Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 16 maggio 2023 |
Modifica dell'allegato 1 al decreto 15 luglio 2022, recante «Limiti delle indennita' dovute agli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (nel seguito anche: «Protocollo di Parigi»); Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»; Vista la Convenzione del 31 gennaio 1963, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004; Vista la legge 12 febbraio 1974, n. 109, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960, e del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; · Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»; Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente la ratifica ed esecuzione degli «Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante «Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45»; Visto il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante «Requisiti di protezione fisica passiva e modalita' di redazione dei piani di protezione fisica», con il quale sono stati fissati i requisiti da adottare per proteggere le installazioni nucleari e le operazioni di trasporto da atti di sabotaggio, cosi' da limitare le potenziali conseguenze radiologiche ad essi associate; Visto il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto, che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante «attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari», e in particolare, gli articoli 1 e 6, che istituiscono l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) con funzione e compiti di autorita' di regolamentazione nazionale competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, e l'art. 9 che stabilisce che le funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN; Vista la nota del 10 agosto 2018, protocollo n. 1211, con la quale il direttore dell'ISIN ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico (ora «Ministero della transizione ecologica») che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 2020, n. 97, concernente la «Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto in particolare l'art. 3, comma 8, della citata legge 23 luglio 2020, n. 97, di integrale sostituzione dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che, fissando il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle suddette indennita' puo' essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» e, in particolare, l'art. 1, che ha istituito il «Ministero dell'universita' e della ricerca» e, conseguentemente, soppresso il «Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», ridefinendone le competenze e attribuendogli le funzioni e i compiti gia' spettanti al Ministero dello sviluppo economico in materia di sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, radioprotezione e radioattivita' ambientale; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 1 che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, del 15 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2022, che stabilisce i limiti delle indennita' dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti nucleari, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2020, n. 97; Considerata la necessita' di rettificare errori materiali presenti nell'allegato 1 al decreto sopra citato; Considerata la nota prot. n. 38963 dell'8 luglio 2022, con la quale l'ISPRA, con riferimento al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, del 15 luglio 2022, ha rappresentato di non avere osservazioni, in relazione alle materie di propria competenza; Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca, che si e' espresso con nota prot. n. 1787 del 12 dicembre 2022; Sentito l'ISIN, che si e' espresso con nota prot. n. 6405 del 20 ottobre 2022;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1 Modifica dell'allegato 1 del decreto interministeriale del 15 luglio 2022
1. L'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2022 e' sostituito dal seguente:
«Allegato 1
Limite delle indennita' per gli impianti nucleari ===================================================================== | FASCIA A - Installazioni a basso rischio | +============================+======================+===============+ | | | Copertura a | | | | carico | | Impianto | Esercente/Proprieta |dell'esercente | +----------------------------+----------------------+---------------+ | Centrale nucleare di Borgo | | euro | | Sabotino (LT) | SOGIN / SOGIN | 100.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | Installazioni presso il | | | | Centro comune di ricerca | | | | (CCR) di Ispra (VA) - | | | | Reattore ESSOR, | | | |installazioni di trattamento| | | | e deposito rifiuti | | | | radioattivi e combustibile | | | | irraggiato (Area 40), | | | | Stazione di trattamento e | | | | deposito dei rifiuti | CCR di ISPRA / | euro | |radioattivi liquidi (STRRL) | Commissione europea | 100.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | Impianto EUREX di Saluggia | | euro | | (VC) | SOGIN/ENEA | 100.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ |Impianto ITREC di Rotondella| | euro | | (MT) | SOGIN / ENEA | 100.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | | Deposito Avogadro | | | Deposito Avogadro di | S.p.a. / Deposito | euro | | Saluggia (VC) | Avogadro S.p.a. | 100.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | Impianti IPU, OPEC-1 e | | | | deposito OPEC-2 del Centro | | | | ricerche della Casaccia | | euro | | (ENEA) | SOGIN / ENEA | 100.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | Reattore di ricerca TRIGA |Universita' di Pavia /| euro | | dell'Universita' di Pavia | Universita' di Pavia | 100.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | FASCIA B - Installazioni a rischio molto basso | +----------------------------+----------------------+---------------+ |Centrale nucleare di Caorso | | euro | | (PC) | SOGIN / SOGIN | 70.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | Centrale nucleare del | | euro | | Garigliano (CE) | SOGIN / SOGIN | 70.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | Centrale nucleare di Trino | | euro | | Vercellese (VC) | SOGIN / SOGIN | 70.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ |Reattori di ricerca TRIGA e | | | | TAPIRO del Centro ricerche | | euro | | della Casaccia (ENEA) | ENEA/ENEA | 70.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | Impianto fabbricazioni | | | | nucleari - Bosco Marengo | | euro | | (AL) | SOGIN / SOGIN | 70.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | | ENEA/ ENEA (La | | | | societa' Nucleco | | | | S.p.a. e' di | | | |proprieta' 60% SOGIN e| | | Installazioni Nucleco del |40% ENEA. Gli impianti| | | centro ricerche della | sono di proprieta' | euro | | Casaccia (RM) | 100% ENEA) | 70.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ | | Universita' di | | |Reattore di ricerca AGN-201 | Palermo/ Universita' | euro | | Costanza | di Palermo | 70.000.000 | +----------------------------+----------------------+---------------+ Limite delle indennita' per i trasporti di materie nucleari ===================================================================== | Fascia A - Trasporti di combustibile nucleare irraggiato | +====================================================+==============+ |Limite delle indennita' dovute dall'esercente di un | | |trasporto nucleare per danni nucleari causati da un | euro | | incidente nucleare | 100.000.000 | +----------------------------------------------------+--------------+ | FASCIA B - Tutti gli altri trasporti di materie nucleari | | non ricadenti nei criteri di esclusione | +----------------------------------------------------+--------------+ |Limite delle indennita' dovute dall'esercente di un | | |trasporto nucleare per danni nucleari causati da un | euro | | incidente nucleare | 80.000.000 | +----------------------------------------------------+--------------+ |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2023
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini |
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