Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 giugno 2023
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 923/2010 della Commissione del 14 ottobre 2010 con il quale e' stata registrata l'Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 2510-2013;
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere con sede in piazza indipendenza n. 2 - Badoere di Morgano (TV) - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo;
Considerato che dai riscontri effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dalla Regione Veneto, e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere soddisfi tale condizione.
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto con comunicazione protocollo PQAI4 n. 0014333 del 12 gennaio 2023 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 6 maggio 2023 a seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, tenutasi a Badoere di Morgano (TV) in data 20 aprile 2023 con il quale e' stata resa pubblica la Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 6 maggio 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione «Asparago di Badoere» IGP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie bianco e verde - e' riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (UE) N. 1151/2012.

 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO

«Asparago di Badoere»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

DOP() IGP(X)

1. Denominazione (Denominazioni)
2. Stato membro o paese terzo:
Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto:
classe: 1.6: prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus - specie Officinalis varieta', «Thielim», «Zeno», «Grolim», «Cumulus», «Darzilla», «Hercolim», «Marco», «Vittorio», «Giove», «Avalim», «Dariana» per la tipologia «bianca»; varieta' «Eros», «Thielim», «Grolim», «Cumulus», «Magnus», «Giove», «Vittorio», «Avalim», «Dariana» per la tipologia verde.
All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» IGP per entrambe le tipologie deve essere: intero, sano, privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato, pulito, di aspetto e di colore fresco, privo di parassiti, privo di danni provocati da parassiti, privo di ammaccature, privo di umidita' esterna anormale, privo di odore e/o sapore estranei, croccante, non vuoto, non pelato. Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale.
In particolare, «Asparago di Badoere» IGP bianco, di categoria extra, presenta una conformazione del turione diritta con apice molto serrato; il colore e' bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
Il sapore e' dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili; il calibro e' compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio; la lunghezza e' compresa tra i 14 e i 22 cm, con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
L'«Asparago di Badoere» IGP bianco, di categoria prima, rispetto a quello di categoria extra, presenta le stesse caratteristiche di conformazione, colore, sapore, lunghezza, ad eccezione delle dimensioni del calibro da 10 a 22 mm con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
L'«Asparago di Badoere» IGP bianco di categoria Seconda, presenta il turione con punta, apice anche leggermente sfiorito; il colore: bianco, con possibili sfumature rosate; il calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione; la lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.
L'«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria extra, presenta una conformazione del turione diritta, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato; il colore della parte apicale e' verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee, mentre quello della parte basale (non superiore al 5 % del turione) verde con variazioni violacee fino al bianco; il sapore e' dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente, il calibro e' compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo; la lunghezza e' compresa tra i 18 e i 27 cm con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
L'«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria prima, rispetto a quello di categoria extra, presenta le stesse caratteristiche di conformazione, colore, sapore, ad eccezione delle dimensioni del calibro, che sono comprese tra 8 e 22 mm con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo, e della lunghezza, compresa tra i 16 e i 27 cm, con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
L'«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria seconda, presenta il turione con punta, apice con leggera sfioritura; il colore: verde con possibili sfumature violacee; il calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione; la lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione. Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.
In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, sono ammesse tolleranze per un massimo del 3 % in peso di turioni non conformi alla lunghezza e al calibro indicati.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
-
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi produzione dell'«Asparago di Badoere» dalla coltivazione alla raccolta avvengono nell'area geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Al fine di consentirne la commercializzazione e preservare le caratteristiche qualitative citate al punto 3.2, gli asparagi a denominazione «Asparago di Badoere» IGP devono essere confezionati nella zona di produzione in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare.
Il confezionamento dell'«Asparago di Badoere» deve avvenire nella zona indicata al punto 4 al fine di garantire la tracciabilita', il controllo e per preservare l'«Asparago di Badoere» da scadimento qualitativo dovuto a traumi o lesioni che determinano annerimenti e alterazioni delle caratteristiche qualitative, nel corso della fase di trasporto del prodotto non confezionato.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» IGP con specifico riferimento alla tipologia - verde, bianco, o verde e bianco - confezionata, il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la categoria commerciale extra o prima o seconda accompagnata dalla dicitura «destinato esclusivamente alla trasformazione», il calibro nonche' quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» IGP comprende i Comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, in Provincia di Padova; Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco in Provincia di Treviso e Scorze' in Provincia di Venezia.
5. Legame con la zona geografica
Il legame tra la zona geografica e l'«Asparago di Badoere» e' basato sulla qualita'.
Le due tipologie di asparago afferenti alla denominazione «Asparago di Badoere» si caratterizzano per un rapido sviluppo assicurando cosi' turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosita' e un colore particolarmente brillante e dal punto di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte al punto 3.2.
La compresenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, di seguito evidenziate, costituisce un elemento imprescindibile a garanzia della qualita' e dell'originalita' dell'«Asparago di Badoere», poiche' concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.
La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» e' caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15 °C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30 °C. Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo primaverile ed autunnale.
Queste condizioni escludono la necessita' di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, all'«Asparago di Badoere» una qualita' ottima. Il territorio, inoltre, e' caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi Sile, Zero, Dese e gli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi. Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessita' di intervenire con concimazioni oltre a quelle normalmente previste; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni. La zona di produzione e' caratterizzata da terreni sciolti. La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» e' possibile solo in terreni profondi a tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in profondita' (caranto).
Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione: l'origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.
Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'«Asparago di Badoere» nelle tipologie bianco e verde come una delle produzioni locali piu' pregiate del Veneto. Vale la pena altresi' ricordare che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi a livello provinciale spinse l'amministrazione comunale di Morgano ad organizzare fin dal 1968 la «I Mostra provinciale dell'asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.
Un'attivita' che e' fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione, dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione. La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualita' e l'artigianalita', unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata, consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorieta' del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Asparago di Badoere» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 2023.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione e' consultabile sul sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/18909
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: Cafiero
 
