Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella». |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero sezione Qualita' . Vini DOP e IGP e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 190 - 14 agosto 2019, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione dei vini a DOC «Valpolicella»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Valpolicella con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui all'articolo 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare; Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valpolicella». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato. |
| Allegato Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Doc dei vini «Valpolicella». Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Valpolicella», come da ultimo modifica con il decreto ministeriale 2 agosto 2019, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: Il comma 2 dell'art. 5: 2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di produzione del vino «Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento; e' sostituito con il seguente testo: 2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di produzione del vino «Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente al prodotto proveniente dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Tali aziende possono altresi' acquistare e vinificare presso i loro stabilimenti un'ulteriore quantita', fino ad un massimo di 1/3, di uve della loro produzione effettiva, provenienti da vigneti iscritti alla DOC Valpolicella Classico e/o alla DOC Valpolicella Valpantena. |
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