Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 febbraio 2023, n. 71 |
Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. |
|
|
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneita' per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, e in particolare gli articoli 3, comma 1-bis, e 4, commi 3-bis, 4 e 4-bis; Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126; Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2, ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito; Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisione contabile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera a); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e in particolare l'articolo 3, comma 1; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2016, n. 63, concernente «Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale»; Ritenuta l'esigenza di introdurre forme piu' flessibili di svolgimento delle prove scritte, nonche' la possibilita' di svolgere le prove orali con collegamenti audiovisivi da remoto; Ritenuta l'esigenza di modificare le operazioni di raggruppamento e le modalita' di correzione degli elaborati, al fine di rendere piu' efficiente l'attivita' di valutazione delle prove di esame; Visto il parere della Commissione nazionale per le societa' e la borsa emesso in data 11 ottobre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; Vista la nota del 24 gennaio 2023 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche alla composizione della commissione esaminatrice
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' composta da: a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalita', che la presiede; b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1; c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.».
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: «Art. 17 (Regolamenti) - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).» - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e' pubblicato nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4, commi 3-bis, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE): «Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione legale). - 1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro. 2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all'articolo 4. 3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le societa' che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro; f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a). 5. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previstedall'articolo 2296 del codice civile. 6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.» «Art. 3 (Tirocinio). - 1. Il tirocinio: a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale; b) ha durata triennale; c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale puo' accogliere un numero massimo di tre tirocinanti; d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della societa' di revisione legale presso i quali il tirocinio e' svolto. I revisori legali e le societa' di revisione legale presso cui il tirocinio e' svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attivita' relativa a uno o piu' incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale; e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale. 1-bis. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) le generalita' complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; b) la data di inizio del tirocinio; c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto; d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute, e' trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio. 5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio. 6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto.» «Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - (Omissis). 3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalita' di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; b) le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; c) il contenuto e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita' alla direttiva 2006/43/ CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame. (Omissis).». - Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», e' pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2013, n. 256. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche): «Art. 1 - (Omissis). 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.» - Si riporta il teso dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati): «Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.»; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalita' di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2»." - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche): «Art. 4. (Dipartimento per gli affari di giustizia). - (Omissis). 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili; b) - c); (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84): «Art. 3. (Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia). - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili; b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attivita' di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;»." - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, recante: «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati», e' pubblicato nella G.U. 29 agosto 2012, n. 201. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n. 146, recante: «Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati», e' pubblicato nella G.U. 29 agosto 2012, n. 201.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63 (Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale), come modificato dal presente decreto: «Art. 4. (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' composta da: a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalita', che la presiede; b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1; c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi e' nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1. 3. Se il numero dei candidati e' superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2. 4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico. 5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui e' addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.» |
| Art. 2
Modifiche alla disciplina delle prove di esame
1. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alle lettere a) e b), le parole «consiste nello svolgimento di un tema» sono sostituite dalle seguenti: «verte»; 2) alla lettera d), le parole «su tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «sulle». b) dopo comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il bando per l'ammissione all'esame di idoneita' professionale per l'esercizio della revisione legale contiene indicazioni sulla modalita' con la quale e' svolta ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), consistente nella risoluzione per iscritto di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, nonche' l'indicazione delle materie su cui si svolgera' la prova orale di cui al comma 1, lettera d).». 2. L'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Svolgimento delle prove scritte). - 1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identita' personale in corso di validita'. 2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in massimo tre giorni consecutivi. 3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula nove quesiti a domanda aperta vertenti sulle materie d'esame previste, per quel giorno, dal decreto con cui e' stato indetto l'esame. I quesiti sono suddivisi in gruppi di tre, curando che ciascun gruppo di quesiti verta, nell'insieme, su tutte le materie previste per la giornata di esame. Ogni gruppo di quesiti e' trascritto su di un foglio che, firmato dal presidente, e' chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del testo della prova in essa contenuto, dandosi altresi' lettura del testo dei quesiti non sorteggiati. 