Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 giugno 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1003).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 ° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con particolare riferimento agli articoli 18 e 19;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° giugno 2023;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1
Trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo di cui
all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023

1. In relazione al trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023, i soggetti coinvolti funzionalmente nell'attivita' di sostegno (comuni, regione, Dipartimento per la protezione civile e soggetto finanziario selezionato) sono titolari autonomi del trattamento, perseguendo ciascuno specifiche finalita' connesse alla situazione emergenziale.
2. I titolari autonomi di cui al comma 1 tratteranno i soli dati personali funzionali e necessari per la valutazione dei requisiti per l'ottenimento del citato contributo di cui al comma 1 e per consentire l'assegnazione/liquidazione del medesimo contributo, con espressa esclusione dei dati particolari.
3. La condizione di legittimita' dei trattamenti effettuati per lo scopo di cui al comma 2 e' individuata dai titolari nelle lettera d) ed e) dell'art. 6, par. 1, GDPR 2016/679, ossia la necessita' di salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (lett. d) e la necessita' legata all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento (lett. e), salva diversa determinazione dei titolari medesimi da indicarsi nell'informativa ex art. 13 e 14 del GDPR 2016/679.
4. Ciascun soggetto coinvolto, per quanto di competenza, assicura che il trattamento dei dati sara' effettuato nel rispetto della normativa europea (GDPR 2016/679) e nazionale (decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) di riferimento. Sono in ogni caso rispettati i principi di minimizzazione, pertinenza, non eccedenza, indispensabilita' e sicurezza dei trattamenti.
5. In relazione ai dati trattati nell'esecuzione della citata OCDPC n. 999/2023, ciascun titolare provvede ad informare i cittadini nelle forme di cui all'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679. Le predette informazioni sono rese disponibili ai richiedenti il contributo/interessati del trattamento con la pubblicazione sui siti istituzionali di riferimento o nelle forme ritenute opportune.
6. I dati di cui al comma 19 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 2023, sono pubblicati dai comuni in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. I dati sintetici di cui al comma 19 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 2023, pubblicati sui siti istituzionali dal Commissario delegato e dal Dipartimento della protezione civile, saranno diffusi in forma aggregata e anonima.
8. La comunicazione dei dati tra i diversi titolari coinvolti nell'attivita' di trattamento trova legittimazione nelle lettere d) ed e) del paragrafo 1, dell'art. 6 GDPR.
9. I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 2023, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere obblighi di legge o di regolamento, per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. Tempi maggiori di conservazione potranno essere applicati quando si prospetta la necessita' di far valere o difendere diritti in sede giudiziaria dell'interessato, del titolare del trattamento o di terzi e quando richiesto da autorita' esterne o da normative speciali. Al termine delle specifiche esigenze i dati personali degli interessati saranno cancellati e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata. Dell'avvenuto adempimento sara' data informazione al Garante per la protezione dei dati personali, se necessario o richiesto.
 
Art. 2
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' delle
funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. All'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 997 del 24 maggio 2023, le parole «euro 190.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000,00» e, conseguentemente, al comma 4 le parole «euro 1.190.000,00» sono sostituite con le seguenti: «euro 1.300.000,00».
2. Il Commissario delegato provvede al reperimento del personale di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 997/2023 e al conferimento degli incarichi di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, avvalendosi della Regione Emilia-Romagna. I relativi oneri assunti dalla Regione Emilia-Romagna verranno rimborsati dal Commissario delegato alla regione a fronte della rendicontazione delle spese.
 
Art. 3
Proroga termini per la revisione di veicoli dotati di cisterne o
contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti

1. Al fine di non ostacolare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione e di bonifica delle aree colpite dagli eventi calamitosi in rassegna, per i veicoli dotati di cisterne o contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti, anche pericolosi, che sono impegnati in tali operazioni, il termine di scadenza della revisione, ispezione o delle visite intermedie o periodiche, comunque denominate, dei contenitori o delle cisterne e' prorogato fino a un massimo di sei mesi dalla data di naturale scadenza delle relative certificazioni e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza. Fino a tale termine e' consentita la circolazione dei veicoli in questione su tutto il territorio nazionale con le certificazioni e in presenza dei documenti delle cisterne o dei contenitori scaduti o non rinnovati, purche' muniti di idonea documentazione o autocertificazione attestante l'attuale impiego nelle aree colpite dall'alluvione.
 
Art. 4
Ulteriori disposizioni relative alla prima misura di immediato
sostegno alla popolazione colpita di cui all'art. 1 dell'OCDPC n.
999/2023

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 999 del 31 maggio 2023 si applicano anche con riferimento ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, in edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' presentino autonomia funzionale e reddituale, nonche' in manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino la medesima autonomia funzionale e reddituale.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni per la gestione dei concorsi delle strutture
operative statuali per l'attuazione dei primi interventi

1. Ai fini della ricognizione degli oneri finanziari riferiti alle attivita' e agli interventi posti in essere dalle strutture operative statali, di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle Forze di Polizia, direttamente impiegato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalita', possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dalla lettera b) del predetto art. 2, comma 4, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dalla lettera a) della medesima disposizione.
 
Art. 6
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita'
delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi delle facolta' previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni.
2. All'art. 1, comma 14, lettera f) dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023 dopo le parole «sicurezza fisica ed informatica» sono aggiunte le parole «della piattaforma di intercomunicazione e scambio dei dati di cui al successivo comma 16».
3. All'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 997 del 24 maggio 2023 dopo le parole «in rassegna» sono aggiunte le parole «nonche' delle altre attivita' istituzionali di competenza».
 
Art. 7

Attivita' dei Centri di competenza

1. Per le attivita' di supporto tecnico-scientifico, di sopralluogo e di rilievo, anche con droni, finalizzate alla verifica del rischio residuo nelle aree interessate da dissesti e movimenti franosi segnalate dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 25 maggio 2023, espletate dai Centri di competenza, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, direttamente connessi all'evento emergenziale in premessa, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a modificare la durata, l'oggetto delle attivita' ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni gia' sottoscritte, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ovvero a stipularne di nuove.
2. Alle attivita' previste al comma 1 si provvede, nel limite massimo di euro 400.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza in rassegna.
 
Art. 8

Sospensione dei mutui

1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023 e' sostituito dal seguente:
«1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.»
 
Art. 9
Adeguamento del dispositivo per la gestione dei concorsi delle
strutture operative statuali per l'attuazione dei primi interventi

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023, dopo le parole «Guardia costiera,» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero della cultura».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio