Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44
Testo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni centrali

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le ((quote)) di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 ((annesso al presente decreto;)) le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13((, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41)).
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 ((annesso al presente decreto)) sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', le unita' di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalita' tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica ((nonche' di ingegneria idraulica e ambientale)) in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unita' da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo puo' essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.
((b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'.
4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalita'. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026.))

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessita' assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti ((non inferiore al 10 per cento e)) non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalita' specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attivita' di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilita'.
6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, cosi' come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale gia' in servizio a tempo indeterminato ((presso l'ENIT)) - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attivita' strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.
7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».
8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale; affari generali e attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.››;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.››.
c) all'articolo 54-quater, le parole: «e' pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7».
9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
((9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal seguente:
«4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito e' riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non puo' operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unita', appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita' e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma e' computato nel numero dei posti previsti per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».))

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «((nonche' dei titolari)) di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;
b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' politica competente».
((11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni.))
12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unita' di personale collocato ((fuori ruolo o in posizione di)) comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. ((All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» e' sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilita' amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilita' di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.))

13. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,)) ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa:
a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;
g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 ((annui a decorrere dall'anno 2024)) per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
m) per il Ministero dell'universita' e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 13)), pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui ((a decorrere dall'anno 2024)), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno ((2023 e)) 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno ((2023 e)) 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno ((2023 e)) 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno ((2023 e)) 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno ((2023 e)) 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 84.179 euro per l'anno ((2023 e)) 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno ((2023 e)) 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno ((2023 e)) 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno ((2023 e 22.350 euro annui)) a decorrere dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno ((2023 e)) 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno ((2023 e)) 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
((14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;
c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA».
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalita' determinati dall'ANSFISA»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni e' svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».
14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilita' per le quali si riscontra una maggiore difficolta' di inserimento lavorativo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche)
1.-14. (Omissis)
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al 31
dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la
copertura dei posti delle rispettive articolazioni che
rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le
quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella
misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui al presente
comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche».
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1.-5. (Omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri), convertito con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri) - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari
degli interventi PNRR) - 1. Al fine di migliorare e rendere
piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di
gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i
decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi',
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' assegnate, la
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale
generale ovvero dell'unita' di missione di livello
dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 del
decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite
all'unita' di missione istituita ad altra struttura di
livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia'
esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura
dirigenziale di livello generale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di
missione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-ter del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia)
1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 - (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 937, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"1.-936. (Omissis).
937. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del
piano triennale del fabbisogno del personale, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' della vigente dotazione organica, a bandire
una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un contingente massimo di
personale pari a 56 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le
assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001."
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 6-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca)
1.- 6. (Omissis)
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 940 e 941
della citata legge 30 dicembre 2020 n. 178:
1.-939. (Omissis)
«940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono
autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa di
724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del
comma 941.
941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a
1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021,
quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a
decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 35, primo periodo
del comma 5-ter del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale)
1.-5-bis. (Omissis)
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione.
(Omissis).»
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)
1. (Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
"Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni)
1.-8. (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 , nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Alle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica al raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 3 e 4 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1.-2. (Omissis)
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9. (Personale della Presidenza)
1. (Omissis)
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo)
1.-2. (Omissis)
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda
colonna, allegata al presente decreto. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi
ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica
dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per
le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo
54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999,
introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17-quinquies, comma
1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
"Art. 17-quinquies. (Assunzione di personale presso il
Ministero della transizione ecologica) - 1. Al fine di
consentire l'attuazione delle politiche di transizione
ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le
funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' di conseguire gli obiettivi di
decarbonizzazione e di politica ambientale assunti
nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi
collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre
2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4
novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 (108) il
Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato, mediante procedure
concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita'
semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, due centodiciotto unita'
di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione
tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea
specialistica o magistrale. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76:
«Art. 10. Misure per lo svolgimento delle procedure per
i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione
iniziale
1.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale
in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi
effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. - 7.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee
guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione
penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia
minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione»
fino a: «F1,» sono soppresse e la parola: «219.436» e'
sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo profilo
professionale, di cui al secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III, posizione
economica F1, ivi incluse le 5 unita' con particolare
specializzazione professionale di cui al secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del
personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 4 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Crediti formativi universitari ed inserimento
nel mondo del lavoro)
1.-3. (omissis)
4. A favore degli operatori volontari che hanno
concluso il servizio civile uni-versale senza demerito e'
riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei
concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale
indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando
i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei
li-miti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo
periodo non puo' operare integralmente o parzialmente,
perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla
medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono
utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".»
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 28
settembre 2000, n. 227, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 5 (Riserva dei posti e preferenze)
1. Nei concorsi per l'ammissione alle carriere
direttive e di concetto le riserve di posti previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 52 (Disciplina delle mansioni)
1. (omissis)
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3-bis,
del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 (Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12. (Personale)
1.-3 (omissis)
3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in
possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel
ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano
prestato servizio continuativo per almeno due anni presso
la medesima Agenzia.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 8.1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali)
1.-8. (omissis)
8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale
altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di
personale, nel limite di cinquanta unita', appartenente
alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti
e alle societa' a controllo pubblico, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e
privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si
applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento
dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo
del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a),
non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
presente comma. Al relativo inquadramento si provvede,
mediante apposite selezioni, con le modalita' e le
procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato
ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione
delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle
competenze acquisite, dei requisiti di professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale
inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente
comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per
il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma
8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del personale
dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi
criteri di cui al quarto periodo del presente comma con
provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato
articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,
entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il
personale di cui al terzo periodo del presente comma e'
computato nel numero dei posti previsti per la prima
operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma
4.»
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 2021, n. 223 (Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale):
«Art. 5. (Direttore generale dell'Agenzia)
1.-2. (Omissis)
3. Il direttore generale, sentito il Vice direttore
generale:
adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento
dell'Agenzia. A tal fine, ne definisce gli indirizzi e ne
coordina le attivita', adottando ogni iniziativa idonea al
miglior espletamento delle funzioni dell'Agenzia;
adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia,
individuando gli obiettivi da conseguire, assegnandoli ai
Capi dei Servizi;
dispone le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i
trasferimenti e gli incarichi del personale;
adotta i provvedimenti necessari per l'impiego delle
risorse strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi e
direttive per il loro migliore impiego;
adotta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
dell'Agenzia;
assicura, sulla base delle determinazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'attuazione degli
indirizzi del CIC e l'esecuzione delle deliberazioni
assunte dagli organismi che presiede.»
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8:
«Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni)
1. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1,
commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2022.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma
e' soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione di
cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per
l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in
data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per
l'assunzione di 825 funzionari per attivita'
amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate,
di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata
al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon
andamento ed economicita' della pubblica amministrazione,
l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di
reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario
amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro
completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei
candidati che hanno riportato un punteggio utile per
accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di
assunzione previsti dalla legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative
all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre
2012; a tal fine, e' considerato il limite di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come vigente al 31 dicembre 2010.
[6. I termini di efficacia delle graduatorie per
assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre
2012.]
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del
personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche'
di personale destinato all'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori
socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione
gia' avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nei limiti delle risorse gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine
destinate, a decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima
di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo, deve procedere al riassetto
organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma
7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a
tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per
l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo e
funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo
temporaneo del contingente di personale in servizio presso
il Dipartimento della funzione pubblica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo
articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2023.
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' aggiunta la seguente: «Interventi di carattere
sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14:
«Art. 8. (Proroga di termini in materia di giustizia)
1.-8.bis (omissis)
8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a
decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1.-13. (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della
direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20 (Organismo investigativo nazionale)
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti opera l'Organismo investigativo nazionale, di
seguito «Organismo investigativo», costituito da un ufficio
dirigenziale di livello non generale tra quelli della
Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e
marittime prevista dal vigente regolamento di
organizzazione dello stesso Ministero. Al fine di
garantirne la piena autonomia funzionale, l'Organismo
investigativo e' posto alle dirette dipendenze del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e non rientra tra gli
uffici di diretta collaborazione.
2. L'Organismo investigativo assolve ai propri compiti
in piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. L'Organismo investigativo, al quale
e' preposto quale responsabile un dirigente di livello non
generale della Direzione generale di cui al comma 1, si
articola in un numero massimo di tre uffici di livello
dirigenziale non generale. L'Organismo investigativo e'
indipendente dall'ANSFISA, da qualsiasi gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo
preposto alla determinazione dei diritti, organismo
preposto alla ripartizione delle capacita' e organismo di
valutazione della conformita', da qualsiasi ente di
regolamentazione delle ferrovie, nonche' da qualsiasi altro
soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i
compiti assegnati all'Organismo investigativo. Gli
investigatori incaricati sono dipendenti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed esperti esterni
designati dall'Organismo investigativo e godono delle
garanzie di indipendenza necessarie, disciplinate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura e le
imprese ferroviarie hanno l'obbligo di segnalare
immediatamente all'Organismo investigativo, tutti gli
incidenti e inconvenienti che si verificano nel sistema
ferroviario e di fornire tutte le informazioni disponibili.
Ove ne ricorrano i presupposti, le segnalazioni sono
aggiornate non appena diventino disponibili le informazioni
mancanti. Nelle ventiquattro ore successive essi provvedono
inoltre a dar seguito alla segnalazione con un sommario
rapporto descrittivo dell'incidente o dell'inconveniente.
Sulla base delle segnalazioni ricevute relative a un
incidente o a un inconveniente, l'Organismo investigativo
valuta se avviare l'indagine entro due mesi dal ricevimento
della segnalazione, nominando gli investigatori preposti
all'indagine medesima.
4. Oltre ai compiti assegnatigli dal presente decreto,
l'Organismo investigativo puo' indagare su incidenti e
inconvenienti ferroviari diversi da quelli indicati
nell'articolo 21 oppure su eventi sui sistemi di trasporto
ad impianti fissi diversi dagli incidenti e inconvenienti
ferroviari.
5. Ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 4, lettera a)
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
l'Organismo investigativo provvede ad effettuare le
investigazioni anche sugli incidenti occorsi sulle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e
adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o
suburbani, nonche' sugli incidenti che si verificano sui
sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i
criteri e le procedure di investigazione definiti al
presente Capo.
6. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo
investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi anche dei
corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni
specializzate, sulla base di apposite convenzioni. Inoltre,
se necessario e purche' non ne sia compromessa
l'indipendenza, puo' richiedere l'assistenza degli
organismi investigativi di altri Stati membri o dell'ERA,
per consulenze o ispezioni tecniche, analisi o valutazioni.
7. L'Organismo investigativo istituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco di
esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria
indipendenti dai gestori dell'infrastruttura, dalle imprese
ferroviarie e dall'ANSFISA, anche esterni
all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti
gravi e inconvenienti, possano essere individuati per
svolgere il ruolo di investigatori incaricati. Gli esperti
esterni possono provenire dall'Universita', dal Genio
ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali
dipendenti non piu' in servizio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di imprese ferroviarie,
gestori delle infrastrutture, aziende costruttrici,
soggetti responsabili della manutenzione od organismi di
valutazione della conformita'. Al fine di poter garantire
l'accesso alle migliori e piu' alte specializzazioni,
l'incarico di investigatore e' compatibile col regime di
tempo pieno eventualmente svolto dagli esperti nella loro
attivita' principale. L'incarico di investigatore e'
conferito agli esperti esterni previa verifica dei
requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per quanto attiene
l'assenza di conflitto di interesse, l'inconferibilita' e
l'incompatibilita' connessi all'incarico assegnato.
8. L'Organismo investigativo procede con gli organismi
analoghi degli altri Stati membri ad un attivo scambio di
opinioni e di esperienze al fine di sviluppare metodi
investigativi comuni, elaborare principi comuni di
sorveglianza sull'attuazione delle raccomandazioni in
materia di sicurezza e di adeguamento al progresso tecnico
e scientifico. L'Organismo investigativo partecipa alle
attivita' degli organismi di coordinamento europei e, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a seminari
tecnici e conferenze di settore nazionali e internazionali.
Con il sostegno dell'ERA, collabora inoltre, alla
definizione del programma di valutazione di cui
all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/796, e vi partecipa in modo da monitorarne l'efficacia
e l'indipendenza. L'Organismo investigativo pubblica sulla
propria pagina del sito web del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il programma comune di
valutazione ed i relativi criteri di revisione e una
relazione annuale sul programma, in cui siano messi in
evidenza i punti di forza individuati e le proposte di
miglioramento. Le relazioni sulla valutazione inter pares
sono fornite a tutti gli organismi investigativi e all'ERA,
secondo le modalita' definite nel programma stesso. Tali
relazioni sono pubblicate su base volontaria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri) - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della
legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18 (Aspettativa)- 1. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un
periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una
sola volta, anche per avviare attivita' professionali e
imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa
dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, previo esame della documentazione prodotta
dall'interessato.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 21, comma 2 e l'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, come modificati dalla presente legge:
«Art. 21 (Responsabilita' erariale)
1. (Omissis)
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno
2024, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.
3.-21. (Omissis).»
«Art. 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti
per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio
dell'economia nazionale) - 1. La Corte dei conti, anche a
richiesta del Governo o delle competenti Commissioni
parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
sui principali piani, programmi e progetti relativi agli
interventi di sostegno e di rilancio dell'economia
nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6
maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n.101. L'eventuale accertamento di
gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi
secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, e'
immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai
fini della responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165."
(Omissis).».
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante
«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7
maggio 2021, n. 108.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9 del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni)
1.-8. (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Alle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica al raggiungimento del settantesimo anno di eta'."
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-199. (Omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).»

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1,
dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 13, comma 5-bis,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (Attuazione
della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno
di merci pericolose), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a
Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto
internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che
figura come appendice C alla convenzione sul trasporto
internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il
3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale delle merci pericolose per vie navigabili
interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive
modificazioni;
d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a
circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed
avente una velocita' massima per costruzione superiore a 25
km/h, nonche' i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che
si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori
agricoli e forestali, purche' non viaggino ad una velocita'
superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;
e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo
di propulsione e dotato di ruote che circola su binari
ferroviari ed e' utilizzato per il trasporto di merci;
f) unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante atta
alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi
compreso il traghetto quale definito dall'articolo 1, comma
1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica
8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare;
g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."
«Art. 9 (Ulteriori limitazioni in caso di incidente) -
1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in
materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a
limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e
sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori
possono essere adottate con provvedimento
dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ed eventuali altri Ministeri, agenzie ed enti
interessati, ciascuna secondo i profili di specifica
competenza, previa mera notifica alla commissione.»
«Art. 13 (Qualificazione di figure professionali
previste dalla normativa ADR, RID e ADN)
1.-5. (omissis)
5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
integrate con rappresentanti dell'ANSFISA.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze),
convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla
base del programma annuale di attivita' di cui al comma
5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate
nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce
le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e'
dotata di personalita' giuridica e ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che
esercita secondo le modalita' previste nel presente
decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le
responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in
materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti
stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita',
contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto
sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura
di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35
del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono
effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la relativa
attivita' di formazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata
concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione
della sicurezza della rete esistente, secondo quanto
previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio
provvedimento, criteri e modalita' per l'applicazione delle
misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto
previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto legislativo;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le
ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui
all'articolo 11» sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
(USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre
2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre
2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
relativa al sistema di trasporto costituito
dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili,
nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, le modalita' per la
realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi
di trasporto a impianti fissi.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto
2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.».
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma
delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Relativamente alle attivita'
dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e'
adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso
dell'anno precedente.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo
19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti
di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata anche occasionale. Il comitato
direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei
componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati
di specifica competenza professionale attinente ai settori
nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono
scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono
alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico
nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti
e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due
supplenti iscritti al registro dei revisori legali,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei
revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo
2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
del comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale
non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza,
nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonche'
ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162 e' abrogato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto), come modificato dalla presente
legge:
1.-3. (Omissis)
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico
acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (ANSFISA) con decreti previamente notificati
alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo'
prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla
sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose
per la disciplina del trasporto nazionale di merci
pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purche' non
relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e
della salute, acquisito il parere dell'ANSFISA possono
altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del
trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra
quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili.
Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono
essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo'
altresi' essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del
singolo trasporto, secondo i criteri e le modalita'
determinati dall'ANSFISA.
5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
acquisito il parere dell'ANSFISA rilascia autorizzazioni
individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose
sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in
condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni
di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e
limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando
ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di
tutela della sicurezza pubblica.
6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e
previa notifica alla Commissione europea, ai fini
dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno,
della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, acquisito il parere dell'ANSFISA puo' derogare
le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce,
purche' non relative a materie a media o alta
radioattivita';
merci pericolose destinate al trasporto locale su
tragitti debitamente designati del territorio nazionale,
facenti parte di un processo industriale definito di
carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni
chiaramente definite.
8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia
prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci
pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di
autorizzazione e' punito con l'ammenda da 5.000 euro a
15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.
9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi
3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli, delle
cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose,
alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui
veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che
contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute
se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle
merci pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
Alle stesse sanzioni amministrative e' soggetto chi non
rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono
disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto
nazionale di merci pericolose.
10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi
3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle
istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a
9.000 euro.
11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il
vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma
2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
12. I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in
capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2
e 1.4.3 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500
euro. L'accertamento delle violazioni e' svolto dai
soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale
dell'ANSFISA.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
citato decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16. (Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA)
1. (Omissis)
2. Con specifico riferimento al settore ferroviario,
l'ANSFISA, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo
7, comma 3, e' incaricata di svolgere i seguenti compiti:
a) promuovere il riordino e sovrintendere
all'emanazione di norme tecniche e standard anche con
riguardo al trasporto di merci e passeggeri, anche su
proposta motivata dei soggetti di cui all'articolo 4,
nonche' vigilare sulla relativa applicazione;
b) controllare, promuovere e, se necessario disporre,
che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie
emanino disposizioni e prescrizioni di esercizio, in
coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla
lettera a);
c) stabilire i principi e la ripartizione delle
competenze degli operatori ferroviari in ordine
all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi
infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento
a terra, costitutivi del sistema ferroviario, a norma del
decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria;
e) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le
autorizzazioni d'immissione sul mercato del veicolo a norma
del decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria;
f) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella
modifica e nella revoca delle autorizzazioni d'immissione
sul mercato del veicolo a norma dell'articolo 21, comma 5,
della direttiva (UE) 2016/797 e delle autorizzazioni del
tipo di veicoli a norma dell'articolo 24 della medesima
direttiva;
g) supervisionare che sul territorio nazionale i
componenti di interoperabilita' siano conformi ai requisiti
essenziali fissati nel decreto legislativo
Interoperabilita' ferroviaria;
h) assicurare che la numerazione dei veicoli sia stata
assegnata a norma del decreto legislativo Interoperabilita'
ferroviaria;
i) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella
modifica e nella revoca dei certificati di sicurezza unici
rilasciati a norma dell'articolo 10, comma 5, della
direttiva (UE) 2016/798;
l) rinnovare, modificare e revocare i certificati di
sicurezza unici da essa rilasciati a norma dell'articolo 9,
comma 8;
m) rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni
di sicurezza rilasciate a norma dell'articolo 11;
n) garantire la supervisione delle imprese ferroviarie
e dei gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 17;
o) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le
licenze di conduzione treni a norma del decreto legislativo
30 dicembre 2010, n. 247;
p) adottare senza ritardo le necessarie decisioni,
qualora abbia un valido motivo per ritenere che un soggetto
responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti
previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione a
tutti i soggetti interessati;
q) verificare che l'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni tecniche relative al funzionamento e
alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema
ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti
essenziali;
r) rilasciare, su richiesta dell'interessato,
l'autorizzazione all'utilizzo di un'applicazione generica
dopo aver verificato le attivita' effettuate dall'organismo
indipendente ferroviario prescelto dal fabbricante o dal
suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dall'ente
appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore
dell'infrastruttura interessato;
s) verificare che i veicoli siano debitamente
immatricolati e che le informazioni in materia di sicurezza
contenute nei registri dei veicoli e dell'infrastruttura,
istituiti a norma degli articoli 47 e 49 della direttiva
(UE) 2016/797, siano complete e aggiornate;
t) tenere e aggiornare il registro nazionale dei
veicoli di cui al decreto legislativo Interoperabilita'
ferroviaria;
u) compiere attivita' di studio, ricerca e
approfondimento in materia di sicurezza del trasporto
ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle
indagini e dalle procedure svolte dall'organismo
investigativo nazionale sugli incidenti e gli inconvenienti
ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere
attivita' di consultazione in materia di sicurezza
ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e
attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
vista della approvazione di norme di legge atte a
promuovere livelli piu' elevati di sicurezza delle
ferrovie;
v) formulare proposte e osservazioni relative a
problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto o
autorita' competente;
z) impartire, ai gestori delle infrastrutture, alle
imprese ferroviarie, e se del caso agli altri soggetti di
cui all'articolo 4, direttive e raccomandazioni in materia
di sicurezza, nonche' in ordine ad accorgimenti e procedure
necessarie ovvero utili al perseguimento della sicurezza
ferroviaria;
aa) svolgere i compiti di cui alla legge 9 agosto 2017,
n. 128, per le ferrovie turistiche e vigilare sulla
sicurezza nel rispetto di quanto da essa stessa stabilito
ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge e del
presente decreto;
bb) svolgere i compiti derivanti dall'articolo 15-ter
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le reti
funzionalmente isolate e rilasciare i certificati e le
autorizzazioni di cui al Capo VI. A tal fine, l'ANSFISA
valuta le misure mitigative o compensative proposte dai
richiedenti sulla base di una analisi del rischio che tenga
conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei
veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con atti propri
da emanare entro il 30 giugno 2019, l'ANSFISA disciplina
per tali reti:
1) le modalita' per ottenere da parte dei soggetti che
operano sull'infrastruttura il necessario certificato di
cui al Capo VI per lo svolgimento delle proprie funzioni;
2) le modalita' applicative degli articoli 6, 8, 13 e
17, tenendo conto dei soggetti che vi operano, delle
caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del
tipo di esercizio;
3) le modalita' applicative dei pertinenti CSM di cui
all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;
4) tutti gli aspetti legati all'ottenimento
dell'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi
strutturali e dei veicoli di cui al Capo VI;
5) le abilitazioni del personale con mansioni di
sicurezza;
6) i principi di sicurezza e gli standard tecnici
applicabili su tali reti;
7) le modalita' di registrazione dei veicoli in un
apposito registro informatico;
cc) riconoscere gli Organismi indipendenti ferroviari
(OIF) definiti all'articolo 3, lettera rr);
dd) svolgere le attivita' di cui al decreto legislativo
Interoperabilita' ferroviaria con riguardo agli organismi
di valutazione della conformita';
ee) partecipare alle attivita' che si svolgono
nell'ambito dell'Unione europea e internazionale, nelle
materie di competenza, e fornire qualificato supporto
tecnico alle strutture del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con competenze nei medesimi ambiti;
ff) disciplinare le modalita' di circolazione di
particolari categorie di veicoli che circolano
sull'infrastruttura ricadente nell'ambito di applicazione
del presente decreto, compresi i veicoli storici.
ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 35.
(Omissis).»
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante
«Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7-bis del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Piano integrato di attivita' e
organizzazione)
1.-7-bis. (Omissis)
7-ter Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla
formazione del personale, le amministrazioni indicano quali
elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse
finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle
attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le
metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma
1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari
aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere
attivita' di formazione con risorse interne e per
esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali
sono predisposti specifici percorsi formativi.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili):
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
piu' di 50 dipendenti;
(Omissis).»
 
((Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A))


Parte di provvedimento in formato grafico

 
((Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B))


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
(articolo 15, comma 1, lettera a)
Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
(articolo 15, comma 1, lettera b))
Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
(articolo 15, comma 1, lettera c)
Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6
(articolo 15, comma 15, lettera a)
Aggiunge la tabella D-bis al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7
(articolo 15, comma 15, lettera a)
Aggiunge la tabella D-ter al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 8
(articolo 17, comma 1, lettera e)
Sostituisce il Quadro X della Tabella 2 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
((Art. 1 bis
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
concorsi per il reclutamento del personale

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che puo' essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma»;
2) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. n caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;
b) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non piu' di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non piu' di un ambito territoriale.
2. L'amministrazione puo' coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei»;
c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta»;
d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni».))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, comma 5-ter
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 35 (Reclutamento del personale)
1.- 4. (Omissis)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.
5-bis. (Omissis);
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro
il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli
banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni
del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della
graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, comma
3-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dalla presente legge:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale)
1.-3. (omissis)
3.bis Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni)
1. (Omissis)
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno
cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente
(Omissis).»
 
((Art. 1 ter
Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in
materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame

1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»;
b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 13 e 14,
della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)
1.-12. (Omissis)
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Le regioni e
le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi
dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della
propria autonomia, possono recepire la disciplina dei
compensi prevista dal presente comma. All'attuazione del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si
considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di
legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai
compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita'
di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego
presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e della
Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
((Art. 1 quater

Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Grande Progetto Pompei

1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' inserito il seguente: «Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto e' coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto puo' altresi' delegare una o piu' funzioni amministrative e contabili».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole da: «assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei» fino a: «articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91»;
2) al primo periodo, dopo le parole: «struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «al direttore generale di progetto»;
3) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dal 2024 al 2026»;
5) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei»;
6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e svolge altresi' funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attivita' finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44»;
b) al comma 5-quater, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo), convertito con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per accelerare la
realizzazione del grande progetto Pompei e per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la
valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario
turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche)
1.-4. (omissis)
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1
e' preposto all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la
rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di
autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e'
prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il
compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di
cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo
delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore
generale di progetto e' coadiuvato dal vice direttore
generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore
di progetto puo' altresi' delegare una o piu' funzioni
amministrative e contabili. Il Comitato di gestione e'
composto, anche eventualmente attraverso propri delegati,
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente
della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di
Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali
rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.
L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione
produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni
altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso
comunque denominato necessario per la realizzazione degli
interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le
decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di
cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 detta la
disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le
modalita' di rendicontazione delle spese, la sua durata e
la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di
dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni
da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del
trattamento economico fondamentale ed accessorio avente
carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi'
della struttura di cui al comma 2.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-ter e
5-quater del citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei)
1.-5bis. (Omissis)
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in
attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore
generale di progetto di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, proseguire nell'azione
di rilancio economico-sociale e di riqualificazione
ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano
di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni
del direttore generale di progetti di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, e successive modificazioni, nonche' le attivita'
dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale
vicario e della struttura di supporto al direttore generale
di progetto ivi previste, sono assicurati fino al 31
dicembre 2026, nel limite massimo di spesa pari a 900.000
euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal
2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si
provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio
del Parco archeologico di Pompei, Ercolano e Stabia. Per
l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro. Il
Direttore generale di progetto, per la progettazione, la
realizzazione e la gestione degli interventi di cui
all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, nonche' per l'ulteriore sviluppo del
piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su
deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la
stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123. Il direttore generale di
progetto assume la denominazione di 'direttore generale per
il supporto all'attuazione dei programmi' e svolge altresi'
funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le
attivita' finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai
programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della
cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti
dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno
definite con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare en-tro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44.
5-quater. Il contingente di cinque esperti della
struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in
mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri
derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di
150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal
2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse
disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei.
Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro.
(Omissis).»
 
Art. 2

Monitoraggio delle riforme
per la pubblica amministrazione

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».
2. Sono abrogati:
a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
b) l'articolo 4 ((del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e organizzazione)
1. Per assicurare la qualita' e la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e migliorare la qualita' dei
servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla
costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio (52) di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali; (45)
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la
piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e
dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3-bis,
della legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)
1.-3. (Omissis)
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati."
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 (Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance
delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 4 (Commissione tecnica per la performance)
1. E' istituita presso il Dipartimento la Commissione
tecnica per la performance, di seguito denominata
Commissione tecnica.
2. La Commissione tecnica e' organo consultivo del
Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico
necessario allo sviluppo delle attivita' di misurazione e
valutazione della performance nelle amministrazioni
pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo 2.
3. La Commissione tecnica e' costituita da cinque
componenti nominati con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione scelti tra
professori o docenti universitari, dirigenti di
amministrazioni pubbliche ed esperti provenienti dal
settore delle imprese, dotati di requisiti di competenza,
esperienza e integrita'. I componenti durano in carica per
un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta.
4. Non possono far parte della Commissione tecnica
componenti in carica di Organismi indipendenti di
valutazione, di collegi dei revisori dei conti o di altri
organismi di controllo interni alle amministrazioni. Non
possono, altresi', far parte della Commissione tecnica
soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo
esterno alle amministrazioni, inclusi i magistrati
contabili. I componenti non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti alla nomina. I componenti, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni della Commissione tecnica.
5. La Commissione tecnica opera assicurando stabilmente
il coinvolgimento dei soggetti rilevanti nei diversi
territori e comparti della pubblica amministrazione.
6. Ai componenti della Commissione non spettano
compensi, indennita' o gettoni di presenza. Le eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non
residenti sono posti a carico del pertinente capitolo di
bilancio del Dipartimento.»
 
Art. 3
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa degli enti territoriali

1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.
((1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purche' la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica».))

2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1». ((All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma».
3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonche' di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attivita' relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))

4. Al fine di potenziare la capacita' tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo ((di revisione)).
5. Le regioni, le province, i comuni e le citta' metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, ((lettere a) e b),)) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
((5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificita' territoriale.
5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo.))

6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
((6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» e' sostituita dalla seguente: «15.000».
6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni».
6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «trentasei».
6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per gli anni 2023-2026, puo' computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po puo' procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo
4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici)
1.-5. (Omissis)
5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma
5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro
subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di
direzione politica delle regioni e degli enti locali,
purche' la carica elettiva non sia esercitata presso il
medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel
rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione
vigente senza aggravio per la finanza pubblica.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 5,
del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 152:
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)
1.-4. (Omissis)
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei
progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio
2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle
professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei
predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il
comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 828, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
1.-827. (Omissis).
828. Per le medesime finalita' di cui al comma 825 e,
in particolare, per supportare i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la
durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al
31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis,
comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi
previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al
trattamento economico degli incarichi conferiti ai
segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonche' per il finanziamento di iniziative di assistenza
tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine
di superare le attuali criticita' nell'espletamento degli
adempimenti necessari per garantire una efficace e
tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti
relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a
valere sulle predette risorse non puo' eccedere la data del
31 dicembre 2026.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 "
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali)
1.-1quater. (Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 11 (Potenziamento amministrativo delle regioni e
delle politiche di coesione)
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dai predetti
progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere
con contratto a tempo determinato personale con qualifica
non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita'
per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque
il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa
aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione, per la percentuale distinta per fascia
demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1
al presente decreto. Le predette assunzioni sono
subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di
revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di
bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione
del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di
spesa di cui all'Allegato 1."
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione)
1. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli
interventi previsti dai predetti progetti possono, in
deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, assumere con contratto a tempo determinato personale
con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche
professionalita' per un periodo anche superiore a trentasei
mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una
spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto
della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione, per la percentuale distinta per fascia
demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente
decreto. Le predette assunzioni sono subordinate
all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa
di personale derivante dall'applicazione del presente
comma, anche nel caso di applicazione del regime di
"scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' all'articolo 23 comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa
aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria)
1.- 1-ter. (Omissis)
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
"1.-606. (Omissis)
607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico)
1.-27. (Omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti."
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del
citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni)
1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31
dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1;
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
del 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n .229:
«Art. 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016)
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione
istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un
ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio
speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al
terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa
europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per
personale con profilo amministrativo-contabile, a supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.
L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
con provvedimento del Commissario straordinario. Le
assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta'
di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il
rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali
per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal
comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
precedente periodo e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
1-quinquies. Per le finalita' di cui al comma 1,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di
personale di societa' in house della regione per acquisire
supporto specialistico all'esecuzione delle attivita'
tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non
onerose e comunque in conformita' alla normativa europea,
nazionale e regionale di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere
assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel
limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione,
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano
come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui
al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone
comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario
coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo.
4-bis. Limitatamente agli immobili e alle unita'
strutturali danneggiate private, che a seguito delle
verifiche effettuate con scheda AeDES risultino
classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E"
limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa
con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio delle
concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti
conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le
modalita' e i criteri per la regolamentazione di quanto
disposto dal presente comma.
5. Con apposito provvedimento del Presidente della
Regione-vice commissario puo' essere costituito presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i
Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni
limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto".
- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione)
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione
e ogni intervento necessario per favorire e garantire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del
riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e
seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la
domanda per la concessione del contributo entro il termine
inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal
beneficio. Per gli interventi per i quali e' necessario
accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da realizzare
nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere,
diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di
intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni,
gli aventi diritto devono presentare la domanda per la
concessione del contributo entro il termine inderogabile
del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il
comune puo' avvalersi degli strumenti di cui all'articolo
67-quater, comma 2, lettera a).
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito
delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo. In considerazione delle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei
comuni interessati e' incrementata nella misura
corrispondente al personale assegnato a ciascun comune
nell'ambito del contingente di cui al presente comma.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100
unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente
assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al
comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino
a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle
esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del
territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale
personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono
bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.
La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le
attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si
puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di
iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo
pari ad euro 16,00.»
- Per il testo dell'articolo 28, comma 1-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 557-quater
e 562, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007":
1.-557-ter. (Omissis)
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
(Omissis)
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 557, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
1.-556. (Omissis)
557. I comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza"
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni)
1.-3- (Omissis)
3.bis Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere
dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al
comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, comma 9,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento
delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)
1.-8. (Omissis)
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e
non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario
possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in
servizio da almeno due anni presso un ente locale, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso
dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare
una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del
segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente.
Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita'
di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di
elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli
dell'amministrazione degli enti locali)
1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in
forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di
personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di
idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a
tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari
profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
(Omissis).»
 
((Art. 3 bis
Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in
materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del
2016

1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici)
1.-2-bis. (Omissis)
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del
sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e
del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il
requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato
entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di
servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da
quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli
Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al
personale con contratti di lavoro a tempo determinato che
abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente,
alla data del 31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di
almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti
otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per
cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi
pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure
concorsuali, i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata
valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i
predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.
L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono
procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a
quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla
dotazione organica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
«Art. 4 (Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra
i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono
computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalita' di telelavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantita' di lavoro, anche
mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3
marzo 2009, n. 18, atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformita' alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio
o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti
tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui
abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o
superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e
psichica, con riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dagli organi
competenti.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita'
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, che abbiano le adeguate
competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini del finanziamento delle attivita' di
riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per
l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata.»
 
((Art. 3 ter

Misure per favorire il reclutamento di giovani
nella pubblica amministrazione

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonche' una prova orale in cui e' valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parita' di punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane per l'individuazione, attraverso le modalita' di cui al medesimo comma 1, di studenti di eta' inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresi' i contenuti omogenei delle convenzioni.
3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e' inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facolta' assunzionali gia' utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.
4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2, del
citato decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile)
1. (Omissis)
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 9, comma 28 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, comma 1,
del citato decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale)
1. I concorsi per l'assunzione del personale non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui
all'articolo 3, prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a
contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati
dalle singole amministrazioni responsabili dello
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le
quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con
la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per
l'assunzione di profili specializzati, oltre alle
competenze, siano valutate le esperienze lavorative
pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in
sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio
finale.
(Omissis).»
 
