Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 28 aprile 2023 |
Modifiche al decreto 1° febbraio 2018, recante: «Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; Visto in particolare, l'art. 15-quater, «Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po», comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, il quale prevede che: «Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, e' autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27, «Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2018, n. 98; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; Visto in particolare, l'art. 10, comma 11-quinquiesdecies, del predetto decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha previsto che «I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi». Considerato che si rende necessario procedere alla modifica del decreto 1° febbraio 2018, n. 27, per effetto della norma sopra citata;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27 - Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori.
1. L'art. 2, comma 1, del decreto 1° febbraio 2018, n. 27, e' sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi entro e non oltre il 30 giugno 2024». |
| Art. 2 Modifiche e integrazioni all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27 - Erogazioni e modalita' di rendicontazione e monitoraggio.
1. L'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 27, e' sostituito dal seguente: «Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti attuatori, che non abbiano ancora provveduto, implementano, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la banca dati delle amministrazioni pubbliche». 2. All'art. 3, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere finanziate, identificate dal CUP, sono classificate automaticamente sul citato sistema ai fini del successivo monitoraggio». |
| Art. 3 Modifiche e integrazioni all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27 - Revoche.
1. L'art. 4, comma 1, del decreto 1° febbraio 2018, n. 27, e' cosi' modificato: «Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi: a) mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, verificato tramite il sistema informativo di cui all'art. 3, comma 4-bis, sulla base dei seguenti dati: 1. la data di fine effettiva della progettazione definitiva e/o esecutiva nell'iter procedurale del progetto per verificare l'approvazione delle progettazioni definitive/esecutive degli interventi su ponti esistenti; 2. la data di aggiudicazione rilevata tramite il sistema informativo ANAC del CIG lavori associato al CUP oggetto di finanziamento per verificare l'aggiudicazione dei lavori per interventi su ponti esistenti; 3. la data fine effettiva della progettazione definitiva nell'iter procedurale del progetto per verificare l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di nuovi ponti. b) nel caso di violazioni, accertate a seguito di attivita' di controllo di cui all'art. 5, delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici; c) in caso di mancata realizzazione dell'opera, intendendo come tale il mancato avvio dei lavori verificato attraverso la data di inizio effettiva dell'esecuzione dei lavori nell'iter procedurale del progetto; d) mancato aggiornamento dei dati contenuti nel sistema di cui all'art. 3, comma 4-bis, da intendersi come la mancata alimentazione dei seguenti dati: 1. quadro economico; 2. cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi; 3. iter procedurale di progetto; 4. finanziamenti. 2. All'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le verifiche predette sono svolte periodicamente sulla banca dati di cui all'art. 3, comma 4-bis, dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, come previsto all'art. 5, comma 1». 3. All'art. 4, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «4. La revoca delle assegnazioni e' disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali». |
| Art. 4 Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27 - Controllo e disposizioni finali.
1. L'art. 5, comma 1, del decreto 1° febbraio 2018, n. 27, e' sostituito dal seguente: «La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali verifica lo stato di attuazione attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche', anche tramite gli Uffici territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, procedendo a verifiche e ispezioni sugli interventi finanziati per la verifica dello stato di attuazione». |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. La denominazione della direzione generale indicata nel decreto 1° febbraio 2018, n. 27, e' sostituita in tutti i casi in cui viene citata, dalla denominazione «Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. 2. Fatto salvo quanto espressamente modificato e integrato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1832 |
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