4. I quesiti sono formulati in modo da consentire al candidato di dimostrare la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova. 5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati fino ad un massimo di cinque ore dalla dettatura dei quesiti. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura e' iniziata. 6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio. 7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato prima dell'inizio delle prove scritte e preventivamente autorizzati dalla commissione. 8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro ne' con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale e' fatta menzione nel verbale. 9. E' escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 10. Il presidente della commissione e' responsabile della legalita' delle operazioni di esame. 11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.». 3. L'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Adempimenti dei candidati e della commissione). - 1. A ciascun candidato e' consegnata, per ciascuna prova nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. A ogni prova d'esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste. Su ogni busta grande e' apposto un talloncino contenente un codice a barre o un codice a barre a risposta rapida (QR code), generato in modo da garantire l'anonimato del candidato e riportante lo stesso codice identificativo per ciascun candidato. 2. Il candidato, dopo aver svolto i quesiti, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura; appone altresi', sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. 3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo della commissione. 4. Entro sette giorni dal termine delle prove scritte, alla presenza di almeno tre componenti della commissione e di due candidati, designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, la commissione constata la integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso codice a barre o codice a barre a risposta rapida (QR code) e, dopo avere rimosso i talloncini, le racchiude in un unico plico. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolato i plichi, su ciascuno di essi e' apposto un numero progressivo. 5. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.». 4. L'articolo 9 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Correzione degli elaborati). - 1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Tale termine puo' essere prorogato una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. Il presidente stabilisce il calendario delle riunioni. La commissione procede, nel corso di sedute della durata non inferiore a quattro ore da tenersi almeno due volte a settimana, alla correzione e valutazione delle prove scritte, seguendo il numero progressivo apposto sui plichi ai sensi dell'articolo 8, comma 4. Verificata la integrita' delle buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste il numero gia' segnato sul plico. Lo stesso numero e' poi trascritto in cima al foglio o ai fogli relativi a ciascun elaborato e sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione, che resta chiusa fino alle operazioni di cui al successivo comma 5. 2. A ciascun elaborato e' assegnato, su delibera a maggioranza della commissione, un punteggio in trentesimi. Il voto e' annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione e' sottoscritta dal presidente. 3. Nel caso in cui il primo o il secondo elaborato sia stato annullato o valutato insufficiente, non si procede alla correzione degli elaborati successivi. 4. Dopo la correzione, le buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato e la busta piccola contenente il relativo cartoncino di identificazione sono inserite nuovamente nel plico; quest'ultimo e' sigillato e conservato in adeguati contenitori, distinti per ciascuna seduta della commissione. 5. Terminata la correzione e la valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'accoppiamento del nome del candidato alla terna dei rispettivi elaborati. A tal fine, sono nuovamente aperti i plichi, seguendo la numerazione progressiva apposta ai sensi dell'articolo 8, comma 4, nonche' le buste piccole contenenti il cartoncino di identificazione, ed e' stilato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale. 6. La commissione annulla la prova nel caso in cui gli elaborati risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o da altra fonte o rechino segni di riconoscimento. 7. Di tutte le operazioni indicate ai commi precedenti e' redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.». 5. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata superiore a sessanta minuti.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Materie delle prove di esame). - 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalita': a) la prima prova scritta verte su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u); b) la seconda prova scritta verte su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere m), n), o), p), q); c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale; d) la prova orale verte sulle materie scelte tra quelle elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento. 1-bis. Il bando per l'ammissione all'esame di idoneita' professionale per l'esercizio della revisione legale contiene indicazioni sulla modalita' con la quale e' svolta ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), consistente nella risoluzione per iscritto di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, nonche' l'indicazione delle materie su cui si svolgera' la prova orale di cui al comma 1, lettera d).» «Art. 10 (Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame). - 1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e' depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice. 2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa. 3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata superiore a sessanta minuti. 4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al termine della prova. 5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza. 6. Per ogni seduta e' redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facolta' di allegare una relazione da loro sottoscritta, che e' controfirmata dal presidente. 7.Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, e' affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 3 Modifiche alla disciplina dell'equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie
1. All'articolo 11 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale» sono sostituite dalle seguenti: «del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento»; b) dopo il comma 4 e' inserito, in fine, il seguente: «4-bis. Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario, secondo le modalita' contenute nella convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 2023
Il Ministro della giustizia Nordio Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1638
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie). - 1. I soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette e si svolgono secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo. Per i medesimi rimane fermo l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. 2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, e' immediatamente comunicato, a cura delle Universita' presso le quali si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei revisori legali. 3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale. 4. Sono altresi' esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo. 4-bis. Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario, secondo le modalita' contenute nella convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima.» |
|
|
|