Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 8 giugno 2023
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) 1032/2012 della Commissione del 26 ottobre 2012, pubblicato l'8 novembre 2012 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 308/5 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP, con sede in via dell'Agricoltura, 354 - 41058 Vignola (MO), quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. 12511;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione protocollo PQAI IV n. 0070216 del 13 febbraio 2023, ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO

«Ciliegia di Vignola»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

DOP () IGP (X)

1. Denominazione: «Ciliegia di Vignola».
2. Stato membro o paese terzo: Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.
3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI].
Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.
La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle seguenti cultivar di ciliegio:
precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di Vignola;
medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van;
tardive: Durone Nero Il, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, SweetHeart, Regina, Summer Charm (Staccato);
coltivate nel territorio definito nel successivo punto 4.
Caratteristiche qualitative La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:
polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di Vignola;
buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per la varieta' Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al rosso scuro per tutte le altre varieta';
sapore dolce e fruttato;
gradi brix non inferiori a 10° per le varieta' precoci e 12° per tutte le altre;
acidita' minima non inferiore a 5 g/1 di acido malico.
In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti calibri minimi:
20 mm: Mora di Vignola;
21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero II, Durone della Marca, Sweet Heart;
22 mm: Bigarreau Moreau e Burlat, Lapins, Van, Early Bigi e Lory, Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, New Star, Black Star, Canada Giant, Regina, Summer Charm (Staccato);
23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.
All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:
integri, senza danni; provvisti di peduncolo;
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;
esenti da parassiti. Prodotto destinato alla trasformazione.
Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti possono:
essere danneggiati (es. danni da cracking o grandine cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume);
essere sprovvisti di peduncolo;
avere calibro minimo pari a 15 mm;
ferme restando le altre caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione.
Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Vignola» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.
3.3 Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati).
-
3.4 Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata.
Tutte le fasi della produzione della «Ciliegia di Vignola» fino alla raccolta del prodotto devono avvenire esclusivamente nell'ambito della zona geografica identificata al punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.
La «Ciliegia di Vignola» I.G.P. viene immessa sul mercato in confezioni sigillate in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo.
Tali confezioni devono essere in legno, cartone, plastica, film polimerico traspirante di peso compreso tra un minimo di gr. 250 ad un massimo di kg. 6. Il confezionamento verra' effettuato assicurando condizioni adeguate al mantenimento delle proprieta' e dell'integrita' dei frutti.
E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.
Il contenuto di ciascuna confezione dovra' essere omogeneo e comprendere ciliegie della stessa qualita' e varieta'; sono previste le seguenti classi di calibro:
da 20 a 24 mm;
da 24 a 28 mm;
oltre 28 mm.
La «Ciliegia di Vignola» viene predisposta per il confezionamento e confezionata subito dopo la raccolta, direttamente in azienda o presso le cooperative del comprensorio. In questo modo il prodotto arriva al mercato e al consumatore in tempi brevi e senza ulteriori manipolazioni.
Il condizionamento della «Ciliegia di Vignola», cioe' la preparazione adeguata del prodotto all'imballaggio e alla confezione, nonche' il confezionamento negli imballaggi indicati, devono essere effettuati nella zona d'origine a garanzia delle caratteristiche qualitative del frutto quali la freschezza e l'integrita' e per evitare che ripetute operazioni di manipolazione e trasporto provochino lesioni o ammaccamenti dell'epicarpo determinando marciumi e la conseguente non commerciabilita' del prodotto. Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione.
Il prodotto destinato alla trasformazione potra' essere confezionato anche in casse fino ad un max di kg. 20 e bins fino ad un max. di kg. 300.
E' ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere sotto -0.5°C e di superare il 90% di U.R.; il tempo massimo per la frigo conservazione dei frutti e' di quattro settimane.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.
Il logo della «Ciliegia di Vignola» I.G.P. e' il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