Art. 4

Scuola nazionale dell'amministrazione
e conclusione dei concorsi

1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «lavoro» e' sostituita dalla seguente: «tirocinio»;
2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralita' di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private;»;
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. ((Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica,)) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di ((renderle)) coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 250, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 250 (Scuola Nazionale dell'amministrazione e
conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici
di ricerca)
1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale
dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso
selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:
a) la presentazione della domanda di partecipazione
anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
247;
b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due
prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle
sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;
c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate
anche le conoscenze linguistiche, che puo' essere anche
svolto in videoconferenza secondo le modalita' di cui
all'articolo 247, comma 3;
d) una commissione di concorso articolata in
sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7,
dell'articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione
generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione,
anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e
in sei mesi di formazione specialistica e tirocinio presso
le amministrazioni di destinazione; al fine di ampliare i
contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della
funzione pubblica sottoscrivono con le suddette
amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a
regolamentare la formazione specialistica, assicurando
pluralita' di esperienze presso le amministrazioni indicate
nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o
straniere, enti o organismi internazionali, aziende
pubbliche o private; i programmi del corso forniscono ai
partecipanti una formazione complementare rispetto al
titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in
quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di
cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il
limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50
per cento.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto
dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il
conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere
concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla
base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le
medesime modalita' previste per i relativi bandi, che
possono consentire la valutazione dei candidati e
l'effettuazione di prove orali con le modalita' di cui
all'articolo 247, comma 3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti)
1. (Omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, recante "Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.
165" e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004,
n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70, recante "Regolamento recante riordino del
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma
dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135", e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2013, n. 146.
 
Art. 5

Disposizioni in materia di personale
del Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 420:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;
3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ((definiti)):
a) le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonche' le modalita' di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i titoli valutabili;
c) le modalita' di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
g) le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.
7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 puo' definire, altresi', una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonche' un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;
b) all'articolo 421, il comma 1 e' sostituito ((dai seguenti)):
«1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;
c) ((soppressa.
1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonche' quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»))
;
c) all'articolo 422, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»;
d) all'articolo 423:
1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»;
2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».
3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2021/2022»((, ovunque ricorrono,)) sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».
4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessita' delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 e' proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.
7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresi', una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 ((del testo unico di cui al decreto legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione e' integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalita' di attribuzione del contratto a tempo determinato ((a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie)) provinciali per le supplenze ((e nei relativi elenchi aggiuntivi,)) nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalita' di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
15. Se il titolo conseguito all'estero e' riconosciuto ((nel corso della vigenza)) del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto e' immediatamente risolto.
((16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.))
17. I soggetti di cui al comma 13 ((sono assegnatari dei)) posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza ((nell'anno)) scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorita' rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. ((Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.))
18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche per le attivita' connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
19. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.
20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
((b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella gia' prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2023/2024 e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessita' di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».
20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilita' interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.))

21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e le parole: «materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR»;
b) dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: «Il contingente di cui al terzo periodo e' da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, ((del regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.»;
c) al quarto periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresi', per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1.».
((21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unita' di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalita' istituzionale, attivita' nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica».
21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresi' per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy».))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2000, n. 2.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
del 23 agosto 1988, n. 400, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 341, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.-340. (Omissis)
341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, continuano ad operare le
contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra
gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni
sindacali rappresentative, per la definizione delle
retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici a livello regionale, sempre sulla base del
riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico
nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio
economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione
in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della
dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il
primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15
luglio 2010.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 559 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.-558. (Omissis)
559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per
la definizione delle retribuzioni di posizione e di
risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sottoscritte tra gli
uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali
rappresentative, possono innalzare la percentuale delle
risorse complessive del fondo unico nazionale per la
dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di
posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle
istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42,
comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8
luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la
ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti
scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 558 della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.-557. (Omissis)
558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione
della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo
accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del
merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica,
il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento
alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali
e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale
scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo
confluiscono le eventuali economie derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono
ripartite annualmente con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono
iscritti nel medesimo fondo con uno o piu' decreti di
variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 601 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
Art. 1. Disposizioni varie in materia fiscale
«1. - 600. (Omissis)
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time)
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (145). Per l'anno 1998, il
predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello
stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998,
in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero
delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del
31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla
data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata
una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per
l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello
in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli
obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni
2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
«Art. 4 (Supplenze)
1.-6. (Omissis)
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e
posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi
1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali
distinte per posto e classe di concorso. Una specifica
graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei
relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti
in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo) - 1. I
vincitori del concorso su posto comune, che abbiano
l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un
periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il
superamento del periodo annuale di prova in servizio e'
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno
centoventi per le attivita' didattiche. Il personale
docente in periodo di prova e' sottoposto a un test finale,
che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche
pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del
dirigente scolastico, sentito il comitato per la
valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono
affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che
non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del
test finale o di valutazione negativa del periodo di prova
in servizio, il personale docente e' sottoposto a un
secondo periodo annuale di prova in servizio, non
ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono
definiti le modalita' di svolgimento del test finale e i
criteri per la valutazione del personale in periodo di
prova.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti)
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e'
presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai
seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due
scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei
genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio
scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di
docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica,
nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e'
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai
docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo
448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio
di un docente componente del comitato, ai lavori non
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita
altresi' le competenze per la riabilitazione del personale
docente, di cui all'articolo 501.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 17-bis
a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
(Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria)
1.-17. (Omissis)
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo
possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo
in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime
graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono
presentare istanza per i posti di una o piu' province di
una medesima regione, per ciascuna graduatoria di
provenienza. L'istanza e' presentata esclusivamente
mediante il sistema informativo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono,
entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in
ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei
posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le
graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine
di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i
termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
cui al comma 17-bis nonche' i termini, le modalita' e la
procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla
stipulazione di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per
titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali
l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso
sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di
cui ai commi da 17 a 17-sexies.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 2,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo)
1. (Omissis)
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al
comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono,
nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i
docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello
Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio
negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole
paritarie e i percorsi di istruzione e formazione
professionale delle regioni, e che siano in possesso del
titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono
svolti con modalita' di erogazione convenzionale,
interamente in presenza o, esclusivamente per attivita'
diverse dalle attivita' di tirocinio e laboratorio, con
modalita' telematiche in misura comunque non superiore al
20 per cento del totale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 5, del
citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo)
1.-4. (Omissis)
5. In caso di superamento del test finale e di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto
il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto
e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il
periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il
periodo necessario per completare la formazione iniziale e
acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di
sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33,
commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al
termine di presentazione delle istanze per la
partecipazione al relativo concorso. Il docente puo'
presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione
provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di
appartenenza e puo' accettare il conferimento di supplenza
per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe
di concorso per le quali abbia titolo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19-quater, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilita'
straordinaria dei dirigenti scolastici)
1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina
della mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici in
sede contrattuale e in de-roga a quella gia' prevista nella
medesima sede, esclusivamente per le operazioni di
mobilita' dell'anno scolastico 2023/2024 e' reso
disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti
in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non
devono derivare situazioni di esubero di personale per il
triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/
2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma
non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici
regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte
dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di
esubero di cui al secondo periodo o per effetto della
necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali che
dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali
di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive
di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi
provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra
regione con precedenza rispetto alle altre procedure di
immissione in ruolo e, comunque, senza necessita' di
assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della
regione di richiesta destinazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 87 e 88,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
1.-87. (Omissis)
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicita'
dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni
sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso
pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un
corso intensivo di formazione e della relativa prova
scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al
comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita'
di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole
almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano
avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso
riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre
2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura
concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1, del
citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione)
1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle
istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi
legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi
alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni
scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e
l'anno scolastico 2025/2026 e' individuato dal Ministero
dell'istruzione - Unita' di missione per il PNRR un numero
di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da
porre in posizione di comando presso l'Amministrazione
centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la
costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il
PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le equipe formative
territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un
costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per
l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il
coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il
PNRR. Per le finalita' di cui al presente comma e allo
scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli
investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e
formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al
31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di
un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in
possesso di specifica ed elevata competenza nelle attivita'
coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR cui
spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000
lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Il
contingente di cui al terzo periodo e' da considerarsi
aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma
4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167. Agli oneri di cui al terzo periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui
al terzo periodo possono essere utilizzate, altresi', per
le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane)
1.-5. (Omissis)
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
settembre 2020, n. 167 (Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione):
«Art. 9 (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione)
1.-3. (Omissis)
4. Il Ministro puo' individuare, altresi', esperti o
consulenti di alta professionalita' o specializzazione
nelle materie di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, di management e di analisi e
definizione delle politiche pubbliche, desumibili da
specifici attestati culturali e professionali, in numero
non superiore a quindici.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 26 (Norme di interpretazione autentica, di
utilizzazione del personale scolastico e trattamento di
fine rapporto)
1.-8. (Omissis)
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica
puo' avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e
dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente
non superiore a centocinquanta unita', determinato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni
che svolgono attivita' di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti
all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105
del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti
scolastici nel limite massimo di cento unita'. Alle
associazioni professionali del personale direttivo e
docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonche'
agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalita'
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati
docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di
cinquanta unita'. Le assegnazioni di cui al presente comma,
ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica
centrale e periferica, comportano il collocamento in
posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale
posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i
docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella
quale erano titolari al momento del collocamento fuori
ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta
posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di
durata superiore essi sono assegnati con priorita' ad una
sede disponibile da loro scelta. E' abrogato l'articolo 456
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 105, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza»:
«Art. 105 (Promozione e coordinamento, a livello
provinciale, delle iniziative di educazione e di
prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi
sperimentali di scuola media)
1.-4- (Omissis)
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il
consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato
tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di
mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare,
con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con
enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti,
cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma
dell'art. 116.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 15
luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Fase transitoria e attuazione)
1. Per diciassette mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge si intendono
temporaneamente accreditate:
a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro il
31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data
successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data
di entrata in vigore della presente legge, che abbiano
almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non
inferiore al 50 per cento della media nazionale degli
iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e
laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro il 31 marzo 2023; (7)
2. Le fondazioni ITS Academy per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro il 30 giugno 2023.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai
sensi del comma 6 e' disciplinata la fase transitoria,
della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche tenendo conto delle diverse
categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai
criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11,
commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la
gradualita' nell'incremento dal 30 al 35 per cento della
quota di monte orario complessivo dedicata agli stage
aziendali e ai tirocini formativi.
5. Per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei
finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto
previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza
unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo
sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre
2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non
superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente
disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure
nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la
valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008. Per l'anno 2023, le risorse del Fondo
possono essere utilizzate altresi' per la dotazione di
nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori
e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in
via non esclusiva, dagli ITS Academy.
6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione
della presente legge si provvede con uno o piu' decreti,
aventi natura non regolamentare, del Ministro
dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.»
 
Art. 6
Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 puo' riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 ((annesso al presente decreto,)) a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.
((1-bis. E' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))
2. L'incremento di 100 unita' di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono soppresse.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34 le parole da: «La destinazione» a «con l'estero.» sono soppresse;
b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi» sono inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi».
5. E' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro ((annui a decorrere dall'anno)) 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
((5-bis. E' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5-ter. Il Governo e' autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unita', nonche' a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 152 e dell'articolo
160, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri):
«Art. 152 (Impiegati assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
istituti di cultura. Contingente e durata del contratto).
1. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
2. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
3. Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo
di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.»
- Si riporta il testo dell'articolo 160, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18:
«Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio) - Nel caso
di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero,
l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle
esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a
ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso
un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato
riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli
effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il
precedente regime contrattuale."
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 714, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.-713. (Omissis)
714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione
organica del personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713».
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma
dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133", e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2010, n. 145.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 263, comma 4, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del
lavoro pubblico e di lavoro agile)
1.-3. (Omissis)
- 4 La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero
di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e'
consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate
dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento della
diffusione del Covid-19.
(Omissis).»
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95:
«Art. 1 (Amministrazione centrale)
1.-4. (Omissis)
5. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale, nel numero complessivo di cento
unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si
provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, con decreto ministeriale di natura
non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
(Omissis).»
 
Art. 7

Disposizioni in materia di personale
del Ministero della difesa

1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le unita' di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 ((annui a decorrere dal)) 2024, si provvede a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie del Ministero della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione vigente.».
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;
1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa e' disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del ((libro)) secondo, dal capo II del ((titolo)) III del ((libro)) terzo e dal regolamento»;
b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
d) all'articolo 266:
1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
3) al comma 3, la parola: «Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
e) all'articolo 267:
1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
g) all'articolo 567:
1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
h) all'articolo 689:
1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;
2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;
2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»;
3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;
i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: «dal generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano».
3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonche' a valorizzare le professionalita' del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale cosi' come indicato ((dalla tabella)) A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 ((annessi al presente decreto)).
4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, e' autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:
a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.
6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.
7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, e' assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di eta' previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di vaccini anti
SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuita' delle
prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.
L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che
abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia
derivata una menomazione permanente della integrita'
psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2
raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana.»
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono
stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria
competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle
province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno
derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di
queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con
uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per il monitoraggio annuale delle
richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti
nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della
Conferenza delle regioni e delle province autonome,
l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento
spettante alle regioni.
2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica
in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuita'
operativa delle unita' mediche e scientifiche preposte alla
erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica
molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19,
il Ministero della difesa, nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente e in
coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato fino a un massimo di quindici unita' di
personale di livello non dirigenziale di Area terza,
posizione economica F1, profilo professionale di
funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la
fisica, il personale che ha superato le procedure
concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali del Ministero della difesa gia' maturate e
disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Le unita' di personale di cui al comma 2 sono
incrementate fino a un massimo di sei unita'. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di
spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a
decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie del Ministero della difesa gia'
maturate e disponibili a legislazione vigente.
4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e
del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del
Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze
connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in
sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante
l'incremento delle attuali capacita' di prevenzione,
diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento,
di profilassi e di cura, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per
l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle
strutture nonche' per l'approvvigionamento di dispositivi
medici, macchinari e presidi igienico-sanitari.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro
8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 32.»
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
1.
- Si riporta il testo dell'articolo 652, comma 1, del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli
normali) - 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei
ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di
tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai
cittadini in possesso di una delle lauree magistrali
definite per ciascun ruolo con i decreti di cui
all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di
eta' alla data indicata nel bando di concorso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 664, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico)
1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie
specialita' del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al
quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il
trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei
requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma
di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla
specifica professionalita' del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei
posti disponibili, i militari in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli
ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e
carabinieri che non hanno superato il quarantacinquesimo
anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che
hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di
laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di
concorso
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita
in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo.»
Si riporta il testo dell'articolo 682, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli)
1.-5. (Omissis)
5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze
armate, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed
esami per trarre, con il grado di maresciallo e
corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al
Corpo delle capitanerie di porto;
b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata
nel bando di concorso.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
militari)
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020,
l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari
dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno (53), nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di
personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto
ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di
procedure e di trattamento giuridico ed economico, per
l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale, a
domanda, di personale della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
di un anno (52), nelle misure di seguito stabilite per
ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30
dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50
dell'Aeronautica militare.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies, comma
1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazione, dalla legge 18 dicembre
2020, n 176:
«Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel
rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo
determinato, con una ferma della durata di un anno, non
prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza
armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della
Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della
Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
(Omissis).»
 
((Art. 7 bis
Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale
e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo
con compiti di polizia ambientale

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresi' le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato»;
b) all'articolo 161, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;
c) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente:
«Art. 161-bis (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Per i riferimenti del decreto legislativo del 15
marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213.
 
((Art. 7 ter

Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della difesa

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad incrementare di venti unita' di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale e' corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta
collaborazione)
Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere
a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in 145
unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere
assegnati agli uffici di diretta collaborazione i
dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel limite del 10 per cento del predetto contingente
complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di
attivita' e per particolari professionalita' e
specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 372, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
1.- 371. (Omissis)
372. Il contingente del personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione del Ministro della difesa e'
ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle
consequenziali modificazioni della disciplina recata dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90:
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta
collaborazione)
1.-3. (Omissis)
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio
legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della
segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del
Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di
Stato, nonche' la posizione del Portavoce e del Consigliere
giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente
di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del
ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90:
«Art. 19 (Trattamento economico)
1.-2. (Omissis)
3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al
Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre
Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non
superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un
emolumento accessorio, da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per
i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico
spettante."
(Omissis).»
 