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle liliacee - genere asparagus - specie officinalis varieta', «Thielim», «Zeno», «Grolim», «Cumulus», «Darzilla», «Hercolim», «Marco», «Vittorio», «Giove», «Avalim», «Dariana» per la tipologia «bianca»; varieta' «Eros», «Thielim», «Grolim», «Cumulus», «Magnus», «Giove», «Vittorio», «Avalim», «Dariana» per la tipologia «verde».
All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» IGP per entrambe le tipologie, bianco e verde, deve essere:
intero;
sano;
privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;
pulito;
di aspetto e di colore fresco;
privo di parassiti;
privo di danni provocati da parassiti;
privo di ammaccature;
privo di umidita' esterna anormale;
privo di odore e/o sapore estranei;
croccante;
non vuoto;
non pelato.
Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare: «Asparago di Badoere» I.G.P. . Bianco.
Categoria extra:
conformazione: turione diritto; apice molto serrato;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;
lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
Categoria prima:
conformazione: turione diritto; apice serrato;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 10 mm a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;
lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
Categoria seconda:
conformazione: turione con punta, apice anche leggermente sfiorito;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione;
lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria seconda sono destinati esclusivamente al settore della trasformazione.
«Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde
Categoria extra:
conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato;
colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;
lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
Categoria prima:
conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice serrato;
colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 8 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;
lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
Categoria seconda:
conformazione: turione con punta, apice con leggera sfioritura;
colore: verde con possibili sfumature violacee;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 8 a 30 mm; lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione;
lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria seconda sono destinati esclusivamente al settore della trasformazione.
In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte sono ammesse tolleranze massime del 3% in peso di turioni non conformi alla lunghezza e al calibro indicati.

 
Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e confezionamento dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. comprende, nell'ambito delle Province di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;
Provincia di Treviso: Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco;
Provincia di Venezia: Scorze'.
All'interno di detta area geografica la produzione dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. puo' avvenire esclusivamente nei terreni che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6.

