Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 aprile 2023, n. 73
Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», e, in particolare l'articolo 113, commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 5, comma 10;
Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197;
Visto l'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile);
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;
Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n 120;
Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;
Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente della Polizia di Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante il «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore, rispettivamente, ai sensi:
del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al personale dipendente del Comparto funzioni centrali;
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3509-P del 12 aprile 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina per il Ministero dell'interno, di seguito «Ministero», la costituzione del fondo, di seguito «fondo», in attuazione dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, di seguito «codice», nonche' le modalita' e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di qualifica non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, svolge funzioni tecniche nel quadro delle procedure di cui all'articolo 2.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel codice.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 10, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
in materia di incentivi per funzioni tecniche). -
(Omissis).
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica
agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui
procedure di gara sono state avviate successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti
gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 32, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 20 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
32. Al fine di dare attuazione, per le
amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di
cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario
2023, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su
proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti
capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della
medesima amministrazione le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per
ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte
della struttura ministeriale che opera come stazione
appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che
ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3
del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 5-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 24 (Integrita', universalita' ed unita' del
bilancio). - (Omissis).
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro competente, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attivita'.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari), convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 13 (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo
92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). - 1.
I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono abrogati.»
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. aa),
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito con modificazioni dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici).
- 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(Omissis).
aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le
parole "per le attivita' di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle
seguenti: "per le attivita' di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,"
(Omissis).»
- Il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2013,
n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione
dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al
personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137
del 13 giugno 2013.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del Comparto funzioni centrali per il triennio
2019-2021 e' reperibile al seguente indirizzo internet:
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12775/Fronte
spizio%20e%20CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Centrali%202019-2
021.pdf
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2022, n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
2022, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
2022, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare "Triennio 2019-2021"», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello
schema di concertazione per le Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Allegato A
(articolo 5)
===================================================================== | PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI | +===================================================================+ | Attivita' | % | +=========================================================+=========+ |Programmazione della spesa per investimenti | 2 - 4 % | +---------------------------------------------------------+---------+ |R U P |20 - 24 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed | | |esecuzione dei contratti pubblici |10 - 13 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |Valutazione preventiva dei progetti |10 - 14 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |Direzione dei lavori |18 - 24 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |Collaudo tecnico-amministrativo |17 - 22 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |Collaudo statico |8 - 14 % | +---------------------------------------------------------+---------+ | | | +===================================================================+ |attivita' incentivate solo per il periodo di vigenza del d.l. | |32/2019, art. 1, comma 1, lett. aa) | +=========================================================+=========+ |Attivita' di progettazione in tema di sicurezza | | |(redazione del Documento di indirizzo alla progettazione)| 3 - 7% | +---------------------------------------------------------+---------+ |Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 2 - 4% | +---------------------------------------------------------+---------+ |Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 2 - 4% | +---------------------------------------------------------+---------+ |Verifica preventiva della progettazione | 8 - 12% | +---------------------------------------------------------+---------+
Note operative:

1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo e'
ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente
prospetto:
===================================================================== | UFFICIO DEL RUP | +===================================================================+ | RESPONSABILE | | | DEL PROCEDIMENTO | COLLABORATORI | +==================+================================+===============+ | % Incentivo | Numero di collaboratori | % Incentivo | +==================+================================+===============+ | 100,00 % | 0 | 0,00 % | +------------------+--------------------------------+---------------+ | 90,00 % | 1 | 10,00 % | +------------------+--------------------------------+---------------+ | 80,00 % | 2 | 20,00 % | +------------------+--------------------------------+---------------+ | 70,00 % | Pari o superiore a 3 | 30,00 % | +------------------+--------------------------------+---------------+

2) Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei
lavori, l'incentivo e' ripartito tra Direttore dei lavori e
collaboratori secondo il seguente prospetto:
===================================================================== | UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI | ===================================================================== | DIRETTORE | | | DEI LAVORI | DIRETTORE DEI LAVORI OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE| +=============+=======================================+=============+ | | Numero di Direttori dei lavori | | | % Incentivo | operativi e di Ispettori di cantiere | % Incentivo | +=============+=======================================+=============+ | 100,00% | 0 | 0,00 % | +-------------+---------------------------------------+-------------+ | 80,00 % | 1 | 20,00 % | +-------------+---------------------------------------+-------------+ | 60,00 % | 2 | 40,00 % | +-------------+---------------------------------------+-------------+ | 40,00 % | Pari o superiore a 3 | 60,00 % | +-------------+---------------------------------------+-------------+

 
Allegato B
(Articolo 5)
===================================================================== | PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO | | PER SERVIZI E FORNITURE | ===================================================================== | Attivita' | % | +=========================================================+=========+ |Programmazione della spesa per investimenti | 2 - 4 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |R U P |26 - 34 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed | | |esecuzione dei contratti pubblici |18 - 26 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |Direzione dell'esecuzione del contratto |21 - 27 %| +---------------------------------------------------------+---------+ |Verifica di conformita' |18 - 24 %| +---------------------------------------------------------+---------+
Note operative:

1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo e'
ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente
prospetto:
===================================================================== | UFFICIO DEL RUP | +===================================================================+ |RESPONSABILE DEL | | | PROCEDIMENTO | COLLABORATORI | +=================+=================================+===============+ | % Incentivo | Numero di collaboratori | % Incentivo | +=================+=================================+===============+ | 100,00% | 0 | 0,00 % | +-----------------+---------------------------------+---------------+ | 90,00 % | 1 | 10,00 % | +-----------------+---------------------------------+---------------+ | 80,00 % | 2 | 20,00 % | +-----------------+---------------------------------+---------------+ | 70,00 % | Pari o superiore a 3 | 30,00 % | +-----------------+---------------------------------+---------------+

2) Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione
del contratto (DEC), l'incentivo e' ripartito tra DEC e
collaboratori secondo il seguente prospetto:
===================================================================== | UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) | ===================================================================== | DEC | COLLABORATORI | +================+==================================+===============+ | % Incentivo | Numero di collaboratori | % Incentivo | +================+==================================+===============+ | 100,00% | 0 | 0,00 % | +----------------+----------------------------------+---------------+ | 80,00 % | 1 | 20,00 % | +----------------+----------------------------------+---------------+ | 60,00 % | 2 | 40,00 % | +----------------+----------------------------------+---------------+ | 40,00 % | Pari o superiore a 3 | 60,00 % | +----------------+----------------------------------+---------------+

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, salvi i casi di cui all'articolo 113, comma 2, secondo periodo, del codice, ai contratti di:
a) lavori, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonche' quelli di manutenzione ordinaria qualora questi ultimi risultino di particolare complessita';
b) servizi e forniture, nel caso in cui, anche nel corso dell'esecuzione, ne sia nominato il direttore, sempreche' tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti.
2. I lavori di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera a), sono individuati, anche per sopravvenute esigenze purche' nei limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
3. In caso di contratti misti, si applicano le disposizioni relative al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.
5. Il presente regolamento si applica altresi' agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, nonche' a quelli affidati mediante le procedure negoziate di cui all'articolo 63 del medesimo codice. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice.
6. Il presente regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se eseguiti o non ancora conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del codice fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.»
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, lett. a) e
b), e dell'art. 63, del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 36 (Contratti sotto soglia). - (Omissis).
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
(Omissis).»
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del
ricorso alla procedura di cui al presente articolo non
devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Criteri per la costituzione
e la destinazione del fondo

1. Le risorse del fondo fanno carico agli stanziamenti costituiti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante per i singoli appalti di lavori e per i singoli appalti di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
3. L'ottanta per cento del fondo e' destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di livello non dirigenziale, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione ed e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e con le modalita' e i criteri previsti, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche nonche' tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attivita' di cui all'articolo 113, comma 2, del codice. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il restante venti per cento del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, e' destinato alle finalita' di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.
4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione.
5. Nel caso di appalti di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera nn), del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, e' modulata, in ragione dell'entita' dei lavori, come segue:
a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000;
c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000;
d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 25.000.000.
6. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera ss) e lettera tt), del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, e' modulata, in ragione dell'entita' dei servizi e delle forniture, come segue:
a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;
c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.
7. Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 113, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. ss) e
tt), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
(Omissis).
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una
o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti economici,
aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da
quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
(Omissis).»
 