Art. 8
Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di
rilevante interesse nazionale

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola ((della Maddalena)), il Commissario straordinario puo' nominare un sub-commissario, responsabile di uno o piu' interventi. La remunerazione del sub-commissario((, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,)) e' pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164:
«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio)
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonche'
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le
disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse
nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in
particolare, le disposizioni relative alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree,
nonche' al procedimento di formazione, approvazione e
attuazione del programma di riqualificazione ambientale e
di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento
ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei
beni immobili pubblici, al superamento del degrado
urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi
personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di
assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di
rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali
si applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla
seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti
delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti
pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli
impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa
fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo
la proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui
all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e
ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da
un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle
fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana e' approvato,
anche per parti o stralci funzionali, con atto del
Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni
dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli
abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo
restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in
favore delle amministrazioni interessate. Costituisce
altresi' variante urbanistica automatica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza
e indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario
del Governo vigila sull'attuazione del programma ed
esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma
medesimo.
10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9
relativamente alle modalita' di approvazione del programma,
qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione
della proposta di programma, ovvero di attuazione dello
stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro
atto equivalente provenienti da un organo di un ente
territoriale interessato che, secondo la legislazione
vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il
procedimento e non sia previsto un meccanismo di
superamento del dissenso, il Commissario straordinario
propone al Presidente del Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma
11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,
e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il
Commissario e' nominato a titolo gratuito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni
commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e
due unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario
straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due
sub-commissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui
gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre
a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per la struttura di supporto e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si
provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di
544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Commissario puo' avvalersi, per le attivita'
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del
comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche', mediante convenzione, di altri
soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Commissario puo'
altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
sia strettamente necessario per il piu' celere
conseguimento degli obiettivi del programma, di altri
Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
e societa' a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante
la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Commissario si provvede alla conseguente
riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore
di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
trasferiti.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in
house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre
2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a
carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli
immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del
decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli
effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice
civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al
valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti,
rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di
eventuali opposizioni del Commissario straordinario del
Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle
forme e con le modalita' di cui all'articolo 54 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data
della conoscenza della predetta rilevazione; per
l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al
suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori
fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del
programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e'
autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti
finanziari di durata non superiore a quindici anni.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente
comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al
trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla
trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna
dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e
agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa,
sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La
trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e gli altri atti previsti dal
presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di
registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il
Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli
immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita' indicate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della
determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia
del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico
dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo
di responsabilita' per i costi della bonifica.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da un
rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e
del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia
possono essere invitati a partecipare il Soggetto
Attuatore, nonche' altri organismi pubblici o privati
operanti nei settori connessi al predetto programma e
possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a
livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia
connesso con le tematiche trattate.
13.1
13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014. Considerata la complessita' della
pianificazione e la necessita' che, ai fini della VAS,
siano previamente definiti i profili localizzativi e le
azioni che, in ragione della loro pluralita' e
contestualita', sono suscettibili di generare effetti
cumulativi e sinergici, puo' procedersi alla valutazione
integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione
integrata e' effettuata dall'Autorita' competente per la
VAS e si conclude con un unico provvedimento.
13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al
Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un
cronoprogramma relativo alle attivita' di realizzazione di
infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area
interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato con proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici
giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal
Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della
realizzazione dei predetti interventi e' effettuato ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il
Commissario, in caso di mancata trasmissione del
cronoprogramma nonche' di mancato rispetto dello stesso,
dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei
compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti,
al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del
soggetto attuatore degli impegni finalizzati
all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi
stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero
nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo
a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e
finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario,
informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di
regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto
attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari,
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli
interventi, anche avvalendosi delle societa' in controllo
pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi
al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti
compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il
Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, puo'
proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore,
come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo
1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.
13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del
comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro
particolare complessita' e della rilevanza strategica per
lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i
quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' le ulteriori misure
di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II,
titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.
77 del 2021.
13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione
degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex
area militare denominata Arsenale militare e area militare
contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena,
il Commissario straordinario puo' nominare un
sub-commissario, responsabile di uno o piu' interventi. La
remunerazione del sub-commissario e' pari ad euro 80.000
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge del 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi)
1.-4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 9

Riorganizzazione del Ministero dell'universita'
e della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca

1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonche' valutazione dei progetti di ricerca;»;
b) all'articolo 51-quater, le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' abrogato;
b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;
d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2-bis, la lettera b) e' ((abrogata));
2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.
((2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresi' assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purche' siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza».
2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attivita' di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno e' consentito lo svolgimento di attivita' extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purche' prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.))

3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte ((assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta)) a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita' delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.».
((3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, «Istruzione e Ricerca» - componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e di favorire l'apporto delle migliori professionalita' accademiche e di ricerca nonche' il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le universita' statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilita' ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e ((dirigenti di ricerca nonche')) di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo' essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte ((assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta)) a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita' delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di trasparenza, imparzialita', oggettivita'. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca.».
((4-bis. In relazione alle accresciute attivita', anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennita' accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi

- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE):
«Art. 43 - 1. Presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito
l'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica con il compito di determinare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie e
ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e
delle singole strutture che le compongono, effettuare il
monitoraggio dei risultati della formazione, nonche'
definire i criteri e le modalita' per assicurare la
qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei
requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche
sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi
che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e chirurgia,
designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.»
«Art. 44 - 1. Presso le regioni nelle quali sono
istituite le scuole di specializzazione di cui al presente
decreto legislativo e' istituito l'Osservatorio regionale
per la formazione medico-specialistica, composto, in forma
paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari
delle strutture presso le quali si svolge la formazione
nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da un preside
di facolta' designato dai presidi delle facolta' di
medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
commissione e' assicurata la rappresentanza dei direttori
delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio puo'
articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce
i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2,
e verifica lo standard di attivita' assistenziali dei
medici in formazione specialistica nel rispetto
dell'ordinamento didattico della scuola di
specializzazione, del piano formativo individuale dello
specializzando e dell'organizzazione delle aziende e
strutture sanitarie, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea.
2. Le regioni provvedono all'istituzione degli
osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al
Ministero della sanita' e al Ministero dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
decorso del termine i ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
decreto.
3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha sede
presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attivita'
dell'Osservatorio e' disciplinata dai protocolli d'intesa
fra universita' e regione e negli accordi fra le
universita' e le aziende, attuativi delle predette intese,
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
L'Osservatorio fornisce altresi' elementi di valutazione
all'Osservatorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 470, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1.-469. (Omissis)
470. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, sono estese anche alle scuole di specializzazione
destinate alla formazione degli ulteriori profili
professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione
dell'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e' modificata in «Osservatorio nazionale per la
formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione
e' integrata per garantire una rappresentanza degli
specializzandi dei profili professionali sanitari diversi
da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta
dei medici in formazione specialistica.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19-quinquies del
citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
"Art. 19-quinquies (Misure urgenti per il rafforzamento
della qualita' della formazione universitaria specialistica
del settore sanitario)
1. - 2.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
vigente dotazione organica del Ministero dell'universita' e
della ricerca e' incrementata a decorrere dall'anno 2022 di
un numero complessivo di 40 unita' di personale, di cui 1
dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di
livello dirigenziale non generale e 36 unita' appartenenti
alla III area funzionale - posizione economica F1.
Conseguentemente, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato il contingente di personale di cui al periodo
precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie
di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso
il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per
l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a
decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000
per il funzionamento della struttura di missione. Per
l'assunzione delle unita' di personale ivi previste, e'
altresi' autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per
l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
6."
Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 28 (Patti territoriali dell'alta formazione per
le imprese nonche' disposizioni in materia di valutazione
dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali)
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Patti territoriali dell'alta formazione
per le imprese) - 1. Al fine di promuovere
l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione
di profili professionali innovativi e altamente
specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi
dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali,
nonche' di migliorare e ampliare l'offerta formativa
universitaria anche attraverso la sua integrazione con le
correlate attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione,
alle universita' che promuovono, nell'ambito della propria
autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per
l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati
"Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca
pubblici o privati, nonche' con altre universita',
pubbliche amministrazioni e societa' pubbliche, e'
attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo
complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290
milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui
al comma 5.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e'
subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il
Ministro dell'universita' e della ricerca, il Rettore
dell'universita' proponente, i Rettori delle altre
eventuali universita' sottoscrittrici e i rappresentanti
degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in
particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi
universitari finalizzati alla formazione delle
professionalita', anche a carattere innovativo, necessarie
allo sviluppo delle potenzialita' e della competitivita'
dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata
corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con
particolare riferimento alle discipline STEM - Science,
Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate
con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti
possono altresi' prevedere iniziative volte a sostenere la
transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro
formazione continua, nel quadro dell'apprendimento
permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il
trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle
piccole e medie imprese;
b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione
delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e
prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui
al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni
giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022, il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le risorse finanziarie per provvedere
all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle
disponibili nei bilanci delle universita' e quelle
eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o
privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarita' dei relativi
contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative
di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono
recare misure per potenziare i processi di
internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la
stipulazione di accordi di programma tra le singole
universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero
dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la
federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di
attivita' o strutture, ovvero la fusione di universita' ai
sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.
5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita'
interessate e valutati da una commissione nominata dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e composta da
cinque membri, due designati dal Ministro dell'universita'
e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo
economico. Ai componenti della commissione non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole universita' che
hanno sede in regioni che presentano valori inferiori
rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei
seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione
residente nella regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla
laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da quella di
residenza sul totale dei laureati residenti nella regione
interessata dal Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di
cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacita'
dei Patti, in relazione alle discipline per le quali e'
proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con
priorita' per le discipline STEM - Science, Technology,
Engineering and Mathematics anche integrate con altre
discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari
territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al
comma 6, nonche' del tasso di crescita delle filiere
produttive connesse alle discipline medesime. Sono
prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i
progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero la
fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n.
240 del 2010.
8. La verifica dell'attuazione del Patto, il
monitoraggio delle misure adottate e l'accertamento del
raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministero
verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero
di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e
del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere
produttive correlate, anche in relazione al tempo
intercorso dalla laurea, nonche' la rispondenza
dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle
esigenze del mercato del lavoro e l'innalzamento della
qualita' della formazione e della relativa attivita' di
ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi e' valutato
dal Ministero dell'universita' e della ricerca, anche
tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della
distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle
universita' ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della
legge n. 240 del 2010, e determina, altresi', la revoca del
contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b).
I contributi revocati possono essere destinati ad altri
Patti con le modalita' di cui al comma 2.
9. In sede di prima applicazione, le universita'
interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15
settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di
cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' di valutazione
dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 2:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati
di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, ai
fini della nomina degli stessi da parte della Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita
presso il Ministero dell'universita' e della ricerca ai
sensi dell'articolo 21-bis»;
2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole:
«se previsto dai rispettivi bandi,»;
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti
di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30
dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del
presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e' costituita
da un numero complessivo di quaranta unita' di personale,
delle quali una con qualifica dirigenziale di livello
generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non
generale e trentasei unita' appartenenti alla III area
funzionale, posizione economica F1. Il Ministero
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'anno
2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in
deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il
contingente di personale di cui al primo periodo del
presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie
di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso
il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni
del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la
spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure
concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la
spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della
Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.
Per l'assunzione delle unita' di personale previste al
medesimo primo periodo e' altresi' autorizzata la spesa di
euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a
decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari
a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei
progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai
Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel
rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei
comitati di valutazione e dei revisori esterni e'
stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unita' per
ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui
all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina
dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono
all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata dal
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui
all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed e'
disposta con provvedimento della competente direzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca. I componenti
dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati
ai sensi del secondo periodo possono essere confermati
nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. E'
fatta salva la possibilita' di sostituzione nei casi di
incompatibilita' o, comunque, in ogni altro caso di
necessita'. La determinazione dei compensi dei soggetti di
cui al primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per
la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178
del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per
quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale
della ricerca del Ministero dell'universita' e della
ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del
presente comma si applicano, in deroga alle previsioni
contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione
per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i componenti dei comitati di valutazione e i revisori
esterni.
2-quinquies. Per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo
scorrimento, fino al numero massimo di dodici unita', della
vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale
per la copertura di venti posti di funzionario
amministrativo contabile, terza area funzionale, per il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici
di Roma, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al
fine di ridurre i tempi per la selezione del personale
dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi
dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nonche' per il reclutamento di personale dirigenziale
e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami
bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023,
comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la
prova orale alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la
predeterminazione dei relativi criteri, puo' essere
effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno
superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle
prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro
608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.»
Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e dei
ricercatori e' a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini
della rendicontazione dei progetti di ricerca, la
quantificazione figurativa delle attivita' annue di
ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi
compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a
1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo
pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo
definito. La quantificazione di cui al secondo periodo,
qualora non diversamente richiesto dai soggetti
finanziatori, avviene su base mensile.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250
ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca
e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il
tutorato, nonche' ad attivita' di verifica
dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli
o corsi curriculari.
5.
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma
1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto della
presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno
all'altro regime, con domanda da presentare al rettore
almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal
quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno
accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi' la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono altresi' assumere, previa autorizzazione del
rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso
enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purche'
siano svolti in regime di indipendenza, non comportino
l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non
determinino situazioni di conflitto di interesse con
l'universita' di appartenenza e comunque non comportino
detrimento per le attivita' didattiche, scientifiche e
gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un
altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due
atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune
interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere, anche con
rapporto di lavoro subordinato, attivita' didattica e di
ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di
laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'articolo 9.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.»
Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Fondo per la premialita')
1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita'
di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6,
comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori
somme possono essere attribuite a ciascuna universita' con
decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei
risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo'
essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei
proventi delle attivita' conto terzi ovvero con
finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le
universita' possono prevedere, con appositi regolamenti,
compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico
amministrativo che contribuisce all'acquisizione di
commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o
privati.
1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un
fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con
risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o
internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base
di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata
con applicazione di tassi forfetari, o comunque non
soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite le
modalita' di erogazione della quota premiale in favore di
professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in
relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche
nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca, del
30 per cento del trattamento economico individuale, per il
solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano
i fondi e comunque nel limite della disponibilita' delle
risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno
individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli
interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di
trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della
legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari):
1.-8. (omissis)
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, le universita' possono procedere
alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante chiamata
diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o
presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se
ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario, che ricoprono da
almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di
ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla
base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate
ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale,
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
in esito a procedure competitive finalizzate al
finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori,
da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione
europea o da altre organizzazioni internazionali.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'universita'
e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta
alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
e' ricompreso il settore scientifico disciplinare per il
quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al
possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara
fama, della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il
settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere.
Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con
proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita'
di servizio e di valutazioni di merito
(Omissis.)»
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Premi per meriti scientifici e tecnologici)
1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono,
nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per
il personale, istituire premi biennali per il personale
ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di
eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel
limite massimo annuale del venti per cento del trattamento
retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente per il trattamento economico
fondamentale ed accessorio del personale.
2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al
comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione
dell'Ente, in conformita' con i principi di trasparenza,
imparzialita', oggettivita', di cui all'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990 n. 241.
2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi
ricercatori e dirigenti di ricerca, nonche' di tecnologi,
primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli
Enti puo' essere integrato anche con risorse derivanti da
progetti di ricerca, europei o internazionali, non
ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi,
limitatamente alla parte assegnata con applicazione di
tassi forfetari, o comunque non soggetta a puntuale
rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca sono definite le modalita' di erogazione
dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo,
per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui
derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita'
delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno
individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli
interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di
trasparenza, imparzialita', oggettivita'. I compensi
aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque
essere superiori al 30 per cento del trattamento economico
fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione
a piu' progetti di ricerca."
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 165 (Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'universita' e della ricerca):
«Art. 10 (Trattamento economico)
1.-2. (Omissis)
3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari
disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria
dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli
Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta
collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi
finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al
miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della
predetta indennita' e' determinato dal capo di gabinetto,
sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura
dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con
decreto del Ministro, nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa.
(Omissis).»
 
Art. 10

Disposizioni in materia di attivita'
ad alto contenuto specialistico

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, e' autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attivita'.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione ((«Fondi da ripartire»)) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
Art. 11
Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilita' 1500 e
salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo
funzionamento

1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilita' «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, e' garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalita', ove compatibili, in regime di contabilita' ordinaria.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del programma «Fondi)) di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi)
1.-4. (omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«1.-198. (Omissis)
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.»
 
Art. 12

Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale
per il cambiamento climatico

1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza per ricoprire l'incarico, e' corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e' collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo ((o in altra analoga posizione)) secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile ((nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico e' fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e' autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e' autorizzata, altresi', la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. ((Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,)) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ((Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17-novies del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento
climatico) - 1. Al fine di consentire una piu' efficace
partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati
internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul
cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale nominano l'inviato
speciale per il cambiamento climatico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico
e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra
estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza per ricoprire
l'incarico, e' corrisposto un compenso determinato dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo
restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro.
L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente
appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e' collocato presso il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione
secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la
durata del collocamento un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma
1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge
l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico e'
fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da
parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza
energetica e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di
dimissioni dell'inviato.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno
2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per
l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.»
- Per il testo dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 9.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
 
Art. 13
((Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica))
per
attivita' di interesse comune

1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attivita' volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale ((di personale)) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo((, per ciascun ente,)) di trenta unita' di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse.
((1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attivita' dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: «componenti effettivi» sono inserite le seguenti: «e un supplente» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un componente effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente». Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17-septies, comma
1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113:
«Art. 17-septies (Avvalimento da parte del Ministero
della transizione ecologica di personale dell'ENEA e
dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri)
1. Al fine di rafforzare le attivita' volte al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di
interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un
contingente massimo per ciascun ente di trenta unita' di
personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando presso gli uffici del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'individuazione delle unita' di personale e le modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa
a titolo gratuito tra il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e i soggetti di cui al primo periodo.
Il trattamento economico fondamentale del personale di cui
al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di
appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio e'
a carico del Ministero della transizione ecologica.
(Omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma
35-octies, del citato decreto-legge del 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti)
1.-35-septies. (Omissis)
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti con comprovata esperienza in materia contabile
amministrativa. Uno dei componenti effettivi e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti
del medesimo Ministero.
(Omissis).»
 
Art. 14
Istituzione e riorganizzazione di Unita' di missione finalizzate al
potenziamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui ((al comma 1 del presente articolo nonche')) per le finalita' di cui all'articolo 25 e' istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unita' di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unita' di missione e' coordinata dal dirigente di livello generale gia' individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unita' di missione e' composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»;
b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attivita' anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.».
2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unita' di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1 ((annesso al presente decreto)).
((2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.))

3. Fino al 31 dicembre 2026 e' istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unita' per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. All'Unita' sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unita' di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, cosi' come indicate nella ((tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto. L'Unita' fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attivita' di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.))
4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e' autorizzato, per l'anno 2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unita' dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unita' di dirigenti sanitari».
((4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e' autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attivita' a titolo gratuito.))
5. Al fine di rafforzare le capacita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) puo' istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non puo' superare il 31 dicembre 2026.
((6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' attribuito anche lo svolgimento delle attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa puo' avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unita' di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresi' le procedure e le modalita' di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonche' l'ambito delle attivita' esenti. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6»;
c) al comma 8, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 30 (Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti)
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per
il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25
milioni di euro e con significative ricadute occupazionali,
al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso
di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Ministero delle
imprese e del made in Italy, in sostituzione
dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un
termine per provvedere non superiore a trenta giorni,
adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese
l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui
agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di
cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
nonche' l'adozione della determinazione motivata di
conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater,
comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. Il
procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su istanza
dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione
interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il
Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo
ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente
dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che
restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale
risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte
le obbligazioni anche nei confronti dei terzi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per
le finalita' di cui all'articolo 25 e' istituita, presso il
Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura
denominata Unita' di missione attrazione e sblocco degli
investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello
non generale. L'Unita' di missione e' coordinata dal
dirigente di livello generale gia' individuato quale
coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo
25, comma 2. L'Unita' di missione e' composta dal personale
di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre
2022, n. 197.
1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis
svolge la propria attivita' anche con il supporto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri
lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy
non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a
causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-445. (Omissis)
446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero
delle imprese e del made in Italy e' incrementata di 15
unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari
prevista dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
Conseguentemente, il medesimo Ministero e' autorizzato a
reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente
contingente di personale, mediante procedure di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure
concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette
procedure concorsuali pubbliche e' autorizzata la spesa di
150.000 euro per l'anno 2023. Il Ministero delle imprese e
del made in Italy e' altresi' autorizzato a conferire due
incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi
dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali
previsti, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle
disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si
avvale di un corrispondente contingente di unita' di
personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 882, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.- 881 (Omissis)
882. Per far fronte agli accresciuti compiti di
profilassi internazionale e alle attivita' connesse alla
competitivita' del sistema Paese in materia di controlli
sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della
salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, e' autorizzato, per gli anni 2021,
2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici,
anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non
generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1
farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti
sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1
dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere
ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non
sanitari, nonche' complessive 135 unita' di personale non
dirigenziale con professionalita' anche tecniche,
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del
Ministero della salute e' incrementata di 7 unita'
dirigenziali non generali, di 22 unita' di dirigenti
sanitari e di 135 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'Area III.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 3, del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204:
«Art. 6-bis (Ministero della salute)
1.- 2. (Omissis)
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13
del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 2013, n. 138, recante «Regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2013, n. 294.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6-quater
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art.19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1.-6-ter. (Omissis)
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 3, 6 e 8
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza)
1. - 2. (Omissis)
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4.- 5. (Omissis)
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui
all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui
all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1,
quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa
sono riconducibili a situazioni di agevolazione
occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al
prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011,n. 159, avvalendosi, d'intesa
con il prefetto territorialmente competente, del gruppo
interforze istituito presso la prefettura competente per il
luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla
scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai
sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della
Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate
dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione
mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e
procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli
esecutori di cui comma 6.
7. (Omissis)
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore
economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto
societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in
altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma 3
e-bis) le eventuali misure amministrative di
prevenzione collaborativa prescritte in caso di
agevolazione occasionale.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 70, comma 12, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 70 (Norme finali)
1.-11. (Omissis)
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art.
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 9 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 39 (Programmazione e progettazione delle
infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale)
1.-8. (Omissis)
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato da un
Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero
dell'interno, secondo procedure approvate con delibera
CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.
Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»
- Si riporta il testo dell'articolo 94-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione
collaborativa applicabili in caso di agevolazione
occasionale)
1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di
infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di
agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, societa' o
associazione interessata, con provvedimento motivato,
l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a dodici mesi, di una o piu' delle seguenti
misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure
organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a
rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la
prefettura competente per il luogo di sede legale o di
residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli
atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi
professionali conferiti, di amministrazione o di gestione
fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o
di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il
predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della
persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;
c) per le societa' di capitali o di persone, comunicare
al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma,
eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di
associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via
non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di
cui alla lettera b), nonche' per i finanziamenti di cui
alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n.
136, le modalita' indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma
1, puo' nominare, anche d'ufficio, uno o piu' esperti, in
numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo
di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di
svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione
delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di
cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il
decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello
liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,
n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa, societa' o associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di
essere applicate se il tribunale dispone il controllo
giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera
b). Del periodo di loro esecuzione puo' tenersi conto ai
fini della determinazione della durata del controllo
giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di
cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla
base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il
venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di
altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia
un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le
conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate
in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo
96, a cui e' precluso l'accesso ai soggetti privati
sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo
83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del
tribunale competente per l'applicazione delle misure di
prevenzione.»
 
Art. 15
Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli
organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di
personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia
penitenziaria

1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 ((annesso al presente decreto));
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 ((annesso al presente decreto));
c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5 ((annesso al presente decreto));
d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), e' conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza ((sono preposti)), con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).
3. ((Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo)) 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto ((dalla data della sua entrata in vigore)), l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.
4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita' criminali, la Polizia di Stato e' autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unita' come di seguito indicato:
a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unita' nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unita' nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unita' del ruolo ingegneri, n. 3 unita' del ruolo fisici e n. 2 unita' del ruolo psicologi;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unita' nel ruolo degli ispettori tecnici;
d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;
e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.
((4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.))
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno ((2037 e pari a euro)) 24.472.253 ((annui a decorrere dall'anno)) 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno ((2037 e pari a euro)) 668.400 ((annui a decorrere dall'anno 2038)), si fa fronte ai sensi del comma 22.
7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unita'»;
2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unita'»;
b) all'articolo 829, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «94 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «124 unita'»;
2) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»;
3) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».
8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita' criminali, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unita' come di seguito indicato:
a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita' nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unita' nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unita' nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;
d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unita' nel ruolo ispettori;
e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unita' nel ruolo appuntati e carabinieri.
9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno ((2032 e pari a euro)) 18.642.097 ((annui a decorrere dall'anno)) 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro ((828.567 per l'anno 2023 e a euro)) 259.700 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.
11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.»;
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24 unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita' criminali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unita' come di seguito indicato:
a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri;
b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri;
c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri;
d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri.
13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno ((2036 e pari a euro)) 13.678.395 ((annui a decorrere dall'anno)) 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.
14. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno ((2026 e pari a euro) 202.300 ((annui a decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il capo II, e' inserito il seguente:
«CAPO II-bis
CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica e' fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.
Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;
c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, ((del medesimo decreto legislativo));
d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ((ferme restando le disposizioni dell'articolo)) 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attivita' didattica nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;
b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 ((annessi al presente decreto)).
16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:
a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita' nella qualifica di medico;
b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita' nella qualifica di medico;
c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita' nella qualifica di medico;
d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita' nella qualifica di medico.
17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno ((2041 e pari a euro)) 8.594.481 ((annui a decorrere dall'anno)) 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.
18. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno ((2040 e pari a euro)) 99.450 ((annui a decorrere dall'anno)) 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di ((prevenzione degli incendi)) e di lotta attiva agli incendi boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di ((617 unita')), come di seguito indicato:
1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita', di cui 110 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unita' nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;
((1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita' nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;))
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita', di cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unita' nelle qualifiche iniziali ((dei ruoli)) dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unita' nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli e' modificata di un numero corrispondente di unita';
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022((, e, per il rimanente 30 per cento,)) mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della ((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco puo' avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalita' previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della ((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unita' mediante concorso pubblico secondo le modalita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.
20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, ((pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036)), si fa fronte ai sensi del comma 22.
21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno ((2026 e pari a euro)) 1.019.000 (annui a decorrere dall'anno))
2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
((22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia piu' rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;
2) al terzo comma, la parola: «piu'» e' soppressa;
b) all'articolo 16:
1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «piu'» e' soppressa;
2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita' di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro ((nel 2032 e)) 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 ((e di euro)) 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.
27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
a) nominati marescialli con anzianita' relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianita' giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.
28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero ((negli organici)) del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unita'»;
b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».
31. Per le medesime finalita' di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative e' ridotta di trenta unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e' incrementata di trenta unita' nella qualifica di primo dirigente;
2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali e' ridotta di sedici unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali e' incrementata di sedici unita' nella qualifica di primo dirigente;
3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie e' incrementata di sei unita' nella qualifica di primo dirigente;
4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche e' ridotta di tre unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche e' incrementata di tre unita' nella qualifica di primo dirigente;
c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 e' ((abrogato)).
33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 ((per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026)), di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 ((annui a decorrere dall'anno)) 2028.
35. Le risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del ((regolamento di cui al)) decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.
36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, ((34 e 35)), pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ((per 450.000 euro)) per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale,10 giugno
1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 961-bis
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-961. (Omissis)
961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli
organici della Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla
presente legge;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla
presente legge;
c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna
relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle
qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la
parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere
dal 31 dicembre 2025)";
d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per
le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di
vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del
presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e'
conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano
programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro
dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano
programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare
ai sensi del primo periodo della presente lettera e'
riportato, altresi', il complesso delle modificazioni delle
dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno 2001, n. 128.
- Si riporta il testo dell'articolo 66, commi 9-bis e
10, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 66 (Turn over)
1.-9. (Omissis)
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
(Omissis).»
- Per il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
«Art. 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e
finanzieri")
1. Tenuto conto della forza organica del ruolo
Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza
indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio
1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente
decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e
finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a
23.313 unita'.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'.
1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la
consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894
unita'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2 del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
«Art. 7 (Modalita' dei concorsi)
1. (Omissis)
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di
soccorso alpino e della componente specialistica Anti
Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della
guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui
ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti
messi a concorso per le predette specialita' nel limite
massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione
organica di cui all'articolo 3.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
recante «»Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio
1999, n. 266, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 8 giugno
2000, n. 132.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria):
«Art. 5 (Compiti istituzionali)
1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i
compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26
luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e
loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e
regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad
assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
liberta' personale; garantisce l'ordine e tutela la
sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle
strutture del Ministero della giustizia; partecipa, anche
nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e
degli internati; espleta il servizio di traduzione dei
detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei
detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura,
secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4.
Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni
previste dai provvedimenti della magistratura di
sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza
operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza;
assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli
uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure
della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del
distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti
di appello.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16,
secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono
essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e
direttamente connesse ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno
soddisfatte dal personale di corrispondente profilo
professionale preposto ad attivita' amministrative,
contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e
al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere
le attivita' nelle quali e' impiegato.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di
cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica,
nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,
contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni
esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento
delle relative dotazioni organiche.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle
strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al
presente articolo svolgendo i relativi compiti con
proporzionata responsabilita' decisionale e apporto
professionale.
2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono
conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di
istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale
traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari
sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli
uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria
e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di
comunita'.
3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono
conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di
istituto penitenziario di terzo livello e di istituto
penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di
reparto di istituto penitenziario di secondo livello;
coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti
presso gli istituti penitenziari sede di incarico
superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e
scuole della Amministrazione penitenziaria e
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita'.
4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto
sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di
istituto penitenziario di secondo livello e di istituto
penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante
di reparto di istituto penitenziario di primo livello;
comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti
interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di
reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione
penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e
scuole della Amministrazione penitenziaria e
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita'.
5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono
conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di
istituto penitenziario di primo livello, comandante di
reparto di istituto penale per i minorenni di primo
livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti
penitenziari sede di incarico superiore; comandante di
nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale,
provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole
dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli
uffici dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita' non sede di incarico superiore; direttore di
sezione di maggiore rilevanza degli uffici
dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione
per la giustizia minorile e di comunita'; comandante di
nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale
esterna e di comunita'.
6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono
conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di
istruzione; comandante di reparto della scuola superiore
dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza
personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo
centrale; capo della segreteria tecnica del capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice
direttore del gruppo operativo mobile; comandante di
reparto di istituto penitenziario sede di incarico
superiore; comandante di nucleo traduzioni
interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore
rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali
della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione
per la giustizia minorile e di comunita' e nei
provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio
sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali;
direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia
minorile e comandante di nucleo negli uffici
interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di
comunita'; vice consigliere ministeriale presso il vice
capo e i direttori generali dell'Amministrazione
penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita'.
7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore
sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale
delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; vice
direttore generale dei servizi logistici e tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del
personale e delle risorse; vice direttore generale della
formazione; direttore del gruppo operativo mobile;
direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei
provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza
dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita'.
8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale
sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle
specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; direttore
generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria.
9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono
attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in
qualita' di comandante di reparto esercita i poteri di
organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando,
nell'ambito delle direttive impartite dal direttore
dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli
29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di
competenza di detta area, coordinando l'azione e gli
interventi operativi normativamente attribuiti al personale
del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati,
specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione
e trattamento delle persone detenute ed internate.
Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed
all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia
penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense,
dell'armamento e dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile
del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo
al quale e' preposto anche emanando, nell'ambito delle
direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore
dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo
provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli
ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo,
coordinando l'azione e gli interventi operativi
normativamente attribuiti al personale del Corpo dei
restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende
altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita'
del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla
idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi
di trasporto in dotazione.
12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
svolgono, altresi', compiti di formazione, istruzione e
addestramento del personale e di direttore dei poligoni di
tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla
qualifica rivestita, ad organismi interforze.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, primo comma,
lettera z) della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale):
«Art. 6 (Competenze dello Stato)
Sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in
materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da
impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari
esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive,
per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le
epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti
i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialita'
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e
virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione,
l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge
22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei
prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di
impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella
lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
materiali e dei recipienti destinati a contenere e
conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) gli standards dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualita' e di
salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e
l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia
capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio
e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro
utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione
ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi
personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di
cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente
legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla
presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione
dei profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per la durata e la conclusione dei
corsi; la determinazione dei requisiti necessari per
l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi
sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori
sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo
nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche
delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa
alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e
diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se
del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti
di infezione o di contaminazione; la determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le
prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi,
degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati
all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla
produzione e alla commercializzazione di questi ultimi
prodotti;
v);
z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia,
per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente."
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente)
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di
attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno
quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 56 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395):
«Art. 56 (Accertamenti medico-legali)
1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia
penitenziaria si applicano le norme concernenti gli
accertamenti medico-legali e le relative procedure previste
per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di
custodia.
1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per
ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di
prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica
al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende,
trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato
medico recante la prognosi, nonche', alla competente
articolazione sanitaria, il certificato medico da cui
risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche',
nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga
verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad
attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso
delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o
controindicazioni all'impiego. E' assicurata l'adozione del
sistema del doppio certificato, in modo che quello recante
la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione
sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo
personale del dipendente, restando salva e impregiudicata
la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite
l'articolazione sanitaria competente, le visite di
controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme
in vigore.
2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale
di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai
soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di
pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria
continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione
del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le
norme previste per il personale delle forze armate e delle
forze di polizia ad ordinamento militare."
- Si riporta il testo dell'articolo 186 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 186 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore sanitario)
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore
sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente sanitario che, alla predetta
data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella
qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di
esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le carenze organiche.»
- Si riporta il testo dell'articolo 196 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 196 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore ginnico-sportivo)
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore
ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla
predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo
servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle
cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le carenze organiche.»
- Si riporta il testo dell'articolo 151 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 151 (Nomina a dirigente generale)
1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti
superiori con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle
disponibilita' di organico.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, su
designazione del consiglio di amministrazione, e'
costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva
per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del
Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale,
dal direttore centrale per le risorse umane del
Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in
servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti
generali del Corpo in servizio presso le strutture
periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione.
Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti
generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in
servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio
presso le strutture periferiche.
3. La commissione consultiva individua, nella misura
pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un
minimo di tre unita', il personale in possesso della
qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a
dirigente generale, sulla base delle esperienze
professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei
ruoli direttivi e dirigenziali, nonche' dell'attitudine ad
assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica
superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3,
la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento
trasmette alla commissione gli elementi valutativi e
informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti
superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al
Consiglio dei ministri.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
possono applicarsi anche al personale del ruolo dei
dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle
specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di direttore centrale.»
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2022, n. 34, recante «Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di trecento posti di vigile del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 25 febbraio
2022.
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
"Art. 33 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco) - 1.
Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui
all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti,
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di
aeromobile puo' avvenire mediante concorso pubblico per
titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata
dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota
commerciale o di linea, in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di
aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
di un corso di formazione, articolato in una prima fase
teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di
aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso avanzato per il
rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in
prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso
avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il
suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto
con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria
finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso
di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine
corso."
"Art. 34 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco)
1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne
di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti
vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
specialisti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso
pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata
ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton
Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti
di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
di un corso di formazione, articolato in una prima fase
teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti
di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso avanzato per il
rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del
fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta
il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non
supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni
rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria
finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso
di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine
corso.".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e
al ruolo degli specialisti di aeromobile)
1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene,
nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per
titoli e superamento di un corso di formazione basico per
il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata
al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di
specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto
di cui al comma 9.
2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene,
nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per
titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per
il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato
al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso
della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata
dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota
commerciale o di linea, in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e di specifici
requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al
comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura
selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di
cui al comma 1.
3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2
il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile
avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna,
per titoli e superamento di un corso di formazione basico
necessario per il rilascio del brevetto di specialista di
aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del
fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione
previsti nel decreto di cui al comma 9.
6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile
avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna,
per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato
per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile,
riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in
possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA),
rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European
Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e di specifici
requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al
comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura
selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di
cui al comma 5.
7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6
il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la
partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6,
l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli
specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione, basico e avanzato, le modalita' di
svolgimento della prova di fine corso, le categorie di
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito
delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6,
accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli
specialisti di aeromobile, e' attribuita la qualifica
corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di
provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio
gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della
progressione in carriera e del trattamento economico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori)
1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene,
nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento
di un corso di formazione professionale per l'acquisizione
dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al
personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di
specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto
di cui al comma 4.
2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alla selezione il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1;
l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli
specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento del
corso di formazione professionale; le modalita' di
svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse; la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della
procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo
degli elisoccorritori e' attribuita la qualifica
corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei
vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello
stato giuridico, della progressione in carriera e del
trattamento economico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 20 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea
nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione
delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini
dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in
ingegneria e architettura conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto
n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di
studio di cui alla lettera d);
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente."
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica
di ispettore antincendi)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene
mediante concorso interno al quale puo' partecipare il
personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che
abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso
di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con
decreto del Ministro dell'interno.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare
un corso di formazione residenziale della durata di sei
mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il
corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale.
Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono
sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a
servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale
ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto
formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e
conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti
dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale,
fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa
vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le
modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'.
5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi
di servizio e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori
logistico-gestionali)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
logistico-gestionale avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di eta'.
Nella medesima procedura e', altresi', prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo
79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in
organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori informatici)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico
avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo
servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'.
Nella medesima procedura e', altresi', prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo
91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 102 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori
tecnico-scientifici)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
tecnico-scientifico avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella
medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari
al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I
posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in
organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»

