Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2023, n. 72
Regolamento recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 3 e 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 23 quater, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, stabilisce che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2013, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze che ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge di cui al precedente visto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e, in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 1, che, in considerazione della grave crisi del settore ippico, al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, prevede l'istituzione di una ulteriore posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il comma 2 del citato articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, secondo cui «Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, comma 452, che incrementa di 263 posti la dotazione organica dell'Area dei funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per le esigenze dell' attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, n. 55969, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2022, con il quale sono state appostate le occorrenti risorse sui pertinenti capitoli di bilancio;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2:
1) al primo alinea, la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) alla lettera a), le parole: «la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare» e le parole: «sviluppo del settore ippico e gestione dell'attivita' di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;» sono soppresse;
3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; attivita' di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico; attivita' di prevenzione e di contrasto al doping; sviluppo dell'allevamento e definizione dei piani allevatoriali e gestione dei Libri genealogici; gestione delle attivita' inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attivita' ippica; gestione delle attivita' di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche; gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella; organi giustiziali; promozione dell'ippica; gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV; gestione dei rapporti con le societa' di corse e con gli organismi associativi; gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo nonche' delle provvidenze all'allevamento.»;
b) all'articolo 7:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in tredici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in sessantuno, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.»;
c) le tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli
articoli 3 e 13:
«Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste). - 1. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la
denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste»;
3) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono altresi' attribuiti al ministero le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della
sovranita' alimentare, che esso esercita garantendo la
sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti
alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della
pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche
di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di
cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e
degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni
agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;
b) la rubrica del Capo VII del titolo IV e'
sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste».
3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
le denominazioni «Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere
f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la
sezione centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di Presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis)
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta l'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2018, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2018, n. 188:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2019, n. 179 (Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 55
del 4 marzo 2020.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 2020, n. 53 (Modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020.
- Si riporta l'art. 19-bis del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle
articolazioni del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali). - 1. Al fine di garantire il
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
in considerazione della grave crisi del settore ippico, i
posti di funzione dirigenziale di livello generale presso
il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da
destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di
livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo
di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di
270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il proprio
regolamento di organizzazione e la propria pianta organica
con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro
270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2022, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.»
- Si riporta il comma 452 dell'art. 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025):
«452. Per le esigenze dell'attivita' di contrasto
alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera
agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei
prodotti agroalimentari e della reputazione del made in
Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, il medesimo
Ministero e' autorizzato ad assumere un contingente di 300
unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari
prevista dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con incremento
di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al
reclutamento del predetto contingente di personale si
provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso
l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le
assunzioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalita' di cui
al presente comma e' inoltre autorizzata, per l'anno 2023,
la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la
gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per
le maggiori spese di funzionamento derivanti
dall'assunzione del contingente di personale previsto dal
medesimo comma. E' altresi' autorizzata la spesa di 675.000
euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale
dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro
straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli artt. 3 e 7 del citato DPCM n. 179
del 2019, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica).
- 1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della
qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica esercita
le competenze del Ministero nel settore della pesca, delle
politiche di filiera, degli investimenti e incentivi
nazionali e per l'economia circolare, della tutela e
valorizzazione della qualita' dei prodotti; ferme restando
le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero della salute, svolge le funzioni attribuite dalla
vigente legislazione al Ministero in materia di
etichettatura; esercita le competenze nel settore del
mercato del lavoro in agricoltura, comprese quelle relative
all'immigrazione, anche con riferimento al contrasto al
caporalato per quanto non di competenza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; cura le relazioni
istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura
l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi
generali e il personale, anche ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attivita' di
competenza del Ministero relative al Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), ad eccezione di quelle
attribuite al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale ai sensi
dell'articolo 01, comma 3, del decreto legislativo n. 74
del 2018; assicura il supporto al funzionamento della
Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attivita'
di comunicazione e di informazione in materia di qualita'
dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n.
199, della pesca e nelle altre materie di competenza del
Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione
alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di
comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in
ambito nazionale ed europeo; svolge le attivita' relative
alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli
enti e le societa' vigilati dal Ministero per la
partecipazione alle fiere; svolge altresi' le competenze
del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative
scommesse.
2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti quattro
uffici di livello dirigenziale generale:
a) la Direzione generale per la promozione della
qualita' agroalimentare svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': sviluppo
dell'economia circolare nel settore agricolo e
agroalimentare; elaborazione e coordinamento delle linee di
politica nazionale di sviluppo settoriale, di filiera e di
distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare,
ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i
contratti di filiera e di distretto del cibo; disciplina
generale e coordinamento in materia di qualita' dei
prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare
protezione e promozione dei prodotti a indicazione
geografica DOP, IGP, STG; esercita le competenze attribuite
dalla vigente legislazione al Ministero in materia di
