Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 27 aprile 2023 |
Individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore dei medici ex condotti. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1, comma 456, che ha stabilito che «In ottemperanza alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministro della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.l del 16 giugno 2017, con decreto del Ministro della salute sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari, nel limite della spesa autorizzata di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonche' il relativo monitoraggio»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ed in particolare l'art. 1, comma 752, che prevede che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed e' assicurato il relativo monitoraggio»; Visto il successivo comma 753 della citata legge di bilancio per il 2022 sopra richiamata che stabilisce che «Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, che nel confermare la decisione di 1° grado del TAR Lazio (sez. bis - n. 640/1994), nell'ambito di un ricorso volto ad ottenere l'accertamento del diritto dei medici ex condotti a percepire la retribuzione individuale di anzianita' (cd. R.I.A.), ha ritenuto illegittimo l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, recante il «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68» sul presupposto dell'identita' dello status di medico dipendente delle unita' sanitarie locali e dello status di medico ex condotto; Considerato che sul territorio nazionale, anche in seguito all'evoluzione contrattuale degli istituti giuridici ed economici concernenti i medici ex condotti e al susseguirsi di pronunce giurisdizionali non univoche, si e' registrato un comportamento difforme da parte delle aziende sanitarie e delle regioni nel determinare il trattamento economico complessivo spettante ai medici stessi, che ha alimentato l'insorgenza di ulteriore contenzioso; Vista la nota DGPROF/P/3/I.8.d.n.l del 16 giugno 2017 con la quale il Ministero della salute, nel prendere atto delle predette difformita' di comportamenti registrate sul territorio nazionale, raccomandava alle regioni di adottare ogni iniziativa utile ad eliminare situazioni di disparita' di trattamento, con finalita' perequative tra i medici ex condotti, anche in funzione deflattiva del contenzioso; Tenuto conto che le risorse di cui alla sopra citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano stanziate sul capitolo 5712, denominato «Somme da destinare in ottemperanza delle sentenze TAR del Lazio e Consiglio di Stato e completamento degli interventi perequativi», iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del programma Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie, della missione tutela della salute, azione attivita' di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie; Considerato che le risorse stanziate per l'anno 2022, pari a 2 milioni di euro, hanno costituito economie di bilancio; Considerato che il legislatore con le citate disposizioni, come chiarito con sentenza della Corte di cassazione n. 844 del 4 maggio 2020, si e' limitato a prevedere uno stanziamento di somme da ripartire, con decreto del Ministro della salute, secondo criteri perequativi; Visto l'art. 36, par. 4, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e, in particolare, l'art. 154, comma 5; Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad individuare appositi criteri di ripartizione delle risorse stanziate e disponibili per garantire gli interventi perequativi previsti dalle citate disposizioni, nei limiti delle risorse disponibili; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 95/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto individua i criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 1, commi 752 e 753, legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra i medici ex condotti che hanno optato per il trattamento economico omnicomprensivo ai sensi dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, che costituiscono limite di spesa. |
| Allegato A
Algoritmo di calcolo della quota spettante
Al fine di calcolare le risorse spettanti, per ciascun anno, a ciascun medico ex condotto interessato, si provvede come di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
2) si stima poi l'importo complessivo calcolato teoricamente per ciascun medico in ragione degli anni di servizio, moltiplicando l'importo unitario spettante per ciascun anno di servizio di cui al punto 1) per gli anni di servizio di ciascun medico (Anni di servizio di Xi . 3) si calcolano infine le risorse effettivamente spettanti a ciascun medico sottraendo dall'importo teorico di cui al punto 2) l'importo gia' eventualmente percepito (importo risorse gia' percercepite Xi ). Qualora la somma di tutti gli importi di cui al punto 3) dovesse essere, per ciascun anno, maggiore delle risorse di cui all'articolo 1, verra' effettuato un riproporzionamento dei suddetti importi sulla base degli stanziamenti previsti per la singola annualita' considerata, in modo tale che venga rispettato il vincolo delle risorse stanziate per ciascun anno. Dati N medici (Xi , i=1,...,n), per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, l'importo spettante a ciascun medico sara' pari a:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Fac simile di comunicazione degli emolumenti percepiti
===================================================================== | | | | Emolumenti | | | CODICE | ANZIANITA' DI SERVIZIO | complessivi | | NOMINATIVO | FISCALE | (anni/mesi/giorni) | percepiti | +==============+==========+=========================+===============+ | | | | | +--------------+----------+-------------------------+---------------+ |