- Si riporta il testo dell'articolo 114 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario
avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 115, ad eccezione dei limiti di eta'. Nella
medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari
al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115. I
posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto)
1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene,
nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di
un successivo corso di formazione professionale, della
durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale
che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del
fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che
abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a
misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale, a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del
corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina
a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del
corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo.
5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di
servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative
del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli
interessati, nell'ambito delle sedi indicate
dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti
negli organici.
6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di
cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di
organico nella qualifica di capo squadra tali da
determinare criticita' nella funzionalita' del dispositivo
di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura
delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui al
presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e'
ammesso a partecipare il personale che abbia maturato
complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio
nel ruolo dei vigili del fuoco.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione della
commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del
corso di formazione professionale, dell'esame finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria
finale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 295, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1.-294. (Omissis)
295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287,
289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento
dei contingenti annuali, al personale volontario di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti
iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo
da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette
assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite
di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per
l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il
personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari
i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di un
richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il
personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile,
deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al
personale volontario in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento
delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 79 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore logistico-gestionale)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1,
lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente."
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
- "Art. 82. Concorso interno per l'accesso alla
qualifica di ispettore logistico-gestionale.
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1,
lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo'
partecipare il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno
sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai
sensi dell'articolo 79, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a
frequentare un corso di formazione residenziale della
durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o
le altre strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove
d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio
d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su
proposta del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine
della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri
previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le
modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i
criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'.
5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali
alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla
scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore informatico)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico,
ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
indirizzo informatico;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente."
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica
di ispettore informatico)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico,
ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), avviene
mediante concorso interno al quale puo' partecipare il
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico
individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare
un corso di formazione residenziale della durata di tre
mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame
ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto
formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli
esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria
finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla
normativa vigente.
4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i
criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'
nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale.
5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi
di servizio e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4-bis del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze Armate)
1.-4. (Omissis)
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 662, della
citata legge 29 dicembre 2022, n 197:
«1. - 661. (Omissis)
662. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di
117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per
l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di
122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per
l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di
123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro
annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al
finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie
facolta' assunzionali, con correlato incremento, ove
necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il
rispetto del principio di equiordinazione, e al
finanziamento delle correlate spese di funzionamento in
misura non superiore al 5 per cento delle predette
disponibilita' annuali. All'attuazione del presente comma
si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie,
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa e il Ministro della giustizia.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 1, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78):
«Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli
scrutini) - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il
personale dei ruoli delle carriere di cui al presente
decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e
successive modificazioni.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge
6 novembre 2012, n. 190):
«Art. 10 (Incandidabilita' alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali)
1. Non possono essere candidati alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono
comunque ricoprire le cariche di presidente della
provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente
degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,
322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334,
346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 737, recante «Sanzioni disciplinari per il
personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e
regolamentazione dei relativi procedimenti» e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n. 342.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190):
«Art. 8-bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo
della guardia di finanza)
1. (Omissis)
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite
le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria,
ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica
sicurezza.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2, del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
«Art. 49 (Posizione di Stato dei frequentatori dei
corsi per il conferimento della nomina a maresciallo)
1. (Omissis)
2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere
a) e b):
contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con
decorrenza dalla data di arruolamento;
al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono
nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai
reparti di impiego.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis, comma 1,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):
«Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici)
- 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli
organici previsti da altre fonti normative, possono essere
altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel
numero massimo di venticinque unita' e, comunque, nel
limite di spesa annuale di 790.000 euro, gli ufficiali del
Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le
Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da
impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello
Stato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-decies,
del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, 225 convertito,
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini)
1.-6-novies. (Omissis)
6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto
della criminalita' organizzata e di tutte le condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,
nonche' al fine di incrementare la cooperazione
internazionale di polizia, anche in attuazione degli
impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal
termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del
presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza
puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, secondo le procedure e le modalita'
previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e
ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza,
nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al
comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti
di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A
tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168,
comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle
ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza
nominati ai sensi del presente comma.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104 (Regolamento
concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto
per la sicurezza):
«Art. 3 (Numero degli esperti per la sicurezza) - 1. Il
numero degli esperti per la sicurezza e' determinato nel
limite massimo di cinquanta unita', comprese le venti
unita' di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili
sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui
all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
 
Art. 16
Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono ((sostituite)) dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2032»;
b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 ((al 2032))» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2024»;
3) alla lettera b), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2023»;
4) alla lettera c), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque ((ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2023»;
5) alla lettera d), le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2032»;
6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2031».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni per il potenziamento del
ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia
di Stato nonche' per il potenziamento del ruolo ispettori
della Guardia di finanza)
1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della
Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale
ruolo e' ulteriormente alimentato mediante integrale
scorrimento della graduatoria del concorso interno, per
titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della
Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della
citata lettera t) con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12
aprile 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del
personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019,
Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai
dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio
2023, con collocazione degli interessati in posizione
sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza
giuridica ed economica non antecedente alla predetta data,
salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla
medesima data. Non si applicano le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2),
e la promozione alla qualifica di commissario avviene per
anzianita', senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo
servizio nella qualifica di vice commissario.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le
seguenti misure straordinarie:
a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato e' ulteriormente
alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria
del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti
commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera r quater), del citato decreto legislativo n. 95 del
2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato
nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento
straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti
ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione
della denominazione di "coordinatore" dopo sei anni di
effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i
trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;
b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai
concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n.
95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera
c-quinquies) del medesimo articolo 2, comma 1, i posti
disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso
interno, per titoli ed esami, per 1.141 posti di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato,
indetto, ai sensi del numero 2) della citata lettera
c-bis), con decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020,
pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento
straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima
di ulteriori 1.356 unita', nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il relativo organico
e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31
dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per
l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti
per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi
nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in
ragione di almeno 170 unita' per ciascun anno.
3. Le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni
concernenti la composizione della commissione esaminatrice,
possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di settore, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il
profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno
una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai
bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla
presente lettera, per prova scritta si intende anche la
prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove
anche con modalita' decentrate e telematiche di
videoconferenza.
4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: «2027» e'
sostituita dalla seguente: «2028» e le parole: «ciascuno
per 1.200» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente
per 1.800 e 2.400».
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi
da 1 a 4 del presente articolo e' autorizzata la spesa di
8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno
2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per
l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000
euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029,
16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno
2031 e 18.075.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032.
6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro
2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80;
b) quanto a euro 1.200.000 annui a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9
gennaio 2006, n. 7, a valere sul capitolo 2568, piano
gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione della
medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo
2568, piano gestionale 02;
d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro
4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025,
euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno
2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per
l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000
per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 annui a decorrere
dall'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili
per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4; (13)
e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027
e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per
l'anno 2030 ed euro 6.950.000 annui a decorrere dall'anno
2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (14).
7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo
della guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma
15-duodecies e' inserito il seguente:
«15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente
collocati nella graduatoria di merito della selezione per
titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo
restando quanto stabilito dalla determinazione del
Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma,
sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1°
gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e
iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa
anzianita' assoluta».
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7,
pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per
l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
 
Art. 17
Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di
porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:
a) all'articolo 585, comma 1:
1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti:
«h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;
h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;
h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;
h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;
h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;
h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;
h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;
h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»;
2) dopo la lettera h-vicies semel), e' aggiunta la seguente:
h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»;
b) all'articolo 812-bis, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
d) capitani di vascello: 455»;
c) all'articolo 814:
1) al comma 1, le parole: «979 unita', di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «1019 unita', di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»;
2) al comma 1-bis), la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) capitani di vascello: 119»;
3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unita'» sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2023, 2120 unita' per l'anno 2024, 2140 unita' per l'anno 2025, 2160 unita' per l'anno 2026, 2180 unita' per l'anno 2027 e 2200 unita' dall'anno 2028»;
d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 ((per l'anno 2027 e)) 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente»;
e) il Quadro X della Tabella 2 e' sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8 ((annesso al presente decreto)).
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e' autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno ((2037 ed euro)) 22.299.409 ((annui a decorrere dall'anno)) 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno ((2028 ed euro)) 567.840 ((annui a decorrere dall'anno)) 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Per il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
 
((Art. 17 bis
Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e
servizi di polizia locale nonche' ai corpi forestali della regione
Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di
Bolzano

1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987».
2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con gli strumenti medesimi.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-bis,
del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici
da parte delle polizie locali)
1. (Omissis)
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai co-muni diversi da quelli di cui al medesimo comma
1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti: a)
appartenenza a una delle classi demografiche di cui
all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) istituzione,
con regolamento comunale o con diverso provvedi-mento del
sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia
locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145,
ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese
quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore
a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi
metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo
14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145
del 1987". 2. E' in facolta' dei corpi forestali della
regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di
Trento e di Bolzano dotare il proprio per-sonale di
strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo
naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono
essere portati senza licenza durante il servizio e non
possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati
con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della
regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero
della salute. Con regolamento emanato dall'ente di
appartenenza sono determinati i servizi per i quali il
personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al
presente comma, la durata dei corsi di addestramento al
loro uso, nonche' i termini e le modalita' del servizio
prestato con gli strumenti medesimi.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 156, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 156 (Classi demografiche e popolazione residente)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nella parte seconda del presente testo unico
valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le
seguenti classi demografiche:
- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre."
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 14 del
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145
(Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla
polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di
agente di pubblica sicurezza):
"Art. 12 (Istituzione di armeria della polizia
municipale)
1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di
associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della
legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o piu' comuni di questa,
e' istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia
municipale in apposito locale nel quale sono custodite le
armi in dotazione ed il relativo munizionamento.
2. In relazione all'articolazione territoriale della
struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti
possono essere istituite una o piu' armerie sussidiarie in
cui sono custodite le armi in dotazione.
3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle
sussidiarie, quando non e' disposta con il regolamento di
cui all'art. 2, nonche' la soppressione o trasferimento
della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco
e sono comunicate al prefetto e al questore.
4. L'istituzione dell'armeria non e' necessaria qualora
si tratti di custodire armi in numero non superiore a
quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In
tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli
appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate,
ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17;
le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal
responsabile del Corpo o servizio. L'autorita' di pubblica
sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai
sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della
sicurezza e dell'incolumita' pubblica."
"Art. 14 (Funzionamento delle armerie)
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di
munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a
chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici
distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi
metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono
conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario
dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio
dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo,
servizio o unita' di esso, in apposito contenitore
metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono
custodite presso di se' dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi e' conservata a
cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia
municipale, in busta sigillata controfirmata dal
consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio
corazzato.
5. L'armeria e' dotata del registro di carico delle
armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono
preventivamente vistate dal questore. I movimenti
giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e
munizioni devono essere annotati su apposito registro le
cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal
responsabile del servizio di polizia municipale.
6. L'armeria e' dotata altresi' di registri, a pagine
numerate e preventivamente vistate dal responsabile del
servizio di polizia municipale, per:
le ispezioni settimanali e mensili;
le riparazioni delle armi;
i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi."
 
Art. 18
Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidita' e altre
disposizioni in materia di enti territoriali

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;
d) al comma 6-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresi', agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».
2. Il concorso alla finanza pubblica ((da parte della regione autonoma Valle d'Aosta,)) di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalita' previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, ((del decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non e' tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.
4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.
((4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023»;
b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonche' gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalita' indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi gia' preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresi', a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori».
4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,».
4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «ed e' compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonche' il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16. (Misure straordinarie in favore degli enti
locali)
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27,
comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, gia' incrementato dall'articolo 40, comma 3, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e'
incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da
destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e
per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre
2022, in relazione alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno
2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per
l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56.
Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con
comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro
il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari
confermano l'interesse al contributo con comunicazione da
inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo
periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10
ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto
degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di
pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento
dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere
certificato attraverso la compilazione della scheda di
monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE -
Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30
settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del
monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili
nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta'
comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana
di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai
sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare
la facolta' di rimodulazione del piano di riequilibrio di
cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al
termine ordinariamente previsto possono presentare la
preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023.
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo
esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di
consentire la predisposizione del bilancio di previsione
2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della
quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono
destinare il contributo ricevuto in attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo,
anche al rimborso dei debiti finanziari.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della
Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio
2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno eliminato
il fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel
risultato di amministrazione, in sede di approvazione del
rendiconto 2023 provvedono ad accantonare un apposito
fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni
di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi
precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31
dicembre 2023.
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma
6-ter e' utilizzato secondo le modalita' previste
dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento
della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni
fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo
al 31 dicembre 2023 rispetto all'esercizio precedente,
derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma
6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2024, in
quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per
un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto
delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre
2023.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli
enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il
fondo anticipazioni di liquidita' in sede di rendiconto
2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore
disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023. Il comma
6-quinquies si applica, altresi', agli enti locali in
occasione del primo conto consuntivo successivo
all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria
di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta
entro il 31 dicembre 2024.
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad
applicarsi, con le medesime modalita' ivi previste,
l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti
locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il
1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei
mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del
decreto»;
b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le
parole: «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono
inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole
minori».
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14,
commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono
rispettivamente utilizzate per le finalita' del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n.
1295. I contributi in conto interessi relativi ad
interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo
parere tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) sul progetto.
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato
entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il
rendiconto della gestione relativo a tale esercizio e'
approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni
definitive di competenza' gli importi delle previsioni
definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto
determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il
bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si
riferisce».
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla
legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al
medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del
processo di approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021».
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,
pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri
comunali all'attivita' degli organi istituiti ai sensi
delle rispettive leggi regionali sul procedimento di
fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III,
capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti,
gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono
posti a carico delle regioni medesime.»
- Si riporta il testo dell'articolo 256, comma 11, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 256 (Liquidazione e pagamento della massa
passiva)
1.-10. (Omissis).
11. Entro il termine di sessanta giorni
dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo
straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo
regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile
dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di
estinzione e l'effettiva liquidazione.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 559, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«1.-558. (Omissis)
559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la
regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per
gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il
contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento
degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1,
comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850,
851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 111, comma
2-octies, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome)
1.-2-septies. (Omissis)
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto
ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551
euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies,
sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo
complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino
alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 375, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«1.-374. (Omissis)
375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a
374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma
370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili
possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli
interventi finanziati con risorse statali o europee,
secondo il seguente ordine di priorita':
a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
b) gli interventi integralmente finanziati la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati
Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali
per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalita'
del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tali
interventi possono accedere alla procedura ordinaria
relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di
affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026 e che siano attuati:
1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234
del 2021;
2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25;
3) dal commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi
disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito
contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro,
sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per
l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma
369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel
termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli
interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno
2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso
al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui
procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal
18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonche' gli interventi
per i quali sia stata presentata domanda di accesso al
Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di
affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio
2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non
risulta perfezionata la procedura prevista per
l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli
interventi di cui alla presente lettera possono accedere al
Fondo, con le modalita' indicate dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi
gia' preassegnati o richiesti mediante le predette
preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare,
altresi', a tale procedura anche gli interventi relativi
alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1,
limitatamente alla quota lavori;
e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi
integralmente finanziati con risorse statali la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026."
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24. (Disposizioni di semplificazione degli
interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti
locali)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare
l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di
edilizia scolastica compresi quelli ad ogni titolo
rientrati tra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito, e' consentito l'utilizzo per
ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari
dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento,
laddove ancora disponibili.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 697, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«1.-696. (Omissis)
697. Per sostenere gli interventi per spese in conto
capitale della regione Calabria volti a prevenire e a
mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del
contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni
nonche' per le finalita' di cui al decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore della regione
Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno
2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170
milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro
per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione della
dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027. Tale assegnazione e' considerata nell'ambito
della programmazione complessiva delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in
prededuzione dalla quota da attribuire alla regione
Calabria nell'ambito della predetta programmazione
2021-2027. Con provvedimento della regione Calabria, da
comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli
interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici
unici di progetto, nonche' il cronoprogramma procedurale
per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono
monito-rati mediante i sistemi informativi del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-176. (Omissis).
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro
(Omissis).»
 
Art. 19

Disposizioni in materia di trattamenti accessori

1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni ((di euro annui a decorrere)) dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ((e' incrementata)) di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni ((di euro annui a decorrere)) dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. La consistenza del Fondo premialita' e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (((AGENAS), di cui)) al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita' per il triennio 2019-2021, e' incrementata ((di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023)). Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie ((afferenti alla contrattazione)) del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, ((del citato decreto-legge n. 78 del 2010.)) In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ((ad esso applicabile)) e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro e' rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
((4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «addetto al servizio di emergenza-urgenza» sono soppresse.))
5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.
((5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale docente in servizio presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime».))