Art. 4

Procedura per l'individuazione del personale
e conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, ivi compresi quelli di collaborazione, sono conferiti dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, tenuto conto del principio di rotazione nonche' delle professionalita' disponibili.
2. L'atto di conferimento dell'incarico contiene l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati al dipendente incaricato per lo svolgimento delle funzioni. Il dipendente incaricato rilascia apposita dichiarazione, predisposta dall'amministrazione, in ordine all'insussistenza a proprio carico di cause impeditive o ostative allo svolgimento dell'incarico. L'amministrazione si riserva di eseguire controlli a campione circa il contenuto delle predette dichiarazioni.
3. Partecipano alla ripartizione degli incentivi, che nel loro complesso ed anche se corrisposti da amministrazioni diverse non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, i dipendenti che, sulla base di formale incarico, svolgono funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del codice, qualora il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, ai fini dell'individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio o di altro Dipartimento o Ufficio periferico per difficolta' oggettive, ivi comprese l'accertata carenza in organico delle professionalita' richieste ovvero l'impossibilita' di garantire il rispetto del principio di rotazione, provvede mediante il conferimento dell'incarico al personale di altre amministrazioni. In tale caso, gli incentivi connessi all'incarico sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.
5. Gli incentivi stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici perche' provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.
6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, e
dell'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico
di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in
calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica
l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data
di pubblicazione sul profilo del committente.
(Omissis).»
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
(Omissis).».
 
Art. 5

Modalita' e criteri per la determinazione
e la liquidazione dell'incentivo

1. L'ottanta per cento del fondo e' ripartito dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, sulla base delle percentuali definitive e con le modalita' e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e della complessita' dell'opera, servizio o fornitura, previo accertamento delle attivita' svolte dal dipendente incaricato. Agli accordi di contrattazione decentrata integrativa, di cui al primo periodo, e' assicurata idonea forma di pubblicita'.
2. Per gli incarichi conferiti, nel periodo di vigenza dell'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per attivita' di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, la ripartizione di cui al comma 1 e' operata, sulla base delle percentuali definitive e con le modalita' e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate nell'allegato A.
3. Ai dipendenti che collaborano nello svolgimento delle funzioni tecniche, esclusi i collaboratori del RUP e del direttore dei lavori, spetta una quota non superiore al 15 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attivita' tecnica. L'importo percepito dal singolo collaboratore non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo percepito dal responsabile delle attivita' per le quali e' prestata la collaborazione.
4. Qualora i beneficiari degli incentivi appartengano a ruoli diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli accordi conclusi, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico e' un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.
5. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
6. Fermo restando il rispetto del limite massimo degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche se da diverse amministrazioni, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del codice, le somme erogate ai sensi del presente regolamento non concorrono nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 5-bis, del codice, ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura che opera come stazione appaltante, accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei predetti incentivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, provvede al versamento delle relative somme, al bilancio dello Stato, sul capitolo 2439 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno» nell'ambito del quale sono istituiti appositi articoli distinti per il versamento delle somme da erogare al personale della Polizia di Stato, ovvero al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Gli importi spettanti a titolo di incentivo sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Nel medesimo capitolo 2439 sono versate le risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.
8. Le Direzioni centrali competenti o gli Uffici equiparati del Ministero, accertate le entrate sul capitolo di cui al comma 7, ne richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, la riassegnazione su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero. Con apposito provvedimento si procede al riparto del fondo di cui al primo periodo tra i capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, lett. aa), del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, vedasi
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 113, commi 2, 3, 4 e 5-bis,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vedasi nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 15 dicembre 1999.
 
