del provvedimento e' disponibile al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/19563