Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 maggio 2023
Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (Marpol) come modificata dal relativo protocollo del 1978 in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
Visto il regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che definisce le modalita' di smaltimento dei rifiuti alimentari, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, classificati in categoria 1;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la parte IV in materia di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti, in particolare l'art. 7, concernente i criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001 recante «Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 7, del predetto decreto, rubricato «Conferimento dei rifiuti delle navi», il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del sopra citato decreto ministeriale del 22 maggio 2001 secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e agli obiettivi di economia circolare;
Tenuto conto che detti rifiuti alimentari si identificano ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, con i rifiuti alimentari provenienti dai mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, classificati in categoria 1 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f);
Ravvisata pertanto la necessita' di procedere ad una revisione del sopra citato decreto ministeriale 22 maggio 2001;
Tenuto conto che sussistono specifiche criticita' sul territorio nazionale, ovvero discariche non fornite di reti di protezione per i volatili, in forza delle quali risulta necessario assicurare un maggiore livello di cautela sanitaria relativamente ai rischi di trasmissione di possibili malattie agli animali;
Ritenute non attuabili le disposizioni di smaltimento in discarica previste dall'art. 12, lettera d), del regolamento n. 1069/2009, senza contestuale adozione di idonee misure di barriera atte ad impedire l'accesso di animali selvatici, volatili compresi, nelle discariche;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano ai:
a) rifiuti alimentari di origine animale intesi come i residui dell'alimento costituito da sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivanti, formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione europea, del quale il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, conferiti dal comandante di una nave o di un aereo, classificati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nella categoria 1;
b) rifiuti alimentari di origine non animale che siano venuti a contatto con rifiuti alimentari di origine animale provenienti da Paesi extra UE, di cui alla lettera a);
c) ai rifiuti alimentari provenienti da Paesi UE che siano riuniti o venuti a contatto con i rifiuti di cui alle lettere a) e b).
2. Ai fini della prevenzione del rischio di infezioni per gli animali, determinato dall'eventuale ingresso nella catena alimentare dei rifiuti di cui al comma 1, gli stessi sono gestiti ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 2

Modalita' di gestione dei rifiuti alimentari

1. In ogni fase della gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 del presente decreto, compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata qualsiasi dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
2. Dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i rifiuti di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere trasportati utilizzando appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani non pericolosi, riportando l'indicazione «materiale di categoria 1 destinato solo allo smaltimento».
3. I rifiuti di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1069/2009, devono essere smaltiti mediante una delle seguenti modalita':
a) in impianti di incenerimento, mediante termovalorizzazione, situati nella regione del porto di sbarco o, qualora non sia possibile nel territorio regionale, in quello di altra regione secondo il principio di prossimita';
b) in discarica per rifiuti non pericolosi, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalita' precisate al comma 5 del presente articolo;
c) in discarica autorizzata nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed in particolare dei parametri relativi al carbonio organico totale (TOC) ed al carbonio organico disciolto (DOC) risultanti dall'analisi dei rifiuti.
4. La termodistruzione di cui al comma 3, lettera a), puo' essere effettuata in impianti autorizzati all'incenerimento di rifiuti urbani adottando misure idonee a prevenire rischi per gli operatori.
5. Lo smaltimento in discarica, previa sterilizzazione, di cui al comma 3, lettera b), deve avvenire secondo le seguenti condizioni:
a) la sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica con il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility assurance level) non inferiore a 10-6 e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94, e successive modifiche e integrazioni;
b) il procedimento, al fine della riduzione della putrescibilita', deve comprendere anche l'essiccamento.
6. Lo smaltimento in discarica autorizzata di cui al comma 3, lettera c), puo' avvenire senza preliminare sterilizzazione nel rispetto dei limiti di ammissibilita' in discarica, stabiliti dagli articoli 7, comma 3, 7-bis, commi 1 e 2, allegati 5, 6 e 8 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. In tal caso le discariche di cui al precedente periodo devono garantire la presenza di elementi di barriera, efficaci ed efficienti, tali da impedire l'accesso di animali, compresi i volatili.
 
Art. 3

Modalita' di sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori

1. Le imprese che gestiscono i servizi portuali e aeroportuali per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere registrate ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE 1069/2009 per il trasporto di rifiuti alimentari di categoria 1 provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. E' fatta salva la previsione del riconoscimento laddove lo richieda il regolamento, in rapporto all'attivita' svolta dall'operatore.
2. Gli operatori quotidianamente raccolgono, identificano e trasportano i rifiuti alimentari di bordo senza indebiti ritardi in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali.
3. I carrelli o contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono essere prelevati e trasportati direttamente presso gli appositi centri di raggruppamento dove sono effettuate le operazioni di cernita dei residui dei pasti consumati a bordo.
4. Fino all'avvio delle operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame e stoviglie, presso gli appositi centri di raggruppamento, i carrelli o i contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono restare chiusi e sigillati.
 
Art. 4

Vigilanza

1. La vigilanza relativa alle operazioni di sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori, utilizzati per i rifiuti di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' la vigilanza relativa alle attivita' di gestione dei medesimi, all'interno del sedime portuale ed aeroportuale, e' esercitata dagli uffici di sanita' marittima o dai posti di controllo frontalieri.
2. Laddove, presso porti o aeroporti, non siano presenti gli uffici di cui al comma 1, le funzioni di vigilanza sono svolte dal servizio veterinario dell'ASL competente.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, e' abrogato.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2023

Il Ministro della salute
Schillaci
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1878