| Art. 2
Criteri e modalita' di riparto delle risorse
l. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra i medici ex condotti interessati in proporzione agli anni di servizio di ciascuno, tenendo conto degli emolumenti a vario titolo gia' percepiti, anche per effetto di sentenze passate in giudicato o accordi transattivi, utilizzando la formula di cui all'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante. In ogni caso le risorse attribuite a ciascun medico ex condotto non potranno essere superiori complessivamente a euro 50.000 per l'intero quinquennio 2023-2027. Le somme corrisposte sono al lordo degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali. 2. Le regioni e le province autonome acquisiscono dalle aziende sanitarie, esclusivamente sulla base dell'esito dell'avviso indicato al comma 3 ed entro il termine indicato allo stesso comma, l'elenco dei medici ex condotti in servizio presso le aziende stesse a partire dal 1° gennaio 1988, fino al momento dell'eventuale cessazione del rapporto di servizio o del passaggio a rapporto unico, con l'indicazione per ciascun medico degli anni di servizio svolti, in anni, mesi e giorni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, e gli eventuali emolumenti a qualsiasi titolo gia' percepiti, anche per effetto di sentenze passate in giudicato o accordi transattivi, per ciascun anno di servizio. Tutti i predetti emolumenti sono indicati al solo fine di determinare le risorse eventualmente gia' percepite, assicurando l'obiettivo perequativo previsto nella ripartizione delle risorse disponibili, nei limiti delle risorse stesse. Ciascuna regione raccolti i dati trasmessi dalle aziende invia, entro il termine di cui al comma 3 al Ministero della salute l'elenco dei medici ex condotti interessati, riportando per ciascun medico l'anzianita' di servizio in anni, mesi e giorni e gli emolumenti complessivi percepiti, tenendo conto dei periodi di aspettativa non retribuita, sulla base della tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Le aziende sanitarie succedute alle unita' sanitarie locali ove i medici ex condotti prestavano servizio alla data del 1° gennaio 1988 provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione e sul proprio sito internet, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito avviso riservato esclusivamente a tali medici, prevedendo un termine di trenta giorni per la partecipazione dei medici interessati. La partecipazione all'avviso e' condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse. In ogni caso i medici predetti dovranno dichiarare l'unita' sanitaria locale presso la quale si trovavano a prestare servizio alla data del 1° gennaio 1988, eventuali altre unita' sanitarie locali o aziende sanitarie ove avessero prestato servizio successivamente, nonche' dichiarare eventuali emolumenti percepiti per effetto di sentenze o accordi transattivi intervenuti successivamente alla cessazione. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le aziende sanitarie effettuano le comunicazioni di cui al comma 2 alle regioni e province autonome, previa verifica delle dichiarazioni fornite dagli interessati effettuata anche con il concorso delle altre unita' sanitarie locali e/o aziende sanitarie ove i medici ex condotti hanno eventualmente prestato servizio dopo il 1° gennaio 1988. Le verifiche da parte delle aziende sanitarie sono effettuate sulla base dei dati contenuti negli archivi cartacei ed informatici in loro possesso o in possesso di altre aziende e, in carenza, utilizzando gli archivi di altri soggetti pubblici che istituzionalmente detengono tali dati. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la comunicazione dei dati da parte delle aziende sanitarie, le regioni e le province autonome inoltrano gli stessi al Ministero della salute. 4. Sulla base dei dati trasmessi e dei criteri definiti dal presente decreto, il Ministero della salute provvede, con successivi decreti, a determinare l'importo lordo spettante a ciascun medico e a trasferire alle regioni e province autonome le risorse stanziate annualmente, al fine di assicurare quanto dovuto agli interessati. Le regioni a loro volta trasferiscono le predette risorse alle aziende sanitarie che: secondo le indicazioni fornite nei decreti ministeriali di cui al presente comma, provvedono a trasferire ai medici beneficiari l'importo spettante a ciascuno, previa espressa rinuncia da parte del medico a rivendicare ulteriori pretese connesse con il rapporto intercorso con tutte le USL/AUSL o aziende ed enti del SSN e con la sua risoluzione. 5. Per le finalita' di cui al comma 3 le regioni e le province autonome per i medici ancora in servizio, entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 acquisiscono dalle aziende sanitarie del SSR i dati di cui al comma 2 aggiornati, ed entro il successivo 30 giugno li trasmettono, con le medesime modalita', al Ministero della salute. |
| Art. 3
Trattamento dati personali
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie opereranno il trattamento dei dati personali quali titolari per quanto di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. |
| Art. 4
Monitoraggio
1. Al fine di consentire il monitoraggio previsto dall'art. 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ed assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto, le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute una relazione comprovante la corresponsione delle risorse trasferite dal Ministero della salute ai medici beneficiari. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2023
Il Ministro della salute: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1779 |
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