 
Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potra' avvenire in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno, con una densita' massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro. In ogni caso la coltura non potra' succedere a se stessa o ad altre liliacee per un minimo di trentasei mesi; e' fatto, inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di dodici mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.
Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica.
Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unita':
azoto (N) 150 kg/ha;
fosforo (P205) 100 kg/ha;
potassio (K20) 200 kg/ha.
L'impianto inoltre, dovra' essere mantenuto in perfetta efficienza mediante una regolare attivita' di controllo delle infestanti che potra' avvenire sia con mezzi meccanici che con interventi chimici.
A partire dalla data di impianto e per almeno diciotto mesi, cioe' nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento delle piante, e' vietata la raccolta di qualsivoglia turione.
Per la tipologia bianco e' obbligatorio effettuare una baulatura ed una pacciamatura delle piante mediante l'utilizzo di un film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.
La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovra' avvenire - conclusa la fase di rafforzamento tra il primo febbraio e il 30 giugno di ogni anno.
La quantita' massima/ettaro dopo la toilettatura non potra' superare i 10.000 kg. sommate le categorie extra, prima e seconda.

 
Art. 6.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» e' caratterizzata da una temperatura media ponderata di circa 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.
Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo primaverile ed autunnale.
Queste condizioni escludono la necessita' di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualita' ottima.
Il territorio, inoltre, e' caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e degli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.
Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessita' di intervenire con concimazioni oltre a quelle definite all'art. 5; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni. La zona di produzione e' caratterizzata da terreni sciolti.
La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» e' possibile solo in terreni profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in profondita' (caranto).
Terreni cosi' caratterizzati garantiscono agli asparagi di Badoere un rapido sviluppo assicurando cosi turioni che, dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosita' e un colore particolarmente brillante e dal punto di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte all'art. 2.
La compresenza di tali condizioni costituiscono un elemento imprescindibile a garanzia della qualita' dell'«Asparago di Badoere» poiche' concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.
Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione la cui origine sembra risalire alla conquista da parte dei romani delle terre venete.
Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.
La coltivazione specializzata della pianta, comunque, e' pero' piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso disponibile, nella stagione primaverile (periodo nel quale, precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato impiego.
Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle produzioni locali piu' pregiate del Veneto.
Vale la pena altresi' ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968 la «Prima mostra provinciale dell'asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.
Un'attivita' che e' fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione.
La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualita' e l'artigianalita' unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorieta' del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».

 
Art. 7.

Controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012; l'organismo preposto alla verifica e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) -I- via San Gaetano n. 74, tel. (39) 0445 313011, e-mail: csqa@csqa.it, Pec: csqa@legalmail.it

 
Art. 8.

Etichettatura

AI fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.
I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:
in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia confezionata: bianco, verde o bianco e verde;
gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;
la categoria commerciale, extra o prima;
la categoria commerciale seconda accompagnata dalla dicitura «destinato esclusivamente alla trasformazione», secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;
il calibro;
nonche' quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale etichetta potra' riportare altresi' altre indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovra' essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.
Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e' costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano e' presente il prodotto con la stilizzazione grafica di cinque asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della costruzione architettonica della barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe.
Il logo e' realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di quattro colori presenti nella scala cromatica:
pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV;
bordo che racchiude tutto il logo 100% P293CV;
tratto che disegna gli asparagi 100% P410CV;
tratto che raggruppa i cinque asparagi a forma di mazzo 80% P471CV;
area a forma di onda che suddivide i due piani grafici 100% P293CV;
bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda 70% P293CV;
facciata esterna della barchessa 100% P155CV;
traccia tetto barchessa 80% P471CV;
profilo cornice su tetto barchessa 100% P410CV;
profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata barchessa 100% P410CV;
tracce delimitanti le colonne 100% P410CV;
parte in luce basamento colonne 40% P410CV;
parte in ombra basamento colonne 60% P410CV;
capitello colonne 60% P410CV;
parte superiore al capitello colonne, parte in ombra 80% P471CV;
parte superiore al capitello colonne, parte in luce 60% P471CV;
filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco 100% P471CV;
zona in ombra parte superiore sagoma arco portico 100% P410CV;
zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico 80% P410CV;
sagome finestre/porte e pavimento interno portico 100% P410CV;
parete verticale interno portico 60% P410CV;
area cielo 20% P293CV.
Scritta «Asparago di Badoere» 100% Bianco.


Parte di provvedimento in formato grafico