esso deve essere apposto sulle confezioni di vendita e deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo dell'unione per la indicazione geografica protetta.
Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni standard.
Sulle confezioni e' consentita l'apposizione della dicitura Emilia-Romagna.
Dovranno inoltre essere indicati:
nome, ragione sociale, indirizzo e/o codice di riconoscimento univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore; nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore. Etichettatura prodotto destinato alla trasformazione.
Le confezioni del prodotto destinato alla trasformazione dovranno riportare con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Ciliegia di Vignola» I.G.P. destinata alla trasformazione.
4. Delimitazione concisa della zona geografica.
La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m fino alla quota di 950 metri, e comprende il territorio dei seguenti comuni delle Province di Modena e Bologna:
Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marana sul Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca.
Provincia di Bologna: Bazzana, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggia Montano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.
5. Legame con la zona geografica.
La zona del comprensorio e' caratterizzata dal tratto pedemontano del fiume Panaro, e da altri corsi d'acqua minori, che formano una fascia dove il clima si sposa con caratteristiche pedologiche particolari, assai favorevoli alla coltivazione del ciliegio. Il clima e' fresco e scarsamente continentale con precipitazioni primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose. La quantita' della radiazione solare non e' eccessivamente elevata.
I terreni, di origine alluvionale sono tendenzialmente sciolti, ben drenati e freschi, e sono resi particolarmente fertili dai sedimenti trasportati, durante gli episodi di alluvionamento, dal fiume Panaro e da altri corsi d'acqua minori.
Il range di coltivazione delle ciliegie va dai 30 metri ai 950 metri sul livello del mare. Al di fuori della zona geografica delimitata non viene coltivato ciliegio; nelle zone limitrofe infatti la coltivazione e' stata da tempo abbandonata, in quanto la produzione e la qualita' del prodotto risultavano nettamente inferiori rispetto al prodotto proveniente all'interno della zona delimitata, tali da renderne economicamente non vantaggiosa la coltivazione. Oltre alle peculiarita' pedoclimatiche del territorio e alla specificita' del microclima sopra descritto, gli altri fattori che determinano la qualita' della Ciliegia di Vignola sono la sapienza e la capacita' dei produttori; queste vengono tramandate da padre in figlio attraverso le generazioni e consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel confezionamento del prodotto, effettuati esclusivamente a mano, che permettono di presentare al consumatore un prodotto eccellente per le sue caratteristiche merceologiche.
Le Ciliegie di Vignola vengono selezionate con dimensioni maggiori di quelle stabilite dalle norme di commercializzazione e raggiungono calibri di oltre 28 mm. Questa particolarita' fa si che, come testimoniato da indagini di mercato e studi svolti da societa' specializzate, in mercati quali Torino, Milano, Amburgo il prezzo delle ciliegie di Vignola sia quasi sempre superiore rispetto a quello dei diretti concorrenti, e che per la maggior parte dei consumatori Vignola venga associata alla zona di produzione delle ciliegie per eccellenza.
Il ciliegio e' specie che predilige stazioni fresche e terreni neutri o subacidi. Entrambe queste condizioni si realizzano nel comprensorio della ciliegia di Vignola, e per tale motivo la specie ha trovato un ambiente ideale che ha permesso la sua diffusione e la conseguente affermazione.
Le caratteristiche dei terreni dell'area geografica di produzione della «Ciliegia di Vignola» fanno si' che il ciliegio cresca particolarmente rigoglioso.
La quantita' della radiazione solare, non eccessivamente elevata, influenza positivamente l'intensita' di colorazione delle drupe e stimola la loro naturale lucentezza, permettendo di presentare sul mercato un prodotto esteticamente eccellente senza ricorrere a trattamenti particolari.
Non di minore importanza e' la professionalita' degli operatori, in particolar modo dei produttori, che ancora oggi applicano nelle tecniche di produzione, raccolta e confezionamento, il patrimonio di conoscenze che si e' andato accumulando nel corso del tempo.
Di fatto, pur rilevandosi una naturale tendenza all'innovazione di processo, la raccolta, la cernita e il confezionamento vengono effettuati rigorosamente a mano da personale esperto che ha con il ciliegio una frequentazione ormai «di vita». Questa professionalita' e' un fatto culturale che discende direttamente dalla tradizione; un saper fare che si e' tramandato di generazione in generazione e che oggi consente di aggiungere, ad un prodotto gia' eccezionale, un «plus» che fa distinguere le ciliegie provenienti dal comprensorio di Vignola da quelle di qualsiasi altra provenienza.
Gli stessi produttori hanno deciso ormai da decenni, stipulando impegni vincolanti reciproci, di confezionare solo il prodotto delle dimensioni minime definite al punto 3.2, a tutela della produzione locale e per fare emergere la specificita' delle ciliegie coltivate e confezionate nell'area di origine.
Inoltre l'assortimento varietale che nel corso del tempo si e' affermato nella zona geografica e lo sviluppo della coltivazione in un'ampia fascia altimetrica assicurano un ampliamento del calendario di raccolta e la presenza del prodotto sul mercato per l'intera stagione di produzione ottenendo regolarmente il gradimento dei consumatori e un positivo riscontro sui prezzi.
La ciliegia di Vignola e' quindi legata in modo univoco al territorio, alla peculiarita' pedoclimatica, all'eccezionalita' del microclima, alla sapienza e alla capacita' dei produttori. Non di minore importanza appare il fatto che gli agricoltori dell'area geografica identificata concentravano l'offerta di ciliegie in Vignola, dove gia' dal 1928 era presente il mercato ortofrutticolo di Vignola, uno dei piu' antichi d'Italia, seguito poi da altre strutture di lavorazione e commercializzazione. L'insieme di questi fattori ha determinato che i consumatori identificassero la produzione dell'area con il nome di Ciliegia di Vignola.
L'affermazione sui mercati della denominazione «Ciliegia di Vignola» ha consentito pertanto lo sviluppo di un forte indotto commerciale, con un'importante ricaduta sull'intera filiera che va dalla produzione alla commercializzazione del frutto; si sono infatti sviluppate nel territorio aziende agricole, cooperative di lavorazione/commercializzazione, un mercato ortofrutticolo con quattro commissionari, artigiani, produttori di imballaggio, trasportatori e raccoglitori.
L'importanza della Ciliegia di Vignola per il territorio che storicamente la produce e' stata testimoniata nel corso degli anni anche da numerose edizioni di fiere, sagre e pubblicazioni; grande importanza rivestono per Vignola la «Festa dei Ciliegi in Fiore», la cui prima edizione si ebbe nell'aprile del 1970 e la festa «a Vignola, e' tempo di Ciliegie», organizzata dal 1989.
L'Associazione nazionale «Citta' delle Ciliegie», fondata nel giugno del 2003, indice ogni anno un concorso nazionale «Ciliegie d'Italia» in occasione della Festa nazionale «Citta' delle Ciliegie» organizzata ogni anno in una localita' differente; le ciliegie di Vignola hanno vinto il primo premio nel 2005 a Celleno (VT), nel 2006 a Orvieto (TR) e nel 2009 a Bracigliano (SA), confermando la reputazione di elevata qualita' che la Ciliegia di Vignola e' stata in grado di ottenere negli anni.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare (art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento).
Il testo consolidato del disciplinare di produzione e' consultabile sul sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/3343
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2023