Art. 6

Termini per le prestazioni rese ai fini
della corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo e' disposta, secondo le modalita' indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte, sulla base di motivata proposta del RUP, che, a tal fine, redige apposita relazione in cui, attesta che le prestazioni affidate sono state correttamente rese.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per il RUP, con l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformita' o di regolare esecuzione;
b) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'adozione del relativo atto previsionale;
c) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di valutazione;
d) per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara, con la stipula del contratto;
e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di collaudo;
f) per la direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'emissione del certificato di verifica di conformita';
g) per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e per la verifica di conformita' di servizi e forniture, con l'emissione del relativo certificato;
h) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;
i) per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con la certificazione di regolare esecuzione del contratto;
l) per l'attivita' di progettazione, con la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione o con la consegna dei relativi elaborati progettuali;
m) per l'attivita' di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
n) per l'attivita' di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con il certificato di collaudo;
o) per l'attivita' di verifica preventiva della progettazione, con il relativo verbale.
3. L'incentivo e' liquidato:
a) ai dipendenti ai quali e' stata affidata l'attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al responsabile della verifica preventiva della progettazione e ai rispettivi collaboratori, nella misura dell'80 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 20 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformita' o di regolare esecuzione;
b) al RUP e ai suoi collaboratori per il 50 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformita' o di regolare esecuzione; al progettista e ai suoi collaboratori, per il 50 per cento dopo la consegna dei documenti di cui al comma 2, lettera l), e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del RUP o del dirigente del servizio;
c) al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, agli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o statico e della verifica di conformita', al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed ai rispettivi collaboratori, per il 50 per cento allo stato di avanzamento che superi la meta' dell'importo contrattuale e per il restante 50 per cento a saldo dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformita' o di regolare esecuzione.
4. Qualora successivamente all'avvio della procedura di affidamento il relativo procedimento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato delle funzioni tecniche, con provvedimento motivato, il dirigente, o in mancanza, il responsabile del servizio, sentito il RUP, determina la quota di incentivo spettante al dipendente in relazione alle attivita' effettivamente svolte.
 
Art. 7

Modifica o sostituzione
del dipendente incaricato

1. Nei casi, consentiti dalla normativa vigente, di modifica dell'incarico o di sostituzione dei dipendenti svolgenti le funzioni tecniche, ai predetti spetta l'incentivo per le sole attivita' effettivamente svolte.
2. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle attivita' effettivamente svolte compiuto dal RUP, ovvero da quello subentrante, nel caso di sostituzione del RUP inizialmente incaricato.
 
Art. 8
Riduzione e perdita degli incentivi e revoca dell'incarico per
ingiustificati incrementi dei tempi

1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo e' ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1 per cento per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attivita' effettivamente svolte. La revoca dell'incarico e' tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.
3. La perdita del diritto all'incentivo e', altresi', disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.
4. In sede di contrattazione decentrata integrativa, di cui all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del codice, sono definiti i criteri e le modalita' di accertamento dei presupposti di applicazione del comma 1 del presente articolo, tenuto conto della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalita' dimostrate e degli ulteriori aspetti volti ad assicurare la celerita' e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 113, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 9

Penalita' per gravi errori od omissioni
incidenti sull'incremento dei costi

1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi.
2. L'accertamento della sussistenza delle cause indicate al comma 1 e' di competenza del dirigente, o in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contradditorio.
 
Art. 10

Perizie di variante e suppletive
e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia

1. In caso di modifiche, nonche' di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, il fondo di cui al presente regolamento e' riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del fondo a seguito della variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo rispetto al quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.
2. Nei casi di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le aliquote di cui all'articolo 3.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 11
Attivita' svolte da centrali di committenza o stazioni appaltanti
diverse dall'amministrazione dell'interno
1. Qualora l'amministrazione si avvalga di una centrale di committenza, il fondo e' destinato ai dipendenti di tale centrale sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza e, ove non esistente, dal presente regolamento, salvo che l'avvalimento della centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in ogni caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti.
2. Nell'ipotesi in cui il Ministero, come amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra amministrazione come stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori allo svolgimento di funzioni tecniche, il regolamento incentivi di quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 aprile 2023

Il Ministro: Piantedosi
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2145