6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 e' finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilita' del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalita' definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto ((dall'articolo)) 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo e' incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ((di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno)) 2024, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a ((euro 6.130.425)) per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«1. - 142. (Omissis)
143. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A
decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato
con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono
disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del
pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di
quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte
nel conto dei residui sul fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90
per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il
differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato
delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto
anche del differenziale dei trattamenti di cui al
precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente
rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il
fondo per le risorse decentrate del personale non
dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di
risultato del personale di livello dirigenziale non
generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio
bilancio autonomo.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio
2020, n. 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma
31-quinquies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti)
1.-31-quater (Omissis)
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, del
citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali)
1.-3- (Omissis)
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, del
citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali)
1. - 5. (Omissis)
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-sexies,
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti)
1.-31-quinques. (Omissis)
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2022, n. 69:
"Art. 24-bis (Disposizioni urgenti in materia di
prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di
emergenza-urgenza)
1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di
fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al
personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2020, a
seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di
accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi
regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili,
salvo che nei casi di dolo o colpa grave."
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis,
della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame)
1.-5. (Omissis).
5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito
della propria autonomia, conferiscono a un docente
delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle
iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno
ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli
studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei
servizi per il sostegno del benessere psicologico,
nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa.
L'incarico e' conferito a personale docente in servizio
presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle medesime.»
- Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
«Art. 9 (Personale della Presidenza)
1.-3. (Omissis)
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale
di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa)
1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme
di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies,
sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso
tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta
di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
della performance individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le
ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi'
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei
conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni
del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli
organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo.»
 
Art. 20

((Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita'
del Ministero dell'economia e delle finanze))


1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonche' quelli riferiti alle attivita' di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina ((siano avviate)) prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ((del presente decreto,)) purche' in conformita' ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.
2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e' adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attivita' giudiziaria tributaria,»;
b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria tributaria nonche' gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria»;
c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attivita' individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria e' articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonche' 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria e' determinata in quattro posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonche' in cinquantacinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria e' determinato in 120 unita' di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unita' di area funzionari, 31 unita' di area assistenti e 6 unita' di area operatori, nonche' in 2.276 unita' di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unita' di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.
2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonche', sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalita' del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo.
2-quinquies. Entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonche' all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa.))

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.
((3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettivita', all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».
3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.
3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attivita' connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, e' autorizzato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.
3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;
c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
d) la modalita' di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.
3-novies. Per le finalita' di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonche' la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.
3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.
3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle societa' controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1, 2 e
2-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, 77,
convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108:
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)
1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,
raccordo e sostegno delle strutture del Ministero
dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di
attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto
previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello
generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della
dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di
posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo Ministero
e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con
compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla
gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche'
di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle
amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione
degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello
dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per
gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le
altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1,
2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il
supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita'
attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di
Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di
cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con
le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio
dei processi amministrativi, al monitoraggio anche
finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle
amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-bis,
del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108:
«Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)
1. (Omissis)
1-bis. Nell'ambito delle esigenze connesse ai
complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di
accelerare le procedure di individuazione degli aventi
diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresi' il
necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali
e una costante verifica sullo stato di attuazione delle
procedure di gara per gli interventi ammissibili a
finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
istituire, per le esigenze del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali
di livello non generale. Alla copertura delle predette due
posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede
attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il
triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 51 (Autorita' di audit dei fondi strutturali e di
investimento europei e altre misure in materia di fondi
strutturali europei)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo il comma 56 e' inserito il seguente:
«56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e
in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione
europea e la Repubblica italiana per il periodo di
programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorita' di audit
dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali
e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da
altri fondi europei, a titolarita' delle Amministrazioni
Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero
dalle Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni
centrali titolari di ciascun programma, a condizione che
l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza
funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di
gestione.»
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-883. (omissis)
884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita' e
i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato
nel territorio nazionale nei confronti degli uffici
periferici delle amministrazioni statali, delle altre
amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini,
nonche' di incrementare il livello di efficienza degli
uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
provvedimenti adottati dagli uffici territoriali
dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
connesse funzioni di supporto e coordinamento delle
attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per l'anno 2022, a bandire
procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente
complessivo di personale non dirigenziale pari a 550
unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II,
posizione economica F2, da destinare alle ragionerie
territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III,
posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle
commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando
la possibilita' di avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera
c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: "l'unificazione e la
rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali
presso le articolazioni periferiche, apportando una
riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero
non inferiore al 5 per cento." sono soppresse.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 13,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:
"Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici: sospensione del
programma "cashback" e credito d'imposta POS)
1.-12. (Omissis)
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero a
procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
le esigenze delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei
limiti della vigente dotazione organica, un contingente di
personale pari a cinquanta unita' da inquadrare nel livello
iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero
dell'economia e delle finanze)
1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del PNRR, nonche' di attuare
la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per gli anni
2022 e 2023, a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita',
ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del
medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale pari a centoquarantacinque
unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del
comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita' da
assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, trenta unita' al Dipartimento del tesoro, trenta
unita' al Dipartimento delle finanze e trentacinque unita'
al Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque
unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2,
del comparto Funzioni centrali, da assegnare al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 10, del
citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)
1.-9. (Omissis)
10. Per il rafforzamento delle strutture del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei
di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
implementazione dei processi di redazione del bilancio di
genere e del bilancio ambientale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il
triennio 2021-2023, a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di 40 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui
a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle
esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma
884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2022 e 2023."
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, commi 7 e
11, del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazione, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79:
«Art. 18-bis. (Misure per favorire l'attuazione del
PNRR)
1.-6. (Omissis)
7. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 6, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' altresi' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine di garantire anche il
perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112),
l'Agenzia delle entrate e' autorizzata, nei limiti dei
posti disponibili della propria vigente dotazione organica,
ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, un contingente di personale corrispondente
alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da
autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4,
entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del
contingente di personale di cui al periodo precedente
avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di
concorso unico contenute nell'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilita',
ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle
risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli
anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di
euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari
ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro 4.004.709 per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte
nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione
in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3.856.086
euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione
nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle
attivita' istituzionali da svolgere in sinergia con
l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, puo' conferire fino a 3
incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei
limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei
dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente.
8.-10. (omissis)
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle
articolazioni territoriali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle
finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per
il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a
decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1-ter e
1-sexies del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022,
n. 108:
«Art. 12. (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)
1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale non dirigenziale pari a 10
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F1. Il reclutamento del suddetto contingente di personale
e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', attraverso l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici.
1-quater. - 1-quinquies. (Omissis)
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per
gli adempimenti di monitoraggio, controllo e
rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione
degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul
divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti
dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle
rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio
2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita'
per le esigenze del Ministero dell'interno, e in
particolare delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare
delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere
dall'anno 2023.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. (Omissis)
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario
comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia
tributaria e la gestione amministrativa a supporto
dell'attivita' giudiziaria tributaria, demanio e patrimonio
statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Aree funzionali)
1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico ; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli
strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del
Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i
controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
d-bis) programmazione e gestione amministrativa
dell'attivita' giudiziaria tributaria nonche' gestione e
sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria
e del processo tributario telematico; gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al
funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi
del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il
reclutamento dei magistrati tributari e gestione
amministrativa ed economica dei magistrati e giudici
tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo
di autogoverno della magistratura tributaria;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero."
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente
decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
superiore a sei, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del
Ministro.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2019, n. 103:
«Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze)
1.-2. (Omissis)
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';
d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita';
f) Direzione della giustizia tributaria.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, della
citata legge 31 agosto 2022, n. 130:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria)
1.-10. (Omissis)
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze due uffici dirigenziali di livello non
generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di
status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per
il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto
posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
personale cosi' composto:
a) per l'anno 2023, 20 unita' di personale dirigenziale
non generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione
di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia
tributaria e 2 unita' da destinare alla Direzione della
giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
b) per l'anno 2023, 50 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia
tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, e 50 unita' di personale da inquadrare
nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare
agli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita')
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.»
- Per il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 943, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«1.-942. (Omissis)
943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disciplinato il processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere
rilasciati decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145; tali apparecchi devono essere
dismessi entro i successivi dodici mesi. A partire dal 1º
gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente
remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura
non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31
luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le
modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della
diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei
nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto
ministeriale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 569, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«1.-568. (Omissis)
569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti
locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli
apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a)
e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di
monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a
disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento
degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6,
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931; le norme di attuazione della presente lettera
sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi
previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che
consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la
conservazione e la trasmissione al sistema remoto
dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi.
Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della
SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze
notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai
sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 7, del
citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 27 (Registro unico degli operatori del gioco
pubblico)
1.-6. (Omissis)
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative,
eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla
cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle
modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma
4.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 728, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«1.-727. (Omissis)
728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela
della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e
trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a)
e b), sono riservati: a) al Ministero della salute e
all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del
gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per
finalita' di studio, monitoraggio e tutela della salute e
dei cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per le finalita' di pubblicazione dei report nel proprio
sito internet e di documentazione richiesta da Governo e
organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane
e dei monopoli, alle Forze dell'ordine ed ai soggetti
istituzionali preposti, per i compiti di controllo e
verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di
prevenzione e repressione del gioco illegale. Con
provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono disciplinati i criteri e le
garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti
i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e
nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 685, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
1.-684. (Omissis)
685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali
relative alla verifica della conformita'
economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle
relative relazioni tecniche e della connessa funzione di
supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in
ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' a
orari disagevoli, al personale interessato che presta
servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello
con qualifica dirigenziale non generale, e' corrisposta una
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o della
retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono
individuati, tenendo conto delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, le misure e i
criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni
nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle
unita' di personale interessato, nel limite di spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le maggiorazioni
sono erogate mensilmente al personale individuato, sulla
base dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di cui al
primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo
monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio
interessato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 4,
del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di piani di
rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del
Servizio sanitario nazionale e di personale non
dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero
dell'economia e delle finanze)
1.-3. (Omissis)
4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni
istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali
funzioni, nonche' per le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo-contabile, al personale non
dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici
interessati del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonche'
presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici
centrali di bilancio, e' corrisposta una maggiorazione
dell'indennita' di amministrazione in godimento. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici
destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle
predette maggiorazioni, nel limite di spesa di euro
6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis del
citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale)
1.-2. (Omissis)
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa,
con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle
relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione
dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di cui al
titolo III, e ai soli principi generali di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad
essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza
pubblica. Per tali enti e organismi restano fermi gli
adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro)
1. (Omissis)
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo le
modalita' di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da
una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via
telematica.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riportano gli articoli 14 e 14.1 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi)
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle
forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite
dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro
il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di
entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al
comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al
comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di
applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, il
relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare
domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio
rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
7-bis.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione di cui al presente articolo e di assicurare la
funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al
concorso siano in numero superiore a tre volte il numero
dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle
graduatorie delle predette liste di collocamento in favore
di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di
cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta'
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore a un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne gia' espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019."
«Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile)
1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2023 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il trattamento di
pensione anticipata di cui al presente comma e'
riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti
previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti
previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31
dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono
il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio
2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei
mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e
comunque non prima della data di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al
comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al
comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale puo'
presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28
febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente,
dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera
f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al
personale del Corpo della Guardia di finanza.».
 
Art. 21
Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione
opzionale del massimale contributivo

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».
2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 ((alla data di entrata in vigore del presente decreto)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 21 (Esclusione opzionale dal massimale
contributivo dei lavoratori che prestano servizio in
settori in cui non sono attive forme di previdenza
complementare compartecipate dal datore di lavoro) - 1. In
deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che prestano servizio in settori in cui non risultano
attivate forme pensionistiche complementari compartecipate
dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1°
gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono,
su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale
contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui
al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre
2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del
massimale contributivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15:
«Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1.-3. (Omissis)
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo
116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano
fino al 31 dicembre 2023 agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3
del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo
articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso
di quanto gia' versato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 8 e 9,
della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare)
1.- 7. (Omissis)
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
(Omissis).»
 
Art. 22
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonche' per garantire il controllo analogo sulla societa' Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unita' equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, ((nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di ((euro 229.609)) per l'anno 2023 e di ((euro 344.414 annui)) a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»;
b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente»;
c) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca».
3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore ((del presente decreto cessano)) con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).
4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal ((Fondo per lo sviluppo e la coesione)) e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a fornire ((supporto tecnico-operativo)) alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.
5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalita' e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e ((potenziamento)) dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio ((dei ministri si articola)) in non piu' di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.
6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di ((contrasto del dissesto)) idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il contingente di cui al ((comma 6 e')) cosi' composto:
a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
b) quindici unita' di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, ((nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 ((annui a decorrere)) dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
((7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
7-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato un ulteriore contingente di trenta unita' di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo e' composto da venti unita' equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unita' equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
7-quinquies. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unita' di cui al comma 7-quater, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia((, del Dipartimento per le politiche europee)) e del Dipartimento Casa Italia.
9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, ((del decreto legislativo)) 25 maggio 2017, n. 75.
((9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo».))

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4 del
citato decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178:
«Art. 8 (Riassetto del CONI)
1.-3. (Omissis)
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. La societa' e' amministrata da un
consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di
cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e'
nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di
sport previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, ha la rappresentanza legale della societa' e
presiede il consiglio di amministrazione di cui e'
componente. L'amministratore delegato e' nominato
dall'autorita' di Governo competente in materia di sport,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita'
di Governo competente in materia di sport e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del
merito, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca.
Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di
sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori
requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine
degli organi della societa'. Gli organi di vertice della
societa' sono incompatibili con gli organi di vertice del
CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle
associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un
biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del
collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del
medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in
materia di sport.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n.
108:
«Art. 9 (Segreteria tecnica e attivita' di supporto
alla Commissione)
1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione,
per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge e
dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di
livello dirigenziale generale denominato: «segreteria
tecnica»;
2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per
le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi
e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda
fascia.
3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le
riunioni della Commissione;
b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli
atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei
documenti provenienti dall'estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni
relative alle procedure di adozione;
e) l'assistenza alla Commissione per le attivita' di
promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere f), g) e l);
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni
interessate e con gli enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e
alla vigilanza sugli enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita'
centrali per le adozioni internazionali, nonche' con le
rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni
della Commissione presso tali rappresentanze;
i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte
relative agli accordi bilaterali.
4. Il servizio per gli affari amministrativi e
contabili provvede agli adempimenti riguardanti
l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e
l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della
Commissione, nonche' agli adempimenti amministrativi e
contabili relativi alle attivita' di cooperazione e di
sostegno alle adozioni internazionali.
5. La dotazione organica della segreteria tecnica,
composta da personale appartenente ai ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di
comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue:
a) un dirigente di prima fascia;
b) due dirigenti di seconda fascia;
c) quattordici unita' di area C (nove unita' con
posizione economica C1; tre unita' con posizione economica
C2; due unita' con posizione economica C3);
d) cinque unita' di area B (tre unita' con posizione
economica B2; due unita' con posizione economica B3).
6. La Commissione, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio, puo' concludere accordi con
enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori
professionalita' necessarie ad adempiere ai propri compiti
istituzionali."
- Si riporta l'articolo 19, comma 5-bis, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1.-5. (Omissis)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 11, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50 Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR
1.-10. (Omissis)
11. Il Nucleo per le politiche di coesione e'
costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I
componenti del Nucleo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita'
politica delegata per le politiche di coesione, ove
nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di
genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale
degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla
pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata
specializzazione professionale nel settore della
valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione
dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico
ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei
programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche
amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un
periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I
componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica
amministrazione, sono collocati, per l'intera durata
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione
complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi
a titolo non esclusivo in numero non superiore a dieci e
per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta a
esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei
componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
(Omissis).»
 
Art. 23
Disposizioni per la funzionalita' del servizio fitosanitario centrale
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per
l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione
dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria nonche' costituzione della societa' Acque del Sud Spa

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti ambiti di competenze:
a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria;
b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
c) coordinamento dei controlli all'importazione;
d) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione)) e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;
e) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione)) e gestione della disciplina delle sementi;
f) coordinamento dei controlli ((all'esportazione)) e rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione;
g) formazione, audit e comunicazione;
h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).».
b) all'articolo 18:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,» e le parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e» sono sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; ((costituisce titolo)) preferenziale».
c) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi» sono inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche» e dopo le parole: «L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con» e' sostituita dalle seguenti: «; ((costituisce titolo)) preferenziale».
d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC», la sezione denominata «Indici» e' sostituita dalla seguente:
«INDICI:
1. Unita' per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria:
Sub-unita' 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;
Sub-unita' 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;
Sub-unita' 1.3: Attivita' di Segreteria.
2. Unita' per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:
Sub-unita' 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;
Sub-unita' 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;
Sub-unita' 2.3: Organizzazione delle verifiche;
Sub-unita' 2.4: ((Coordinamento delle richieste)) di contribuzione;
Sub-unita' 2.5: Partecipazione alle Unita' territoriali.
3. Unita' per il coordinamento dei controlli all'importazione:
Sub-unita' 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attivita' in ambito nazionale;
Sub-unita' 3.2: ((coordinamento delle attivita' istituzionali)) in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.
4. Unita' per il coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione)) e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:
Sub-unita' 4.1: ((Coordinamento dei controlli ufficiali)) per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza
Sub-unita' 4.2: ((Coordinamento dei controlli ufficiali)) e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.
Sub-unita' 4.3: ((Coordinamento dei controlli ufficiali)) e gestione della disciplina della vite.
5. Unita' per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie ((all'esportazione)):
Sub-unita' 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;
Sub-unita' 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.
6. Unita' per la formazione, gli audit e la comunicazione:
Sub-unita' 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attivita' formative;
Sub-unita' 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.
Sub-unita' 6.3: ((Predisposizione di piani)) di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.
7. Unita' per il coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione)) e gestione della disciplina delle sementi:
Sub-unita' 7.1: ((Tenuta dei registri varietali e)) gestione della disciplina delle sementi;
Sub-unita' 7.2: ((Coordinamento dei controlli)) ufficiali e certificazione delle sementi;
8. Unita' per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):
Sub-unita' 8.1: ((articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,)) e PAN;
Sub-unita' 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.
Attivita' amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.
Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unita' di personale (AM) impegnato nell'attivita' amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unita' da 1 a 8
Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unita' da 1 a 8.».
2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte ((dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) )), il Commissario ((del predetto Ente e')) autorizzato a procedere alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge ((previsti)) dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
((2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa' per azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della societa', e per la restante parte a societa' delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione e' composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali e' individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa' e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della societa'. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle societa' per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla societa' Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonche' i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, e' operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla societa' Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della societa' Acque del Sud Spa e' determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della societa' Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attivita' di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale e' estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante».
2-ter. Per la societa' Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla societa' Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalita' di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.))