Il dirigente: Cafiero
 
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle seguenti cultivar di ciliegio:
precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di Vignola;
medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van;
tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart, Regina, Summer Charm (Staccato);
coltivate nel territorio definito nel successivo art. 3.
Caratteristiche qualitative La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:
polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di Vignola;
buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per la varieta' Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al rosso scuro per tutte le altre varieta';
sapore dolce e fruttato;
gradi brix non inferiori a 10° per le varieta' precoci e 12° per tutte le altre;
acidita' minima non inferiore a 5 g/1 di acido malico.
In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti calibri minimi:
20 mm: Mora di Vignola;
21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero 11, Durone della Marca, Sweet Heart;
22 mm: Bigarreau Moreau e Burlat, Lapins, Van, Early Bigi e Lory, Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, New Star, Black Star, Canada Giant, Regina, Summer Charm (Staccato);
23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.
All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:
integri, senza danni;
provvisti di peduncolo;
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;
esenti da parassiti. Prodotto destinato alla trasformazione.
Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti possono:
essere danneggiati (es. danni da cracking o grandine cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume);
essere sprovvisti di peduncolo;
avere calibro minimo pari a 15 mm;
ferme restando le altre caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione.
Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Vignola» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.
 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m. fino alla quota di 950 metri e comprende il territorio dei seguenti comuni delle Province di Modena e Bologna:
1) in Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca;
2) in Provincia di Bologna: Bazzano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggio Montano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.
 