etichettatura; disciplina generale e coordinamento delle
funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6
marzo 1958, n. 199; certificazione delle attivita' agricole
ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento
delle politiche di sviluppo economico delle imprese
agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche' della
trasformazione dei prodotti agricoli fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercita
le competenze nel settore del mercato del lavoro in
agricoltura, anche con riferimento al contrasto al
caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; problematiche del lavoro
nel mercato agricolo, comprese quelle relative
all'immigrazione, sviluppo delle politiche di contrasto
allo spreco alimentare e al recupero delle eccedenze in
coordinamento con la direzione delle politiche
internazionali e dell'Unione europea; esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare come definita
all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; supporto
organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini;
disciplina generale e coordinamento in materia di
agricoltura biologica, definizione del regime e delle
modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle
attribuzioni in materia di trasformazione e
commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle
attribuzioni regionali; riconoscimento e sostegno delle
unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; agro-energie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa
merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; trasparenza
dei mercati e commissioni uniche nazionali; promozione
della produzione agroalimentare italiana in ambito
comunitario e internazionale, anche ai sensi del
regolamento (UE) 1144/2014; attivita' di comunicazione e di
informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli
ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre
materie di competenza; educazione alimentare di carattere
non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali
nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilita' per
i consumatori; attivita' relative alla partecipazione del
Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa'
vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
b) la Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura che, per le funzioni di propria
competenza si avvale delle Capitanerie di porto, ivi
compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il
Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie
di porto, svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti di attivita': programmazione nazionale
e linee guida internazionali in materia di pesca e
acquacoltura, ivi incluso il piano strategico nazionale per
l'acquacoltura; trattazione, cura e rappresentanza degli
interessi nazionali nell'ambito della politica della pesca
e dell'acquacoltura, nelle relazioni con l'UE e le
organizzazioni internazionali, ivi incluse la FAO, l'OCSE e
l'OMC e le organizzazioni regionali di pesca, nonche' nelle
relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario
in raccordo con il dicastero degli affari esteri; ricerca
applicata alla pesca ed alla acquacoltura; attivita' ai
sensi del regolamento (UE) n. 1004/2017 e delle norme
europee in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel
settore della pesca; raccolta, trattamento e certificazione
dei dati sulle attivita' di pesca ai sensi del regolamento
(CE) n. 1224/2009 e delle relative norme europee;
disciplina generale e coordinamento delle politiche
relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia
di gestione delle risorse ittiche marine, d'importazione ed
esportazione dei prodotti ittici, anche ai sensi delle
normative europee finalizzate a prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata; tutela, valorizzazione, tracciabilita' e
qualita' dei prodotti ittici, anche attraverso
l'elaborazione ed il coordinamento delle linee politiche e
strategiche di sviluppo della filiera; borsa merci e
vendita diretta dei prodotti ittici della produzione
primaria nazionale; misure tecniche e di gestione relative
all'attivita' di pesca marittima; attivita' afferenti al
Programma nazionale triennale della pesca e
dell'acquacoltura; aiuti di Stato in materia di pesca e
acquacoltura; gestione del Fondo per il credito
peschereccio; Autorita' unica competente per il
coordinamento dell'attivita' di controllo di tutte le
autorita' di controllo nazionali responsabili del rispetto
delle norme della politica comune della pesca; Autorita' di
gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA);
c) la Direzione generale degli affari generali e
delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita': gestione
unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e
concorsi; trattamento giuridico ed economico e di
quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso;
procedimenti disciplinari; attivita' di formazione e
aggiornamento professionale; relazioni con le
organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo
all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa;
mobilita'; politiche del personale per le pari
opportunita'; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro
del Ministero; attivita' di amministrazione e cura degli
affari di carattere generale; centrale unica di committenza
per le acquisizioni di beni e servizi d'interesse di tutte
le diverse articolazioni del Ministero; coordinamento
dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa;
predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del
bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della
biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento
e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il
pubblico; gestione della funzione statistica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322; attivita' di competenza del Ministero relative al
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ad eccezione
di quelle attribuite al Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale ai sensi
dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
74; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; transizione alla modalita'
operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione; funzioni di supporto al Responsabile per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali
lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti,
societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del
Ministero, secondo la normativa vigente, nonche' attivita'
di vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di
ammasso; comunicazione istituzionale, anche in riferimento
agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social
media; attivita' di coordinamento dei rapporti con gli
uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
c-bis) la Direzione generale per l'ippica svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': definizione delle linee di sviluppo del settore
ippico; attivita' di tutela del benessere degli animali
impiegati nel settore ippico; attivita' di prevenzione e di
contrasto al doping; sviluppo dell'allevamento e
definizione dei piani allevatoriali e gestione dei Libri
genealogici; gestione delle attivita' inerenti alle
abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attivita'
ippica; gestione delle attivita' di competenza connesse
all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse
dei cavalli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; programmazione delle
corse e delle manifestazioni ippiche; gestione delle corse
trotto e galoppo e delle manifestazioni sella; organi
giustiziali; promozione dell'ippica; gestione del
palinsesto televisivo e dei canali TV; gestione dei
rapporti con le societa' di corse e con gli organismi
associativi; gestione delle risorse e del sistema dei
pagamenti dei premi al traguardo nonche' delle provvidenze
all'allevamento.
3. Il Dipartimento si articola complessivamente in
diciannove uffici dirigenziali non generali.
3-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza,
studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici
di cui al presente regolamento, e' assegnato al
Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello
generale per l'esercizio dei relativi compiti, ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»
«Art. 7 (Dotazioni organiche e misure attuative). -
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni
del ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate
al presente regolamento.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e
dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il numero dei posti di
funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in
tredici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi
di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di
livello dirigenziale non generale e' fissato in sessantuno,
di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.
3. Con successivi decreti del Ministro, di natura non
regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono individuati gli uffici di
livello dirigenziale non generale nell'ambito delle
direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e
laboratori a livello periferico e sono definite le
attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e' ripartito il
contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti
e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in
famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si
provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato,
nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche
dello stesso.»
 
Allegato 1

Tabella A (prevista dall'articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
SEZIONE AGRICOLTURA

================================================
| Ruolo agricoltura |Unita'|
+=======================================+======+
|Qualifiche dirigenziali | |
+---------------------------------------+------+
|Dirigente di 1ª fascia | 10 |
+---------------------------------------+------+
|Dirigente di 2ª fascia | 39*|
+---------------------------------------+------+
| Totale...| 49 |
+---------------------------------------+------+
|Aree | |
+---------------------------------------+------+
|Area Funzionari | 421 |
+---------------------------------------+------+
|Area Assistenti | 355 |
+---------------------------------------+------+
|Area Operatori | 8 |
+---------------------------------------+------+
| Totale aree...| 784 |
+---------------------------------------+------+
| Totale...| 833 |
+---------------------------------------+------+

* di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.

Tabella B (prevista dall'articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
SEZIONE ISPETTORATO

================================================
| Ruolo ICQRF |Unita'|
+=======================================+======+
|Qualifiche dirigenziali | |
+---------------------------------------+------+
|Dirigente di 1ª fascia | 3 |
+---------------------------------------+------+
|Dirigente di 2ª fascia | 22 |
+---------------------------------------+------+
| Totale...| 25 |
+---------------------------------------+------+
|Aree | |
+---------------------------------------+------+
|Area Funzionari | 635 |
+---------------------------------------+------+
|Area Assistenti | 410 |
+---------------------------------------+------+
|Area Operatori | 9 |
+---------------------------------------+------+
| Totale aree...| 1054 |
+---------------------------------------+------+
| Totale...| 1079 |
+---------------------------------------+------+

TOTALE COMPLESSIVO: 1912
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede alle attivita' previste dal regolamento medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 aprile 2023

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Meloni

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 818