3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
((3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attivita' di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e' ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuita' amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia. Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attivita' dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto e' adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori e' confermato fino alla nomina del nuovo organo.))

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19,
recante «Norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, 26 febbraio 2021, n. 48.
- Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
e' pubblicato nella GUUE 24 novembre 2009, n. L 309.
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 11, del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi)
1.-10. (Omissis)
11. E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa' per
azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale
sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le
azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento a
soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti
privati individuati come soci operativi, secondo le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano
industriale della societa', e per la restante parte a
societa' delle quali abbia il controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della
societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il
collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di
amministrazione e' composto da sette membri di cui uno con
funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del
consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato
dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i
quali e' individuato l'amministratore delegato, sono
nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la
rappresentanza legale della societa' e presiede il
consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio
sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa'. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i
componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non
derogato dalle disposizioni del presente comma, si
applicano le norme sulle societa' per azioni contenute nel
codice civile e le norme generali di diritto privato. A
decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla
societa' Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente
di cui al comma 10, con le relative risorse umane e
strumentali, nonche' i diritti a questo attribuiti in forza
di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e
a titolo originario. Con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, su proposta del commissario liquidatore
dell'EIPLI, e' operata la ricognizione delle risorse da
trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del
soppresso Ente sono trasferiti alla societa' Acque del Sud
Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni
con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima
richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da
applicare agli utenti della societa' Acque del Sud Spa e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di
fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente
producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente
posto in liquidazione o nei confronti della gestione a
stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del
piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario
liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio
finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante,
che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del
piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate
improcedibili le procedure esecutive e le azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva
gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla
data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le
procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare
il contenzioso in essere, agevolando il commissario
liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di
cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo
all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative
funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al
patrimonio della societa' Acque del Sud Spa. A decorrere
dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue
l'attivita' di liquidazione come gestione a stralcio sino
alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con
la quale e' estinto definitivamente con decreto del
commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante".
2-ter. Per la societa' Acque del Sud Spa di cui al comma 11
dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del presente
articolo, la pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata
dalla societa' Acque del Sud Spa con l'amministrazione
vigilante sono definite le modalita' di trasferimento delle
risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a
decorrere dall'anno 2024. 2-quater. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a
3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio; b) quanto a 1,5 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n.
42.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 17 (Societa' a partecipazione mista
pubblico-privata)
1. Nelle societa' a partecipazione mista
pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto
privato non puo' essere inferiore al trenta per cento e la
selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza
pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la
sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria
da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di
appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attivita'
della societa' mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di
qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in
relazione alla prestazione per cui la societa' e' stata
costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza
dello statuto e degli eventuali accordi parasociali,
nonche' degli elementi essenziali del contratto di servizio
e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne
costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve
specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari
requisiti di qualificazione generali e speciali di
carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti,
nonche' il criterio di aggiudicazione che garantisca una
valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza
effettiva in modo da individuare un vantaggio economico
complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto
la procedura. I criteri di aggiudicazione possono
includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali,
sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi
all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla
societa', aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente
articolo, non puo' essere superiore alla durata
dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede
meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del
rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di
servizio.
4. Nelle societa' di cui al presente articolo:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni
dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del
codice civile al fine di consentire il controllo interno
del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari
diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del
codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma,
del codice civile nel senso di eliminare o limitare la
competenza dei soci;
c) gli statuti delle societa' per azioni possono
prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di
azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio
privato;
d) i patti parasociali possono avere durata superiore a
cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma,
del codice civile, purche' entro i limiti di durata del
contratto per la cui esecuzione la societa' e' stata
costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la
gestione di piu' opere e servizi, anche non simultaneamente
assegnati, la societa' puo' emettere azioni correlate ai
sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile,
o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a
direzione e coordinamento da parte di un'altra societa'.
6. Alle societa' di cui al presente articolo che non
siano organismi di diritto pubblico, costituite per la
realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera
pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono
state specificamente costituite non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se
ricorrono le seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto
di procedure di evidenza pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione
previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in
relazione alla prestazione per cui la societa' e' stata
costituita;
c) la societa' provvede in via diretta alla
realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1-ter,
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione):
«Art. 22. (Perequazione infrastrutturale)
1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo
perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto
tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo'
stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e
192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del citato
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«Art. 10-ter (Disposizioni per il settore
agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del
CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali,
con uno o piu' decreti, puo' affidare all'Istituto per lo
Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative
alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di
filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
226 del 29 settembre 2003. All'ISA S.p.a. e' riconosciuto,
a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera,
il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento
delle predette attivita', da stabilire con atto
convenzionale stipulato tra la stessa societa' ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del
CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali,
con uno o piu' decreti, puo' trasferire alla societa' ISA
S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse
risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla
valutazione, ammissione e gestione dei contratti di
programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e
agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di
contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88,
costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita'
stabilite in ciascun bando di partecipazione, per
attribuire contributi statali per l'innovazione e la
ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e
di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di
aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la
conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi
agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo
1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorita'
nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono
contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59,
comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso anche
alle produzioni agricole oggetto di contratti di
coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che
concludono contratti di coltivazione e vendita conformi
agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo
1988, n. 88, e' riconosciuta priorita' nell'erogazione
degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione
dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i
contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro
associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e
vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e'
autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia
S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA
S.p.a., nonche' ad esercitare i conseguenti diritti
dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette
il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede
nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli
investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la
valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura):
«Art. 4 (Ristrutturazione fondiaria)
1. La Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5
marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito
denominata «Cassa», destina, in ciascun esercizio
finanziario, fino al 60 per cento delle proprie
disponibilita' con priorita' al finanziamento delle
operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte
di:
a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i
quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto
iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta
anni che intendono esercitare attivita' agricola a titolo
principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro
mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale o di
coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni
previdenziali entro i successivi dodici mesi;
c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i
quaranta anni, che siano subentrati per successione nella
titolarita' di aziende a seguito della liquidazione agli
altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi
dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione
degli interventi di cui al comma 1:
a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unita'
minima produttiva definita, previo assenso della regione
interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo
colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano
d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;
b) la presentazione di un piano di miglioramento
aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento
(CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a cio'
abilitato dalla legge;
c) la presentazione di un progetto di produzione,
commercializzazione e trasformazione.
3. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di
ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili,
organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende
agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato
regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani
agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che
non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano
esercitare attivita' agricola a titolo principale, a
condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro
ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.
4. Le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare
progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani
che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso
della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di
intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e
le modalita' per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio
e per la prestazione di fideiussioni a favore degli
assegnatari.
5. La Cassa partecipa al programma per il
prepensionamento in agricoltura di cui al citato
regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente
le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da
soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte
di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i
quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione
dell'azienda agricola al familiare aderente al regime
medesimo.
6. Il vincolo di indivisibilita' del fondo rustico su
cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11
della legge 14 agosto 1971, n. 817 , puo' essere revocato,
trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con
provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un
partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto
i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano
caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto
il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto
della minima unita' colturale di cui all'articolo 846 del
codice civile."
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell'amministrazione statale)
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di carattere nazionale, di competenza
dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con
decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su
proposta del Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari."
 
((Art. 23 bis
Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in
materia di commercio internazionale

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta».
2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni concernenti altre attivita' del
Corpo forestale dello Stato)
1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia
di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche'
nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare e all'attribuzione delle funzioni di cui
agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti
attivita':
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali
nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con
le politiche forestali regionali;
b) certificazioni e licenze in materia di commercio
internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di
flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di
Washington sul commercio inter-nazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata
ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei
carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della
Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e
rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
(Omissis).»
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante «Ratifica
ed esecuzione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973» e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio 1976, n. 49,
S.O.
- Il regolamento (CE) del 9 dicembre 1996, n. 338/97
recante «Regolamento del Consiglio relativo alla protezione
di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio» e' pubblicato nella G.U.C.E.
3 marzo 1997, n. L 61.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, della
legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati
relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
per la commercializzazione e la detenzione di esemplari
vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
per la salute e l'incolumita' pubblica):
«Art. 4.
1.-4. (Omissis)
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e'
istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione
scientifica per l'applicazione della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874."
 
Art. 24

Riorganizzazione di Formez PA

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), e' inserito il seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il ((numero 2) )) e' inserito il seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»;
1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»;
2) al comma 4-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole: «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;
2) ((al comma 3, le parole)): «di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR».
2. In relazione alle nuove funzioni attribuite ((all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA)) ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere((, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,)) avvalendosi delle articolazioni e del personale del ((predetto Dipartimento)). Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, ((al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualita' dei servizi dalla stessa resi)), modifica lo statuto, il regolamento interno, nonche' l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ),
a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 8 febbraio 2010, n.
31.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 6
(Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ),
a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.
69):
«Art. 3.
1. Sono organi di Formez PA:
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
(Omissis).»
 
Art. 25
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e
per la costituzione di ENIT S.p.A.

1. Il Ministero del turismo e' autorizzato a costituire ((nell'anno 2023)) una societa' per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attivita' di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, cosi' da potenziarne la attrattivita', anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonche' tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la piu' efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.
2. ((La societa' ENIT S.p.A. e' qualificata come societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:
a) assegna annualmente all'organo amministrativo della societa' direttive pluriennali in ordine al programma di attivita', all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;
c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della societa';
d) al fine di esercitare un'influenza determinante, e' titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa'.
3. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.
4. ((La societa' ENIT S.p.A.)) puo' stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della societa' tenuto conto del piano industriale della societa' e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della societa'.
5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La societa' puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
6. Contestualmente alla costituzione della societa' ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite ((alla societa' ENIT S.p.A.)) La costituzione della societa' ENIT S.p.A. e' disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della societa', nonche' lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della societa' sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonche' tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla societa' ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.
7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della societa' ENIT S.p.A., sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla societa' ENIT S.p.A.;
b) le modalita' di finanziamento statale da accordare alla societa' ENIT S.p.A.;
c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla societa' ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
8. Contestualmente alla costituzione della societa' ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo ((presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo)) alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella societa' ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.
9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. ((Ferma restando l'operativita')) del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unita' organizzative preposte a compiti di gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali ((nell'ambito del turismo)) e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
d) in raccordo con l'unita' organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonche' coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».
((9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo e' istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.))

10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto,)) provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. ((Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purche' in conformita' ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.))
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ((al comma 1)), pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di ((conto capitale)) iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
«Art. 16 (Societa' in house)
1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di
contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su
di esse il controllo analogo o da ciascuna delle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di
capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da
norme di legge e che avvenga in forme che non comportino
controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza
determinante sulla societa' controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni
dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del
codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis,
primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente
articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la
stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti
con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti
contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da
parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i
relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita'
precedentemente affidate alla societa' controllata devono
essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in
materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi
allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more
dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi
continueranno ad essere forniti dalla stessa societa'
controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'articolo 4. A seguito della cessazione degli
affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole
statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i
requisiti del controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute
all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016."
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 21
marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria):
«Art. 12 - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.»
- Il regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611,
recante «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 12 dicembre 1933, n. 286.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo)
1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse
umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, introdotto dal presente decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Direzione generale Turismo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La
dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
resta determinata per le posizioni di livello generale ai
sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del
1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in
numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere
dall'anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda
colonna, allegata al presente decreto. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi
ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica
dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per
le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo
54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999,
introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Ferma l'operativita' del Segretariato generale per
il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti
con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la
pianificazione e la programmazione strategica, il
monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della
gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le
competenti articolazioni amministrative del Ministero del
turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali;
trattamento giuridico del personale e dei collaboratori;
supporto giuridico per gli affari di competenza delle
unita' organizzative preposte a compiti di gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni
vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti;
formazione e carriere professionali turistiche con i
connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di
beni e servizi e gestione degli adempimenti del
responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle
altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con
gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da
fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi
regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di
innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi
internazionali;
d) in raccordo con l'unita' organizzativa cui competono
le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo
e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e
delle infrastrutture tecnologiche del Ministero,
definizione e gestione dell'architettura delle banche dati
di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici
del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle
altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni
e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati
statistici ed economici nonche' coordinamento, in raccordo
con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica,
delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore
turistico; gestione degli adempimenti economici e
retributivi delle risorse umane.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono trasferite al Ministero del
turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A,
prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio
alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse
strumentali e finanziarie. La dotazione organica del
Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
riconducibili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
misura corrispondente alla dotazione organica del personale
non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo 13 gennaio 2021
per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
trasferimento riguarda il personale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale
trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio,
stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad
personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle
qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero
della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al
comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura
corrisponde il trattamento economico spettante al personale
trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
le risorse finanziarie destinate al trattamento economico
del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del
turismo. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei
buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il
Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture
e delle relative dotazioni organiche del Ministero della
cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse
finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la
gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di
previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. Il
Ministero del turismo puo' avvalersi, nei limiti
strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita'
del Ministero, delle risorse strumentali e di personale
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del
turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del
turismo si applica il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui
al comma 3, il contingente numerico del personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo
e' stabilito in sessanta unita', ferma restando
l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del
turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei
responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a
decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo
indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato fino a 136 unita' di personale non
dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area
seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di
livello non generale, mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche
amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il
Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita',
hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di
promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367
per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro
4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi
dell'articolo 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito
della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai
ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare
per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31
dicembre 2026, per il conferimento di incarichi
dirigenziali di livello generale presso il Ministero del
turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi
dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati
rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti
incarichi dirigenziali di livello non generale cessano
all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del
personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle
predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del
turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte
dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare
l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del
Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello
stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette
finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in
deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a
tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero
della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa
di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la
spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100
annui a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del
Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato
coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie
territoriali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile. (107)
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 7, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
PNRR e dei soggetti attuatori)
1.-6. (Omissis)
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1,
Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarita'
del Ministero del turismo e' costituita una direzione
generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale
non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del
Ministero del turismo e' incrementata di una posizione
dirigenziale di livello generale e di due posizioni
dirigenziali di livello non generale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa)
1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello
dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale
generale fino al completamento del PNRR, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di
tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del
Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).»
 
Art. 26

Disposizioni per il funzionamento
della Lega italiana per la lotta contro i tumori

1. Al fine di assicurare ((il potenziamento)) dell'attivita' di prevenzione oncologica unitamente all'attivita' socio-sanitaria e riabilitativa, una quota((,)) pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ((concesso alla)) Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) e' destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente e' autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unita' di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica e' rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 275, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
1.-274. (Omissis)
275. Al fine di sostenere le fondamentali attivita' di
prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta
contro i tumori (LILT) nonche' delle connesse attivita' di
natura socio-sanitaria e riabilitativa, e' riconosciuto
alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
(Omissis).»
 
Art. 27

Fondazione Ugo Bordoni

1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al ((comma 5,)) il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione e' un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attivita' di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attivita' legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo ((tecnologico del Paese, puo')) instaurare rapporti con le Universita', con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»;
b) ((al comma 6, il)) primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita' ((prevalente e specifica)) di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle autorita' amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare ((con decreto del Ministro)) delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le universita', l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al comma 5.».
2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi ((trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto)) e si procede al relativo rinnovo.
3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni)
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
centro di responsabilita' amministrativa «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione» e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del
Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum
permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio
succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i componenti del Consiglio
cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle
comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di
promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese
e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del
sistema produttivo nazionale, ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
La Fondazione e' un ente finalizzato alla ricerca,
all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e
coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del
made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella
soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di
carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario,
gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita'
del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il
perseguimento della propria missione la Fondazione
pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e
valorizzando i laboratori del Ministero, attivita' di
studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di
telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie
emergenti, dell'economia dei dati e del business e
management. La Fondazione collabora attivamente con altri
enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di
competenza ad alta specializzazione e con la rete
territoriale del Ministero delle imprese e del made in
Italy, al fine di razionalizzare le attivita' legate ai
processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse
sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul
tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione
di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese puo'
instaurare rapporti con le Universita', con enti pubblici e
privati, con le imprese, sia a livello nazionale che
internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a
progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea,
organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera,
pubblica su riviste scientifiche di settore i propri
risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali
che internazionali. La Fondazione, su richiesta
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero
di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge
attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di
carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di
collaborazione con il Ministero, con le altre
amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative
indipendenti sono stabilite, nei limiti delle
disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite
convenzioni, predisposte sulla base di atti che
stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi
nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al
finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce
mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo
112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le
modalita' stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita',
prevalente e specifica di ricerca e assistenza tecnica di
alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del
made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonche'
delle autorita' amministrative indipendenti. Lo statuto, da
approvare con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa
della Fondazione, ne individua le categorie di
partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici,
le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la
loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di
gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa
con le universita', l'attivazione di almeno 1 borsa di
dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al
comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in
esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino
ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere
immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al
quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e
modalita' da definire con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con
le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al
personale immesso compete il trattamento economico
spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun
dipendente e' inquadrato, senza tenere conto
dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il
precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente
comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000
euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno
presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della
citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette
attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte
le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni».
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000.»
 
((Art. 27 bis

Disposizioni in materia di atti e documenti
della pubblica amministrazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: «razza» e' sostituito dal seguente: «nazionalita'».))

 
Art. 28

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 29

Disposizioni contabili

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.