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
Art. 5.

Metodo di ottenimento
Forme di allevamento.
Le forme di allevamento sono palmetta libera, bandiera, vaso basso, vaso ritardato, fusetto, con densita' per ettaro fino a 2000 piante. Concimazione.
Il piano di concimazione prevede comunque di non superare annualmente le seguenti dosi massime:
azoto 100 Kg/Ha;
anidride fosforica 70 Kg/Ha;
ossido di potassio 100 Kg/Ha. Potatura.
La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno. Difesa fitosanitaria.
La difesa dei ceraseti viene condotta:
attuando la lotta convenzionale in uso nella zona, con osservanza delle norme di buona pratica colturale dettate dalla Regione Emilia-Romagna;
attuando la lotta integrata, ottenuta nel rispetto delle norme tecniche previste dal disciplinare della Regione Emilia-Romagna;
attuando la lotta biologica, secondo il reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche.
Il metodo prescelto viene utilizzato in modo esclusivo per l'intero processo produttivo.
L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco e' ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente.
E' ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il cracking indotto dalle piogge. Raccolta.
Le varieta' precoci vengono raccolte dal 1° maggio al 30 giugno; le varieta' medie dal 15 maggio al 15 luglio e le tardive dal 25 maggio al 30 luglio.
Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di peduncolo. Solo nel caso del prodotto destinato alla trasformazione e' ammessa l'assenza del peduncolo.
 
Art. 6.

Legame con l'ambiente

La produzione della «Ciliegia di Vignola» e' legata a molti fattori, in connessione tra loro, pedoclimatici, tecnici, agronomici, sociali, culturali ed economici, specifici dell'areale di coltivazione.
Il range di coltivazione delle ciliegie va dai 30 metri ai 950 metri sul livello del mare. Al di fuori della zona geografica delimitata non viene coltivato ciliegio; nelle zone limitrofe infatti la coltivazione e' stata da tempo abbandonata, in quanto la produzione e la qualita' del prodotto risultavano nettamente inferiori rispetto al prodotto proveniente dall'interno della zona delimitata, tali da renderne economicamente non vantaggiosa la coltivazione.
I terreni, di origine alluvionale sono tendenzialmente sciolti, ben drenati e freschi, e sono resi particolarmente fertili dai sedimenti trasportati, durante gli episodi di alluvionamento, dal fiume Panaro e da altri corsi d'acqua minori; le caratteristiche di questi terreni fanno si' che il ciliegio cresca particolarmente rigoglioso.
Il clima e' fresco e scarsamente continentale con precipitazioni primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose. La quantita' della radiazione solare, non eccessivamente elevata, influenza positivamente l'intensita' di colorazione delle drupe e stimola la loro naturale lucentezza, permettendo di presentare sul mercato un prodotto esteticamente eccellente senza ricorrere a trattamenti particolari.
Oltre alle peculiarita' pedoclimatiche del territorio e all'eccezionalita' del microclima sopra descritto, gli altri fattori che determinano l'eccellente qualita' e la reputazione della ciliegia di Vignola sono la sapienza e la capacita' dei produttori; queste vengono tramandate da padre in figlio attraverso le generazioni, e consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel confezionamento del prodotto, effettuati esclusivamente a mano, che permettono di presentare al consumatore un prodotto unico nella sua specie.
L'assortimento varietale che nel corso del tempo si e' affermato nella zona geografica e lo sviluppo della coltivazione in un'ampia fascia altimetrica assicurano un ampliamento del calendario di raccolta e la presenza del prodotto sul mercato per l'intera stagione di produzione ottenendo regolarmente il gradimento dei consumatori e un positivo riscontro sui prezzi.
Le Ciliegie di Vignola vengono selezionate con dimensioni maggiori di quelle stabilite dalle norme di commercializzazione e raggiungono calibri di oltre 28 mm. Questa particolarita' fa si che, come testimoniato da indagini di mercato e studi svolti da societa' specializzate, in mercati quali Torino, Milano, Amburgo il prezzo delle Ciliegie di Vignola sia quasi sempre superiore rispetto a quello dei diretti concorrenti, e che per la maggior parte dei consumatori Vignola venga associata alla zona di produzione delle ciliegie per eccellenza.
Gli agricoltori dell'area geografica identificata da tempo concentrano l'offerta di ciliegie in Vignola, dove gia' dal 1928 era presente il mercato ortofrutticolo di Vignola, uno dei piu' antichi d'Italia, seguito poi da altre strutture di lavorazione e commercializzazione.
L'affermazione della Ciliegia di Vignola ha consentito pertanto lo sviluppo di un forte indotto commerciale con un'importante ricaduta sull'intera filiera che va dalla produzione alla commercializzazione del frutto; si sono infatti sviluppate nel territorio:
circa 1.100 aziende agricole;
tre cooperative di lavorazione/commercializzazione;
un mercato ortofrutticolo che comprende quattro commissionari;
alcuni commissionari e commercianti che svolgono l'attivita' presso le loro sedi;
artigiani, produttori di imballaggio, trasportatori e raccoglitori.
Da questi dati e' evidente l'importanza sociale ed economica che la Ciliegia di Vignola riveste per l'intero areale di produzione.
L'importanza economica e culturale della Ciliegia di Vignola per il territorio che storicamente la produce e' stata testimoniata nel corso degli anni da numerose edizioni di fiere, sagre e pubblicazioni; grande importanza rivestono per Vignola la «Festa dei Ciliegi in Fiore», la cui prima edizione si tenne nell'aprile del 1970, e la festa «a Vignola, e' tempo di Ciliegie», organizzata dal 1989. L'Associazione nazionale «Citta' delle Ciliegie», fondata nel giugno del 2003, indice ogni anno un concorso nazionale «Ciliegie d'Italia» in occasione della Festa nazionale «Citta' delle Ciliegie» organizzata ogni anno in una localita' differente; le ciliegie di Vignola hanno vinto il primo premio nel 2005 a Celleno (VT), nel 2006 a Orvieto (TR) e nel 2009 a Bracigliano (SA), confermando la reputazione di elevata qualita' che la Ciliegia di Vignola e' stata in grado di ottenere negli anni.
L'insieme di questi fattori ha determinato che i consumatori identificassero la produzione dell'area con il nome di Ciliegia di Vignola.
Storicamente vari documenti scritti evidenziano che la coltivazione del ciliegio a Vignola risale, attraverso la presenza di alberi adulti inseriti in consociazione con la vite, gia' a meta' dell'Ottocento. Le due colture nel tempo si alternano, con prevalenza ora dell'una ora dell'altra a seconda della zona, poi emerge decisamente il ciliegio, piu' longevo e adatto alle peculiarita' pedoclimatiche della zona.
Le produzioni agricole dalla fine del secolo progrediscono progressivamente, dal secondo dopoguerra la produzione aumenta notevolmente generando un notevole indotto commerciale e artigianale tale da far diventare la Ciliegia di Vignola il biglietto da visita di Vignola in tutti i mercati italiani ed esteri.
«L'indagine sulla coltivazione del ciliegio in Provincia di Modena» realizzata a Vignola, nel febbraio del 1977, dalla Camera di commercio di Modena e che fa riferimento alla produzione e alla commercializzazione della «Ciliegia di Vignola» dimostra che la denominazione «Ciliegia di Vignola» e' sin da allora presente nell'uso del linguaggio comune e commerciale.
 
Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/06. L'organismo di controllo prescelto e' Agroqualita' S.p.a., p.zza Marconi, 25 - 00144 Roma, tel. +39 0654228675 - fax. +39 0654228692 - e-mail: agroqualita@agroqualita.it
 
Art. 8.

Etichettatura e confezionamento
Confezionamento.
La «Ciliegia di Vignola» I.G.P. viene immessa sul mercato in confezioni sigillate in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo.
Tali confezioni devono essere in legno, cartone, plastica, film polimerico traspirante di peso compreso tra un minimo di gr. 250 ad un massimo di kg. 6. Il confezionamento verra' effettuato assicurando condizioni adeguate al mantenimento delle proprieta' e dell'integrita' dei frutti.
E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione. Il contenuto di ciascuna confezione dovra' essere omogeneo e comprendere ciliegie della stessa qualita' e varieta'; sono previste le seguenti classi di calibro:
da 20 a 24 mm;
da 24 a 28 mm;
oltre 28 mm.
Il condizionamento, cioe' la preparazione adeguata del prodotto all'imballaggio e alla confezione, nonche' il confezionamento negli imballaggi indicati, devono essere effettuati all'interno della zona di origine; la Ciliegia di Vignola e' un frutto particolarmente deperibile e necessita di essere manipolato il meno possibile, cosi' da evitare lesioni della polpa e/o della buccia, che determinerebbero marciumi e altri difetti che la renderebbero non commercializzabile. Una delle caratteristiche di specificita' della Ciliegia di Vignola e' quella che il prodotto viene lavorato e confezionato subito dopo la raccolta, direttamente in azienda o presso le cooperative del comprensorio. In questo modo il prodotto arriva al mercato e al consumatore in tempi brevi e senza ulteriori manipolazioni garantendo quindi la freschezza, l'integrita' e la maggior salubrita'. Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione.
Il prodotto destinato alla trasformazione potra' essere confezionato anche in casse fino ad un max di kg 20 e bins fino ad un max. di kg 300 che riportino, oltre alle indicazioni di cui alle seguenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Ciliegia di Vignola» I.G.P. destinata alla trasformazione. Conservazione.
E' ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere sotto -0.5°C e di superare il 90% di U.R.; il tempo massimo per la frigo conservazione dei frutti e' di quattro settimane. Norme di etichettatura.
Il logo della denominazione «Ciliegia di Vignola I.G.P.» dovra' essere apposto sulle confezioni di vendita.
Sulle confezioni e' consentita l'apposizione della dicitura Emilia-Romagna; e' vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare.
Dovranno inoltre essere indicati:
nome, ragione sociale, indirizzo e/o codice di riconoscimento univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore; nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore.
Il logo della «Ciliegia di Vignola» I.G.P. e' il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

e deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo comunitario per la indicazione geografica protetta.
Il logo consiste in una fascia ripiegata suddivisa in due parti da una linea di distacco trasversale obliqua, la prima parte di colore verde, la seconda di colore rosso. Sulla parte destra di colore rosso e' riportata in bianco la parola «VIGNOLA»; sulla parte sinistra di colore verde e' riportato un rettangolo contenente 9 ciliegie stilizzate di cui otto bianche dal bordo verde e l'ultima rossa a campo pieno. Le dimensioni standard sono: altezza pari a mm 24 e larghezza pari a mm 235; sulla prima parte, in campo verde separato da uno spazio bianco, il simbolo rappresentato da una cornice di larghezza pari a mm 23 e altezza mm 24 contenente 9 ciliegie stilizzate a contorno verde, di cui l'ultima in basso a destra impressa a campo pieno di colore rosso; sulla seconda parte, a campo rosso, la dicitura Vignola, carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 17 in altezza, di colore bianco.
Sotto la striscia verde, sulla parte sinistra, la dicitura Ciliegia di Vignola I.G.P., carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 7 in altezza, di colore verde.
Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni standard. Indici colorimetrici:
Pantoni:
Rosso: Pantone© 032 red CV
Verde: Pantone© 355 CV
Quadricromia:
Rosso: Magenta 100% Giallo 100%
Verde: Cyan 100% Giallo 100%