Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 31 maggio 2023 |
Scioglimento della «A.M.M. societa' cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Viste le risultanze dell'attivita' di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy; Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si e' sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0353939 del 29 novembre 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della societa'; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, cosi' come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «A.M.M. societa' cooperativa» con sede in via Armando Spadini n. 11 - 20161 Milano (MI) (codice fiscale 03732260132), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo (CN) il 14 giugno 1964, codice fiscale GLOGLG64H14D205Q, e domiciliato in via Amedei n. 8 - 20123 Milano (MI). La durata del presente incarico e' di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, cosi' come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 31 maggio 2023
Il direttore generale: Donato |
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